CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/11/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 194/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GARGA- Parte_1 P.IVA_1
NI TT
APPELLANTE
Contro
(C.F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...] già (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 dell'Avv. CARTENI GIUSEPPE
APPELLATA
C.F. ) rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GARGANI TT P.IVA_5
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27 dicembre 2023
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- in via assolutamente preliminare, anche con decreto, essendo evidenti i giusti motivi di urgenza ex art. 351, terzo comma, c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze e del decreto ingiuntivo n. 5285/2021 del medesimo Tribunale di Firenze;
- in accoglimento dei motivi in narrativa, dichiarare nulla, annullare e riformare la sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze;
- per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5285/2021, notificato in data 23/12/2021 ad istanza della
Controparte_1
- nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare le doman- de e pretese avversarie sottese alla domanda monitoria;
- sempre in ogni caso, laddove la banca esponente dovesse essere costretta a versare
(anche all'esito di una procedura esecutiva) alla appellata, le somme di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5285/2021, condannare la Controparte_1 alla restituzione, in favore di dell'importo incassato, oltre inte- Parte_1 ressi e rivalutazione dal pagamento sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'intestata Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversa istanza, così giudica- re:
In via preliminare:
2 respingere la avversa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (reiterata fino ad oggi), per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto re- vocare il Decreto emesso dall'intestata Corte d'Appello in data 1.2.2024;
Nel merito:
respingere l'appello introduttivo del presente giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribu- nale di Firenze n. 3905/2023, depositata il 27/12/2023 ed il decreto ingiuntivo che es- sa, a proprio volta confermava.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (società incorporante Parte_1 Controparte_6
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5285/2021 del Tribunale di Firen-
[...] ze con il quale era ingiunto il pagamento di € 3.356.078,00 oltre spese accessorie a favo- re di (cessionaria del credito per le im- Controparte_1 Controparte_7 prese quale residuo dovuto come fideiussore della Pt_1 Parte_2 per il contratto di finanziamento stipulato in data 12.12.2000 tra tale ultima società e rilevando ed eccependo, tra l'altro, la deca- Controparte_8 denza della Banca creditrice dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione nel ter- mine contrattualmente stabilito.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie Controparte_1
e chiedendo conferma del decreto ingiuntivo n. 5285/2021.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3905/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5285/2021;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 37.900,00 per compensi, spese generali nella misura Controparte_1 del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
3 “4. […] L'obbligazione fideiussoria assunta da Controparte_6 contiene una clausola di decadenza del seguente tenore: “La garanzia si intende-
[...] rà decaduta qualora non escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale pa- gamento di due rate semestrali consecutive di ammortamento” (doc. 5 opposto). […]
4.2. Ciò chiarito, la seconda questione che deve essere affrontata è se la clausola contrattuale impone una reiterazione dell'escussione della garanzia anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento, già portato a conoscenza del garante dopo il mancato paga- mento di due rate consecutive, perduri senza soluzione di continuità. In proposito, la clausola contrattuale non fornisce elementi univoci in tal senso ed occorre pertanto procedere ad una interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. Risulterebbe contraria a buona fede, in quanto eccessivamente formalistica e senza una reale utilità pratica per il garante, una interpretazione della clausola nel senso di rendere obbliga- toria, a pena di decadenza, la reiterazione dell'escussione della garanzia ogni volta che due rate risultano impagate, anche nell'ipotesi in cui dopo la prima richiesta l'inadempimento sia perdurato senza soluzione di continuità. […]
4.3. Occorre poi fare riferimento alla condotta assunta nel corso del rapporto, che deve anch'essa conformarsi al dovere di buona fede ex art. 1375 c.c. Orbene, le parti pacificamente riconoscono che l'inadempimento della società debitrice risale al giugno Contr 2009 e si protrae fino al dicembre 2012. Con riguardo alla rata di giugno 2009 ha escusso tempestivamente il fideiussore. Tale circostanza non risulta contestata, tanto è vero che con la comunicazione del 23.11.2011 si è Controparte_6 resa disponibile al pagamento della rata scaduta in data 12 giugno 2009 (doc. 18 op- posto). Nella suddetta missiva, la garante dà inoltre atto della prosecuzione dell'inadempimento della società debitrice fino al novembre 2011 – periodo a cui risale la comunicazione stessa. Ciò che è oggetto di contestazione è la mancata escussione del- le rate scadute il 12.12.2011 e il 12.06.2012 che, come prospettato in atto di opposizione, sarebbe avvenuta tardivamente, con lettera del 23.11.2012 (cfr. pag. 9 opposizione).
