Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01066/2025REG.PROV.COLL.
N. 00520/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2024, proposto dalla Ricreativo B S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Club Mary Poppins S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Salvarani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gattatico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00332/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma, della Regione Emilia Romagna e del Club Mary Poppins S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Ricreativo B S.p.A. conduce, nel Comune di Parma, via Nuvolari n. 44/A, una sala scommesse esistente da oltre venti anni in forza di titoli abilitativi rilasciati dalle competenti Amministrazioni.
2. La Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 831/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 68/2019, ha definito le modalità attuative dell’art. 6, comma 2- bis della l.r. n. 5/2013 in materia di prevenzione e contrasto del disturbo da gioco d’azzardo.
Il Comune di Parma ha attuato la normativa regionale con deliberazione di Giunta n. 435/2017 e con successiva deliberazione di Giunta n. 181/2018, mediante le quali ha approvato la mappatura dei luoghi sensibili e l’elenco degli esercizi di gioco lecito soggetti al processo di delocalizzazione forzata.
L’unico luogo sensibile ritenuto ostativo all’esercizio dell’attività di scommesse è rappresentato dal “Club Mary Poppins” posto in Strada S. Donato n. 1/B, facente capo all’omonima società controinteressata.
Lo stesso Comune, con deliberazione di Consiglio n. 37/2018 ha approvato la variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), consentendo la delocalizzazione degli esercizi di gioco esistenti (e che si pongono in asserito contrasto con la l.r. n. 5/2013), esclusivamente nelle zone urbanistiche “Zone produttive di completamento” (“ZP3”) e “Zone produttive di espansione” (“ZP4”).
Con nota del 15 giugno 2018, il Comune ha preannunciato la chiusura della sala scommesse condotta dalla ricorrente in quanto ubicata a meno di 500 metri da luoghi c.d. sensibili.
3. Avverso tali atti e provvedimenti, l’odierna appellante ha proposto ricorso al T.a.r. Parma, successivamente integrato da sette atti di motivi aggiunti aventi ad oggetto istanze di proroga richieste a vario titolo, nel tempo, dapprima negate e poi via via concesse, sino all’ordine definitivo di cessazione dell’attività di gioco lecito impartito con ordinanza del 25 ottobre 2022 impugnata con il settimo atto di motivi aggiunti.
3.1. Con sentenza n. 332 del 21 novembre 2023 il T.a.r. ha respinto il ricorso.
4. Avverso tale sentenza ha interposto appello la Ricreativo s.p.a. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
4.1. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e la Regione Emilia Romagna per resistere all’appello, concludendo per la sua reiezione nel merito.
4.2. All’udienza pubblica del 10 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie e di repliche con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
5. Preliminarmente, a fronte della intervenuta delocalizzazione dell’attività di sala gioco nel comune limitrofo di Gattatico, deve essere affermata la persistenza dell’interesse alla decisione sulla legittimità degli atti impugnati, a fini risarcitori, avendo l’appellante precisato la domanda introduttiva in tali termini.
5.1. Nel merito l’appello è infondato.
5.2. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto: “ Circa la non ostatività del luogo sensibile rappresentato dal “Club mary poppins” ai fini della prosecuzione dell’attività di gioco lecito: illegittimità di tutti i capi e sottocapi della pronuncia appellata relativi al secondo motivo del primo motivo aggiunto, al quarto e quinto motivo del terzo motivo aggiunto, al quinto e sesto motivo del quarto motivo aggiunto, al terzo e quarto motivo del quinto motivo aggiunto ed al secondo e terzo motivo del settimo motivo aggiunto. Istanza istruttoria di esibizione ex art. 63, comma 2 c.p.a .”.
