Sentenza 22 novembre 2022
Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03263/2025REG.PROV.COLL.
N. 01117/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2023, proposto dalla Società LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Società G.S.E. s.p.a. - Gestore dei servizi energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guido D’Arezzo, n. 2;
nei confronti
dell’Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza ter, 22 novembre 2022, n. 15481, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società G.S.E. s.p.a. - Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le richieste di passaggio in decisione senza previa discussione orale avanzate da entrambe le parti;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025, il Cons. Antonella Manzione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società LI s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Roma, Sez. III Ter, n. 15481/2022, inerente la richiesta di risarcimento danni che le sarebbero derivati dall’adozione, da parte della Società Gestore dei servizi energetici s.p.a. (d’ora in avanti, solo G.S.E. o “il Gestore”), della nota prot. GSE/P20150085302 del 13 novembre 2015, rivolta ad altra Società, ovvero la Etea Energia s.r.l., per comunicarle l’esito sfavorevole del controllo, effettuato ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.m. 28 dicembre 2012, sulla progettualità della quale essa era titolare. In particolare, la Etea Energia s.r.l. aveva avuto accesso al regime c.d. dei certificati bianchi all’esito della valutazione positiva, comunicatale con lettera del 2 maggio 2013 (prot. GSE/P20130094875), della propria Proposta di Progetto e di Programma di Misura (PPPM), identificata con il codice 0279542004712T023, sulla base della quale, nella sua veste di “Soggetto Titolare”, aveva ottenuto i titoli di efficienza energetica (TEE) riferiti a tre distinti periodi di monitoraggio, come da Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC). Per contro, previa comunicazione di avvio del procedimento del 12 marzo 2015, con l’atto su menzionato le veniva contestata la mancanza di addizionalità rispetto a quanto già incentivato con il sistema dei certificati verdi a favore proprio della LI s.r.l., dal cui impianto di fornitura di vapore per un sistema turbina-generatore, viene “spillato”, nell’ambito del PPPM della Etea Energia, quello poi fornito ad un vicino stabilimento di produzione del riso. Ne conseguiva anche la richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito per un importo pari a € 1.009.554,62.
1.1. Di fatto, dunque, la LI s.r.l., titolare dell’impianto di produzione di energia ubicato a Crova, in provincia di Vercelli, limitrofo allo stabilimento di produzione della SO VI s.r.l., si è avvalsa della Etea Energia s.r.l., società ESCO ( Energy Service Company ) facente parte del suo stesso gruppo, per la progettazione e la realizzazione della proposta di cui in controversia. E per tale progetto la Etea Energia s.r.l. ha ottenuto i TEE ai sensi del d.m. 27 dicembre 2012 e della delibera AEEGSI 9/2011.
1.1.1. In maggior dettaglio, il progetto, per quanto consta in atti, consiste nella creazione di un circuito idraulico che spilla vapore, necessario per soddisfare il fabbisogno della SO VI, direttamente dalla turbina dell’impianto a biomassa della LI, evitando la combustione di gas naturale di una caldaia, denominata “Ferroli”, utilizzata in precedenza, che sfrutta invece la combustione di gas naturale per la medesima finalità. Per la produzione di energia elettrica dall’impianto a biomassa, LI è incentivata mediante il sistema dei certificati verdi.
1.2. La LI lamenta di aver subito un cospicuo danno dall’annullamento del sistema incentivante accordato alla ESCO, avendo fatto affidamento e conseguentemente investito in ragione dello stesso, sottraendo vapore all’impianto di biomassa, riducendone la produzione per altre finalità e così perdendo una parte rilevante dei certificati verdi cui aveva diritto con riferimento allo stesso. Da qui la richiesta risarcitoria che essa basa alternativamente o sulla illegittimità dell’originario avallo da parte del G.S.E. del PPPM presentato da Etea Energia, sicché sarebbe corretto il suo successivo annullamento, ma il Gestore dovrebbe rispondere del suo errore originario; ovvero, in senso diametralmente opposto, sarebbe illegittimo l’annullamento, ed egualmente ciò determinerebbe la sua responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla LI.
1.3. Riferisce infine che nel frattempo la Etea Energia s.r.l. ha impugnato innanzi al medesimo T.a.r. per il Lazio, con ricorso n.r.g. 15664/2015, la nota del G.S.E. del 2015. Ha impugnato altresì, con motivi aggiunti, il rigetto dell’istanza di riesame presentata in data 21 dicembre 2020 (provvedimento dell’8 novembre 2021), sulla base della sopravvenuta novella all’art. 42 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, che assoggetta alle condizioni di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 il potere del G.S.E., prevedendone l’applicazione (art. 56, comma 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), anche ai procedimenti giurisdizionali pendenti. L’esito di tale giudizio è stato sfavorevole (sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 7 giugno 2022, n. 7387, avverso la quale pendeva appello al momento della presentazione dell’odierno gravame, oggi definito, con rigetto, con sentenza della Sezione, n. 2423 del 24 marzo 2025).
2. Il T.a.r. per il Lazio ha motivato la propria decisione (anche) per relationem sui contenuti di ridetta sentenza n. 7387/2022: la motivazione dell’atto di decadenza pronunciata dal G.S.E., sia avuto riguardo al contestato cumulo di incentivi inerenti il medesimo impianto produttivo, sia in relazione alla riscontrata mancanza di addizionalità dei risparmi da esso generati, sarebbe corretta, così da escludere qualunque fatto dannoso e/o responsabilità nei confronti della Idriblins s.r.l. Ciò tenuto altresì conto della circostanza che «[…] l’iniziale approvazione della PPPM è stata determinata dalla rappresentazione, effettuata da Etea Energia nella relativa istanza, di dati rilevanti ai fini dell’attribuzione dell’incentivo in questione rivelatisi non corretti all’esito dei controlli disposti dal GSE […]» (§ 5.3 della sentenza impugnata), sicché in alcun modo poteva ritenersi configurabile un affidamento meritevole di tutela da parte del beneficiario.
3. La Società LI s.r.l. ha formulato motivi di censura condizionati all’eventualità del rigetto (di fatto verificatosi con la richiamata sentenza della Sezione n. 2943/2025) dell’appello n.r.g. 8044/2022 proposto da Etea Energia s.r.l. avverso la sentenza n. 7387/2022 del T.a.r. per il Lazio, come di seguito rubricati e sintetizzati:
I- (§§ 17-19) error in iudicando , violazione e falsa applicazione del d.m. 28 dicembre 2012 e delle linee guida EEN 9/11 di ARERA, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per contraddittorietà della sentenza gravata con la sentenza n. 7387/2022. La decisione impugnata, dopo aver ricordato la modalità a formazione progressiva dei TEE, non ha tenuto conto che nella specie erano già intervenute tre valutazioni positive delle RVC avanzate dalla parte (rispettivamente in data 10 maggio 2013, 14 gennaio 2014 e 15 luglio 2014). Avendo il T.a.r., con la sentenza n. 7387/2022, ritenuto legittimo l’annullamento del 2015, andrebbe seguita l’alternativa, tra le due ipotizzate, che vede l’errore valutativo del G.S.E. al momento dell’approvazione della PPPM e del vaglio di tali tre RVC, giusta il ripensamento sopravvenuto circa la sussistenza dei presupposti di finanziabilità;
II- (erroneamente rubricato sub IV, §§ 20-25) error in iudicando , violazione dell’art. 14 del d.m. 28 dicembre 2012 e violazione dell’art. 21- nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 42 del d.lgs. n. 28/2011, violazione del principio dell’affidamento, violazione dell’art. 34 c.p.a., violazione dell’art. 1 della delibera dell’ARERA del 27 ottobre 2011, n. 9, eccesso di potere per illogicità manifeste e per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. La domanda di approvazione della PPPM presentata da Etea Energia s.r.l. descriveva in modo puntuale la proposta, per cui nella specie l’atto sopravvenuto, in quanto di annullamento d’ufficio, doveva sottostare alle regole di cui al già richiamato art. 21- nonies della l. n. 241/1990; tali principi peraltro varrebbero pure laddove l’atto venisse qualificato come decadenza, giusta la novella apportata all’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 dall’art. 56 del d.l. n. 76/2020;
III- (§§ 23-24) error in iudicando , difetto e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del principio dell’affidamento, violazione degli artt. 88 e 34 c.p.a. La sentenza non indicherebbe in cosa consistano i dati non correttamente rappresentati da Etea Energia in sede di presentazione della PPPM. Volendo attingerli dalle motivazioni del rigetto dell’istanza di riesame, si confermerebbe la natura di riedizione del proprio potere da parte del G.S.E., risolvendosi essi (incentivazione preesistente e mancanza di addizionalità) in una diversa lettura giuridica delle disposizioni sul cumulo dei regimi di incentivazione e sull’addizionalità dei risparmi di energia rispetto a quella originariamente seguita. Da qui la rivendicata tutela dell’affidamento, quale principio generale dell’azione amministrativa (v. Cons. Stato, A.P., 29 novembre 2021, n. 21; Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2022, n. 4857).
3.1. Ha quindi quantificato in euro 1.660.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, la somma dovutale a titolo di risarcimento, salvo rimettersi alla sua diversa statuizione in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.
4. Si è costituita in appello la Società G.S.E. s.p.a., per chiedere la conferma della sentenza impugnata, evidenziando in primo luogo i fatti nuovi emersi in sede di vigilanza, che ne hanno legittimato l’intervento:
- la società LI s.r.l. è titolare di una qualifica IAFR n. 3470 rilasciata ai sensi del d.m. 18 dicembre 2008, per la produzione di energia elettrica mediante « un sistema costituito da una caldaia a biomassa che fornisce vapore per un sistema turbina-generatore mediante il quale avviene la produzione di energia elettrica incentivata dai Certificati Verdi, nonché la contestuale produzione di energia termica (vapore spillato) ad usi di processo », impianto autorizzato con deliberazione della Giunta della Provincia di Vercelli del 18 maggio 2009, del quale l’intervento proposto risulta far parte;
- LI, inoltre, è titolare del sito produttivo sul quale è stato realizzato l’intervento di efficienza energetica, sicché il cliente partecipante dei risparmi non sarebbe la SO VI s.r.l. - come indicato nella PPPM - ma tale Società. Da qui l’ipotizzato cumulo degli incentivi di cui all’art. 10, del d.m. 28 dicembre 2012, in quanto l’impianto dal quale avviene lo spillamento di vapore – per il quale si chiedono i certificati bianchi - è parte integrante dell’impianto di produzione di energia elettrica già incentivato mediante certificati verdi;
- la “deviazione” del vapore era già presente all’atto della realizzazione dell’impianto incentivato con i certificati verdi, per cui il diverso uso del vapore o l’aumento dello spillamento non costituiscono un intervento idoneo a generare risparmi addizionali, in quanto gli stessi erano già possibili nella configurazione originaria dell’impianto stesso.
5. In vista dell’udienza la Società appellante ha versato in atti memoria di replica con la quale ha inteso evidenziare il rapporto di pregiudizialità tra l’appello proposto da Etea Energia s.r.l. (n.r.g. 8044/2022) e l’attuale (n.r.g. 1117/2023). In tesi, laddove il primo fosse respinto e fosse confermata la legittimità del provvedimento del 13 novembre 2015, ne conseguirebbe l’invocata illegittimità degli atti originari del G.S.E. che hanno esposto la LI alla riduzione dei certificati verdi di cui fruiva, causando il danno oggetto di richiesta di risarcimento. Inoltre, il capo 5.3 della sentenza si riferisce a dati rivelatisi non corretti, non a una falsa, infedele o inesatta rappresentazione degli stessi, come sostenuto dal G.S.E.
6. L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 4 marzo 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno presentato istanza di pretermissione della discussione orale.
DIRITTO
7. L’appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8. L’errore di fondo sul quale si basa l’intera ricostruzione della LI s.r.l. è costituito dal fatto che essa si ostina a ricondurre la nota adottata dal G.S.E. nei confronti di Etea Energia s.r.l. al genus dell’annullamento d’ufficio dell’approvazione della PPPM e dei TEE successivamente rilasciati.
8.1. In denegata ipotesi, essa invoca comunque i principi di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990, in quanto applicabili, giusta le modifiche apportate nel 2020 all’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, ai casi di decadenza in relazione ai quali sia ancora pendente un contenzioso.
9. Nel caso di specie, l’atto adottato è inequivoca espressione del potere di decadenza che, seppure con le peculiarità che connotano il sistema incentivante dei certificati bianchi, che presuppone successive validazioni dei risparmi energetici concretamente conseguiti, è espressione del potere di controllo immanente alle competenze del G.S.E. La legittimità dello stesso, dunque, non implica affatto illegittimità dell’originario vaglio positivo, in quanto consegue a inadempienze o carenze successivamente emerse, e non ad incuria istruttoria o mutamento di visione giuridica da parte del Gestore.
10. La giurisprudenza ha da tempo individuato infatti i tratti distintivi dell’esercizio dell’autotutela rispetto al potere di vigilanza che può sfociare nella decadenza dal beneficio, ravvisandoli sostanzialmente nella possibilità, o meno, del Gestore, di effettuare da subito un vaglio esaustivo dell’istanza che gli viene posta.
11. Rileva il Collegio come la catalogazione della nota del 2015 come decadenza alla stregua dei parametri sinteticamente evocati, sia già stata effettuata in maniera definitiva nella sentenza n. 2423 del 2025 della Sezione, che ne ha sancito la correttezza in termini procedimentali e motivazionali. Essa è cioè stata ritenuta pertinente e doverosa espressione di quel potere vincolato che il legislatore ha inteso attribuire al G.S.E. a tutela del corretto utilizzo del danaro pubblico erogato per agevolare l’utilizzo di energie alternative, ma in un quadro di regole certe preventivamente determinate per garantire la par condicio competitorum a fronte di risorse non illimitate. Ciò mettendo analiticamente in rilievo gli elementi emersi (solo) all’esito del successivo controllo, e segnatamente la circostanza che la LI s.r.l., e non la SO VI, è risultata la titolare del sito produttivo sul quale è stato realizzato l’intervento di efficienza energetica proposto da Etea Energia s.r.l, «[…] ancorché nella PPPM sia stato rappresentato che la cliente partecipante dei risparmi incentivati fosse la SO VI », appunto. « L’impianto dal quale avviene lo spillamento di vapore, quindi, è l’impianto di produzione di energia elettrica incentivato mediante Certificati Verdi (IAFR 3470) di proprietà, come detto, della medesima LI s.r.l. », ovvero un impianto già ammesso al regime incentivante dei certificati bianchi per la realizzazione del sistema di captazione e distribuzione di vapore, direttamente spillato dalla turbina presente sul proprio sito produttivo.
12. A ciò consegue l’inconferenza del ragionamento sillogistico prospettato dalla Società appellante nei primi due motivi di censura, ben potendo essere corretta sia la valutazione positiva originaria della PPPM, che quella (negativa) sopravvenuta alla luce delle sopravvenienze documentali evidenziate.
13. Né può trovare spazio la denegata ipotesi della Idrolins s.r.l., laddove lamenta comunque il tardivo esercizio del potere di decadenza, che avrebbe dovuto in ogni caso sottostare alle regole di cui all’art. 21- nonies della l. n.241 del 1990 per non ledere il legittimo affidamento da essa riposto nella correttezza del precedente avallo della progettualità della ESCO.
14. Una volta qualificato come decadenza, infatti, l’atto doveva essere valutato alla stregua del quadro ordinamentale vigente al momento della sua adozione, che non conteneva alcun riferimento ai principi della l. n. 241 del 1990, secondo la nota regola del tempus regit actum .
14.1. La modifica legislativa di cui all’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, convertito nella l. n. 120 del 2020, entrata in vigore nel luglio 2020, poteva caso mai trovare spazio in sede di vaglio del riesame dei provvedimenti emanati prima della sua entrata in vigore, in quanto qualora costituiscano oggetto di giudizio pendente, l’interessato può proporre apposita istanza nei termini di cui al comma 7 dello stesso articolo.
14.2. Vero è, in effetti, che le Società hanno avanzato tale istanza di riesame, rigettata dal G.S.E. con provvedimento dell’8 novembre 2021, oggetto di motivi aggiunti da parte di Etea Energia s.r.l. nel procedimento di primo grado n.r.g. 15664/2015. La questione, tuttavia, è estranea al perimetro della presente controversia, in quanto evocata nel ricorso nella solo parte “in fatto”, nonché a rafforzare la tesi della necessità di attenersi alle regole della l. n. 241 del 1990 anche qualificando l’atto impugnato dalla ESCO quale decadenza (§ 20 del secondo motivo di gravame, pag. 12).
Sul punto pertanto il Collegio richiama solo per completezza quanto riportato nella più volte citata sentenza della Sezione n. 2423/2025, ove si ricorda che il rigetto della richiesta di riesame non costituisce «[…] atto di conferma in senso proprio, ovvero sostitutivo delle determinazioni impugnate, in quanto il GSE, con il provvedimento di rigetto, anziché rivalutare la situazione sostanziale originaria all’esito di una nuova istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, riferite alla legittimità dell’atto originariamente assunto, nega l’integrazione dei (sopravvenuti) presupposti di applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76 del 2020. In tali ipotesi - in cui non si fa questione del riesame di un precedente provvedimento al fine di valutarne l’originaria legittimità, ma di una verifica di nuovi e diversi presupposti idonei a giustificare una differente regolazione del rapporto amministrativo - a prescindere dal nomen iuris in concreto utilizzato (non vincolante per l’interprete nella qualificazione degli atti giuridici), si assiste, in caso di rigetto dell’istanza di parte (come avvenuto nella specie), alla (sola) negazione dei nuovi e diversi presupposti delineati dallo ius superveniens (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023; n. 11552 del 2022; n. 11545 del 2022; sez. VI, n. 8719 del 2022; n. 8718 del 2022). Aspetti, questi ultimi, che assorbono ogni ulteriore considerazione contenuta nel motivo di appello in esame, come pure le censure attinenti al profilo della distanza di tempo del riesame rispetto all’approvazione della PPPM e delle successive tre RVC annullate, nonché quelle relative al mancato bilanciamento tra gli interessi contrapposti (profili travolti dalla doverosità dell’atto di decadenza a fronte di erogazione di incentivi indebiti) ». Questioni peraltro non evidenziate nella controversia di cui è causa.
15. Quand’anche, infine, si versasse nel regime di applicabilità dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, come novellato nel 2020, il richiamo ai principi di cui all’art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 implica anche quello del comma 2- bis della norma, che consente di derogare alla tempistica imposta ove i provvedimenti amministrativi siano stati conseguiti, tra l’altro, sulla base di « false rappresentazioni dei fatti » (comma 2- bis ).
16. Nella specie, non è revocabile in dubbio che le circostanze sottaciute e successivamente emerse circa l’effettiva beneficiaria dei risparmi (la LI s.r.l. e non la SO VI) e la titolarità dell’impianto di riferimento, costituiscono una “falsa rappresentazione” dei fatti, intesa come descrizione errata o lacunosa del contesto, la cui conoscenza soltanto avrebbe potuto consentire un vaglio interpretativo pieno ed esaustivo in sede di scrutinio della proposta presentata.
17. « Invero, sebbene i due differenti meccanismi incentivanti remunerino due diverse aliquote energetiche (i Certificati Verdi, l’energia elettrica prodotta dal vapore espanso in turbina; i Certificati Bianchi, l’energia termica associata al vapore spillato dalla turbina e inviato alla SO VI senza fare più uso della caldaia “Ferroli”), le condizioni del cumulo degli incentivi si sono verificate sui principali componenti dell’impianto già incentivato con i CV. Infatti, con i Certificati Verdi viene incentivato l’investimento di realizzazione dell’impianto termoelettrico IAFR 3470 che comprende, tra i componenti principali, anche la caldaia (o generatore di vapore) alimentata a lolla di riso (in sostanza, è la produzione di vapore della caldaia a biomassa a determinare i presupposti dell’incentivo percepito con i Certificati Verdi); il vapore spillato dalla turbina ed inviato alla SO VI S.r.l. (per cui sono chiesti i Certificati Bianchi) non avviene dall’installazione di un’ulteriore caldaia a biomassa (che avrebbe, peraltro, comportato un ulteriore investimento economico), ma è prodotto dalla stessa caldaia a biomassa dell’impianto termoelettrico IAFR 3470. In sostanza, il vapore prodotto da uno stesso componente viene utilizzato ai fini di una duplice incentivazione, con la conseguenza che lo stesso investimento economico nella specie verrebbe remunerato due volte. E ciò integra, anche ad avviso di questo Collegio, la rilevata violazione dell’art. 10 del D.M. 28 dicembre 2012 che osta all’ammissione al regime incentivante dei Certificati Bianchi » (v. ancora la sentenza n. 2423 del 2025, § 12.1).
18. Pur senza attingere alla tematica dell’esatta accezione da attribuire alla nozione di addizionalità, dunque, il G.S.E. ha inteso dare rilievo al fatto che il sistema di prelievo del vapore dalla turbina dell’impianto termoelettrico IAFR 3470 era già presente ( e incentivato) prima della realizzazione dell’intervento proposto con la PPPM di cui è controversia, in quanto la LI s.r.l. spillava vapore in bassa pressione per usi interni di processo, ovvero prima che venisse realizzato lo spillamento dello stesso a vantaggio della SO VI: quindi, il diverso uso dello stesso vapore o l’aumento dello spillamento non rappresentano un intervento idoneo a generare risparmi “addizionali”, in quanto gli stessi erano già tecnicamente possibili nella configurazione originaria dell’impianto stesso. « In definitiva, atteso che l’intervento risultava economicamente sostenibile anche in assenza dell’incentivo dei Certificati Bianchi, ciò dimostra la non addizionalità dei risparmi generati dal progetto, in quanto gli stessi si sarebbero comunque verificati per effetto dell’evoluzione tecnologica e del mercato ».
19. Questioni tutte estranee al perimetro dell’odierna controversia, in quanto afferenti alla legittimità della nota del novembre del 2015, quale atto di decadenza espressione del potere di vigilanza spettante al G.S.E., già definitivamente accertata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2423, il cui esito la stessa Società appellante ha qualificato come “pregiudiziale” rispetto a quello -conseguente- dell’attuale decisione.
20. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la LI s.r.l. al pagamento delle spese del grado di giudizio che liquida in euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori, se dovuti, a favore della Società Gestore dei servizi energetici (G.S.E.) s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Giulio Castriota Scanderbeg |
IL SEGRETARIO