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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 288 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IACOVACCI Parte_1
CA e SI RT, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 parte ricorrente ha dedotto:
1. di aver intrattenuto una relazione more uxorio con l'odierno resistente, allietata dalla nascita, in data 16.04.2014, del figlio;
Per_1
2. che la suddetta relazione sentimentale si era interrotta e che il resistente si era allontanato dalla casa famigliare nel giugno 2020;
3. che da tale data sino al febbraio 2021, il resistente aveva versato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 400,00, come da accordi spontaneamente adottati tra le parti;
4. che, dal marzo 2021, il resistente aveva invece cominciato a versare, per il mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 300,00, autoriducendosi il contributo preventivamente pattuito;
5. che inoltre dal mese di ottobre 2023 (compreso) il resistente aveva totalmente omesso di contribuire al mantenimento del minore e ciò sino al mese di settembre 2024 (compreso), dopo l'instaurazione, da parte della ricorrente, di un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di affido, collocamento e mantenimento del figlio minore;
6. che, infine, sempre nel periodo ottobre 2023 – settembre 2024 il resistente aveva omesso anche il pagamento della quota a lui spettante di spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore,
ammontanti a complessivi euro 479,00.
La ricorrente ha pertanto chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva di euro 7.900,00 o della diversa somma accertata in giudizio per l'omesso versamento del contributo al mantenimento del figlio minore per il periodo giugno 2020 – settembre 2024, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come sopra individuate.
Nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si è costituita in giudizio.
Acquisite le ultime tre dichiarazioni dei redditi del resistente per il tramite dell'Agenzia delle
Entrate, all'udienza del 10.10.2025 parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Ciò premesso, la domanda è fondata per quanto di ragione. Preliminarmente si rileva che la presente controversia è stata erroneamente incardinata con il rito previsto dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c., benché la domanda non rientri in quelle previste dal primo comma del suddetto articolo, trattandosi di domanda di restituzione, da avanzarsi nelle forme del rito ordinario di cognizione. Tuttavia, poiché non si è proceduto al mutamento del rito entro la prima udienza così come previsto dall'art. 473bis ultimo comma c.p.c. (che, espressamente prevede:
“I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza”) la presente controversia deve trattarsi nelle forme del rito unitario previsto per le cause in materia di persone, minorenni e famiglia. D'altra parte, si osserva che l'erroneità del rito adottato non ha comportato alcun vulnus al diritto di difesa ed al principio del contraddittorio, posto che sono state applicate tutte le garanzie e le tutele previste dal rito di cui all'art. 473bis e ss. c.p.c..
Ciò posto, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata per quanto di ragione.
Si osserva, infatti, che appare pacifico in atti, in quanto confessoriamente ammesso dal resistente,
che lo stesso abbia totalmente omesso di contribuire al mantenimento del figlio minore nel Per_1
periodo ottobre 2023 – settembre 2024 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente: verbale di udienza del 26.09.2024 del giudizio RG 1017/2024 avente ad oggetto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, durante la quale il personalmente CP_1
presente, ha affermato: “Da settembre non ho più versato nulla perché le spese straordinarie non
mi vengono chieste e ho avuto qualche problema economico;
aspettavo che qualcuno mi dicesse
quanto dovevo dare”).
Risulta pertanto pacifico in atti che nel periodo ottobre 2023 – settembre 2024 la madre abbia integralmente provveduto al mantenimento del figlio minore. Ebbene, come noto, ciascun genitore ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore e, pertanto, il resistente deve essere condannato alla restituzione, in favore della ricorrente, della quota a suo carico per il mantenimento di . Per ciò che attiene alla determinazione di tale quota, si osserva che non vi è prova in atti Per_1
dell'esistenza, tra le parti, di un accordo in forza del quale il dovesse versare, a titolo di CP_1
mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 400,00. Tale assunto, infatti, è stato allegato dalla ricorrente, ma dalla stessa non provato: non risulta, infatti, depositata in atti documentazione alcuna (es. scritture o accordi in tal senso ed anche dagli estratti dei conti correnti depositati dalla ricorrente risultano bonifici effettuati mensilmente dal per un importo inferiore CP_1
a quello indicato, ossia circa euro 300,00 mensili), né la ricorrente si è offerta di fornire la prova dell'esistenza di tale accordo in altro modo. Il resistente risulta contumace e, pertanto, non può
applicarsi il principio di non contestazione, né dalla documentazione versata nel presente procedimento può argomentarsi di una non contestazione effettuata nel procedimento RG
1017/2024, non essendo stati versati agli atti del presente procedimento gli scritti difensivi depositati in quella sede dal Ad ogni modo, anche a voler ritenere esistente un originario CP_1
accordo tra le parti, sussistono elementi in atti per ritenere che il suddetto patto sia stato successivamente modificato dalle stesse parti, atteso che, pacificamente, secondo quanto riferito anche dalla stessa ricorrente, il resistente ha versato per oltre due anni (dal marzo 2021 al settembre
2023) l'importo mensile di euro 300,00, senza che la ricorrente abbia mai richiesto una cifra diversa, né si sia attivata in sede giudiziale o stragiudiziale.
Ciò posto, deve allora procedersi alla determinazione dell'importo dovuto dal resistente per il mantenimento del figlio minore nel periodo ottobre 2023 – settembre 2024 e nel periodo marzo
2021-settembre 2023, non essendo il Tribunale vincolato dagli accordi in tal senso adottati dalle parti, anche in forza dei poteri officiosi del Collegio a tutela del minore. A tal proposito, parte ricorrente non ha fornito precise indicazioni in relazione alle condizioni economiche, abitative e lavorative delle parti nel suddetto periodo e, tuttavia, dalla documentazione in atti può ricavarsi che in linea generale le suddette condizioni poco divergessero rispetto a quelle dichiarate dalle parti durante l'udienza del 24.09.2024 svoltasi nel giudizio RG 1017/2024, anche tenuto conto della contiguità temporale della suddetta udienza rispetto al periodo interessato. Infatti, quanto alle condizioni lavorative del dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dal CP_1
resistente all'udienza del 26.09.2024 nel giudizio RG 1017/2024, può ritenersi che nel periodo oggetto della presente controversia, il svolgesse la professione di autista operatore ecologico, CP_1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con retribuzione annua lorda pari ad euro 31.486,00
nell'anno 2023, ad euro 30.555,00 nell'anno 2022 e ad euro 32.067,00 nell'anno 2021 (cfr.
dichiarazioni depositate dall'Agenzia delle Entrate;
in sede di udienza, inoltre, il ha dichiarato CP_1
di percepire una retribuzione mensile netta pari ad euro 1.800,00/2.000,00 ed ha affermato di lavorare nella stessa impresa da circa 14 anni). Nel periodo oggetto della presente controversia,
inoltre, può ritenersi, in assenza di indicazioni contrarie in proposito, che il fosse già onerato CP_1
dal pagamento della rata del mutuo gravante sulla ex casa famigliare, presuntivamente - in assenza di diverse indicazioni - di importo pari a quello dichiarato all'udienza del 26.09.2024 (euro 580,00
mensili) e che lo stesso fosse comunque tenuto al pagamento di un canone di locazione, considerato che la ricorrente ed il figlio minore, successivamente alla disgregazione dell'unità famigliare sono rimasti ad abitare nella ex casa famigliare, mentre il se ne è allontanato. Inoltre, poiché il figlio CP_1
avuto dal con la sua attuale moglie, risulta nato in data [...] pare presumibile ritenere CP_1
che quantomeno nel periodo ottobre 2023-settembre 2024 il avesse già intrapreso una stabile CP_1
relazione con la sua attuale moglie, la quale, secondo quanto dichiarato dal all'udienza del CP_1
26.09.2024, risulta priva di attività lavorativa. Parimenti, non avendo nulla dedotto in contrario,
deve ritenersi che anche le condizioni lavorative ed abitative della ricorrente all'epoca oggetto del presente giudizio fossero sostanzialmente analoghe a quelle dichiarate all'udienza del 26.09.2024,
quando la ricorrente lavorava come OSS presso una residenza per anziani percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 1.200,00/1.300,00 e viveva nella ex casa famigliare, di proprietà esclusiva del resistente, senza sostenere oneri alloggiativi. In assenza di indicazioni contrarie, deve, altresì ritenersi che anche i tempi di frequentazione padre-figlio fossero sostanzialmente analoghi a quelli rappresentati all'udienza del 26.09.2024, quando il padre vedeva
, presso la casa della nonna paterna, a fine settimana alternati dal sabato all'ora di pranzo sino Per_1
alla domenica sera o al lunedì mattina. Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche e lavorative delle parti come sopra rappresentate, considerata l'età del figlio minore e le esigenze di vita ad esso correlate (che, nel periodo oggetto della presente controversia aveva dai 7 ai 10 anni), valutati i periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore, il Collegio ritiene di dover fissare l'importo dovuto dal padre a titolo di mantenimento del figlio minore nella somma di euro
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, ne deriva che la contribuzione eseguita dal nel periodo marzo 2021-settembre 2023 CP_1
risulta congrua, mentre il resistente deve essere condannato al versamento, in favore della ricorrente, dell'importo di euro 3.600,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore nel periodo ottobre 2023 – settembre 2024. Per_1
Quanto alle spese straordinarie richieste dalla ricorrente, si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante, la spesa relativa alla mensa scolastica rientra tra le spese ordinarie, coperte dall'assegno posto a carico del genitore non collocatario, non avendo alcuno dei requisiti caratterizzanti la straordinarietà della spesa (occasionalità, gravosità,
voluttuarietà).
Viceversa, il resistente deve essere condannato al pagamento complessivo dell'importo di euro
206,33 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse del figlio minore sulla base della documentazione in atti.
In conclusione, dunque, il resistente deve essere condannato al pagamento complessivo dell'importo di euro 3.806,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Atteso l'accoglimento solo parziale delle domande avanzate dalla ricorrente, le spese di lite,
liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento - attesa l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, nonché tenuto conto del modesto valore della controversia, prossima al valore minimo dello scaglione di riferimento –
devono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 (pari ad euro 1.693,00), ponendo il restante 1/3 (pari ad euro 846,00) a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: * condanna a restituire ad l'importo di CP_1 Parte_1
euro 3.806,33, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore nel periodo ottobre 2023-
settembre 2024, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
* condanna al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_1
che liquida in euro 846,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Savona, 11 novembre 2025
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Daniela Mele)
Il Presidente
(dott.ssa Lorena Canaparo)