Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 23.5.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 725/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rapp.te p.t. sig. , con sede in Nola (Na) alla Via Amilcare Boccio n.41, Partita IVA Parte_1
e C.F. rapp.ta e difesa dall'avv. Aristide Bravaccio P.IVA_1 P.IVA_2 (c.f. ) congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Carmela Bravaccio (c.f. CodiceFiscale_1
), e con loro elett.te dom.ta presso lo studio del primo in Ottaviano (Na) CodiceFiscale_2 alla via P. Cappuccio n. 12; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 081.5288497 e/o agli indirizzi p.e.c.: e/o Email_1
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appellante
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Imbroda n. 148 (C.F. ), rappresentato e difeso, C.F._3
dall'Avv. Francesco De Colibus (C.F. ) elettivamente domiciliato in Nola C.F._4 alla via C. De Notaris n. 10 e che dichiara ai sensi e per gli effetti degli art. 170 e ss. c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente numero di fax: 0818233190 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica:
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Appellato
Nonché
'I. Controparte_2
1
[...]
AVV.TO ANNA OLIVA, ( ), giusta procura C.F._5
generale alle liti Notaio I FIUMICINO del Persona_1
22.03.2024 ed elettivamente domiciliato presso lo stesso Avv.to. in Nola, Via
Variante 7/bis (AVVOCATURA INPS). Si chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al n. fax 081 7557145 o sulla PEC ( POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA) t. Email_4
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1345/2023, pubblicata il 1.10.2023, il Tribunale di Nola accoglieva il ricorso proposto da in data 12.1.18 e– per l'effetto - condannava la parte resistente al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente della somma i € 69.576,57, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo nonché al pagamento delle spese di lite.
Avverso questa pronuncia proponeva in data 29.3.2024 rituale appello la società datrice lamentando un malgoverno delle risultanze istruttorie nonché erroneità dei presupposti volti al riconoscimento e quantificazione del tfr, posto che alcun conto si era tenuto dei diversi acconti versati da essa società.
Censurava la consulenza contabile nonché la decisione , non motivata, del primo Giudice di uniformarsi al primo conteggio formulato dal consulente.
Chiedeva, pertanto, che venisse riformata la sentenza con il rigetto della domanda formulata dal con vittoria di spese con attribuzione. . CP_1
Instaurato regolare contraddittorio, si costituiva il che contestava il gravame di cui CP_1 chiedeva il rigetto. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta in virtù dell'art.127 ter c.p.c. ,previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata riservata in decisione .
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che il ha agito in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze CP_1 retributive per un orario di lavoro full time (anziché part time), lavoro straordinario, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, nonché per il pagamento del TFR calcolato sull'inquadramento al V livello .
2 Ebbene, il primo Giudice, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto provato lo svolgimento di una prestazione lavorativa a tempo pieno, il lavoro straordinario, domenicale nonché la fruizione di quindici giorni di ferie all'anno.
In relazione al pagamento della 13 e 14 mensilità ha ritenuto provato il pagamento di dette spettanza a fronte delle buste paga depositate in atti sottoscritte dal lavoratore per quietanza non specificamente contestate ed ha considerata dovuta solo la differenza economica per il numero maggiore di ore svolte rispetto a quelle formalizzate.
In relazione al TFR il Tribunale ha ritenuto già versati acconti per un ammontare complessivo di euro 1667,00 con condanna alla sola parte residua come calcolata dal CTU nominato nel corso del giudizio secondo i parametri di cui al primo conteggio, ritenuto più corretto ed aderente al quesito come formulato n sede di conferimento incarico.
Questo è l'iter motivazionale seguito dal primo Giudice.
Va in primo luogo rilevato che il Tribunale ha considerato non contestate le buste paga in relazione agli importi indicati considerandoli corrisposti, ponendo a carico della società soltanto le differenze economiche per le maggiori ore di lavoro svolte.
La difesa societaria evidenzia come in realtà con la sottoscrizione il lavoratore avesse inteso anche rinunziare ad esperire ogni altra azione in ordine al rapporto di lavoro, avendo dichiarato di non aver null'altro a pretendere per ciascun titolo o diritto o causale relativo ai rispettivi mesi di competenza.
L'assunto è infondato e tanto in sintonia con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale in quanto enunciazioni onnicomprensive sono assimilabili alle clausole di stile e non sono di per sé sufficienti a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (Cass. n. 21245/2021).
Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ipotesi questa non verificatesi nel caso in esame. Di mero stile e priva di idonea valenza ai fini in discorso è, poi, la dichiarazione di «non aver più nulla a pretendere»: locuzione invalsa nel gergo comune, ma in iure non riconducibile all'elemento soggettivo connotante il negozio di rinuncia, in senso proprio inteso (Cass. N.21400/2023).
3 Tanto premesso, nei motivi di gravame, l'appellante censura l'impugnata decisione in quanto frutto di erronea valutazione delle risultanze probatorie , la cui corretta lettura avrebbe dovuto consentire di pervenire al rigetto della domanda come formulata.
Lamenta in particolare che il giudicante non avrebbe data giusta valenza probatoria alle dichiarazioni rese dallo stesso lavoratore ricorrente nel procedimento intrapreso da Pt_3 contro essa società né avrebbe tenuto conto delle contraddizioni tra quanto dichiarato dal
[...] teste nel presente giudizio e quanto dallo stesso dichiarato nel proprio ricorso Testimone_1 avverso essa appellante odierna nonché quanto dichiarato quale testimone escusso nel procedimento azionato da . Controparte_3
Ritiene il Collegio che le contestazioni mosse dall'appellante siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado.
Il quadro istruttorio era infatti sufficientemente chiaro ed esaustivo al fine di far assumere al
Giudice di primo grado la decisione incautamente gravata.
Appare opportuno ricordare che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.
In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato.
Conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. fra le tante Cass. 20 settembre 2003 n.5079, Cass. 23 aprile 2001 n.5964, Cass. 10 maggio 2000 n.6023, Cass. 30 ottobre 1998 n.10896).
Ciò detto, osserva la Corte che del tutto immune da censure si palesa l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prima istanza ,il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto.
Nella fattispecie all'odierno vaglio ,a seguito di un'attenta ed accurata analisi delle risultanze istruttorie di primo grado, si è concordi con il Giudice di prime cure nel ritenere che le prove testimoniali espletate siano assolutamente sufficienti ed idonee a dimostrare , in modo inequivoco, l' effettiva sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro connotato dalla modalità full-time, con lavoro straordinario giornaliero nonché lavoro domenicale.
4 Nessuna divergenza sostanziale si ravvisa tra quanto dedotto in ricorso dal e quanto dallo CP_1 stesso dichiarato come teste nella causa Segnatamente in relazione al Testimone_2 luogo di lavoro il ha dedotto di essere stato addetto alla sede di Nola di via dei Mille, che CP_1 la società aveva sede legale in via Boccio ove si era perfezionato il contratto, affermando subito dopo che ”la competenza territoriale del Tribunale di Nola deriva dal fatto che è sempre stato addetto alla sede di lavoro in Nola e lì ha prestato la sua opera fino al momento della risoluzione del rapporto “. In qualità di teste ha riferito di aver prestato servizio per la gran parte del periodo alla sede di via dei Mille a Nola ma capitava per alcune settimane o giorni di essere spostato alla sede di via Cimitile o Amilcare Boccio.
Ebbene dette affermazioni non appaiono in palese contraddizione con le allegazioni del ricorso, posto che la sede ove svolgeva in via prevalente l'attività lavorativa risulta essere sempre quella di via dei Mille laddove è potuto capitare occasionalmente lo spostamento in altra sede per ragioni organizzative.
Del pari le stesse considerazioni possono essere ripetute in relazione all'evidenziato contrasto con quanto dichiarato dal teste nel presente giudizio e quanto dedotto dallo stesso nel proprio Tes_1 ricorso.
La circostanza riferita dal di aver lavorato insieme al al supermercato Conad in via Tes_1 CP_1 dei Mille non sembra essere, a parere della Corte, in aperto contrasto con quanto dallo stesso indicato nel proprio ricorso ovvero che durante l'attività lavorativa aveva prestato servizio in tre punti vendita. Del resto lo stesso , nel corso della deposizione, ha poi specificato : il Tes_1 ricorrente ha iniziato a lavorare più o meno nel 2014 a via dei Mille, poi chiuso quel punto vendita ci hanno spostato a via Cimitile…”.
Va, dunque, confermata la valutazione del materiale istruttorio effettuata dal primo Giudice, e tanto a fronte di una valutazione complessiva delle deposizioni testimoniali.
I testi sono stati tutti concordi nel riferire sull'orario di lavoro, sul lavoro straordinario in relazione alle ore eccedenti la quarantesima, nonché sul lavoro domenicale dalle 7,00 alle 14,00 . Nessun teste ha affermato che si lavorava a domeniche alterne, come dedotto dalla difesa istante. Il teste di parte resistente , che nulla ha riferito sull'orario del si è limitato a specificare che le CP_1 domeniche lavorative venivano riportate nei cedolini .
Parte appellante ha poi censurato la decisione in relazione agli importi dichiarati dovuti al CP_1
Segnatamente ha lamentato che il ctu non aveva tenuto in debito conto, quanto al conteggio del tfr, degli acconti ricevuti mensilmente da giugno a novembre 2017, come dettagliatamente indicato negli atti. Ha contestato infine le risultanze della consulenza, le cui conclusioni erano state redatte senza rispondere a tutti i rilievi già mossi in primo grado, rilievi che vengono nuovamente e fortemente ribaditi.
Da una attenta lettura dell'elaborato peritale si evince che il CTU ha esaminato tutti i rilievi mossi dalla difesa societaria. In particolare in relazione ai giorni di ferie non godute non conteggiate ha accertato l'effettiva omissione nel calcolo di cinque giorni di ferie godute nell'ottobre 2016 provvedendo così a rielaborare i conteggi. Quanto alle ulteriori assenze, per malattia, ferie, permessi e festività, il consulente ha ben spiegato l'impossibilità di effettuare un calcolo come proposto dalla difesa della società attesa l'assenza nei cedolini di una calendario dettagliato come previsto dalla normativa, rendendosi in ogni caso disponibile ad un nuovo conteggio alla presenza di dati certi e precisi.
5 Ebbene alcun chiarimento risulta essere stato fornito al riguardo dalla società.
Quanto al conteggio del tfr, la differenza di importi rivendicata dalla parte appellante discende, come ben precisato dal CTU, dalla circostanza di considerare l'importo versato pari ad euro
1.265,05 al netto laddove in atti vi è un unico cedolino paga, relativo al mese di ottobre 2017, inerente la quota di TFR con importo netto di € 238,95 e ritenuta operata di € 70,17 e nessun altro cedolino paga contenente la voce “TFR”.
Il consulente ha ancora sottolineato che il cedolino di ottobre 2017 non risultava quietanzato sicchè non è stato tenuto in considerazione, nel conteggio peritale, la ritenuta in esso indicata.
Ritiene, dunque , la Corte che all'esito dell'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo dell'interpretazione e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice.Invero la sentenza gravata, che ha recepito in pieno la perizia, ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici.
Nei motivi di gravame, parte appellante lamenta una carenza motivazionale, avendo omesso il primo Giudice di statuire in ordine alla scelta tra i due conteggi elaborati nella relazione peritale.
Al riguardo mette conto osservare che il Tribunale ha recepito il primo dei conteggi posti in essere dal consulente in quanto ritenuti coerenti con il quesito formulato . Ed invero a fronte del seguente quesito: ““accerti il consulente e quantifichi separatamente le eventuali differenze economiche tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro domenicale, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva di festività e ferie non godute e TFR tenuto conto:
- che il rapporto di lavoro si è svolto dal 15.09.2014 al 30.01.2017;
- che l'orario di lavoro era dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle
15:30 alle 21:00, e la domenica dalle ore 7:00 alle ore 14:00;
- del V livello del CCNL terziario ratione temporis applicabile;
- di quanto risulta dalle buste paga QUIETANZATE e dalla documentazione versata in atti”, il primo conteggio è sicuramente quello pienamente rispondente e aderente a quanto espressamente richiesto dal Giudice di prime cure laddove il conteggio alternativo è stato effettuato al solo fine di completezza di indagine ma ben specificando che lo stesso era approssimativo in assenza di puntuali riscontri documentali.
Da quanto tutto esposto si impone il rigetto dell'appello con piena conferma della impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato , se dovuto .
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PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 5200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione .
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R
. 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 30.1.2025
Il Presidente Est.
dr.ssa Anna Carla Catalano
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