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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1027/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 1027 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Brocca, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Bottecchia, CP_1
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e quindi come da foglio di precisazione delle conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando le conseguenti annotazioni a margine dell'atto di Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 18.4.2015 trascritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 13/p. 2/s.A/uff. 1/2015, con rigetto della domanda avversaria di addebito al ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
2) Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori
1 e al padre, fissando la loro residenza presso di lui;
3) Revocare Per_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; 4) Disporre che la gestione dei CP_1
minori e i loro tempi di collocamento presso ciascuno dei genitori seguano per la routine settimanale i turni di disponibilità paritari come da step n. 3) di cui alla CTU (pag. 91), per il periodo pasquale con pari giornate come da CTU (pag. 91), per il periodo natalizio una settimana con ciascuno dei genitori come da CTU (pag. 93), per le vacanze estive due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori, dall'estate 2026 due settimane anche consecutive come da CTU (pag. 92) e dall'estate 2027 tre settimane di cui due anche consecutive, per le altre Festività e compleanni come da CTU (pag. 93), con le precisazioni e integrazioni di cui alla CTU circa gli orari di rientro e i recuperi per malattia da eseguirsi nel primo week end utile o aggiungendo un giorno in entrambe le settimane (pag. 104-105); in caso di propria assenza o impedimento per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivo, il genitore delegherà persona di sua fiducia;
5) Disporre che al mantenimento dei figli provvedano entrambi i genitori in via diretta nei tempi dei rispettivi collocamenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
6) Disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps venga ripartito al 50% tra i genitori;
7) Nulla disporre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra in assenza dei Pt_1 CP_1
presupposti ed essendo i coniugi economicamente autonomi e indipendenti;
In via subordinata: fermo il resto, 1) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei punti 2) e 3), disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
domiciliazione presso entrambi e ai meri fini anagrafici con residenza presso la madre;
2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 5), tenuto conto dei tempi di collocamento paritario, porsi a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e un assegno mensile non superiore a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per Persona_2
ciascun figlio) da corrispondere alla madre con rivalutazione annuale ISTAT;
In ogni caso: 1)
Spese e compensi di causa integralmente rifusi, compresi gli oneri di CTU e CTP;
2)
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e/o al CP_1 pagamento di una somma equativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. in favore del sig. ; in via istruttoria […]; Parte_1
per la resistente, come da verbale dd. 3.12.2024: 1. chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva;
2. rinuncia alla domanda di addebito;
3. rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento a favore della resistente;
4. affidarsi la prole a entrambi i genitori, come da c.t.u.; 5. residenza prevalente e collocazione della prole presso la madre, alla quale andrà confermata l'assegnazione della casa familiare, comprensiva di arredi;
2 6. diritto di visita del padre regolato come attualmente vigente, senza applicazione dello step ulteriore previsto dalla c.t.u., secondo quanto stabilito nella c.t.u. soprattutto in relazione agli eventuali turni notturni del padre, che tenuto conto della tenera età dei figli prevede il rientro presso la madre in caso di assenza del padre;
precisare che la prole risiederà (pernotti inclusi) col padre presso la residenza di questi in GI;
7. contributo al mantenimento dei bambini in misura di euro 500 mensili, tenuto conto del grave inadempimento del ricorrente in relazione alla rata di mutuo che graverebbe su entrambi e che come da documentazione in atti è stata sanata da parte materna;
8. assegno unico diviso in parti uguali fra i genitori;
9. spese straordinarie siano sostenute in parti uguali dalle parti;
10. chiede che siano garantiti nel limite del possibile gli sport e le attività educative extrascolastiche indipendentemente dal consenso del padre;
con vittoria di spese soprattutto in relazione alla reiterata richiesta di affido esclusivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ricorre al Tribunale per la separazione dalla moglie ed Pt_1 CP_1
espone quanto segue. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 18.4.2015; dalla loro unione sono nati i figli (25.7.2015) e (29.3.2020). L'abitazione familiare è Per_1 Per_2 stata stabilita alla Giudecca. L'unione è fallita a partire dal 2020; in particolare, il ricorrente lamenta che la resistente lo avrebbe sempre più allontanato da sé ed escluso dalla vita dei figli.
Il 10.12.2020 il ricorrente si sarebbe allontanato dalla casa familiare, senza intenzione di abbandono;
il giorno seguente avrebbe subito un'aggressione da parte del suocero, in riferimento alla quale venne avviato un procedimento penale;
mentre il 2.1.2021 sarebbe stato aggredito dalla suocera, riportando un trauma cranico minore;
in questa stessa data la resistente avrebbe cambiato la serratura della porta di ingresso della casa familiare. A seguito della disgregazione della famiglia, il ricorrente vedrebbe i figli in limitate fasce orarie predeterminate dalla resistente;
più in generale, la resistente adotterebbe decisioni relative ai figli senza coinvolgere il padre. Il ricorrente, impiegato con qualifica di pilota motorista e barelliere presso la Croce verde di Mestre, è impegnato al lavoro secondo turni settimanali che prevedono due giorni di riposo, uno dei quali nel fine settimana. La casa familiare è stata acquistata con mutuo, di cui sono gravati coniugi e garantito dai rispettivi genitori. La resistente farebbe uso disinvolto del conto comune, lasciandolo scoperto per i pagamenti dei finanziamenti e rifiutandosi di giustificare le spese. Il ricorrente all'epoca del ricorso risiedeva presso i genitori a Sacca Fisola.
Il ricorrente ha chiesto originariamente che vanga dichiarata la separazione dalla moglie;
l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocazione nella casa familiare;
l'assegnazione della casa familiare a entrambi i coniugi;
la regolazione dei turni di permanenza con i figli;
in caso di assegnazione esclusiva della casa familiare alla resistente la previsione del contributo
3 al mantenimento ordinario della prole a carico del padre in misura di 400 euro mensili;
la suddivisione paritaria delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale chiede la separazione del marito con addebito CP_1
a quest'ultimo e condanna al pagamento della somma di euro 350 mensili per il mantenimento della coniuge;
quanto alla regolazione della responsabilità genitoriale, ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, l'assegnazione della casa familiare alla resistete, la regolazione del diritto di visita paterno, la condanna del padre al pagamento di una somma non inferiore ad euro 700 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della prole e la suddivisione in parti uguali delle spese straordinarie. Deduce a sostegno delle sue domande l'infedeltà coniugale del ricorrente e la condotta di abbandono materiale del nucleo familiare, sostanziatasi nella mancanza di rapporti significativi del padre con i figli.
È intervenuto il Pubblico Ministero con atto di intervento del 10.3.2021, acquisito al fascicolo cartaceo del processo.
Con ricorso dell'11.3.2021 ai sensi degli artt. 337-ter c.c. e 709-ter c.p.c. il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dirimesse la questione relativa all'iscrizione scolastica della figlia maggiore.
Il Tribunale ha provveduto in via temporanea e urgente con ordinanza dd. 20.6.2021 ha disposto l'affido condiviso della prole ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
ha predisposto un calendario provvisorio di visite;
ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole nella misura di euro 500 mensili. In via istruttoria è stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del Comune di Venezia.
A definizione del primo sub-procedimento è stata disposta l'iscrizione della primogenita alla scuola pubblica, in accoglimento della richiesta del ricorrente-istante.
Il ricorrente si è costituito nella fase di merito e ha contestato i fatti esposti dalla resistente a fondamento della domanda di addebito. Ha riferito dell'avvenuta richiesta di archiviazione del procedimento penale avente ad oggetto le condotte violente asseritamente da lui commesse;
ha confermato di continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo per la casa familiare e della rata dell'asilo della figlia maggiore, mentre la resistente ha continuato a usare del conto comune, alimentato da ultimo esclusivamente dalle somme dovute per il mantenimento ordinario della prole;
ha poi allegato la condizione di disoccupazione della madre. Ha quindi insistito nelle conclusioni originarie.
La resistente si è costituita nella fase di merito, chiedendo quanto al regime di esercizio della responsabilità genitoriale la conferma dei provvedimenti presidenziali, con previsione di un
4 contributo alle spese ordinarie della prole nella misura di euro 700 mensili. Ha inoltre insistito nella richiesta di condanna del ricorrente al mantenimento della moglie.
È stata acquisita la relazione dei servizi sociali incaricati del 10.12.2021.
Il ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti;
l'istanza è stata oggetto di un secondo sub-procedimento, nel corso del quale il Tribunale ha modificato la regolazione del diritto di visita paterno, ampliando il tempo di permanenza dei minori presso il padre nei fine-settimana di competenza e prevendo un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso il padre. È stata inoltre disposta c.t.u. avente ad oggetto la condizione attuale di vita dei minori, le attitudini delle parti all'esercizio della responsabilità genitoriale,
l'accertamento del migliore regime di affido e la predisposizione di un calendario di visita.
All'esito dell'espletamento della c.t.u. il regime provvisorio è stato modificato prevedendo l'adesione al calendario di visita paterno prospettato dalla c.t.u., l'intervento dei servizi sociali in funzione di monitoraggio, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario a complessivi euro 400 mensili per entrambi i figli.
È stata acquisita la relazione dei servizi sociali incaricati del monitoraggio.
La causa è stata istruita a mezzo di testimoni relativamente alla domanda di addebito.
Con comparsa di costituzione del 3.7.2024 si è costituita in giudizio il nuovo difensore della resistente.
È stata acquisita relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 18.4.2015 in Venezia.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Venezia al n.
13, p. 2, s. A, uff. 1 dell'anno 2015, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
La resistente ha da ultimo rinunciato alla domanda di addebito della separazione e alla domanda di condanna del ricorrente al contributo al mantenimento ordinario della moglie.
La causa prosegue dunque esclusivamente per la regolazione della responsabilità genitoriale sui figli delle parti.
*
2. La prole va affidata congiuntamente alle parti, in applicazione del regime legale.
5 Vanno dunque disattese tanto la richiesta del ricorrente di disporre l'affido esclusivo della prole al padre quanto la soluzione prospettata nell'ultima relazione di monitoraggio di affidare la prole ai servizi sociali.
Non vi è dubbio che le parti vivono da anni un rapporto di alta conflittualità, le cui ragioni, stante anche la rinuncia alla domanda di addebito da parte della resistente, è irrilevante appurare nella presente sede e che nemmeno l'intervento dei servizi sociali riesce a contenere (relazione dd. 10.12.2021; c.t.u., p. 83 e 87; relazione 23.9.2023; relazione 30.9.2024). È inoltre emersa l'inadeguatezza della madre a garantire l'accesso dei figli al padre e la promozione della figura paterna;
la resistente sostanzialmente continua a svilire l'apporto paterno nell'esercizio della responsabilità genitoriale (c.t.u. p. 88 e s.). Di contro, il padre risulta essersi irrigidito sulle proprie posizioni (c.t.u. p. 89).
Nel complesso i genitori risultano incapaci di gestire il conflitto, perdendo di vista il superiore interesse dei minori (c.t.u., p. 89). Sono innegabili le conseguenze di questa conflittualità sulla prole, ormai sempre più cosciente dello scontro fra i genitori (relazione 30.9.2024).
Tuttavia, occorre tenere presente che entrambi i genitori separatamente sono risultati adeguati nel comprendere le esigenze dei figli e nelle funzioni di accudimento (c.t.u., p. 84). Essi sono stati ritenuti adeguati a comprendere e rispondere alle esigenze primarie dei figli;
a provvedere all'ambiente di crescita dei minori;
a comprendere le necessità degli stati emotivi del minore e coinvolgere il minore negli scambi interpersonali;
a favorire la socializzazione;
a offrire ai figli norme di comportamento adeguate alla fase di crescita (c.t.u., p. 87 e s.).
Va ricordato che l'affido esclusivo ad uno piuttosto che all'altro genitore deve essere sostenuto non solo dalla verifica della idoneità o dalla inidoneità genitoriale di entrambi i genitori ma anche e soprattutto dalla considerazione delle ricadute che l'affido esclusivo avrà nei tempi medio-lunghi sulla vita dei figli (e multis Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157). Inoltre, la mera conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale di affido condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole;
assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass., sez. I, 29.3.2012 n. 5108; conf. Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157).
Nel caso di specie all'esito delle operazioni peritali non si sono riscontrati pregiudizi nello sviluppo psico-fisico, al netto della sempre maggiore consapevolezza da parte dei minori della conflittualità tra i genitori.
In definitiva non sono state riferite criticità che trascendano la – sia pure gravissima – mancanza di collaborazione tra i genitori.
6 Neppure si reputa corrispondente all'interesse della prole disporre l'affidamento della stessa ai servizi sociali.
Deve infatti ritenersi prevalente il diritto del minore a crescere nella famiglia di origine (art. 315-bis c.c., art. 1 l. 183/1984) finché non si verifichino condotte pregiudizievoli per il minore
(art. 333 c.c.). Ne deriva che interventi sostanzialmente ablativi della responsabilità genitoriale sono possibili solo quando venga rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti (Cass., sez. I, 21.11.2023 n. 32290). Nel caso di specie, come si è visto non vi sono invece elementi per poter affermare l'incapacità di ciascuno dei genitori di accudire la prole, essendo anzi specificamente indicato da parte della consulente che entrambi sono adeguati ai bisogni di accudimenti e di crescita dei minori.
La prole va dunque affidata congiuntamente ai genitori.
È tuttavia comunque opportuno conferire, in adesione all'indicazione della c.t.u., ai servizi sociali un mandato di vigilanza e supporto a sostegno della genitorialità, in considerazione delle difficoltà conclamate dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di aumentare le risorse a beneficio dei minori, con previsione di relazione periodica al giudice tutelare in funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
*
3. Il diritto di visita paterna va regolato secondo il regime stabilito all'esito della c.t.u.
La consulente ha elaborato un piano di esercizio del diritto di visita paterno progressivo;
questa progressività è volta a rimediare alla condizione di privazione della presenza paterna nella vita dei figli conseguente agli eventi dell'inverno 2020/2021, anche in considerazione del fatto che all'epoca il minore dei figli aveva meno di un anno di età.
All'epoca della trattazione del secondo sub-procedimento (udienza 21.3.2023) le parti hanno attuato il cd. step 1, che prevedeva la permanenza presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore 20.00, con un turno infrasettimanale, comprensivo di un pernottamento nella settimana A e di due pernottamenti nella settimana B. La relazione dei servizi sociali da ultimo acquisita (dd. 30.9.2024) dà atto che le parti dal giugno 2024 hanno introdotto il pernottamento della domenica sera presso il padre nel fine settimana di competenza, realizzando così il cd. step 2 previsto dalla c.t.u. (p. 91).
La c.t.u., nell'ottica della realizzazione di tempi di permanenza paritari con i genitori, ha previsto che dall'anno in corso (2025) si realizzi una piena parità di tempi di permanenza presso i due genitori (cd. step 3), che comprende nel periodo di due settimane sette pernottamenti presso ciascun genitore.
7 L'implementazione della presenza paterna nelle vite dei minori va assecondata secondo il piano previsto dalla c.t.u.
Anzitutto essa corrisponde alla realizzazione della parità di permanenza presso i genitori, espressione del regime legale della bigenitorialità.
Inoltre, la soluzione del cd. step 3 risulta pienamente realizzabile in considerazione del fatto che il padre si è definitivamente stabilito a GI (doc. 100 fasc. ricorrente), sicché gli spostamenti della prole da una abitazione all'altra sono realizzabili, anche a mezzo dei servizi pubblici di questa città.
L'ordinanza definitoria del secondo sub-procedimento ha stabilito che i mutamenti nel regime di visita avvengano alla fine dell'anno scolastico. L'accorgimento va confermato, corrispondendo all'elementare esigenza di introdurre il mutamento nel regime di vita dei minori in un momento dell'anno più libero da impegni.
Ne deriva che si conferma il calendario di visita nel cd. step 2, mentre dalla data del 1.7.2025 avrà vigore il cd. step 3 (si rinvia alla c.t.u., pag. 9, per la descrizione dei turni).
Il regime di visita nei periodi festivi seguirà quanto stabilito dalla c.t.u.
In considerazione dell'alto grado di conflittualità delle parti, è quantomai opportuno precisare che gli orari indicati per i trasferimenti dei minori (nella vigenza dell'attuale regime – cd. step
2) sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti, essendo necessario garantire a ciascun genitore una fisiologica elasticità funzionale a gestire gli spostamenti.
Va ribadito che se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse. In caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare (come può essere che sia), il genitore si organizzerà con le sue risorse.
I pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a GI.
I genitori avranno cura di comunicarsi eventuali soggiorni fuori di città con i figli da realizzare nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta.
*
4. Va ribadita all'attualità la collocazione prevalente dei minori nella casa familiare alla
Giudecca, di comproprietà delle parti (doc. 2 fasc. ricorrente), presso la madre;
si tratta infatti della sistemazione corrispondente all'attuale regime di esercizio del diritto di visita paterno.
Consegue a tale collocazione l'assegnazione della casa familiare alla madre.
8 Quanto alla futura implementazione del diritto di visita dei genitori in misura tendenzialmente paritaria, l'assegnazione della casa familiare alla madre si giustifica anzitutto con la necessità di garantire ai minori la continuità dei contesti di vita. Inoltre, è motivata dalla necessità di garantire ai minori la disponibilità di una abitazione per il periodo di esercizio del diritto di visita materno, anche in considerazione dell'attuale situazione lavorativa delle parti;
mentre infatti il padre è stabilmente occupato in impiego che prevede turni di servizio variabili, la madre risulta saltuariamente occupata (doc. 71 e 72 fasc. resistente); è dunque possibile che il primo possa trovarsi nell'impossibilità di esercitare il diritto di visita con probabilità maggiore rispetto a quanto possa accadere alla seconda;
l'assegnazione della casa familiare alla madre è funzionale in questo caso a garantire l'esercizio vicario della responsabilità genitoriale sopra previsto (si rinvia al precedente punto 3).
*
5. Il contributo al mantenimento dei minori va regolato come segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
9 In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento dei minori, né sono state documentate circostanze relative al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione dei coniugi tali da far presumere un tenore di vita della famiglia elevato. A questo riguardo, l'acquisto di imbarcazioni da parte del ricorrente non è rilevante a dimostrare la disponibilità da parte sua di un patrimonio considerevole, trattandosi di mezzi di trasporto di uso comune nei centri abitati della laguna ed essendo provato che si tratta di mezzi di valore ordinario (doc. 55 e 56 fasc. resistente).
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento della prole non eccedano quelle ordinarie di minori della medesima età.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è occupato da ultimo a partire da dicembre 2023 con contratto di lavoro presso l'azienda sanitaria Serenissima3, in riferimento al quale ha documentato la percezione di retribuzioni mensili pari a 1.600 euro circa (doc. 96 fascicolo ricorrente). Queste retribuzioni sono in linea con quelle percepite negli anni precedenti, prima del periodo di disoccupazione del 2023 (doc. 94 fasc. ricorrente), quando il ricorrente era occupato presso la Croce verde di
Mestre (doc. 15, 73, 33, 34, 60, 74, 90 fasc. ricorrente).
Come detto, è comproprietario della casa familiare sita alla Giudecca e, da quanto desumibile dalle difese della resistente, di imbarcazioni.
10 È titolare di un conto corrente personale e di un conto corrente cointestato con la resistente sul quale viene corrisposto il contributo al mantenimento della prole e su cui vengono effettuate le operazioni di pagamento relative al mutuo relativo all'acquisto della casa familiare. Dalla lettura dell'estratto conto personale (peraltro fermo all'anno 2023) si ricava che lo stesso è alimentato dalle retribuzioni dell'attività lavorativa e dall'assegno unico per la prole;
vi si trovano rimesse saltuarie da parte dei genitori che risultano successivamente restituite agli stessi dal ricorrente;
oltre a spese di ammontare contenuto, risultano l'esborso mensile per il mantenimento della prole e quello per la provvista relativa al pagamento delle rate di mutuo fino ad aprile 2023; infine, risultano gli addebiti/saldi di una carta di credito (numero
5398XXXXXXXXXX43) (doc. 91 fasc. ricorrente). Il saldo del conto al 31.12.2023 era di circa
1.200 euro.
Il ricorrente è gravato infine del canone per l'abitazione di residenza a GI, ove esercita il diritto di visita della prole, pari a circa euro 290 mensili (doc. 97 fasc. ricorrente).
La resistente ha allegato di lavorare come accompagnatrice turistica senza continuità. Ha documentato la percezione di redditi complessivamente pari nel 2022 a euro 3.300 circa (doc.
72 fasc. resistente) e nel 2023 (netti) a euro 7.300 per attività di guida turistica in regime autonomo, come si desume dal codice attività riportato nella dichiarazione dei redditi 2024
(allegato alla memoria dd. 16.10.2024).
Come illustrato, è comproprietaria con il ricorrente della casa familiare e di una imbarcazione.
In assenza di documentazione bancaria aggiornata, risulta titolare in via esclusiva di un conto corrente il cui saldo al 31.12.2023 era pari a euro 900 circa, alimentato da retribuzioni non periodiche e di ammontare variabile corrisposte da soggetti differenti, dall'assegno unico per la prole e da prelievi dal conto cointestato con il ricorrente, di ammontare pari al contributo al mantenimento ordinario versato dal ricorrente;
si registrano inoltre versamenti saltuari da parte dei genitori (doc. 73 fasc. resistente, doc. 2 allegati alla comparsa di nuovo difensore). Dalla lettura degli estratti conto della resistente si ricava che dall'estate 2023 ella si è sobbarcata per interno la corresponsione del pagamento del mutuo per la casa familiare.
Le parti sono titolari di conto corrente cointestato alimentato per un certo periodo dal contributo al mantenimento della prole corrisposto dal ricorrente e fino ad aprile 2023 dalle rimesse per il pagamento della rata del mutuo della casa operate dal ricorrente.
Ai fini della regolazione delle questioni economiche giova osservare che la questione relativa all'adempimento del contratto di mutuo – pur gravando inevitabilmente sulla complessiva definizione dei rapporti fra i coniugi – nella presente sede di definizione del contributo al mantenimento della prole ha una rilevanza solo riflessa. Infatti, le parti sono condebitrici
11 solidali del pagamento delle rate di mutuo, attualmente pari a euro 780 circa mensili (doc. 2 comparsa di costituzione di nuovo difensore); questo comporta che ciascuna è tenuta per l'intero verso il creditore e per la metà in via di regresso verso il condebitore. Il coniuge che anticipi l'intera rata potrà quindi recuperare quanto corrisposto al creditore, come in atti risulta essere stato già fatto (doc. 3 comparsa di costituzione di nuovo difensore). Ne deriva che il valore dell'obbligo di pagamento delle rate concorre al più a definire l'ammontare delle sostanze di cui ciascun genitore dispone, mentre la corresponsione di queste somme non può essere valutata come mezzo di mantenimento ordinario della prole da parte del ricorrente.
Al fine della previsione e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in assenza di peculiari esigenze di mantenimento della prole, va tenuto conto anzitutto della disparità reddituale delle parti.
Le entrate annue della resistente documentate sono infatti sensibilmente inferiori nell'ammontare a quelle del ricorrente e soprattutto sono incerti quanto a percezione e ammontare, in ragione del fatto che la resistente non è lavoratrice dipendente.
Attualmente la prole risiede prevalentemente presso la madre, sebbene in prospettiva la collocazione della prole sarà paritaria, per quanto sopra disposto;
è tuttavia previsto un regime di visita che garantisce una significativa presenza del padre nella vita dei figli (sei pernottamenti
– step 2 della c.t.u.).
Alla luce delle circostanze menzionate va disposto il pagamento di un contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del ricorrente, genitore che gode della più favorevole condizione economica.
L'ammontare del contributo può essere confermato nella somma attualmente in vigore per effetto dell'ordinanza del 19.6.2023, e cioè in euro 200 per ciascun figlio.
In assenza di circostanze che lascino prevedere un mutamento della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, il contributo va confermato anche successivamente all'introduzione del regime definitivo di visita con frequentazione paritaria dei genitori.
Non vi sono infatti allo stato elementi che consentano di ritenere superabile nell'immediato futuro il divario reddituale tra le parti. In queste circostanze l'abolizione del contributo alle spese di mantenimento ordinario equivarrebbe a privare la prole di mezzi necessari a garantire un livello di vita omogeneo durante il soggiorno presso la madre. Tuttavia, in considerazione del fatto che i tempi di permanenza a seguito dell'entrata in vigore del cd. step 3 saranno paritari,
è equo ridurre per quell'epoca il contributo al mantenimento ordinario nella misura di euro 150 per ciascun figlio.
12 Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso al Tribunale, saranno sostenute in parti uguali dai genitori.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori in pari misura.
*
6. Le spese di lite vanno compensate integralmente fra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
Il ricorrente è infatti soccombente sulla domanda di affido super-esclusivo della prole, sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulla regolazione del regime di mantenimento della prole;
la resistente è invece soccombente nei sub-procedimenti.
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste in capo a entrambe le parti in solido fra loro.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 13, p. 2, s. A, uff. 1 dell'anno 2015;
3. affida i minori e congiuntamente ai genitori;
Persona_3 Persona_2
conferisce ai servizi sociali del Comune di Venezia il mandato di vigilanza e supporto a sostegno della genitorialità, con previsione di relazione al giudice tutelare in funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. entro l'anno dalla comunicazione della sentenza;
4. colloca i minori prevalente presso la madre in Venezia, Giudecca 75;
5. assegna la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 75 alla madre perché vi abiti con i figli;
6. dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato come segue: turni ordinari:
I) fino al 30.6.2025 (cd. step 2 della c.t.u.) sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì alle 20.30; dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa);
II) dal 1.7.2025 (cd. step 3 della c.t.u.) sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì (notte compresa); dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa);
13 il genitore con cui i minori trascorrono la notte ne curerà l'accompagnamento a scuola ovvero nel diverso luogo accordato dalle parti;
se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse;
in caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare il genitore si organizzerà con le sue risorse;
gli orari indicati per i trasferimenti dei minori sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti;
i pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a
GI; i genitori si comunicheranno eventuali soggiorni fuori di città nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta;
in caso di assenza da scuola, il turno di responsabilità del genitore inizia al mattino (ore
10), se il padre è libero da impegni di lavoro, mentre se è impegnato al lavoro il turno inizierà alle ore 14.00; nel caso di malattia di solo uno dei due minori, se questa lo rende non trasportabile, l'altro minore manterrà comunque il calendario suggerito;
è previsto lo svolgimento di una telefonata serale (quando i minori non tornano dall'altro genitore), nella fascia oraria delle 18.30-19.30, a carico del genitore che ha i figli, che li farà chiamare all'altro (sarà questi a fare il numero, rispondere dando un veloce saluto di cortesia per poi passare il telefono ai figli) per un breve momento di saluto;
in caso di eventi “pubblici” che riguardano i figli, entrambi i genitori vi si potranno recare;
i minori saranno accompagnati dal genitore che ha il turno di responsabilità; festività: carnevale: il genitore che ha il turno di responsabilità durante il weekend lo prosegue fino al martedì mattina (ore 10), quando andrà dall'altro genitore per rimanervi fino al rientro a scuola;
Pasqua: il periodo pasquale verrà diviso tra i genitori, alternandolo negli anni con la giornata del Natale precedente, dall'uscita di scuola del giovedì santo fino alle 18 della domenica di Pasqua con un genitore, Pasquetta fino al rientro a scuola con l'altro; estate: il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, non consecutive per il 2025 anche consecutive dal 2026, ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30 aprile;
in caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta sarà ad anni alterni;
nel periodo di vacanza estiva le visite
14 settimanali all'altro genitore saranno sospese;
come per ogni altro periodo di ferie e come per ogni altra occasione in cui i minori dormono fuori casa, ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre i figli in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
Natale: in alternanza con l'anno precedente, vigilia con il papà e dalle 11 del 25.12 fino alle 11 del 31.12 con la mamma e dal 31.12 al rientro a scuola del 7.1 con il papà; festività nazionali: se cadono di venerdì e lunedì si “attaccano” al weekend, mente se cadono nel corso della settimana si segue il calendario ordinario;
compleanno dei minori: la giornata verrà divisa tra i genitori in modo alternato negli anni e tra fratelli (pranzo/cena del compleanno con e pranzo/cena del compleanno Per_1
di alternando negli anni); Per_2
Festa della Mamma e del papà e compleanno dei genitori: i minori trascorreranno quella giornata/dall'uscita di scuola al giorno dopo assieme al genitore festeggiato, indipendentemente dal turno di responsabilità;
7. condanna il ricorrente a versare a corrispondere alla resistente la somma di euro 400 mensili fino al 30.6.2025 e di euro 300 mensili dal 1.7.2025, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario del minore;
le somme saranno corrisposte entro il quinto giorno di ogni mese;
8. pone le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al
Tribunale di Venezia, a carico dei genitori in pari misura;
9. dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori;
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di lite in capo a entrambe le parti in solido.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 1027 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa su ricorso presentato da:
, con l'avv. Brocca, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Bottecchia, CP_1
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale e trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 sulle seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente, come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e quindi come da foglio di precisazione delle conclusioni: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , ordinando le conseguenti annotazioni a margine dell'atto di Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 18.4.2015 trascritto al registro degli atti del Comune di Venezia al n. 13/p. 2/s.A/uff. 1/2015, con rigetto della domanda avversaria di addebito al ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;
2) Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori
1 e al padre, fissando la loro residenza presso di lui;
3) Revocare Per_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; 4) Disporre che la gestione dei CP_1
minori e i loro tempi di collocamento presso ciascuno dei genitori seguano per la routine settimanale i turni di disponibilità paritari come da step n. 3) di cui alla CTU (pag. 91), per il periodo pasquale con pari giornate come da CTU (pag. 91), per il periodo natalizio una settimana con ciascuno dei genitori come da CTU (pag. 93), per le vacanze estive due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori, dall'estate 2026 due settimane anche consecutive come da CTU (pag. 92) e dall'estate 2027 tre settimane di cui due anche consecutive, per le altre Festività e compleanni come da CTU (pag. 93), con le precisazioni e integrazioni di cui alla CTU circa gli orari di rientro e i recuperi per malattia da eseguirsi nel primo week end utile o aggiungendo un giorno in entrambe le settimane (pag. 104-105); in caso di propria assenza o impedimento per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivo, il genitore delegherà persona di sua fiducia;
5) Disporre che al mantenimento dei figli provvedano entrambi i genitori in via diretta nei tempi dei rispettivi collocamenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
6) Disporre che l'assegno unico e universale erogato dall'Inps venga ripartito al 50% tra i genitori;
7) Nulla disporre a carico del sig. a titolo di contributo per il mantenimento della sig.ra in assenza dei Pt_1 CP_1
presupposti ed essendo i coniugi economicamente autonomi e indipendenti;
In via subordinata: fermo il resto, 1) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei punti 2) e 3), disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
domiciliazione presso entrambi e ai meri fini anagrafici con residenza presso la madre;
2) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del punto 5), tenuto conto dei tempi di collocamento paritario, porsi a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
e un assegno mensile non superiore a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per Persona_2
ciascun figlio) da corrispondere alla madre con rivalutazione annuale ISTAT;
In ogni caso: 1)
Spese e compensi di causa integralmente rifusi, compresi gli oneri di CTU e CTP;
2)
Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. e/o al CP_1 pagamento di una somma equativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c. in favore del sig. ; in via istruttoria […]; Parte_1
per la resistente, come da verbale dd. 3.12.2024: 1. chiede pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza non definitiva;
2. rinuncia alla domanda di addebito;
3. rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento a favore della resistente;
4. affidarsi la prole a entrambi i genitori, come da c.t.u.; 5. residenza prevalente e collocazione della prole presso la madre, alla quale andrà confermata l'assegnazione della casa familiare, comprensiva di arredi;
2 6. diritto di visita del padre regolato come attualmente vigente, senza applicazione dello step ulteriore previsto dalla c.t.u., secondo quanto stabilito nella c.t.u. soprattutto in relazione agli eventuali turni notturni del padre, che tenuto conto della tenera età dei figli prevede il rientro presso la madre in caso di assenza del padre;
precisare che la prole risiederà (pernotti inclusi) col padre presso la residenza di questi in GI;
7. contributo al mantenimento dei bambini in misura di euro 500 mensili, tenuto conto del grave inadempimento del ricorrente in relazione alla rata di mutuo che graverebbe su entrambi e che come da documentazione in atti è stata sanata da parte materna;
8. assegno unico diviso in parti uguali fra i genitori;
9. spese straordinarie siano sostenute in parti uguali dalle parti;
10. chiede che siano garantiti nel limite del possibile gli sport e le attività educative extrascolastiche indipendentemente dal consenso del padre;
con vittoria di spese soprattutto in relazione alla reiterata richiesta di affido esclusivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
VI ricorre al Tribunale per la separazione dalla moglie ed Pt_1 CP_1
espone quanto segue. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 18.4.2015; dalla loro unione sono nati i figli (25.7.2015) e (29.3.2020). L'abitazione familiare è Per_1 Per_2 stata stabilita alla Giudecca. L'unione è fallita a partire dal 2020; in particolare, il ricorrente lamenta che la resistente lo avrebbe sempre più allontanato da sé ed escluso dalla vita dei figli.
Il 10.12.2020 il ricorrente si sarebbe allontanato dalla casa familiare, senza intenzione di abbandono;
il giorno seguente avrebbe subito un'aggressione da parte del suocero, in riferimento alla quale venne avviato un procedimento penale;
mentre il 2.1.2021 sarebbe stato aggredito dalla suocera, riportando un trauma cranico minore;
in questa stessa data la resistente avrebbe cambiato la serratura della porta di ingresso della casa familiare. A seguito della disgregazione della famiglia, il ricorrente vedrebbe i figli in limitate fasce orarie predeterminate dalla resistente;
più in generale, la resistente adotterebbe decisioni relative ai figli senza coinvolgere il padre. Il ricorrente, impiegato con qualifica di pilota motorista e barelliere presso la Croce verde di Mestre, è impegnato al lavoro secondo turni settimanali che prevedono due giorni di riposo, uno dei quali nel fine settimana. La casa familiare è stata acquistata con mutuo, di cui sono gravati coniugi e garantito dai rispettivi genitori. La resistente farebbe uso disinvolto del conto comune, lasciandolo scoperto per i pagamenti dei finanziamenti e rifiutandosi di giustificare le spese. Il ricorrente all'epoca del ricorso risiedeva presso i genitori a Sacca Fisola.
Il ricorrente ha chiesto originariamente che vanga dichiarata la separazione dalla moglie;
l'affido condiviso dei minori ai genitori con collocazione nella casa familiare;
l'assegnazione della casa familiare a entrambi i coniugi;
la regolazione dei turni di permanenza con i figli;
in caso di assegnazione esclusiva della casa familiare alla resistente la previsione del contributo
3 al mantenimento ordinario della prole a carico del padre in misura di 400 euro mensili;
la suddivisione paritaria delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la quale chiede la separazione del marito con addebito CP_1
a quest'ultimo e condanna al pagamento della somma di euro 350 mensili per il mantenimento della coniuge;
quanto alla regolazione della responsabilità genitoriale, ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, l'assegnazione della casa familiare alla resistete, la regolazione del diritto di visita paterno, la condanna del padre al pagamento di una somma non inferiore ad euro 700 mensili a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della prole e la suddivisione in parti uguali delle spese straordinarie. Deduce a sostegno delle sue domande l'infedeltà coniugale del ricorrente e la condotta di abbandono materiale del nucleo familiare, sostanziatasi nella mancanza di rapporti significativi del padre con i figli.
È intervenuto il Pubblico Ministero con atto di intervento del 10.3.2021, acquisito al fascicolo cartaceo del processo.
Con ricorso dell'11.3.2021 ai sensi degli artt. 337-ter c.c. e 709-ter c.p.c. il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dirimesse la questione relativa all'iscrizione scolastica della figlia maggiore.
Il Tribunale ha provveduto in via temporanea e urgente con ordinanza dd. 20.6.2021 ha disposto l'affido condiviso della prole ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
ha predisposto un calendario provvisorio di visite;
ha posto in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole nella misura di euro 500 mensili. In via istruttoria è stata disposta la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali del Comune di Venezia.
A definizione del primo sub-procedimento è stata disposta l'iscrizione della primogenita alla scuola pubblica, in accoglimento della richiesta del ricorrente-istante.
Il ricorrente si è costituito nella fase di merito e ha contestato i fatti esposti dalla resistente a fondamento della domanda di addebito. Ha riferito dell'avvenuta richiesta di archiviazione del procedimento penale avente ad oggetto le condotte violente asseritamente da lui commesse;
ha confermato di continuare a provvedere al pagamento della rata del mutuo per la casa familiare e della rata dell'asilo della figlia maggiore, mentre la resistente ha continuato a usare del conto comune, alimentato da ultimo esclusivamente dalle somme dovute per il mantenimento ordinario della prole;
ha poi allegato la condizione di disoccupazione della madre. Ha quindi insistito nelle conclusioni originarie.
La resistente si è costituita nella fase di merito, chiedendo quanto al regime di esercizio della responsabilità genitoriale la conferma dei provvedimenti presidenziali, con previsione di un
4 contributo alle spese ordinarie della prole nella misura di euro 700 mensili. Ha inoltre insistito nella richiesta di condanna del ricorrente al mantenimento della moglie.
È stata acquisita la relazione dei servizi sociali incaricati del 10.12.2021.
Il ricorrente ha chiesto la modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti;
l'istanza è stata oggetto di un secondo sub-procedimento, nel corso del quale il Tribunale ha modificato la regolazione del diritto di visita paterno, ampliando il tempo di permanenza dei minori presso il padre nei fine-settimana di competenza e prevendo un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento presso il padre. È stata inoltre disposta c.t.u. avente ad oggetto la condizione attuale di vita dei minori, le attitudini delle parti all'esercizio della responsabilità genitoriale,
l'accertamento del migliore regime di affido e la predisposizione di un calendario di visita.
All'esito dell'espletamento della c.t.u. il regime provvisorio è stato modificato prevedendo l'adesione al calendario di visita paterno prospettato dalla c.t.u., l'intervento dei servizi sociali in funzione di monitoraggio, la riduzione del contributo al mantenimento ordinario a complessivi euro 400 mensili per entrambi i figli.
È stata acquisita la relazione dei servizi sociali incaricati del monitoraggio.
La causa è stata istruita a mezzo di testimoni relativamente alla domanda di addebito.
Con comparsa di costituzione del 3.7.2024 si è costituita in giudizio il nuovo difensore della resistente.
È stata acquisita relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 18.4.2015 in Venezia.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Venezia al n.
13, p. 2, s. A, uff. 1 dell'anno 2015, come risulta dall'estratto prodotto dal ricorrente (doc. 1 fasc. ricorrente).
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
La resistente ha da ultimo rinunciato alla domanda di addebito della separazione e alla domanda di condanna del ricorrente al contributo al mantenimento ordinario della moglie.
La causa prosegue dunque esclusivamente per la regolazione della responsabilità genitoriale sui figli delle parti.
*
2. La prole va affidata congiuntamente alle parti, in applicazione del regime legale.
5 Vanno dunque disattese tanto la richiesta del ricorrente di disporre l'affido esclusivo della prole al padre quanto la soluzione prospettata nell'ultima relazione di monitoraggio di affidare la prole ai servizi sociali.
Non vi è dubbio che le parti vivono da anni un rapporto di alta conflittualità, le cui ragioni, stante anche la rinuncia alla domanda di addebito da parte della resistente, è irrilevante appurare nella presente sede e che nemmeno l'intervento dei servizi sociali riesce a contenere (relazione dd. 10.12.2021; c.t.u., p. 83 e 87; relazione 23.9.2023; relazione 30.9.2024). È inoltre emersa l'inadeguatezza della madre a garantire l'accesso dei figli al padre e la promozione della figura paterna;
la resistente sostanzialmente continua a svilire l'apporto paterno nell'esercizio della responsabilità genitoriale (c.t.u. p. 88 e s.). Di contro, il padre risulta essersi irrigidito sulle proprie posizioni (c.t.u. p. 89).
Nel complesso i genitori risultano incapaci di gestire il conflitto, perdendo di vista il superiore interesse dei minori (c.t.u., p. 89). Sono innegabili le conseguenze di questa conflittualità sulla prole, ormai sempre più cosciente dello scontro fra i genitori (relazione 30.9.2024).
Tuttavia, occorre tenere presente che entrambi i genitori separatamente sono risultati adeguati nel comprendere le esigenze dei figli e nelle funzioni di accudimento (c.t.u., p. 84). Essi sono stati ritenuti adeguati a comprendere e rispondere alle esigenze primarie dei figli;
a provvedere all'ambiente di crescita dei minori;
a comprendere le necessità degli stati emotivi del minore e coinvolgere il minore negli scambi interpersonali;
a favorire la socializzazione;
a offrire ai figli norme di comportamento adeguate alla fase di crescita (c.t.u., p. 87 e s.).
Va ricordato che l'affido esclusivo ad uno piuttosto che all'altro genitore deve essere sostenuto non solo dalla verifica della idoneità o dalla inidoneità genitoriale di entrambi i genitori ma anche e soprattutto dalla considerazione delle ricadute che l'affido esclusivo avrà nei tempi medio-lunghi sulla vita dei figli (e multis Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157). Inoltre, la mera conflittualità tra i coniugi non preclude il ricorso al regime preferenziale di affido condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole;
assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse (Cass., sez. I, 29.3.2012 n. 5108; conf. Cass., sez. I, 11.10.2024 n. 26157).
Nel caso di specie all'esito delle operazioni peritali non si sono riscontrati pregiudizi nello sviluppo psico-fisico, al netto della sempre maggiore consapevolezza da parte dei minori della conflittualità tra i genitori.
In definitiva non sono state riferite criticità che trascendano la – sia pure gravissima – mancanza di collaborazione tra i genitori.
6 Neppure si reputa corrispondente all'interesse della prole disporre l'affidamento della stessa ai servizi sociali.
Deve infatti ritenersi prevalente il diritto del minore a crescere nella famiglia di origine (art. 315-bis c.c., art. 1 l. 183/1984) finché non si verifichino condotte pregiudizievoli per il minore
(art. 333 c.c.). Ne deriva che interventi sostanzialmente ablativi della responsabilità genitoriale sono possibili solo quando venga rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti (Cass., sez. I, 21.11.2023 n. 32290). Nel caso di specie, come si è visto non vi sono invece elementi per poter affermare l'incapacità di ciascuno dei genitori di accudire la prole, essendo anzi specificamente indicato da parte della consulente che entrambi sono adeguati ai bisogni di accudimenti e di crescita dei minori.
La prole va dunque affidata congiuntamente ai genitori.
È tuttavia comunque opportuno conferire, in adesione all'indicazione della c.t.u., ai servizi sociali un mandato di vigilanza e supporto a sostegno della genitorialità, in considerazione delle difficoltà conclamate dei genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di aumentare le risorse a beneficio dei minori, con previsione di relazione periodica al giudice tutelare in funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
*
3. Il diritto di visita paterna va regolato secondo il regime stabilito all'esito della c.t.u.
La consulente ha elaborato un piano di esercizio del diritto di visita paterno progressivo;
questa progressività è volta a rimediare alla condizione di privazione della presenza paterna nella vita dei figli conseguente agli eventi dell'inverno 2020/2021, anche in considerazione del fatto che all'epoca il minore dei figli aveva meno di un anno di età.
All'epoca della trattazione del secondo sub-procedimento (udienza 21.3.2023) le parti hanno attuato il cd. step 1, che prevedeva la permanenza presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica alle ore 20.00, con un turno infrasettimanale, comprensivo di un pernottamento nella settimana A e di due pernottamenti nella settimana B. La relazione dei servizi sociali da ultimo acquisita (dd. 30.9.2024) dà atto che le parti dal giugno 2024 hanno introdotto il pernottamento della domenica sera presso il padre nel fine settimana di competenza, realizzando così il cd. step 2 previsto dalla c.t.u. (p. 91).
La c.t.u., nell'ottica della realizzazione di tempi di permanenza paritari con i genitori, ha previsto che dall'anno in corso (2025) si realizzi una piena parità di tempi di permanenza presso i due genitori (cd. step 3), che comprende nel periodo di due settimane sette pernottamenti presso ciascun genitore.
7 L'implementazione della presenza paterna nelle vite dei minori va assecondata secondo il piano previsto dalla c.t.u.
Anzitutto essa corrisponde alla realizzazione della parità di permanenza presso i genitori, espressione del regime legale della bigenitorialità.
Inoltre, la soluzione del cd. step 3 risulta pienamente realizzabile in considerazione del fatto che il padre si è definitivamente stabilito a GI (doc. 100 fasc. ricorrente), sicché gli spostamenti della prole da una abitazione all'altra sono realizzabili, anche a mezzo dei servizi pubblici di questa città.
L'ordinanza definitoria del secondo sub-procedimento ha stabilito che i mutamenti nel regime di visita avvengano alla fine dell'anno scolastico. L'accorgimento va confermato, corrispondendo all'elementare esigenza di introdurre il mutamento nel regime di vita dei minori in un momento dell'anno più libero da impegni.
Ne deriva che si conferma il calendario di visita nel cd. step 2, mentre dalla data del 1.7.2025 avrà vigore il cd. step 3 (si rinvia alla c.t.u., pag. 9, per la descrizione dei turni).
Il regime di visita nei periodi festivi seguirà quanto stabilito dalla c.t.u.
In considerazione dell'alto grado di conflittualità delle parti, è quantomai opportuno precisare che gli orari indicati per i trasferimenti dei minori (nella vigenza dell'attuale regime – cd. step
2) sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti, essendo necessario garantire a ciascun genitore una fisiologica elasticità funzionale a gestire gli spostamenti.
Va ribadito che se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse. In caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare (come può essere che sia), il genitore si organizzerà con le sue risorse.
I pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a GI.
I genitori avranno cura di comunicarsi eventuali soggiorni fuori di città con i figli da realizzare nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta.
*
4. Va ribadita all'attualità la collocazione prevalente dei minori nella casa familiare alla
Giudecca, di comproprietà delle parti (doc. 2 fasc. ricorrente), presso la madre;
si tratta infatti della sistemazione corrispondente all'attuale regime di esercizio del diritto di visita paterno.
Consegue a tale collocazione l'assegnazione della casa familiare alla madre.
8 Quanto alla futura implementazione del diritto di visita dei genitori in misura tendenzialmente paritaria, l'assegnazione della casa familiare alla madre si giustifica anzitutto con la necessità di garantire ai minori la continuità dei contesti di vita. Inoltre, è motivata dalla necessità di garantire ai minori la disponibilità di una abitazione per il periodo di esercizio del diritto di visita materno, anche in considerazione dell'attuale situazione lavorativa delle parti;
mentre infatti il padre è stabilmente occupato in impiego che prevede turni di servizio variabili, la madre risulta saltuariamente occupata (doc. 71 e 72 fasc. resistente); è dunque possibile che il primo possa trovarsi nell'impossibilità di esercitare il diritto di visita con probabilità maggiore rispetto a quanto possa accadere alla seconda;
l'assegnazione della casa familiare alla madre è funzionale in questo caso a garantire l'esercizio vicario della responsabilità genitoriale sopra previsto (si rinvia al precedente punto 3).
*
5. Il contributo al mantenimento dei minori va regolato come segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.). I diritti dei figli di genitori che non vivono insieme, infatti, non possono essere diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi, né i genitori possono imporre delle privazioni ai figli per il solo fatto che abbiano deciso di non vivere insieme.
9 In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento dei minori, né sono state documentate circostanze relative al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione dei coniugi tali da far presumere un tenore di vita della famiglia elevato. A questo riguardo, l'acquisto di imbarcazioni da parte del ricorrente non è rilevante a dimostrare la disponibilità da parte sua di un patrimonio considerevole, trattandosi di mezzi di trasporto di uso comune nei centri abitati della laguna ed essendo provato che si tratta di mezzi di valore ordinario (doc. 55 e 56 fasc. resistente).
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento della prole non eccedano quelle ordinarie di minori della medesima età.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è occupato da ultimo a partire da dicembre 2023 con contratto di lavoro presso l'azienda sanitaria Serenissima3, in riferimento al quale ha documentato la percezione di retribuzioni mensili pari a 1.600 euro circa (doc. 96 fascicolo ricorrente). Queste retribuzioni sono in linea con quelle percepite negli anni precedenti, prima del periodo di disoccupazione del 2023 (doc. 94 fasc. ricorrente), quando il ricorrente era occupato presso la Croce verde di
Mestre (doc. 15, 73, 33, 34, 60, 74, 90 fasc. ricorrente).
Come detto, è comproprietario della casa familiare sita alla Giudecca e, da quanto desumibile dalle difese della resistente, di imbarcazioni.
10 È titolare di un conto corrente personale e di un conto corrente cointestato con la resistente sul quale viene corrisposto il contributo al mantenimento della prole e su cui vengono effettuate le operazioni di pagamento relative al mutuo relativo all'acquisto della casa familiare. Dalla lettura dell'estratto conto personale (peraltro fermo all'anno 2023) si ricava che lo stesso è alimentato dalle retribuzioni dell'attività lavorativa e dall'assegno unico per la prole;
vi si trovano rimesse saltuarie da parte dei genitori che risultano successivamente restituite agli stessi dal ricorrente;
oltre a spese di ammontare contenuto, risultano l'esborso mensile per il mantenimento della prole e quello per la provvista relativa al pagamento delle rate di mutuo fino ad aprile 2023; infine, risultano gli addebiti/saldi di una carta di credito (numero
5398XXXXXXXXXX43) (doc. 91 fasc. ricorrente). Il saldo del conto al 31.12.2023 era di circa
1.200 euro.
Il ricorrente è gravato infine del canone per l'abitazione di residenza a GI, ove esercita il diritto di visita della prole, pari a circa euro 290 mensili (doc. 97 fasc. ricorrente).
La resistente ha allegato di lavorare come accompagnatrice turistica senza continuità. Ha documentato la percezione di redditi complessivamente pari nel 2022 a euro 3.300 circa (doc.
72 fasc. resistente) e nel 2023 (netti) a euro 7.300 per attività di guida turistica in regime autonomo, come si desume dal codice attività riportato nella dichiarazione dei redditi 2024
(allegato alla memoria dd. 16.10.2024).
Come illustrato, è comproprietaria con il ricorrente della casa familiare e di una imbarcazione.
In assenza di documentazione bancaria aggiornata, risulta titolare in via esclusiva di un conto corrente il cui saldo al 31.12.2023 era pari a euro 900 circa, alimentato da retribuzioni non periodiche e di ammontare variabile corrisposte da soggetti differenti, dall'assegno unico per la prole e da prelievi dal conto cointestato con il ricorrente, di ammontare pari al contributo al mantenimento ordinario versato dal ricorrente;
si registrano inoltre versamenti saltuari da parte dei genitori (doc. 73 fasc. resistente, doc. 2 allegati alla comparsa di nuovo difensore). Dalla lettura degli estratti conto della resistente si ricava che dall'estate 2023 ella si è sobbarcata per interno la corresponsione del pagamento del mutuo per la casa familiare.
Le parti sono titolari di conto corrente cointestato alimentato per un certo periodo dal contributo al mantenimento della prole corrisposto dal ricorrente e fino ad aprile 2023 dalle rimesse per il pagamento della rata del mutuo della casa operate dal ricorrente.
Ai fini della regolazione delle questioni economiche giova osservare che la questione relativa all'adempimento del contratto di mutuo – pur gravando inevitabilmente sulla complessiva definizione dei rapporti fra i coniugi – nella presente sede di definizione del contributo al mantenimento della prole ha una rilevanza solo riflessa. Infatti, le parti sono condebitrici
11 solidali del pagamento delle rate di mutuo, attualmente pari a euro 780 circa mensili (doc. 2 comparsa di costituzione di nuovo difensore); questo comporta che ciascuna è tenuta per l'intero verso il creditore e per la metà in via di regresso verso il condebitore. Il coniuge che anticipi l'intera rata potrà quindi recuperare quanto corrisposto al creditore, come in atti risulta essere stato già fatto (doc. 3 comparsa di costituzione di nuovo difensore). Ne deriva che il valore dell'obbligo di pagamento delle rate concorre al più a definire l'ammontare delle sostanze di cui ciascun genitore dispone, mentre la corresponsione di queste somme non può essere valutata come mezzo di mantenimento ordinario della prole da parte del ricorrente.
Al fine della previsione e della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in assenza di peculiari esigenze di mantenimento della prole, va tenuto conto anzitutto della disparità reddituale delle parti.
Le entrate annue della resistente documentate sono infatti sensibilmente inferiori nell'ammontare a quelle del ricorrente e soprattutto sono incerti quanto a percezione e ammontare, in ragione del fatto che la resistente non è lavoratrice dipendente.
Attualmente la prole risiede prevalentemente presso la madre, sebbene in prospettiva la collocazione della prole sarà paritaria, per quanto sopra disposto;
è tuttavia previsto un regime di visita che garantisce una significativa presenza del padre nella vita dei figli (sei pernottamenti
– step 2 della c.t.u.).
Alla luce delle circostanze menzionate va disposto il pagamento di un contributo al mantenimento ordinario della prole da parte del ricorrente, genitore che gode della più favorevole condizione economica.
L'ammontare del contributo può essere confermato nella somma attualmente in vigore per effetto dell'ordinanza del 19.6.2023, e cioè in euro 200 per ciascun figlio.
In assenza di circostanze che lascino prevedere un mutamento della condizione reddituale e patrimoniale delle parti, il contributo va confermato anche successivamente all'introduzione del regime definitivo di visita con frequentazione paritaria dei genitori.
Non vi sono infatti allo stato elementi che consentano di ritenere superabile nell'immediato futuro il divario reddituale tra le parti. In queste circostanze l'abolizione del contributo alle spese di mantenimento ordinario equivarrebbe a privare la prole di mezzi necessari a garantire un livello di vita omogeneo durante il soggiorno presso la madre. Tuttavia, in considerazione del fatto che i tempi di permanenza a seguito dell'entrata in vigore del cd. step 3 saranno paritari,
è equo ridurre per quell'epoca il contributo al mantenimento ordinario nella misura di euro 150 per ciascun figlio.
12 Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso al Tribunale, saranno sostenute in parti uguali dai genitori.
L'assegno unico sarà percepito da entrambi i genitori in pari misura.
*
6. Le spese di lite vanno compensate integralmente fra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
Il ricorrente è infatti soccombente sulla domanda di affido super-esclusivo della prole, sulla domanda di assegnazione della casa familiare e sulla regolazione del regime di mantenimento della prole;
la resistente è invece soccombente nei sub-procedimenti.
Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste in capo a entrambe le parti in solido fra loro.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 CP_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Venezia in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 13, p. 2, s. A, uff. 1 dell'anno 2015;
3. affida i minori e congiuntamente ai genitori;
Persona_3 Persona_2
conferisce ai servizi sociali del Comune di Venezia il mandato di vigilanza e supporto a sostegno della genitorialità, con previsione di relazione al giudice tutelare in funzione di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. entro l'anno dalla comunicazione della sentenza;
4. colloca i minori prevalente presso la madre in Venezia, Giudecca 75;
5. assegna la casa familiare sita in Venezia, Giudecca 75 alla madre perché vi abiti con i figli;
6. dispone che il diritto di visita del padre venga esercitato come segue: turni ordinari:
I) fino al 30.6.2025 (cd. step 2 della c.t.u.) sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì alle 20.30; dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa);
II) dal 1.7.2025 (cd. step 3 della c.t.u.) sett. A: i figli staranno con il padre dal lunedì al martedì (notte compresa); dal venerdì alla domenica (notte compresa); sett. B: i figli staranno con il padre da mercoledì al giovedì (notte compresa);
13 il genitore con cui i minori trascorrono la notte ne curerà l'accompagnamento a scuola ovvero nel diverso luogo accordato dalle parti;
se nel suo turno di responsabilità, un genitore lavora l'intero pomeriggio e la sera e quindi si assenta per gran parte della giornata, chiederà all'altro di subentrargli;
se invece il tempo di assenza è limitato a qualche ora, il genitore si organizzerà con le sue risorse;
in caso di non disponibilità dell'altro genitore a subentrare il genitore si organizzerà con le sue risorse;
gli orari indicati per i trasferimenti dei minori sono indicativi con grado di approssimazione contenibile nella misura di trenta minuti;
i pernottamenti della prole avverranno di regola nelle case site alla Giudecca e a
GI; i genitori si comunicheranno eventuali soggiorni fuori di città nei periodi di rispettiva competenza, impregiudicati accordi che le parti raggiungano di volta in volta;
in caso di assenza da scuola, il turno di responsabilità del genitore inizia al mattino (ore
10), se il padre è libero da impegni di lavoro, mentre se è impegnato al lavoro il turno inizierà alle ore 14.00; nel caso di malattia di solo uno dei due minori, se questa lo rende non trasportabile, l'altro minore manterrà comunque il calendario suggerito;
è previsto lo svolgimento di una telefonata serale (quando i minori non tornano dall'altro genitore), nella fascia oraria delle 18.30-19.30, a carico del genitore che ha i figli, che li farà chiamare all'altro (sarà questi a fare il numero, rispondere dando un veloce saluto di cortesia per poi passare il telefono ai figli) per un breve momento di saluto;
in caso di eventi “pubblici” che riguardano i figli, entrambi i genitori vi si potranno recare;
i minori saranno accompagnati dal genitore che ha il turno di responsabilità; festività: carnevale: il genitore che ha il turno di responsabilità durante il weekend lo prosegue fino al martedì mattina (ore 10), quando andrà dall'altro genitore per rimanervi fino al rientro a scuola;
Pasqua: il periodo pasquale verrà diviso tra i genitori, alternandolo negli anni con la giornata del Natale precedente, dall'uscita di scuola del giovedì santo fino alle 18 della domenica di Pasqua con un genitore, Pasquetta fino al rientro a scuola con l'altro; estate: il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, non consecutive per il 2025 anche consecutive dal 2026, ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 30 aprile;
in caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta sarà ad anni alterni;
nel periodo di vacanza estiva le visite
14 settimanali all'altro genitore saranno sospese;
come per ogni altro periodo di ferie e come per ogni altra occasione in cui i minori dormono fuori casa, ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre i figli in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza;
Natale: in alternanza con l'anno precedente, vigilia con il papà e dalle 11 del 25.12 fino alle 11 del 31.12 con la mamma e dal 31.12 al rientro a scuola del 7.1 con il papà; festività nazionali: se cadono di venerdì e lunedì si “attaccano” al weekend, mente se cadono nel corso della settimana si segue il calendario ordinario;
compleanno dei minori: la giornata verrà divisa tra i genitori in modo alternato negli anni e tra fratelli (pranzo/cena del compleanno con e pranzo/cena del compleanno Per_1
di alternando negli anni); Per_2
Festa della Mamma e del papà e compleanno dei genitori: i minori trascorreranno quella giornata/dall'uscita di scuola al giorno dopo assieme al genitore festeggiato, indipendentemente dal turno di responsabilità;
7. condanna il ricorrente a versare a corrispondere alla resistente la somma di euro 400 mensili fino al 30.6.2025 e di euro 300 mensili dal 1.7.2025, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese di mantenimento ordinario del minore;
le somme saranno corrisposte entro il quinto giorno di ogni mese;
8. pone le spese straordinarie di mantenimento, come definite dal protocollo in uso al
Tribunale di Venezia, a carico dei genitori in pari misura;
9. dispone che l'assegno unico sia percepito da entrambi i genitori;
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di lite in capo a entrambe le parti in solido.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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