Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 133
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di incompetenza del giudice tributario

    La Corte rileva che il giudice tributario ha confermato la propria competenza, come già deciso dal Tribunale, e che il contribuente, qualora ritenesse sussistere un conflitto di competenza, avrebbe dovuto presentare ricorso alla Corte di cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sulla competenza, ai sensi dell'art. 47 c.p.c. Pertanto, la richiesta di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza viene respinta.

  • Rigettato
    Contestazione della decisione di primo grado

    La Corte ritiene che, in assenza di specifici motivi di appello, debba confermarsi l'inammissibilità del ricorso introduttivo, presentato oltre i termini dalla notifica dell'atto di pignoramento, nonché la regolare notifica di tutte le cartelle, come documentato dall'Agente della Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 133
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo