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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1557/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TRIPPITELLI MARIA LUISA
Nei confronti di ato a LT (RN) il 25/09/1995 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SARTI VALENTINA e dell'Avv. LUIGIA SAGLIOCCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il 13/06/2025;
- preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti in corso di causa;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 21.11.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) la minore venga collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, in Persona_1 maniera prevalente presso la madre (residente in [...]);
1 2) il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati e comunque garantendogli la possibilità di vederla quando vorrà e/o potrà;
3) il padre verserà in favore della signora a titolo di contributo al mantenimento della minore Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00 Persona_1 mensili, rivalutabile secondo Istat;
4) nessuna altra modifica sul restante contenuto dell'accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così come disposto in data 18/05/2023 dal Tribunale di Rimini, Volontaria Giurisdizione, procedimento n. R.G. 421/2023;
5) le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti e che gli Avv.ti Luigia Sagliocca, Valentina Sarti e Maria Luisa Trippitelli firmano il presente accorto anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12“.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1557/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TRIPPITELLI MARIA LUISA
Nei confronti di ato a LT (RN) il 25/09/1995 (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SARTI VALENTINA e dell'Avv. LUIGIA SAGLIOCCA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale depositata il 13/06/2025;
- preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti in corso di causa;
- rilevato che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori così come confermate all' udienza del 21.11.2025, conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico:
“1) la minore venga collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, in Persona_1 maniera prevalente presso la madre (residente in [...]);
1 2) il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia minore a fine settimana alternati e comunque garantendogli la possibilità di vederla quando vorrà e/o potrà;
3) il padre verserà in favore della signora a titolo di contributo al mantenimento della minore Pt_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 250,00 Persona_1 mensili, rivalutabile secondo Istat;
4) nessuna altra modifica sul restante contenuto dell'accordo circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, così come disposto in data 18/05/2023 dal Tribunale di Rimini, Volontaria Giurisdizione, procedimento n. R.G. 421/2023;
5) le spese del presente procedimento sono interamente compensate fra le parti e che gli Avv.ti Luigia Sagliocca, Valentina Sarti e Maria Luisa Trippitelli firmano il presente accorto anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla dall'art. 13 L. 247/12“.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
prende atto delle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 04.12.2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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