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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4195/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott. Stefania Calò
pagina 1 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice monocratico dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4195/2023 promossa da:
, nella qualità di amministratore della società Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli Avvocati RAFFAELE CARBONE e Controparte_2
VINCENZO ALIPERTI e presso lo studio di quest'ultimo in NOLA, VIA VIVALDI, N. 8, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentato e difeso dagli Avvocati URBANO FABIO Controparte_3
CARDARELLI, ALESSANDRO CARDARELLI ed EDOARDO DEGL'INCERTI TOCCI e presso lo studio di quest'ultimo in REGGIO EMILIA, VIA VITTORIO VENETO, N. 5, elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
20.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. nella qualità di amministratore Controparte_1
della società , ha riassunto il processo Controparte_2
pagina 2 di 9 incardinato dinanzi al Tribunale di Nola recante n. 2894/2019 r.g., insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, del D.lgs 385/93 il diritto del cliente di ottenere la copia delle contabili e delle disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari, nonché la copia dei contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto;
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento CP_4
del rapporto e che solo in data 21 giugno 2019 la pec ha trasmesso per la prima volta gli Parte_1
estratti conto dal 01.01.2008 e contratti vari;
3) accertare e dichiarare che la durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato CP_4
i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) condannare la alla cancellazione delle illegittime segnalazioni alla Banca d'Italia, CP_5 non sussistendo i presupposti legittimanti e al risarcimento danni per l'illegittima violazione nell'uso dei dati personali anche in relazione alle dette segnalazioni presso la CR della Banca di Italia da liquidarsi in separato giudizio;
5) condannare la alla consegna della scheda anagrafica generale con l'indicazione CP_5
di tutti i rapporti estinti e quelli in essere, nonché la documentazione relativa alle singole operazioni indebite annotate in conto, che sono stare indicate nella memoria deposita il 23 luglio 2019 direttamente alla in riferimento alle singole scritture contabili di addebito di cui agli estratti CP_5
conto consegnati dalla in data in data 21 giugno 2019; CP_4
6) ordinare alla di rendere il rendiconto bancario al nuovo amministratore in merito a tutti i CP_4
rapporti sia estinti che tuttora in essere, e precisamente: a) l'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) tutti i contratti sottoscritti;
c) estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti d) copia della singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi, f) copia delle singole operazioni sopra indicate di cui alla memoria deposita il 23 luglio 2019;
7) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese ed operazioni indebite non conformi a specifica pattuizione in forma scritta;
8) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
pagina 3 di 9 9) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
10) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte in narrativa;
11) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, come indicato analiticamente nella memoria primo termine deposita il 23 luglio 2019 nel precedente giudizio;
12) accertare e dichiarare che la cliente non ha sottoscritto tutti i contratti bancari di riferimento, non ha emesso tutti gli assegni addebitati, non ha effettuato tutti bonifici addebitati, né tanto meno tutte le operazioni di prelievo di cassa e che nel corso del rapporto la cliente ha sempre subito l'influenza della posizione dominante della banca, che ha operato in modo arbitrario ed unilaterale al di fuori di condizioni contrattuali per tutti i rapporti bancari, sia estinti sia in essere;
13) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e che il saldo del conto con il CP_4 credito apparente di €. 33.162,19 è il frutto di una contabilizzazione unilaterale e disporre l'accertamento dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni di addebito passivo, indebitamente annotati come indicati memoria deposita il 23 luglio 2019 innanzi il Tribunale di Nola, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente CP_4
poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi convenzionali al detto tasso fino alla materiale restituzione;
14) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di spese, diritti ed onorari CP_4
secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti.
In via istruttoria a) l'ammissione dell'interrogatorio del legale rappresentante della sui seguenti capitoli di CP_5
interrogatorio:
1. Vero è che la nel corso del rapporto non ha trasmesso gli estratti conto, omettendo gli CP_4
obblighi di rendicontazione ex art. 119 legge bancaria;
2. Vero è che è in data 21 giugno 2019 la ha provveduto alla consegna degli estratti conto;
CP_5
3. vero è che provvedeva ad inviare in data 10 luglio 2019 all'indirizzo Controparte_2
( contestazione in merito al saldo del conto ed alle singole Email_1
operazioni;
pagina 4 di 9 b) emettersi ordinanza di consegna ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva per le operazioni disconosciute, sopra indicate e/o ordine di esibizione ex art. 210 cpc per la copia delle singole operazioni come sopra indicate;
c) fissare ex art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro da versare all'esponente a titolo di penale per ogni giorno di ritardo e inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto per ciascun documento;
d) disporre consulenza contabile di ufficio sui seguenti quesiti:
1. quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti, specificando se trattasi di rapporti ancora in essere ovvero estinti alla data dell'introduzione del giudizio, verificando se la abbia mai trasmesso gli estratti conti nel corso CP_4
del rapporto bancario, essendo stata inadempiente negli obblighi di rendicontazione;
2. indichi, per ognuno di tali rapporti, quale sia il tasso di interessi previsto in contratto;
3. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata prevista la capitalizzazione degli interessi, con quali modalità di computo e se tali modalità rispettino le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio
2000;
4. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita un'apertura di credito o la concessione di altra facilitazione creditizia (anticipo su fatture o altro) e con quali modalità;
5. indichi, per ognuno di tali rapporti, se la CMS sia stata pattuita nei contratti, con riferimento all'indicazione della relativa misura e della base di computo, dica come in concreto la banca abbia calcolato la CMS (se sulla punta di massimo utilizzo nel trimestre di riferimento ovvero sull'accordato o su una diversa base di calcolo), riferisca se la modalità di computo, quale emerge dagli estratti conto, sia o meno conforme alla relativa pattuizione contrattuale;
verifichi altresì se, in costanza di rapporto, la banca abbia applicato, in sostituzione della CMS, gli oneri previsti dalla L. n. 2/09 e se essa abbia dato comunicazione scritta alla correntista dell'avvenuto adeguamento del rapporto alle innovazioni introdotte dalla predetta L. n. 2/09 e, successivamente, dal DL n. 201/11, conv. in L. n.
214/11 e succ. mod., nonché alla disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12, in conformità e nei termini indicati da tali disposizioni normative;
indichi l'ammontare degli oneri applicati in sostituzione della CMS e dica di quanto il saldo del rapporto vada ridotto ove tali oneri si ritengano non dovuti, in difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge. Ove si tratti di rapporto sorto dopo le citate modifiche normative, accerti la previsione contrattuale della CMS o degli oneri sostitutivi sia conforme a legge;
pagina 5 di 9 6. indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rapporto o gli estratti conto scalari e per quali periodi;
7. determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione, limitando la propria indagine – per i conti oggetto della domanda attorea – a quelli supportati da adeguato contratto scritto;
8. ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione dei vari rapporti, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura dei rapporti ovvero fino alla data cui risale l'ultimo degli e/c prodotti in atti;
9. nel caso che la documentazione contabile sia incompleta, in assenza di qualsivoglia giustificazione del saldo iniziale passivo, provveda a riportare tale saldo a zero (atteso che, nella specie, la è CP_4
attrice in senso sostanziale); utilizzi il cd. saldo di raccordo, nel caso gli estratti conto siano discontinui, solo qualora ciò non alteri significativamente il risultato contabile, mentre qualora ciò non sia possibile, il CTU prenderà quale saldo da cui partire quello risultante dall'estratto conto più recente tra quelli prodotti;
elimini il CTU dal rapporto contestato tutte le operazioni disconosciute per le quali la non ha prodotto la copia della singola operazione;
CP_4
10. applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto o, in difetto, se non risulti in atti il relativo contratto, il tasso d'interesse legale codicistico;
qualora i contratti siano presenti in atti ma non rechino l'indicazione dei tassi di interesse, sostituisca, agli interessi risultanti dagli estratti conto, gli interessi al tasso legale codicistico, ove si tratti di rapporti sorti prima dell'8.7.1992, ovvero, se trattasi di rapporti successivi a detta data, gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT sui saldi debitori del conto, ed al tasso nominale massimo sui saldi creditori, considerando il tasso dei BOT a
12 mesi emessi nell'anno precedente ad ogni chiusura trimestrale del conto;
11. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca anteriore alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, salvo che sia documentata la stipulazione di una nuova convenzione redatta in conformità alla citata delibera;
12. qualora si tratti di rapporti sorti in epoca successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, escludendo la capitalizzazione degli interessi per l'intera durata del rapporto, ove non risultino rispettate le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000;
13. escludendo dal conto la commissione di massimo scoperto se non pattuita per iscritto con l'indicazione delle modalità di calcolo, escludendo altresì gli oneri applicati in sostituzione della CMS
- ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 -, ove tali oneri si ritengano non dovuti, in pagina 6 di 9 difetto di idonea comunicazione di adeguamento del rapporto alla nuova disciplina, ovvero di non conformità degli oneri applicati alle previsioni di legge;
14. verifichi se la banca abbia capitalizzato in via trimestrale le CMS o gli oneri sostitutivi e depuri il saldo dei conti degli effetti di detta capitalizzazione;
15. verifichi se la banca abbia successivamente alla entrata in vigore della legge 147/2013 che ha sancito il divieto dell'anatocismo abbia continuato a capitalizzare gli interessi passivi in forma trimestrale come risulta dalla chiusura trimestrale dei periodi 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014,
31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015, 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016 ed in caso affermativo, elimini tali addebiti;
16. verifichi le operazioni disconosciute ed indebite ed in mancanza della prova della singoli contabili, elimini le poste oggetto di contestazione, ricalcolando il saldo dovuto;
17. indichi conclusivamente l'ammontare dei saldi di tutti i rapporti come ricalcolati, con chiara indicazione dell'esistenza di importi a credito ovvero a debito della correntista”;
18. accerti che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, pari alla somma degli addebiti sopra indicati per la quale la banca non ha fornito la prova dei singoli addebiti ed elimini dal saldo del conto le operazioni, oggetto di contestazione, per le quali la non ha CP_4 provveduto alla consegna della documentazione come descritta in premessa”.
Il ha eccepito la inammissibilità dell'atto di riassunzione per difetto di Controparte_3
legittimazione processuale del sig. nella qualità di amministratore della società Controparte_1
. Controparte_2
Respinte le istanze di prova orale e di c.t.u. contabile formulate dall'attrice, la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 20.3.2025.
2.
La comparsa di riassunzione è inammissibile, difettando la legittimazione del sig. Controparte_1
alla riassunzione del processo nella qualità di amministratore della società
[...]
. Controparte_2
Come compiutamente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 32634 del 23.11.2023, di cui appare opportuno riportare uno stralcio significativo, “[…] la legittimazione processuale di un soggetto dichiarato fallito, per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, può eccezionalmente riconoscersi, quale legittimazione di carattere suppletivo rispetto a quella del curatore, soltanto nel caso di totale disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando detti organi si siano concretamente attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia. Pertanto, ferma la possibilità di svolgere attività processuale nella forma dell'intervento pagina 7 di 9 circoscritto alle questioni dalle quali può derivare un'imputazione di bancarotta e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente – e salva la speciale capacità riconosciuta, a determinate condizioni, nel rapporto tributario al contribuente fallito con riguardo all'impugnazione dell'atto impositivo (Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287) -, il soggetto fallito non ha, ex art. 43, secondo comma, legge fall., la legittimazione ad impugnare la sentenza in autonomia dal curatore, non essendo in tal caso ravvisabile disinteresse degli organi fallimentari, ma una valutazione di opportunità sulla proposizione del gravame;
in tale fattispecie, ove il gravame sia nondimeno proposto dal fallito, la sua inammissibilità può essere eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio (Cass. 21/05/2004, n. 9710;
Cass. 14/05/2012, n. 7448)” (v., tra le altre, Cass., Sez. Un., 28/04/2023, n. 11287; Cass. 18/07/2023, n.
20913).
Tale principio di diritto trova applicazione anche nel caso della liquidazione giudiziale ex art. 143 del
Codice della Crisi d'impresa, che prevede, al primo e secondo comma, analogamente all'art. 43 della
Legge fall., che “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore”, potendo il debitore, invece, intervenire nel giudizio “solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge”.
Orbene, la stessa documentazione prodotta dall'attore prova che gli organi fallimentari hanno valutato se riassumere il giudizio, giungendo alla determinazione di non coltivarlo, avendone evidentemente escluso la convenienza.
Si legge, infatti, nel decreto del 17.7.2024 che il G.D. “esaminata la richiesta pervenuta dall'Avv.to
Raffaele Carbone, legale della società in bonis nel giudizio avverso la pendente dinanzi al CP_5
Tribunale di Reggio Emilia (r.g. 4195/2023); […]; ritenuto che nel dispensare la Curatela dalla riassunzione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia (r.g. 4195/2023) sia stato parimenti autorizzato l'abbandono da parte della procedura di tale giudizio;
[…]; Nulla a provvedere sulla richiesta dell'Avv.to Raffaele Carbone” (doc. 2a).
Altrettanto significativa è poi la corrispondenza di posta certificata del 30.10.2024, scambiata tra il procuratore del ed il curatore rag. con cui è stato evidenziato, da Controparte_3 Persona_1 quest'ultimo, che “il provvedimento di abbandono è stato assunto dal Giudice Delegato dietro mia iniziativa, doverosa sulla scelta da compiere relativamente al giudizio: riassumere o meno” (doc. allegato alle note di trattazione scritta della convenuta del 19.2.2025).
Da tale argomentare consegue che gli organi preposti alla liquidazione giudiziale non sono rimasti meramente inerti rispetto alla riassunzione, o meno, di questo giudizio, posto che in atti vi è la prova della valutazione, da parte degli organi preposti, della non convenienza della prosecuzione del giudizio pagina 8 di 9 e ciò comporta, per quanto esposto, l'inammissibilità della riassunzione del processo da parte del sig.
nella qualità di amministratore della società liquidazione Controparte_1 Controparte_2
giudiziale.
Né, peraltro, il predetto potrebbe ritenersi legittimato in proprio, considerato, da un lato, che ex art. 143 del Codice della Crisi d'impresa, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore, dall'altro, e in ogni caso,
l'istanza, formulata dal medesimo, di acquisto dell'asserito credito vantato nei confronti del
[...]
è stata respinta dal Giudice Delegato (doc. 2a citato). Controparte_3
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza del sig. e si liquidano, come in Controparte_1
dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore entro cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile la comparsa di riassunzione;
- condanna il sig. al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 6.713,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%.
Reggio Emilia, 21/03/2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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