5.2.1. Critica la sentenza appellata nella parte in cui ha disatteso le doglianze con cui ha dedotto che il “Club Mary Poppins” non configurerebbe un luogo sensibile meritevole di tutela ai sensi della normativa regionale in argomento atteso che:
a) tale struttura è stata autorizzata ad erogare servizi socio-educativi di nido d’infanzia per un massimo di venti bambini di età ricompresa tra 12 e 36 mesi (come risulta dalla prima autorizzazione n. 47/2013 del 24 ottobre 2013 e successivo rinnovo n. 117/2020 del 17 dicembre 2020), pertanto, non trattandosi di servizi scolastici in senso proprio, non potrebbe trovare applicazione la disciplina sulla distanza minima dai c.d. luoghi sensibili che annovera i servizi scolastici ma non quelli socio-educativi;
b) i destinatari dei suddetti servizi coincidono, poi, necessariamente con una cerchia determinata di soggetti, rappresentata dal personale dipendente e dai “fruitori annuali”, ossia da coloro che lavorano per le società di servizi operanti all’interno del centro commerciale “Marty Mall” dove è ospitato il predetto nido: non si tratta pertanto di servizio aperto al pubblico ma di servizio riservato ai lavoratori del centro commerciale in quanto asilo nido aziendale;
c) infine, la medesima struttura non risulterebbe in regola con la normativa edilizio-urbanistica comunale, esercitando la propria attività in violazione del “vincolo di pertinenzialità” assunto con “ Atto Unilaterale di Vincolo di Pertinenzialità ai sensi dell’art. 2.1.2. comma 8 lettera a10 del Regolamento Urbanistico Edilizio ” ai rogiti del Notaio Pulvirenti di Parma (docc. 23 e 24 fasc. ric. 1^ grado, depositati il 9 giugno 2021) in quanto, sebbene riservato al personale dipendente del centro commerciale ed ai fruitori delle attività ivi insediate, il servizio sarebbe, di fatto, offerto alla collettività indifferenziata.
Infine le istanze istruttorie formulate in primo grado e finalizzate a comprovare la violazione del c.d. “vincolo di pertinenzialità” da parte della società controinteressata sarebbero state immotivatamente disattese dal T.a.r..
5.2.2. Il motivo è infondato.
Secondo l’appellante la struttura in contestazione risulterebbe autorizzata a svolgere la sola attività di “nido d’infanzia” essendo ivi esclusivamente erogati servizi di tipo socio-educativo appartenenti al sistema del c.d. “welfare”.
Non si tratterebbe pertanto di struttura annoverabile tra gli “istituti scolastici” cui si ricollega la qualifica di luoghi sensibili, rilevanti ai fini del rispetto della distanza minima.
Osserva il Collegio che la tesi non può essere condivisa.
La controinteressata Club Mary Poppins s.r.l. ha infatti dimostrato (cfr. doc. 8, 9 e 10), di svolgere la propria attività sia quale asilo nido, sia quale scuola dell’infanzia, sia, infine, quale scuola elementare denominata “Munari”.
La stessa autorizzazione depositata dal Comune (cfr. doc. n. 18 in primo grado) chiarisce che la stessa ha ad oggetto “ asilo nido, scuola dell’infanzia numero massimo per aula 15 bambini e scuola primaria numero massimo per aula 12 bambini ”.
Poiché la scuola dell’infanzia e quella elementare rientrano pacificamente tra i luoghi sensibili in quanto istituti scolastici, la prescrizione del distanziamento è stata correttamente applicata, sotto tale profilo, nel caso di specie.
In particolare questa Sezione ha già chiarito che anche la scuola dell’infanzia è qualificabile come “istituto di istruzione” e non “di mera formazione” anche ai fini del rispetto dell’obbligo della distanza minima dai luoghi in cui sono praticate le attività di gioco e scommessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2024, n. 3127) e comunque anche il nido rientra nel “complesso dei servizi all’infanzia” (si vedano gli “ Orientamenti nazionali per servizi educativi per l’infanzia ” adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43), nell’ambito del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni (cfr. art. 1 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 65).
5.2.3. Da altra angolazione l’appellante lamenta che:
a) il “Club”, offrendo di fatto i propri servizi ad una utenza indifferenziata, violerebbe il vincolo urbanistico di pertinenzialità che impone di riservare l’accesso ai soli figli del personale alle dipendenze degli esercizi che operano presso il centro commerciale Marty Mall dove è posto il Club ed a quelli dei fruitori annuali del centro che ne avranno la necessità;
b) il T.a.r. non solo avrebbe frainteso la portata del vincolo di pertinenzialità ma ne avrebbe erroneamente escluso la violazione, omettendo di disporre le verifiche istruttorie a tal fine sollecitate;
c) avrebbe anche errato nel ritenere irrilevante il vincolo di pertinenzialità ai fini della qualificazione della struttura come luogo sensibile, considerando sussistenti le esigenze di tutela sottesa alla disciplina del distanziamento anche in presenza di una struttura con accesso selettivo limitato ai figli del personale operante direttamente presso il centro commerciale e dei fruitori delle attività ivi insediate laddove, a dire dell’appellante, nell’elenco dei luoghi sensibili potrebbero figurare unicamente luoghi aperti al pubblico o, comunque, rivolti ad un pubblico indifferenziato;
d) trattandosi di asilo aziendale, non ricorrerebbe alcuna esigenza di tutela degli accompagnatori dei bambini in quanto necessariamente impegnati al lavoro, secondo orari vincolanti, nella adiacente sede aziendale e come tali sottratti alla forza attrattiva delle sale giochi limitrofe.