Occorre però osservare che con tale missiva non è stata escussa la garanzia in riferi- mento alle ultime due rate ma con riguardo all'intero finanziamento per un inadempi- mento risalente (di cui il garante era stato tempestivamente notiziato) e che si è solo ul-
4 teriormente aggravato. L'inadempimento della debitrice, infatti, risale al 2009 ma perdura nel tempo, al punto che nel settembre 2011 le parti hanno avuto un incontro
(cfr. comunicazione del 23.11.2011) proprio per convenire un piano di ripianamento degli insoluti maturati fino a quel momento e verificare il ruolo ed i tempi di intervento del garante. [...] Ebbene, con comunicazione del 23.11.2011, l'avv. Gargani per conto di ha precisato che il garante si impegna ad adem- CP_6 Controparte_6 piere alla “sua obbligazione fideiussoria con il pagamento del residuo insoluto e delle eventuali future rate che dovessero rimanere impagate entro il 31 dicembre 2012”. Il creditore ha quindi fatto affidamento su tale dichiarazione ritenendosi a maggior ra- gione esonerato dal dovere di escutere una seconda volta la fideiussione in quanto l'intenzione manifestata dal garante era quella di attendere il 31.12.2012 per verificare l'effettivo adempimento spontaneo del debitore salvo poi provvedere personalmente in caso di inadempimento. L'eccezione di decadenza sollevata in questa sede, per non ave- re il garante reiterato l'escussione della garanzia a seguito dell'inadempimento di ulte- riori due rate (comunque antecedenti al 31.12.2011) appare pertanto in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium. Vige infatti nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto. L'impegno a pagare le eventuali future rate che fossero rimaste impagate ha legittimato l'attesa del creditore nell'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e quindi nella contestuale escussione della garanzia per l'intero finanziamen- to di cui si discute in questa sede.”
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla clausola di decadenza contenuta nella fideiussione. Violazione degli artt.
1175,1366,2964,2966 e 2968 c.c.;
2) sulla missiva del 23 novembre 2011 a firma dell'attuale difensore di
[...]
(incorporante la ). Sull'asserita ratifica retroat- CP_9 Controparte_6 tiva. Violazione degli artt. 1399,2964,2966,2968.
5 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era rigettata con ordinanza in data 28 marzo 2024.
In corso di causa interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_4 successore a titolo particolare di a seguito di cessione dei Parte_1 crediti.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I due motivi di appello (“sulla clausola di decadenza contenuta nella fideiussio- ne. Violazione degli art. 1175,1366,2964,2966 e 2968 c.c.”; “sulla missiva del 23 novem- bre 2011 a firma dell'attuale difensore di (incorporante la Parte_1 [...]
). Sull'asserita ratifica retroattiva. Violazione degli artt. Controparte_6
1399,2964,2966,2968”) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connes- sione.
Parte appellante, in sintesi, lamenta che: “la sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze, invero, fa leva sull'art. 1366 cc per sovvertire il contenuto precettivo del vin- colo negoziale [...] Orbene, il penultimo capoverso riportato alla pag. 2 della garanzia prestata dalla il 12 dicembre 2000 prevedeva una ipote- Controparte_6 si di decadenza qualora la stessa non fosse stata escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale pagamento di due rate semestrali consecutive di ammortamento [...]
Risulta in modo inequivocabile e palese che Controparte_10
[...
