Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1364/24 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Felli Mario giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Caprara Paoletta, giusta procura Controparte_1 speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in verbale d'udienza del 10/1/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/24 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. A tal fine ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio Controparte_1
“concordatario” ( rectius, con rito civile ) in Supino ( FR ) il 16/6/18; che dalla loro unione coniugale è nato il figlio ( il 27/7/18 ); che da anni il Per_1 matrimonio è entrato in crisi in conseguenza e a causa di gravi incomprensioni,
1
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, onerando la cancelleria competente ad eseguire la comunicazione necessaria all'annotazione di rito relativa, nei pubblici registri del Comune di Supino dove è stato celebrato il matrimonio tra i coniugi.
2. affidare il figlio minore ai genitori in maniera condivisa, con collocamento presso la madre e per l'effetto disporre Per_1 che il minore resterà presso il padre due fine settimana alternati al mese, dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 22,00 della domenica, (le 21,00 nel periodo scolastico) o secondo le modalità che il Tribunale riterrà opportune nell'interesse del bambino e tenuto conto di eventuali turni di lavoro del sig. e che Pt_1 comunque prevedano una settimana di permanenza del minore presso il padre nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23.12 al 30.12. e dal 31 dicembre al 6 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua ,dalle ore
10,00 alle 22,00, sempre in modo alternato e dieci giorni continuativi nel periodo estivo, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con eventuali impegni di lavoro del ricorrente, con sospensione del diritto di visita dell'altro genitore e con obbligo di ciascun coniuge di comunicare all'altro, nei rispettivi periodi di vacanze estive lontano da casa, ove il minore trascorrerà tali periodi ed eventuale recapito telefonico presso cui contattarlo.
3. Porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 200,00, per il mantenimento del figlio minore o dell'importo diverso ritenuto di giustizia, da corrispondersi al domicilio della resistente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT.
4. Assegnare la casa coniugale sita in IC (Fr)Via
Madonna della Pace n. 8 con tutti gli arredi alla sig.ra che vi continuerà ad abitare con il minore CP_1
.
5. Porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di sostenere, in ragione del 50%, le spese mediche Per_1 non mutuabili, scolastiche e ludico sportive del figlio secondo le modalità ed i termini di cui al protocollo del
Tribunale di Frosinone.
6. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
7. Disporre che le parti dovranno prestare consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i minori nel proprio passaporto.”.
La convenuta si è costituita in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attore e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle ragioni della crisi coniugale nonché in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti e alle condizioni di vita del figlio . La convenuta esponeva che il in costanza di Per_1 Pt_1
2 matrimonio si era più volte allontanato dalla casa familiare dopo avere tenuto comportamenti violenti nei suoi confronti, comportamenti per i quali la si era recata al Pronto Soccorso e aveva presentato denuncia presso la CP_1
Stazione dei Carabinieri di Alatri. Inoltre la convenuta esponeva che il Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 13/2/24 dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale del sig. nei confronti del figlio Parte_1 Per_2
e affidando quest'ultimo in via esclusiva alla madre. La convenuta
[...] formulava le seguenti conclusioni di merito: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito a quest'ultimo; 2) disporre Controparte_1 Parte_1
l'affido esclusivo del figlio minore con collocamento presso la madre, così come stabilito dal Per_1
Tribunale dei Minori di Roma, nella casa coniugale sita a IC, Via Madonna Del Piano n. 8 senza diritto di visita da parte del padre (per i gravi episodi di violenza e per i precedenti penali a suo carico); 3) disporre a carico del SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di €. Parte_1 Per_1
400,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario alla SI.ra , dalla domanda;
CP_1
4) disporre a carico del SI. il pagamento, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_1 obbligatorie per il figlio minore così come previsto dal protocollo stipulato dal Tribunale di Frosinone con il
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Frosinone, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 10/1/25 il Giudice rel. preliminarmente delibava l'inammissibilità nel presente giudizio delle domande giudiziali rispettivamente formulate dalle parti in ordine all'affidamento del figlio minorenne delle parti stante la predetta pronuncia Persona_2 del Tribunale per i Minorenni di Roma, residuando invece ovviamente il potere- dovere del Giudice della separazione di regolamentare l'esercizio dell'eventuale frequentazione del minore da parte del padre nonché dei correlativi obblighi di quest'ultimo di mantenimento del minore stesso.
Alla medesima prima udienza il G.rel. espletava tentativo di conciliazione delle parti, in esito al quale le parti raggiungevano il seguente accordo conciliativo in ordine agli aspetti economico-patrimoniali della loro separazione: “obbligo da parte di di contribuire al mantenimento del figlio minorenne versando a , Parte_1 Per_1 Controparte_1 entro il giorno 20 di ogni mese e con decorrenza dal mese di gennaio 2025, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT al seguente IBAN della : CP_1
[...]; previsione fin d'ora che tale assegno mensile sarà dell'importo di € 300,00
a decorrere da quando il troverà una nuova occupazione lavorativa retribuita con il suo obbligo di Pt_1 comunicarlo tempestivamente alla;
attribuzione integrale a dell'A.U.U. spettante CP_1 Controparte_1
3 per;
obbligo del di rifondere alla il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_1 Pt_1 CP_1
, con richiamo al Protocollo in proposito in uso nel presente Tribunale.” Per_1
I difensori delle parti quindi chiedevano congiuntamente per un verso l'immediata spedizione della causa a sentenza per la decisione sullo status coniugale e per altro verso che venisse dato incarico al Servizio Sociale territorialmente competente al fine di esprimere un parere in ordine alla residua questione inerente al regime di frequentazione padre-figlio. Pertanto il Giudice rel. recepiva con un proprio provvedimento temporaneo e urgente il predetto accordo delle parti e incaricava il Servizio Sociale del Comune di Morolo di svolgere “le attività ritenute utili e/o necessarie al fine di dare un parere in ordine alla frequentazione tra e il figlio Parte_1 minorenne che risulti più corrispondente all'interesse morale e al benessere del minore nei Persona_2 vari sensi alternativi possibili di escludere in radice allo stato siffatta frequentazione, oppure di iniziarla con incontri protetti padre-figlio, oppure ancora di farla svolgere in modalità libera, demandando altresì
l'interlocuzione in proposito con il servizio Sociale di IC che finora si è occupato della vicenda in esame”,
e rimetteva la causa al Collegio per la predetta decisione.
Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la separazione personale dei coniugi, posto che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i medesimi si desume ex se dalla volontà espressa in proposito da entrambe le parti nonché dalla circostanza che la loro convivenza è cessata ormai da tempo e in seguito essi non l'hanno più ripresa.
Spese di lite al definitivo.
La causa va rimessa al Giudice rel. con separata e contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio per la trattazione e decisione della residua domanda giudiziale relativa al regime di frequentazione del figlio minorenne con Per_1 il genitore non collocatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
4 Stato Civile del Comune di Supino ( FR ) in relazione all'Atto n. 3, Parte I, anno 2018, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite al definitivo;
d) rimette la causa al Giudice rel. come da separata e contestuale ordinanza.
Così deciso in Frosinone, 14/1/25.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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