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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1834 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , n.q. di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sul minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lombardo, giusta procura in C.F._2 atti – ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Messina
- ATTORE-
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 13.1.2018, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
pagina 1 di 4 dal minore , oltre il pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del Persona_1 difensore.
Esponeva che giorno 29 luglio 2017 alle ore 17,30, mentre giocava al pallone sulla spiaggia concessa al , veniva travolto da una porta del campo, che gli cadeva sulla testa Controparte_1
e riportava gravi lesioni fisiche.
All'udienza del 22.11.2018 il Giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 30.4.2019 il Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Con ordinanza del 15.10.2020 il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale ed ammetteva preliminarmente l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.6.2021 il Giudice assegnava un termine per la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace.
All'udienza del 7.9.2021 il Giudice assegnava un nuovo termine a parte attrice per rinotificare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.3.2022 il procedimento veniva rinviato su richiesta del difensore di parte attrice per un concomitante impegno professionale.
All'udienza del 6.12.2022 il procuratore dell'attore rinunciava al mandato e chiedeva un rinvio per consentire la costituzione del nuovo procuratore.
Con ordinanza del 5.10.2023 il Giudice ribadiva l'ammissione dell'interrogatorio formale e revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale per mancata indicazione dei testi da escutere.
In data 11.1.2024 il procuratore dell'attore depositava l'accettazione dell'attore alla rinuncia al mandato.
In data 8.3.2024 e in data 2.12.2024 il difensore insisteva negli atti con pagamento dei compensi.
All'udienza a trattazione scritta del giorno 11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 4 La domanda dell'attore può essere ricondotta nella previsione dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene e impone al danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita e l'evento dannoso, restando irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità.
In ogni caso la responsabilità invocata è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come nel caso di ostacoli imprevisti.
E, conformemente al condiviso orientamento della Suprema Corte, quanto più la situazione di pericolo sia connessa alla struttura della cosa ed è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre evidenziare che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla verificazione dei fatti, al nesso causale, alle lesioni riportate dall'attore e alla stessa appartenenza della porta di calcio al lido . CP_1
L'attore, infatti, non ha indicato i testi da escutere e nonostante plurimi rinvii concessi non ha provveduto a notificare al convenuto contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
Né i fatti possono ritenersi per ammessi semplicemente per la contumacia del convenuto.
La domanda attorea, sfornita di prova, va, pertanto, rigettata.
Nessuna statuizione sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice pagina 3 di 4 2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1834 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. , n.q. di Parte_1 C.F._1 genitore esercente la potestà sul minore nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Lombardo, giusta procura in C.F._2 atti – ammesso al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Messina
- ATTORE-
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 13.1.2018, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 questo Tribunale, il , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
pagina 1 di 4 dal minore , oltre il pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del Persona_1 difensore.
Esponeva che giorno 29 luglio 2017 alle ore 17,30, mentre giocava al pallone sulla spiaggia concessa al , veniva travolto da una porta del campo, che gli cadeva sulla testa Controparte_1
e riportava gravi lesioni fisiche.
All'udienza del 22.11.2018 il Giudice dichiarava la contumacia della parte convenuta e concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza del 30.4.2019 il Giudice ammetteva la prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Con ordinanza del 15.10.2020 il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale ed ammetteva preliminarmente l'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.6.2021 il Giudice assegnava un termine per la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto contumace.
All'udienza del 7.9.2021 il Giudice assegnava un nuovo termine a parte attrice per rinotificare l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del convenuto.
All'udienza del 22.3.2022 il procedimento veniva rinviato su richiesta del difensore di parte attrice per un concomitante impegno professionale.
All'udienza del 6.12.2022 il procuratore dell'attore rinunciava al mandato e chiedeva un rinvio per consentire la costituzione del nuovo procuratore.
Con ordinanza del 5.10.2023 il Giudice ribadiva l'ammissione dell'interrogatorio formale e revocava l'ordinanza ammissiva della prova testimoniale per mancata indicazione dei testi da escutere.
In data 11.1.2024 il procuratore dell'attore depositava l'accettazione dell'attore alla rinuncia al mandato.
In data 8.3.2024 e in data 2.12.2024 il difensore insisteva negli atti con pagamento dei compensi.
All'udienza a trattazione scritta del giorno 11.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata.
pagina 2 di 4 La domanda dell'attore può essere ricondotta nella previsione dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene e impone al danneggiato la prova del nesso causale tra cosa custodita e l'evento dannoso, restando irrilevante la colpa o l'assenza di colpa del custode ai fini della sua responsabilità.
In ogni caso la responsabilità invocata è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, per contro, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione, come nel caso di ostacoli imprevisti.
E, conformemente al condiviso orientamento della Suprema Corte, quanto più la situazione di pericolo sia connessa alla struttura della cosa ed è suscettibile di essere prevista e superata dal danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del danneggiato nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre evidenziare che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla verificazione dei fatti, al nesso causale, alle lesioni riportate dall'attore e alla stessa appartenenza della porta di calcio al lido . CP_1
L'attore, infatti, non ha indicato i testi da escutere e nonostante plurimi rinvii concessi non ha provveduto a notificare al convenuto contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
Né i fatti possono ritenersi per ammessi semplicemente per la contumacia del convenuto.
La domanda attorea, sfornita di prova, va, pertanto, rigettata.
Nessuna statuizione sulle spese, stante la contumacia di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda di parte attrice pagina 3 di 4 2. Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina il 28 marzo 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 4 di 4