La doglianza è infondata, con conseguente assorbimento delle preliminari eccezioni di inammissibilità della stessa sollevate dal Comune e dalla controinteressata per presunta parziale novità della stessa, rispetto alla sua formulazione in primo grado (a loro dire incentrata solo sulla configurabilità del centro come vero e proprio “istituto scolastico”).
Una volta accertato che nel caso di specie viene in rilievo un “istituto scolastico” ai sensi dell’art. 6, comma 2 bis , della l.r. n. 5 del 2013, il Comune era tenuto a far applicare la regola del distanziamento, essendo irrilevante la tipologia di utenza, se cioè si tratti di servizio liberamente fruibile dalla collettività indifferenziata o se l’accesso sia riservato ai figli del personale dipendente o dei fruitori dei servizi presenti nel centro commerciale.
L’esigenza di protezione non muta infatti nei due casi in quanto anche i genitori di bambini o alunni che lavorano presso il centro commerciale sono esposti alla capacità attrattiva delle sale da gioco e soprattutto lo sono eventuali accompagnatori incaricati, non necessariamente vincolati, a differenza dei primi, dal rispetto di un orario di lavoro.
Sono dunque irrilevanti tutte le deduzioni difensive relative alla presunta violazione del vincolo di pertinenzialità, con conseguente irrilevanza dell’istanza istruttoria finalizzata alla verifica della tipologia di bambini iscritti: l’attività scolastica risulta regolarmente autorizzata dal Comune di Parma ed in mancanza di revoca o di declaratoria di decadenza del titolo autorizzatorio (per eventuali violazioni da contestare preventivamente) la stessa rappresenta un luogo c.d. sensibile, ai sensi del richiamato art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013.
5.3. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto: “ Circa la dedotta sussistenza dell’effetto espulsivo: illegittimità di tutti i capi e sottocapi della pronuncia appellata relativi al terzo motivo di ricorso principale, al primo motivo del primo motivo aggiunto, al terzo motivo del terzo motivo aggiunto, al quarto motivo del quarto motivo aggiunto ed al secondo motivo del quinto motivo aggiunto. Istanza istruttoria di verificazione ex art. 66 c.p.a .”.
5.3.1. Critica la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha disatteso le doglianze riferite all’assenza di proporzionalità e ragionevolezza degli atti e provvedimenti impugnati, addotta sul presupposto che gli stessi, oltre ad incidere in via retroattiva su situazioni consolidate, avrebbero determinato un effetto espulsivo del gioco lecito dal territorio comunale. Ciò in quanto la perizia tecnica depositata avrebbe dimostrato l’insufficienza delle aree disponibili - individuate esclusivamente nelle zone urbanistiche “Zone produttive di completamento” (“ZP3”) e “Zone produttive di espansione” (“ZP4”) - di cui alla deliberazione C.C. n. 37/2018, con cui è stata approvata la variante al Piano Operativo Comunale (POC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).
Escludendo la sussistenza di un effetto espulsivo il T.a.r. avrebbe omesso di considerare che la possibilità della delocalizzazione non può essere affermata in astratto ed in via ipotetica ma va verificata in concreto, tenendo conto anche delle possibili limitazioni di ordine urbanistico e degli impedimenti anche soltanto meramente fattuali.
L’impossibilità, in concreto, di procedere alla delocalizzazione dell’attività sarebbe stata dimostrata dal fatto che dopo una serie di proroghe concesse, l’appellante si vedeva costretta a trasferire l’attività nel Comune limitrofo di Gattatico.
L’intervenuta approvazione della “Variante normativa al POC ed al RUE per l’attuazione di misure per il contrasto alle ludopatie” - mediante la quale il Comune avrebbe consentito la delocalizzazione degli esercizi esistenti (che risultano in contrasto con la l.r. n. 5/2013), esclusivamente nelle zone urbanistiche “Zone produttive di completamento” (“ZP3”) e “Zone produttive di espansione” (“ZP4”) - non sarebbe pertanto in grado di elidere il dedotto effetto espulsivo perché le aree a tal fine individuate sarebbero in concreto inidonee (perché poco popolate o per la presenza di immobili – quali opifici – inidonei ad ospitare l’attività di gioco o richiedenti interventi di ristrutturazione eccessivamente onerosi), tranne una residua porzione minimale sulla via Emilia est, per un tratto stradale limitato ad appena 160 metri.
Inoltre le pratiche edilizie per la sistemazione degli immobili ivi esistenti sarebbero estremamente complesse, occorrendo la previa approvazione di piani attuativi e il rilascio di permessi di costruire convenzionati, oltre ad una rilevante dotazione di standard non monetizzabile.
Aggiunge che gli atti e i provvedimenti impugnati in primo grado non avrebbero approntato un ragionevole piano di dislocazione delle attività di gioco lecito, come accade ad es. in caso di industrie insalubri, né individuato aree del territorio idonee ad ospitarle né tantomeno il Comune avrebbe stipulato i necessari accordi operativi e comunque l’onere della prova circa la configurabilità di un effetto espulsivo non poteva essere posto a carico della ricorrente in primo grado.
Infine lamenta che le deliberazioni impugnate in primo grado, allo stesso modo degli atti ad esse successivi, avrebbero omesso di prevedere un indennizzo o una qualche forma di compensazione a fronte delle ablazioni subite per effetto della prevista chiusura delle attività di gioco lecito determinata dalla vicinanza, originaria o sopravvenuta, di un qualsiasi luogo definito come sensibile.
5.3.2. Il motivo, nelle sue articolazioni, è infondato.
5.3.2.1. Questa Sezione con sentenza 22 aprile 2024, n. 3627 (cfr. tra le tante altresì sez. IV, 26 ottobre 2023 n. 9271), nell’ambito di una ricostruzione più ampia della problematica cui si rinvia (cfr. in particolare il punto 14 della motivazione) ha già richiamato: “ il caso deciso da C.d.S. sez. V 16 dicembre 2022 n.11036, in cui a fronte di una distanza minima da rispettare di 500 metri, prevista dalla stessa legislazione dell’Emilia Romagna qui in questione, si è escluso l’effetto espulsivo in presenza di una superficie utile per insediare l’attività pari in percentuale a circa l’1% del territorio comunale e in valore assoluto a circa 170 ha ”.
Il Comune di Parma ha documentato (cfr. anche doc. 19 - Comune di Parma) come i propri strumenti urbanistici consentano l’insediamento delle sale giochi/scommesse in molteplici aree del territorio comunale e, in particolare, in zone ZP3 - ZP4 e “sub” ambiti produttivi: alla luce delle previsioni di cui sopra, il territorio insediabile da parte di tali attività risulta pari a circa il 17% del territorio comunale urbanizzato ed “urbanizzabile”.
L’appellante replica che la superficie del 17% costituirebbe l’area “teorica”, solo potenzialmente disponibile per l’eventuale delocalizzazione, e che sussisterebbero impedimenti di ordine urbanistico e di altro genere (le aree indicate sarebbero inidonee perché poco popolate o per la presenza di immobili – quali opifici – privi delle caratteristiche strutturali e funzionali necessarie per ospitare l’attività di gioco o richiedenti interventi di ristrutturazione eccessivamente onerosi) che renderebbero una siffatta percentuale in concreto inidonea ad ospitare le attività da delocalizzare.
In particolare lamenta che la pronuncia appellata avrebbe illegittimamente omesso di considerare la perizia tecnica di parte nella quale si precisa, tra l’altro, che: “ la possibilità di dislocazione della sala scommesse di via Nuvolari risulta estremamente difficoltosa. Infatti considerando il necessario rispetto dei 500 metri dai luoghi sensibili, di fatto viene esclusa l’intera area urbana, con l’eccezione di zone periferiche, tra l’altro poco presidiate in orari extra lavorativi e caratterizzate quasi esclusivamente da fabbricati di tipo industriale, per lo più indisponibili e difficilmente riconvertibili in spazi idonei allo scopo, se non a fronte di spese alquanto onerose ”.
Rileva sul punto il Collegio che la stessa perizia di parte riconosce la possibilità di una delocalizzazione nelle “zone periferiche”. L’affermazione per cui tali zone sarebbero “poco presidiate” e caratterizzate dalla presenza di fabbricati di tipo industriale “ per lo più indisponibili e difficilmente riconvertibili in spazi idonei allo scopo, se non a fronte di spese alquanto onerose ” è affermazione del tutto generica poiché non spiega e tanto meno documenta le ragioni di una tale indisponibilità e quelle che impediscono una loro riconversione in spazi idonei per allestire una sala da gioco che, nel caso della appellante, ha una estensione di ben 330 mq. (cfr. p. 1 perizia depositata sub doc. 14 in primo grado), come tale astrattamente compatibile con le dimensioni di capannoni industriali da riadattare. Non vi sono elementi tali per ritenere che il profilo della onerosità degli interventi di ristrutturazione, rilevato dal consulente di parte, possa determinare un ostacolo effettivo alla delocalizzazione e neppure i tempi per ottenere un permesso di costruire convenzionato appaiono ostativi considerate le numerose proroghe concesse; l’appellante infatti con la perizia di parte prospetta una stima dei costi di un intervento di recupero ma non la insufficienza dei ricavi generati dalla attività economica per sostenerli.
Le scelte di pianificazione operate dal Comune di Parma sono invero finalizzate ad allontanare, anche in senso spaziale e quindi al di fuori dei centri abitati, le attività del gioco legale al fine di distanziarle dai luoghi che per loro natura, carattere e frequentazione sono maggiormente sensibili, determinando un effetto non di espulsione bensì di marginalizzazione delle stesse, in linea con gli obiettivi perseguiti dalle misure di prevenzione in contestazione.
Non sussistono pertanto i presupposti per disporre una verificazione sul punto, sebbene ripetutamente sollecitata dall’appellante.
In ogni caso il Collegio osserva, con portata dirimente (ed assorbente circa le contestazioni sulla reale estensione di aree idonee alla delocalizzazione) che, nel caso di specie, deve escludersi la configurabilità di un tale effetto espulsivo, atteso che l’appellante ha già utilmente delocalizzato l’attività a circa 6 Km. di distanza dalla precedente sede: ciò conferma la disponibilità di aree limitrofe alternative e l’inconfigurabilità, in concreto, del lamentato effetto espulsivo.
Obietta l’appellante che la nuova sede si troverebbe nel limitrofo comune di Gattatico, laddove l’effetto espulsivo può essere escluso solo se la misura renda possibile una diversa localizzazione all’interno dei confini comunali.
L’eccezione è infondata poiché è indubbiamente vero che nei precedenti richiamati dall’appellante il Collegio ha ritenuto di assumere quale parametro di riferimento di verifica per l’accertamento del c.d. effetto espulsivo i confini comunali, ma, non trattandosi di parametro legale, il criterio non è tassativo bensì solo tendenziale, alla stregua di uno standard valutativo del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa, suscettibile di aggiustamenti alla luce delle caratteristiche della concreta situazione di fatto, analogamente a quanto accade per la clausole generali.
Nel caso di specie la nuova attività, sebbene posta all’interno dei confini catastali di altro comune, si trova ad appena 6 Km. dalla precedente localizzazione – peraltro posta sul confine est del territorio catastale del Comune di Parma - lungo il medesimo asse viario (la via Emilia), nel territorio di un comune limitrofo e quindi sostanzialmente all’interno del medesimo bacino commerciale di utenza in cui era posto il precedente esercizio commerciale: si consideri che per raggiungere la nuova sede dalla precedente occorrono circa sette/otto minuti in macchina, percorrendo un rettilineo, la via Emilia e che la precedente sede era posta sul confine est del Comune di Parma, in posizione sostanzialmente baricentrica tra il centro cittadino di Parma e la nuova sede.
Tali circostanze di fatto inducono ad escludere che la misura di distanziamento possa ritenersi affetta da eccesso di potere poiché ha comunque consentito il riposizionamento dell’attività in area prossima alla precedente localizzazione e comunque nel medesimo bacino di utenza, comportando una limitazione del diritto di intrapresa economica non sproporzionato, senza che il dato meramente formale della ubicazione in un distinto territorio comunale possa ritenersi idoneo a rappresentare un indice sintomatico di eccesso di potere sotto il profilo della ragionevolezza della misura adottata dall’autorità comunale.
5.3.2.2. Quanto ai restanti profili di doglianza il Collegio osserva che:
a) nessun obbligo incombeva sul Comune di indicare le aree idonee alla delocalizzazione, non essendo rinvenibili disposizioni di legge o di regolamento in tale senso.
b) in base ai principi generali sanciti dall’art. 2697, comma 2, c.c., l’onere della prova circa la ricorrenza dell’effetto c.d. espulsivo delle misure adottate, incombeva sul ricorrente, trattandosi di fatto impeditivo degli effetti derivanti dalle misure di distanziamento adottate dalla Regione e dal Comune;
c) è infondata è la doglianza per cui la normativa regionale in questione e i provvedimenti regionali e comunali attuativi integrerebbero una ipotesi di espropriazione in mancanza di indennizzo, oltre che di lesione del legittimo affidamento circa la possibilità di esercitare l’attività sino alla scadenza della concessione, a causa di un effetto sostanzialmente retroattivo della disciplina in quanto applicabile anche ai rapporti in corso: il limite della distanza non viola infatti il contenuto minimo del diritto di svolgere l’attività imprenditoriale in questione che viene in tal modo solo conformata per renderla compatibile con finalità di utilità sociale, come consentito dall’art. 41 Cost.; inoltre la misura non incide su singoli beni od utilità ma sull’intero settore, introducendo una regola localizzativa generalizzata: non ricorre dunque il paradigma ablatorio caratterizzato dalla incisione di beni individui;
d) poiché la concessione che legittima l’attività in questione è un provvedimento ad effetti durevoli, in quanto costitutiva di un rapporto di durata, deve escludersi la sussistenza di una violazione del principio di irretroattività della legge (peraltro, come noto, assoluto solo in materia penale) o una lesione del legittimo affidamento perché tutti i rapporti giuridici di durata o comunque in corso, “non esauriti”, non sono insensibili, per regola generale, allo ius superveniens ; ragionando a contrario , infatti, si determinerebbe l’introduzione di una “ deroga permanente ” che vanificherebbe gli obiettivi di tutela, sottraendo, con singolare privilegio, l’operatore già in attività “ all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute, quali che siano le vicende e le ubicazioni future del suo esercizio commerciale ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3627 cit. punto 14.11.3); ad analoghe conclusioni sul punto della non retroattività della disciplina in parola è giunta anche la sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2024, n. 5158 (punto 8 della motivazione) cui si rinvia quale precedente conforme ai sensi dell’art. 88, comma 2 lett. d) c.p.a.
e) in generale deve rammentarsi che anche gli articoli 36, 49, 52 e 56 del T.F.U.E. ammettono misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi “ che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica ” e la giurisprudenza della Corte di giustizia consente agli Stati membri di adottare restrizioni al gioco d’azzardo lecito giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco (per tutte cfr. Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014 C-344/13 e C-367/13 e 30 giugno 2011 C-¬212/08);
f) i provvedimenti impugnati sono, infine, attuativi di disposizioni di legge e regolamentari che questo Consiglio ha già giudicato ragionevoli e proporzionate rispetto alle finalità di contrasto alle ludopatie (cfr. parere n. 686 del 16 aprile 2021 della Sez. I del Consiglio di Stato; Sez. IV, n. 9271 del 26 ottobre 2023; Sez. IV, n. 2422 del 8 marzo 2023).
Alla luce delle motivazioni che precedono il motivo è dunque infondato.
5.4. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto: “ Illegittimità di tutti i capi e sottocapi della sentenza appellata relativi al dedotto vizio di illegittimità derivata ”.
Lamenta che il T.a.r., sul presupposto dell’infondatezza dei suddetti motivi, avrebbe rigettato le censure contenute nei plurimi gravami con le quali si deduceva il vizio di illegittimità derivata.
Il motivo è infondato atteso che dalla infondatezza dei primi due motivi di appello discende che alcun vizio di illegittimità derivata è configurabile in relazione ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.
6. Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, in definitiva, essere respinto in quanto infondato nel suo complesso, con conferma integrale della sentenza appellata.
7. Le spese del grado possono essere interamente compensate tra tutte la parti costituite in ragione della peculiarità del caso di specie, quanto agli approfondimenti richiesti per l’accertamento della natura di luogo c.d. sensibile dell’istituto scolastico individuato dal Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO