Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2025, proposto da SS LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.301 del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Vasto, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
'VISTI'
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 il dott. IL ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n.301 del 31 ottobre 2024, notificata in forma esecutiva e poi passata in giudicato, il Tribunale di Vasto condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della Sig.ra SS LI della somma di €1.110,99, per le differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre a interessi e rivalutazione, dalla data dell’insorgenza del diritto all’effettivo soddisfo.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, l’interessata presentava ricorso per l’ottemperanza, ex artt.112, comma 2 c.p.a., con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempimento del Soggetto pubblico.
L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Il Ministero inoltre con successivo deposito documentava l’avvenuta corresponsione all’interessata di quanto dalla medesima richiesto.
Nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025 la causa veniva quindi discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso appare destituito di fondamento e va pertanto respinto, atteso che l’Amministrazione ha documentato l’avvenuta corresponsione di quanto richiesto, in ottemperanza della suindicata sentenza del Tribunale di Vasto n.301 del 31 ottobre 2024, producendo il cedolino stipendi della docente del settembre 2025 (cfr. all.3 atti Amministrazione), mentre l’interessata ha proposto ricorso in ottemperanza a ottobre 2025 (notifica e deposito gravame rispettivamente in data 8 ottobre 2025 e 15 ottobre 2025); che pertanto all’epoca di presentazione del ricorso il Soggetto pubblico aveva già provveduto ad adempiere.
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.468/2025 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO ON, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL ZZ, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL ZZ | AO ON |
IL SEGRETARIO