[...] [
abbia escusso tardivamente la garanzia con riferimento alle rate scadute il 12 di-
[...] cembre 2011 e il 12 giugno 2012. L'escussione – relativamente a tali due rate – è infatti avvenuta fuori termine, in quanto effettuata con lettera del Controparte_11 del 23/11/2012 (cfr. doc. 07 allegato al fascicolo di primo grado
[...] della esponente), con cui la stessa chiedeva il pagamento di euro 975.194,07, corri- spondente alle rate impagate sino al 12/6/2012 compreso (l'elenco delle rate impagate
è riportato anche alla pag. 1 del doc. 16 avversario di primo grado, che si produce ora, per comodità di consultazione della Ecc.ma Corte, come doc. 09). La pretesa interpre- tazione “secondo buona fede”, data dal Tribunale alla clausola di decadenza, risulta certamente esorbitante rispetto alla funzione integrativa che deve assegnarsi alla buo- na fede in quanto, nella vicenda in contestazione, sotto i panni di un'asserita interpre- tazione viene riscritto l'accordo originariamente divisato dalle parti, in guisa che la clausola di decadenza viene resa sostanzialmente inefficace e perciò di fatto espunta dal contenuto del contratto. […] La missiva dello scrivente difensore del 23.11.2011
(doc. 18 avversario di primo grado, doc. 10, già citato) – di seguito riprodotta – non conteneva alcun riferimento, né diretto, né indiretto, alla clausola di decadenza di cui si discute […] La succitata missiva – difatti - non contiene alcun riconoscimento di diritti, fermo restando che la natura negoziale dell'atto di riconoscimento richiede la legitti- mazione a disporre, legittimazione chiaramente non conferita ovvero spettante (né al- cuna prova in senso difforme è stata offerta nel corso del giudizio di prime cure) allo scrivente”
I motivi sono infondati.
3.1. La clausola negoziale ha il seguente tenore letterale: “La garanzia si intenderà decaduta qualora non escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale paga- mento di due rate semestrali consecutive di ammortamento”
È pacifico e documentato agli atti che:
- la scadenza della prima rata di ammortamento era prevista il 12/6/2009 (atto ag- giuntivo del 7 gennaio 2009);
- al momento in cui si è verificato il mancato pagamento della seconda rata seme- strale del 12 dicembre 2009 ha provveduto Controparte_7
7 all'escussione del garante con comunicazione del 25 marzo 2010 rispettando il termine di decadenza dei 120 giorni (vedi comunicazione del 6 luglio 2011);
- si rendeva inadempiente rispetto agli accordi di pa- Parte_2 gamento previsti, maturando un insoluto, alla data del 6 luglio 2011, pari ad €
1.128.907,36, oltre a successivi interessi di mora nella misura di € 138,75 al gior- no fino alla valuta del versamento nonostante le reiterate comunicazioni e solleci- tazioni di pagamento inviate dalla parte creditrice (vedi comunicazione del 6 lu- glio 2011);
- a seguito di trattative ed incontri tra le parti la garante Cassa di Risparmio di Fo- ligno inviava il 23 novembre 2011 a una missiva a Controparte_7 firma del legale incaricato Avv. Benedetto Gargani con la quale si rappresentava che la debitrice principale avrebbe reperito la liqui- Parte_2 dità necessaria tramite vendita parziale dei beni immobili, nelle more la
[...]
si impegnava al pagamento parziale a Controparte_6 Controparte_7 dell'insoluto maturato, con riferimento alla sola prima rata scaduta in data
[...]
12 giugno 2009 (€ 484.640,96, oltre interessi); contestualmente, con tale missiva a firma del legale incaricato la assicurava il paga- Controparte_6 mento di quanto dovuto per la garanzia prestata ove la debitrice principale non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 31 dicembre 2012;
8 - il successivo 23 novembre 2012 (quindi entro il termine del 31 dicembre 2012 in- dicato nella missiva del 23 novembre 2011 a firma del legale della Cassa di Ri- sparmio di Foligno) a fronte del perdurante inadem- Controparte_7 pimento intimava alla debitrice principale il pagamento entro il 17 dicembre 2012 del residuo dovuto a tale data a pena di decadenza dal termine e risoluzione e con- testualmente richiedeva il pagamento anche alla garante Controparte_6
.
