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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3471/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...], VIA A. MANZONI N. 29 con l'Avv. Elena Quinti e l'Avv. Francesca Iudici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], VIA A. MANZONI N. 29 con l'Avv. Sonia Casanova presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano OS (MI) il 04.09.2021
(anno 2021 - atto n.
9 - parte II – serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti
• , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Parte_3
• , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Pt_3 Parte_4 la responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente e tempestivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. I figli minori ed resteranno prevalentemente collocati, nonché Pt_3 Parte_4 anagraficamente residenti, presso la madre, con la quale continueranno ad abitare presso la casa familiare, sita in Buccinasco Via Manzoni n. 19.
3. Il padre potrà vedere e stare con i figli ed così come di seguito precisato: Pt_3 Parte_4
3.1) a) in periodo scolastico: tutti i week end dal sabato pomeriggio, ore 14.00, sino alla domenica sera alle ore 19.00/19.30;
3.2) le vacanze estive verranno trascorse dai minori con entrambi i genitori mantenendo il calendario ordinario e trascorrendo un periodo di vacanza con la madre ed un periodo con il padre tramite accordi diretti assunti direttamente tra i genitori che terranno conto dei rispettivi impegni lavorativi;
3.3) vacanze natalizie: da suddividersi come segue: i giorni della Vigilia di Natale e quello del
Santo Natale, verranno trascorsi, dai minori, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Il successivo periodo di vacanza verrà trascorso da ed ad Pt_3 Parte_4 anni alterni, dal 26/12 sino al 1° gennaio, ore 10.00, con un genitore e dal 1° gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Per l'anno 2025, il padre trascorrerà con sé i figli il giorno della Vigilia di Natale ed il secondo periodo di vacanza.
3.4) vacanze pasquali: suddividendosi il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
3.5) ponti e festività: ad anni alterni.
4. La casa coniugale in Buccinasco (MI), via Manzoni n. 29 di proprietà esclusiva della signora resta assegnata unitamente ai beni e arredi ivi presenti alla signora nella CP_2 CP_2 sua qualità di genitore prevalentemente collocatario di prole minorenne.
5. I coniugi danno atto, sin d'ora, che il signor si è già trasferito dalla casa coniugale, Pt_1 in accordo tra le parti. Il signor si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6. Il signor contribuirà al mantenimento dei minori continuando a sostenere l'intera rata Pt_1 di finanziamento acceso con Compass S.p.A. per la ristrutturazione della casa familiare, per un importo pari ad euro 530,04 mensili e ciò sino all'estinzione dello stesso (ultima rata 30.06.2028). Le parti concordano che a decorrere dal mese di luglio 2028, il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo pari ad euro 450,00
(quattrocentocinquanta//00 mensili).
6.1. L'assegno mantenimento dei figli sarà versato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della Sig.ra che la stessa avrà cura di indicare, con CP_2 anticipo, al Sig. . Pt_1
6.2. L'importo dell'assegno di mantenimento è soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione luglio 2029.
6.3. Gli importi spettanti per l'assegno nucleo familiare saranno percepiti, esclusivamente, da parte della signora che si intenderà già autorizzata a compiere ogni attività CP_2 necessaria all'ottenimento di tale indennità, con conseguente rinuncia da parte del sig.
. Pt_1
7. Il signor terrà a proprio carico, altresì, il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli, ed secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Pt_3 Parte_4 dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.1. Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - contenente le indicazioni della spesa - all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo mail, sms o WhatsApp.
7.2. Il genitore anticipatario delle spese di cui ai punti che precedono dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto riportante tutte le informazioni necessarie al fine di poterne permettere il rimborso assicurativo o la deduzione fiscale (es: codice fiscale, modulistica, esatta diagnosi in caso di visite mediche e quanto il padre indicherà preventivamente alla madre), entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. A regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e quindi per la risoluzione della crisi coniugale, le parti concordano che l'autovettura CP_3 targata GA607SZ, intestata in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà utilizzata in via esclusiva a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso dalla signora e il sig. si impegna a trasferire la quota del 50% di sua proprietà senza CP_2 Pt_1 corrispettivo alla signora entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con CP_2 trapasso della vettura a spese di quest'ultima. Le parti concordano, altresì, che l'autovettura
Micra, targata EK440KS, resterà in uso esclusivo al signor e sarà al Parte_1 medesimo consegnata dalla signora a far data dal 03 marzo 2025. La rata del CP_2 finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo intestato alla signora sarà dalla CP_3 CP_2 medesima sostenuta, integralmente, a decorrere dal mese di marzo 2025.
9. I coniugi si danno reciproca autorizzazione, prestando il relativo consenso, al rilascio/rinnovo del passaporto individuale e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
10. Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensati tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
che hanno contratto matrimonio in Cesano OS (MI) il 04.09.2021;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano OS (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...], VIA A. MANZONI N. 29 con l'Avv. Elena Quinti e l'Avv. Francesca Iudici presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nata a [...] cittadina: Pt_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...], VIA A. MANZONI N. 29 con l'Avv. Sonia Casanova presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cesano OS (MI) il 04.09.2021
(anno 2021 - atto n.
9 - parte II – serie A)
In separazione dei beni. con i seguenti
• , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Parte_3
• , nato a [...] il [...], cittadino italiano;
Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno Pt_3 Parte_4 la responsabilità genitoriale in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente e tempestivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente.
2. I figli minori ed resteranno prevalentemente collocati, nonché Pt_3 Parte_4 anagraficamente residenti, presso la madre, con la quale continueranno ad abitare presso la casa familiare, sita in Buccinasco Via Manzoni n. 19.
3. Il padre potrà vedere e stare con i figli ed così come di seguito precisato: Pt_3 Parte_4
3.1) a) in periodo scolastico: tutti i week end dal sabato pomeriggio, ore 14.00, sino alla domenica sera alle ore 19.00/19.30;
3.2) le vacanze estive verranno trascorse dai minori con entrambi i genitori mantenendo il calendario ordinario e trascorrendo un periodo di vacanza con la madre ed un periodo con il padre tramite accordi diretti assunti direttamente tra i genitori che terranno conto dei rispettivi impegni lavorativi;
3.3) vacanze natalizie: da suddividersi come segue: i giorni della Vigilia di Natale e quello del
Santo Natale, verranno trascorsi, dai minori, alternativamente di anno in anno con ciascun genitore. Il successivo periodo di vacanza verrà trascorso da ed ad Pt_3 Parte_4 anni alterni, dal 26/12 sino al 1° gennaio, ore 10.00, con un genitore e dal 1° gennaio sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore. Per l'anno 2025, il padre trascorrerà con sé i figli il giorno della Vigilia di Natale ed il secondo periodo di vacanza.
3.4) vacanze pasquali: suddividendosi il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
3.5) ponti e festività: ad anni alterni.
4. La casa coniugale in Buccinasco (MI), via Manzoni n. 29 di proprietà esclusiva della signora resta assegnata unitamente ai beni e arredi ivi presenti alla signora nella CP_2 CP_2 sua qualità di genitore prevalentemente collocatario di prole minorenne.
5. I coniugi danno atto, sin d'ora, che il signor si è già trasferito dalla casa coniugale, Pt_1 in accordo tra le parti. Il signor si impegna a trasferire la propria residenza entro 30 Pt_1 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
6. Il signor contribuirà al mantenimento dei minori continuando a sostenere l'intera rata Pt_1 di finanziamento acceso con Compass S.p.A. per la ristrutturazione della casa familiare, per un importo pari ad euro 530,04 mensili e ciò sino all'estinzione dello stesso (ultima rata 30.06.2028). Le parti concordano che a decorrere dal mese di luglio 2028, il padre verserà, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile complessivo pari ad euro 450,00
(quattrocentocinquanta//00 mensili).
6.1. L'assegno mantenimento dei figli sarà versato, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio bancario della Sig.ra che la stessa avrà cura di indicare, con CP_2 anticipo, al Sig. . Pt_1
6.2. L'importo dell'assegno di mantenimento è soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT, con prima rivalutazione luglio 2029.
6.3. Gli importi spettanti per l'assegno nucleo familiare saranno percepiti, esclusivamente, da parte della signora che si intenderà già autorizzata a compiere ogni attività CP_2 necessaria all'ottenimento di tale indennità, con conseguente rinuncia da parte del sig.
. Pt_1
7. Il signor terrà a proprio carico, altresì, il 50% delle spese extra assegno Parte_1 relative ai figli, ed secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Pt_3 Parte_4 dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.1. Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse dei figli, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta - contenente le indicazioni della spesa - all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo mail, sms o WhatsApp.
7.2. Il genitore anticipatario delle spese di cui ai punti che precedono dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto riportante tutte le informazioni necessarie al fine di poterne permettere il rimborso assicurativo o la deduzione fiscale (es: codice fiscale, modulistica, esatta diagnosi in caso di visite mediche e quanto il padre indicherà preventivamente alla madre), entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. A regolamentazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal matrimonio e quindi per la risoluzione della crisi coniugale, le parti concordano che l'autovettura CP_3 targata GA607SZ, intestata in comproprietà ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà utilizzata in via esclusiva a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso dalla signora e il sig. si impegna a trasferire la quota del 50% di sua proprietà senza CP_2 Pt_1 corrispettivo alla signora entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, con CP_2 trapasso della vettura a spese di quest'ultima. Le parti concordano, altresì, che l'autovettura
Micra, targata EK440KS, resterà in uso esclusivo al signor e sarà al Parte_1 medesimo consegnata dalla signora a far data dal 03 marzo 2025. La rata del CP_2 finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo intestato alla signora sarà dalla CP_3 CP_2 medesima sostenuta, integralmente, a decorrere dal mese di marzo 2025.
9. I coniugi si danno reciproca autorizzazione, prestando il relativo consenso, al rilascio/rinnovo del passaporto individuale e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
10. Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensati tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
che hanno contratto matrimonio in Cesano OS (MI) il 04.09.2021;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesano OS (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG