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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Via Dorando Petri 09170 Oristano OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000000000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della Riscossione ha notificato alla società Ricorrente_1 Società Cooperativa l'atto di pignoramento presso terzi con cui ha sottoposto a vicolo le somme a lei dovute da Banca Banca_1 s.p.a., per un totale di €. 92.968,68 per l'omesso pagamento di quattordici cartelle esattoriali.
Avverso l'atto la società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 75/2022, lo ha respinto, ritenendolo inammissibile, con la condanna alle spese di €. 4.700.
La società Ricorrente_1 Società Cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente nell'appello eccepisce che la competenza sulla causa è del giudice ordinario, a cui si era rivolto il 14.10.2015 e che con ordinanza aveva rimesso la vertenza al giudice tributario.
Riassunta la causa alla Commissione Tributaria di Oristano, il giudice adito si è pronunciato confermando la propria competenza e ritenendo il ricorso inammissibile.
Sull'unica eccezione della società in ordine che ritiene che il giudice tributario avrebbe dovuto sollevare il conflitto di competenza, si osserva che il conflitto può essere sollevato d'ufficio quando il giudice valuta che sussistano gli elementi per proporlo alla Corte di cassazione.
Nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto che vi fosse nessun conflitto di competenza, come deciso con ordinanza dal Tribunale ed ha deciso nel merito, trattandosi di contestazioni sulla mancata notifica delle cartelle.
Se il contribuente riteneva che sussistesse un conflitto di competenza, poteva presentare ricorso alla Corte di cassazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sulla competenza, per risolvere un conflitto su quale giudice sia competente, con effetti sospensivi sul processo principale, come previsto dall'art. 47 c.p.c.
Pertanto, la richiesta del contribuente di procedere d'ufficio a sollevare il conflitto di competenza deve essere respinta.
Nell'appello la società non indica nessun motivo al fine di contestare la decisione dei primi giudici, per cui deve confermarsi l'inammissibile del ricorso introduttivo, presentato oltre i termini dalla notifica dell'atto di pignoramento, nonché la regolare notifica di tutte le cartelle, come documentato dall'Agente della
Riscossione.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 6.000, oltre al 15% per spese generali, a cui vanno aggiunti oneri ed accessori, da distrarsi, ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese liquidate in €. 6.000, oltre al 15% per spese generali, a cui vanno aggiunti oneri ed accessori, da distrarsi, ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN TT PE di IE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA RA, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2022 depositato il 05/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Soc. Coop - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Oristano - Via Dorando Petri 09170 Oristano OR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 75/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO e pubblicata il 14/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0000000000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agente della Riscossione ha notificato alla società Ricorrente_1 Società Cooperativa l'atto di pignoramento presso terzi con cui ha sottoposto a vicolo le somme a lei dovute da Banca Banca_1 s.p.a., per un totale di €. 92.968,68 per l'omesso pagamento di quattordici cartelle esattoriali.
Avverso l'atto la società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n. 75/2022, lo ha respinto, ritenendolo inammissibile, con la condanna alle spese di €. 4.700.
La società Ricorrente_1 Società Cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente nell'appello eccepisce che la competenza sulla causa è del giudice ordinario, a cui si era rivolto il 14.10.2015 e che con ordinanza aveva rimesso la vertenza al giudice tributario.
Riassunta la causa alla Commissione Tributaria di Oristano, il giudice adito si è pronunciato confermando la propria competenza e ritenendo il ricorso inammissibile.
Sull'unica eccezione della società in ordine che ritiene che il giudice tributario avrebbe dovuto sollevare il conflitto di competenza, si osserva che il conflitto può essere sollevato d'ufficio quando il giudice valuta che sussistano gli elementi per proporlo alla Corte di cassazione.
Nel caso di specie, il giudice non ha ritenuto che vi fosse nessun conflitto di competenza, come deciso con ordinanza dal Tribunale ed ha deciso nel merito, trattandosi di contestazioni sulla mancata notifica delle cartelle.
Se il contribuente riteneva che sussistesse un conflitto di competenza, poteva presentare ricorso alla Corte di cassazione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento sulla competenza, per risolvere un conflitto su quale giudice sia competente, con effetti sospensivi sul processo principale, come previsto dall'art. 47 c.p.c.
Pertanto, la richiesta del contribuente di procedere d'ufficio a sollevare il conflitto di competenza deve essere respinta.
Nell'appello la società non indica nessun motivo al fine di contestare la decisione dei primi giudici, per cui deve confermarsi l'inammissibile del ricorso introduttivo, presentato oltre i termini dalla notifica dell'atto di pignoramento, nonché la regolare notifica di tutte le cartelle, come documentato dall'Agente della
Riscossione.
Per quanto sopra, si respinge l'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 6.000, oltre al 15% per spese generali, a cui vanno aggiunti oneri ed accessori, da distrarsi, ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Spese liquidate in €. 6.000, oltre al 15% per spese generali, a cui vanno aggiunti oneri ed accessori, da distrarsi, ai sensi del disposto dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Difensore_2, che si è dichiarato antistatario.
Cagliari, 20.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN TT PE di IE