[...]
9 ..
Ciò posto, come già sottolineato dal Tribunale, “le parti pacificamente riconoscono che l'inadempimento della società debitrice risale al giugno 2009” e dalla ricostruzione dei fatti quale in precedenza riassunta si evince che al momento in cui si è verificato il mancato pagamento di due rate semestrali consecutive (giugno e dicembre 2009)
[...]
ha tempestivamente provveduto all'escussione del garante con Controparte_7 comunicazione del 25 marzo 2010, rispettando il termine di decadenza dei 120 giorni.
A seguito dell'escussione della garanzia, il fideiussore ha adempiuto solo in parte l'obbligazione assunta. Tale adempimento parziale non ha determinato il venir meno de- gli effetti della prima escussione, che deve ritenersi valida ed efficace per la parte rimasta insoddisfatta.
10 Deve in effetti escludersi che la fosse tenuta a reiterare la richiesta di escus- CP_7 sione con riferimento alle ulteriori rate scadute in data 12 dicembre 2011 e il 12 giugno
2012, avendo essa già manifestato, con la prima escussione, la volontà di avvalersi della garanzia prestata, che comunque aveva carattere unitario, avendo ad oggetto “l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il predetto finanziamento, con rinunzia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”
Solo qualora il garante, a seguito della precedente escussione, avesse interamente estinto il debito della società garantita sarebbe stato in ipotesi necessario rinnovare la formale escussione;
tale onere non poteva invece ritenersi sussistente, anche in base alle previsioni negoziali, a fronte di un inadempimento già contestato e pacificamente perdu- rante e persistente, come nella fattispecie.
L'interpretazione della clausola negoziale da parte del Tribunale è quindi del tutto corretta.
La missiva del 23 novembre 2011, non oggetto di specifica contestazione della dife- sa di parte attrice in opposizione in primo grado, attesta comunque che, nell'ambito delle trattative e degli incontri conseguenti all'escussione della garanzia da parte di
[...]
, la aveva richiesto una temporanea so- Controparte_12 Controparte_6 spensione delle ulteriori iniziative della creditrice garantita sino al 31 dicembre 2012, impegnandosi espressamente all'adempimento della propria “obbligazione fideiusso- ria”, con pagamento del “residuo insoluto e delle eventuali future rate che dovessero rimanere impagate” in caso di inadempimento della entro Parte_2 tale scadenza.
, a fronte del perdurante inadempimento, si è nuova- Controparte_7 mente attivata tempestivamente, già anteriormente alla scadenza indicata del 31 dicem- bre 2012, con le missive già trascritte di intimazione ad adempiere e nuova richiesta di pagamento alla garante del 23 novembre 2012.
In sintesi:
a) a fronte della escussione della garanzia e del perdurante inadempimento non era necessario, anche in base alle previsioni negoziali, reiterare l'escussione;
11 b) risulta provato che la stessa garante richiese una temporanea sospensione delle ulteriori iniziative della creditrice garantita, impegnandosi comunque, alla scadenza del periodo indicato, ad adempiere alla propria obbligazione fideiussoria;
la Parte_3
si è nuovamente attivata tempestivamente, già prima della scadenza di tale pe-
[...] riodo.
4. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
34.000,00 (fase di studio € 8.000,00; fase introduttiva € 5.000,00; fase istruttoria di trattazione € 7.000,00; fase decisionale € 14.000,00), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3905/2023 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di pubblicata il 27/12/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, condanna in solido Parte_1
e al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in
[...] Controparte_4 complessivi € 34.000,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 194/2024 con OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc.) promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GARGA- Parte_1 P.IVA_1
NI TT
APPELLANTE
Contro
(C.F. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...] già (C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 CP_3 P.IVA_3 dell'Avv. CARTENI GIUSEPPE
APPELLATA
C.F. ) rappresentata da Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. GARGANI TT P.IVA_5
INTERVENUTA
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze pubblicata il 27 dicembre 2023
CONCLUSIONI
In data 13 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per e Parte_1 Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- in via assolutamente preliminare, anche con decreto, essendo evidenti i giusti motivi di urgenza ex art. 351, terzo comma, c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sen- tenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze e del decreto ingiuntivo n. 5285/2021 del medesimo Tribunale di Firenze;
- in accoglimento dei motivi in narrativa, dichiarare nulla, annullare e riformare la sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze;
- per l'effetto, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5285/2021, notificato in data 23/12/2021 ad istanza della
Controparte_1
- nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare le doman- de e pretese avversarie sottese alla domanda monitoria;
- sempre in ogni caso, laddove la banca esponente dovesse essere costretta a versare
(anche all'esito di una procedura esecutiva) alla appellata, le somme di cui al decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 5285/2021, condannare la Controparte_1 alla restituzione, in favore di dell'importo incassato, oltre inte- Parte_1 ressi e rivalutazione dal pagamento sino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'intestata Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni avversa istanza, così giudica- re:
In via preliminare:
2 respingere la avversa richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (reiterata fino ad oggi), per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto re- vocare il Decreto emesso dall'intestata Corte d'Appello in data 1.2.2024;
Nel merito:
respingere l'appello introduttivo del presente giudizio in quanto infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribu- nale di Firenze n. 3905/2023, depositata il 27/12/2023 ed il decreto ingiuntivo che es- sa, a proprio volta confermava.
Il tutto, con vittoria di spese e compensi di lite.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. (società incorporante Parte_1 Controparte_6
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5285/2021 del Tribunale di Firen-
[...] ze con il quale era ingiunto il pagamento di € 3.356.078,00 oltre spese accessorie a favo- re di (cessionaria del credito per le im- Controparte_1 Controparte_7 prese quale residuo dovuto come fideiussore della Pt_1 Parte_2 per il contratto di finanziamento stipulato in data 12.12.2000 tra tale ultima società e rilevando ed eccependo, tra l'altro, la deca- Controparte_8 denza della Banca creditrice dalla garanzia fideiussoria per mancata escussione nel ter- mine contrattualmente stabilito.
Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie Controparte_1
e chiedendo conferma del decreto ingiuntivo n. 5285/2021.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Firenze con sentenza n. 3905/2023 pubblicata il 27 dicembre 2023 così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 5285/2021;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 37.900,00 per compensi, spese generali nella misura Controparte_1 del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
3 “4. […] L'obbligazione fideiussoria assunta da Controparte_6 contiene una clausola di decadenza del seguente tenore: “La garanzia si intende-
[...] rà decaduta qualora non escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale pa- gamento di due rate semestrali consecutive di ammortamento” (doc. 5 opposto). […]
4.2. Ciò chiarito, la seconda questione che deve essere affrontata è se la clausola contrattuale impone una reiterazione dell'escussione della garanzia anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento, già portato a conoscenza del garante dopo il mancato paga- mento di due rate consecutive, perduri senza soluzione di continuità. In proposito, la clausola contrattuale non fornisce elementi univoci in tal senso ed occorre pertanto procedere ad una interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. Risulterebbe contraria a buona fede, in quanto eccessivamente formalistica e senza una reale utilità pratica per il garante, una interpretazione della clausola nel senso di rendere obbliga- toria, a pena di decadenza, la reiterazione dell'escussione della garanzia ogni volta che due rate risultano impagate, anche nell'ipotesi in cui dopo la prima richiesta l'inadempimento sia perdurato senza soluzione di continuità. […]
4.3. Occorre poi fare riferimento alla condotta assunta nel corso del rapporto, che deve anch'essa conformarsi al dovere di buona fede ex art. 1375 c.c. Orbene, le parti pacificamente riconoscono che l'inadempimento della società debitrice risale al giugno Contr 2009 e si protrae fino al dicembre 2012. Con riguardo alla rata di giugno 2009 ha escusso tempestivamente il fideiussore. Tale circostanza non risulta contestata, tanto è vero che con la comunicazione del 23.11.2011 si è Controparte_6 resa disponibile al pagamento della rata scaduta in data 12 giugno 2009 (doc. 18 op- posto). Nella suddetta missiva, la garante dà inoltre atto della prosecuzione dell'inadempimento della società debitrice fino al novembre 2011 – periodo a cui risale la comunicazione stessa. Ciò che è oggetto di contestazione è la mancata escussione del- le rate scadute il 12.12.2011 e il 12.06.2012 che, come prospettato in atto di opposizione, sarebbe avvenuta tardivamente, con lettera del 23.11.2012 (cfr. pag. 9 opposizione).
Occorre però osservare che con tale missiva non è stata escussa la garanzia in riferi- mento alle ultime due rate ma con riguardo all'intero finanziamento per un inadempi- mento risalente (di cui il garante era stato tempestivamente notiziato) e che si è solo ul-
4 teriormente aggravato. L'inadempimento della debitrice, infatti, risale al 2009 ma perdura nel tempo, al punto che nel settembre 2011 le parti hanno avuto un incontro
(cfr. comunicazione del 23.11.2011) proprio per convenire un piano di ripianamento degli insoluti maturati fino a quel momento e verificare il ruolo ed i tempi di intervento del garante. [...] Ebbene, con comunicazione del 23.11.2011, l'avv. Gargani per conto di ha precisato che il garante si impegna ad adem- CP_6 Controparte_6 piere alla “sua obbligazione fideiussoria con il pagamento del residuo insoluto e delle eventuali future rate che dovessero rimanere impagate entro il 31 dicembre 2012”. Il creditore ha quindi fatto affidamento su tale dichiarazione ritenendosi a maggior ra- gione esonerato dal dovere di escutere una seconda volta la fideiussione in quanto l'intenzione manifestata dal garante era quella di attendere il 31.12.2012 per verificare l'effettivo adempimento spontaneo del debitore salvo poi provvedere personalmente in caso di inadempimento. L'eccezione di decadenza sollevata in questa sede, per non ave- re il garante reiterato l'escussione della garanzia a seguito dell'inadempimento di ulte- riori due rate (comunque antecedenti al 31.12.2011) appare pertanto in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium. Vige infatti nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto. L'impegno a pagare le eventuali future rate che fossero rimaste impagate ha legittimato l'attesa del creditore nell'esercizio del diritto di risoluzione del contratto e quindi nella contestuale escussione della garanzia per l'intero finanziamen- to di cui si discute in questa sede.”
L'appello.
2. Proponeva appello itenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) sulla clausola di decadenza contenuta nella fideiussione. Violazione degli artt.
1175,1366,2964,2966 e 2968 c.c.;
2) sulla missiva del 23 novembre 2011 a firma dell'attuale difensore di
[...]
(incorporante la ). Sull'asserita ratifica retroat- CP_9 Controparte_6 tiva. Violazione degli artt. 1399,2964,2966,2968.
5 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado era rigettata con ordinanza in data 28 marzo 2024.
In corso di causa interveniva in giudizio ex art. 111 c.p.c. quale Controparte_4 successore a titolo particolare di a seguito di cessione dei Parte_1 crediti.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 13 novembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I due motivi di appello (“sulla clausola di decadenza contenuta nella fideiussio- ne. Violazione degli art. 1175,1366,2964,2966 e 2968 c.c.”; “sulla missiva del 23 novem- bre 2011 a firma dell'attuale difensore di (incorporante la Parte_1 [...]
). Sull'asserita ratifica retroattiva. Violazione degli artt. Controparte_6
1399,2964,2966,2968”) possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connes- sione.
Parte appellante, in sintesi, lamenta che: “la sentenza n. 3905/2023 del Tribunale di Firenze, invero, fa leva sull'art. 1366 cc per sovvertire il contenuto precettivo del vin- colo negoziale [...] Orbene, il penultimo capoverso riportato alla pag. 2 della garanzia prestata dalla il 12 dicembre 2000 prevedeva una ipote- Controparte_6 si di decadenza qualora la stessa non fosse stata escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale pagamento di due rate semestrali consecutive di ammortamento [...]
Risulta in modo inequivocabile e palese che Controparte_10
[...
[...] [
abbia escusso tardivamente la garanzia con riferimento alle rate scadute il 12 di-
[...] cembre 2011 e il 12 giugno 2012. L'escussione – relativamente a tali due rate – è infatti avvenuta fuori termine, in quanto effettuata con lettera del Controparte_11 del 23/11/2012 (cfr. doc. 07 allegato al fascicolo di primo grado
[...] della esponente), con cui la stessa chiedeva il pagamento di euro 975.194,07, corri- spondente alle rate impagate sino al 12/6/2012 compreso (l'elenco delle rate impagate
è riportato anche alla pag. 1 del doc. 16 avversario di primo grado, che si produce ora, per comodità di consultazione della Ecc.ma Corte, come doc. 09). La pretesa interpre- tazione “secondo buona fede”, data dal Tribunale alla clausola di decadenza, risulta certamente esorbitante rispetto alla funzione integrativa che deve assegnarsi alla buo- na fede in quanto, nella vicenda in contestazione, sotto i panni di un'asserita interpre- tazione viene riscritto l'accordo originariamente divisato dalle parti, in guisa che la clausola di decadenza viene resa sostanzialmente inefficace e perciò di fatto espunta dal contenuto del contratto. […] La missiva dello scrivente difensore del 23.11.2011
(doc. 18 avversario di primo grado, doc. 10, già citato) – di seguito riprodotta – non conteneva alcun riferimento, né diretto, né indiretto, alla clausola di decadenza di cui si discute […] La succitata missiva – difatti - non contiene alcun riconoscimento di diritti, fermo restando che la natura negoziale dell'atto di riconoscimento richiede la legitti- mazione a disporre, legittimazione chiaramente non conferita ovvero spettante (né al- cuna prova in senso difforme è stata offerta nel corso del giudizio di prime cure) allo scrivente”
I motivi sono infondati.
3.1. La clausola negoziale ha il seguente tenore letterale: “La garanzia si intenderà decaduta qualora non escussa nel termine di 120 giorni dal mancato puntuale paga- mento di due rate semestrali consecutive di ammortamento”
È pacifico e documentato agli atti che:
- la scadenza della prima rata di ammortamento era prevista il 12/6/2009 (atto ag- giuntivo del 7 gennaio 2009);
- al momento in cui si è verificato il mancato pagamento della seconda rata seme- strale del 12 dicembre 2009 ha provveduto Controparte_7
7 all'escussione del garante con comunicazione del 25 marzo 2010 rispettando il termine di decadenza dei 120 giorni (vedi comunicazione del 6 luglio 2011);
- si rendeva inadempiente rispetto agli accordi di pa- Parte_2 gamento previsti, maturando un insoluto, alla data del 6 luglio 2011, pari ad €
1.128.907,36, oltre a successivi interessi di mora nella misura di € 138,75 al gior- no fino alla valuta del versamento nonostante le reiterate comunicazioni e solleci- tazioni di pagamento inviate dalla parte creditrice (vedi comunicazione del 6 lu- glio 2011);
- a seguito di trattative ed incontri tra le parti la garante Cassa di Risparmio di Fo- ligno inviava il 23 novembre 2011 a una missiva a Controparte_7 firma del legale incaricato Avv. Benedetto Gargani con la quale si rappresentava che la debitrice principale avrebbe reperito la liqui- Parte_2 dità necessaria tramite vendita parziale dei beni immobili, nelle more la
[...]
si impegnava al pagamento parziale a Controparte_6 Controparte_7 dell'insoluto maturato, con riferimento alla sola prima rata scaduta in data
[...]
12 giugno 2009 (€ 484.640,96, oltre interessi); contestualmente, con tale missiva a firma del legale incaricato la assicurava il paga- Controparte_6 mento di quanto dovuto per la garanzia prestata ove la debitrice principale non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 31 dicembre 2012;
8 - il successivo 23 novembre 2012 (quindi entro il termine del 31 dicembre 2012 in- dicato nella missiva del 23 novembre 2011 a firma del legale della Cassa di Ri- sparmio di Foligno) a fronte del perdurante inadem- Controparte_7 pimento intimava alla debitrice principale il pagamento entro il 17 dicembre 2012 del residuo dovuto a tale data a pena di decadenza dal termine e risoluzione e con- testualmente richiedeva il pagamento anche alla garante Controparte_6
.
[...]
9 ..
Ciò posto, come già sottolineato dal Tribunale, “le parti pacificamente riconoscono che l'inadempimento della società debitrice risale al giugno 2009” e dalla ricostruzione dei fatti quale in precedenza riassunta si evince che al momento in cui si è verificato il mancato pagamento di due rate semestrali consecutive (giugno e dicembre 2009)
[...]
ha tempestivamente provveduto all'escussione del garante con Controparte_7 comunicazione del 25 marzo 2010, rispettando il termine di decadenza dei 120 giorni.
A seguito dell'escussione della garanzia, il fideiussore ha adempiuto solo in parte l'obbligazione assunta. Tale adempimento parziale non ha determinato il venir meno de- gli effetti della prima escussione, che deve ritenersi valida ed efficace per la parte rimasta insoddisfatta.
10 Deve in effetti escludersi che la fosse tenuta a reiterare la richiesta di escus- CP_7 sione con riferimento alle ulteriori rate scadute in data 12 dicembre 2011 e il 12 giugno
2012, avendo essa già manifestato, con la prima escussione, la volontà di avvalersi della garanzia prestata, che comunque aveva carattere unitario, avendo ad oggetto “l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il predetto finanziamento, con rinunzia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”
Solo qualora il garante, a seguito della precedente escussione, avesse interamente estinto il debito della società garantita sarebbe stato in ipotesi necessario rinnovare la formale escussione;
tale onere non poteva invece ritenersi sussistente, anche in base alle previsioni negoziali, a fronte di un inadempimento già contestato e pacificamente perdu- rante e persistente, come nella fattispecie.
L'interpretazione della clausola negoziale da parte del Tribunale è quindi del tutto corretta.
La missiva del 23 novembre 2011, non oggetto di specifica contestazione della dife- sa di parte attrice in opposizione in primo grado, attesta comunque che, nell'ambito delle trattative e degli incontri conseguenti all'escussione della garanzia da parte di
[...]
, la aveva richiesto una temporanea so- Controparte_12 Controparte_6 spensione delle ulteriori iniziative della creditrice garantita sino al 31 dicembre 2012, impegnandosi espressamente all'adempimento della propria “obbligazione fideiusso- ria”, con pagamento del “residuo insoluto e delle eventuali future rate che dovessero rimanere impagate” in caso di inadempimento della entro Parte_2 tale scadenza.
, a fronte del perdurante inadempimento, si è nuova- Controparte_7 mente attivata tempestivamente, già anteriormente alla scadenza indicata del 31 dicem- bre 2012, con le missive già trascritte di intimazione ad adempiere e nuova richiesta di pagamento alla garante del 23 novembre 2012.
In sintesi:
a) a fronte della escussione della garanzia e del perdurante inadempimento non era necessario, anche in base alle previsioni negoziali, reiterare l'escussione;
11 b) risulta provato che la stessa garante richiese una temporanea sospensione delle ulteriori iniziative della creditrice garantita, impegnandosi comunque, alla scadenza del periodo indicato, ad adempiere alla propria obbligazione fideiussoria;
la Parte_3
si è nuovamente attivata tempestivamente, già prima della scadenza di tale pe-
[...] riodo.
4. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
34.000,00 (fase di studio € 8.000,00; fase introduttiva € 5.000,00; fase istruttoria di trattazione € 7.000,00; fase decisionale € 14.000,00), oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3905/2023 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di pubblicata il 27/12/2023, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, condanna in solido Parte_1
e al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in
[...] Controparte_4 complessivi € 34.000,00 oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13