Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/04/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. n. 1454/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 04/04/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Andrea Costa, n. 3, cod. fiscale , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Dario Maurizio Giambarresi (cod. fiscale: , con C.F._2 domicilio digitale presso l'indirizzo PEC Email_1
- ricorrente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
[...]
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Stefano Dolce (CF CP_2
) e Russo Carmelo (CF , con domicilio C.F._3 C.F._4 E digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2
t; Email_4
- resistente -
dando lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 cpc.
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 445 co.
6-bis cpc depositato in data 27/12/2023, il sig.
ha proposto opposizione contro la consulenza espletata in sede Parte_1 di ATP che non lo ha riconosciuto portatore dei requisiti sanitari per accedere all'indennità di accompagnamento. Il ricorrente ha censurato la correttezza dell'indagine peritale.
Le critiche sono state veicolate attraverso la relazione del consulente di parte, dott.ssa , la quale ha osservato: <l respiratoria ipossiemica persona_1 normocpnica e la fibrosi idiopatica dal ctu con bpco enfisematosa a parere del non grave perch normocapnica ipercapnica ci significa che>CO2 è normale e non vi è accumulo nel sangue e nei tessuti ma, a tal proposito, c'è da sottolineare che la CO2, rispetto 1'02, diffonde più facilmente nell'interstizio alveolo- capillare e, inoltre, la sua produzione per lungo tempo, viene compensata dal rene. A tal proposito sarebbe giusto sottoporre il periziato ad emogasanalisi per vedere le reali condizioni odierne se egli non usufruisse dell'ossigenoterapia. Si aggiunge, anche, che
1 l'ipercapnia significa sofferenza tissutale e metabolica ancora peggiore dell'ipossemia e quindi una condizione a limite della vita. L'ipossia causa astenia, debolezza muscolare già attualmente presenti nella sintomatologia del Sig. tant'è che egli, per liberare Pt_1
i bronchi dalle secrezioni mucose che si formano, necessita di un apparecchio che facilita in lui la tosse (assistenza alla tosse) perché da solo non riesce, sotto i suoi colpi di tosse, ad espellerle. Si deve aggiungere che questo quadro è presente in condizioni stazionarie e di apparente "normalità" ma frequenti sono le riacutizzazioni a cui egli va incontro
(questi documentabili) e, quindi, l'episodio di Insufficienza Respiratoria Acuta in Cronica porta ad inevitabile scompenso clinico. La riacutizzazione è noto, può portare a morte ed a ipercapnia acuta se non sufficientemente assistito. Se l'astenia non consente al periziato di tossire efficacemente figuriamoci farsi la doccia o la barba o altro dovendo portare con sé, durante queste attività quotidiane, l'apparecchio concentratore di ossigeno, strumento che, per quanto piccolo, ha un peso non sostenibile a lungo da un anziano defedato ( anche per 20 min, tempo necessario per attendere a faccende personali). Nel richiedere l'accompagnamento si fa riferimento anche alle condizioni funzionali residue, il Sig.
vive con la moglie, pure di età avanzata, che da sola non riesce più ad aiutare il Pt_1 marito e a prevenire ogni possibile complicanza di stato del congiunto. Il Sig. , è Pt_1 logico, non può fare affidamento nel suo vivere quotidiano alla rete sociale di volontariato o altro. E' vero che egli gode della legge 104/92 ma questa permette all' unica figlia, che lavora fuori sede, di usufruire dei 3 giorni di permesso per aiutare il padre quando necessario e per supervisionare la situazione. E chiaro che una persona grave, invalida al 100%, costretta a vivere in casa seduto necessita nel quotidiano di vari piccoli -grandi servigi ma, soprattutto, di controllare l'ottimazione e la quantità di ossigeno da erogare ed ottimizzare a seconda delle necessità del momento di vita ( 41/min a riposo e 61/min sotto sforzo). Sotto sforzo non è solo salire le scale o camminare in salita ma anche il semplice atto di ponzare (per esempio la defecazione). Il Sig. può stare seduto Pt_1 ma questa condizione è simile all'allettamento perché egli non è in grado di essere autonomo nella reale vita quotidiana. Per tutto ciò sopra descritto si ritiene il periziato,
Sig. , soggetto avente diritto al riconoscimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento con relativo assegno>> [doc. 16 ric.]. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito in giudizio l' . CP_1 L' ha censurato la prospettazione avversaria, eccependo l'inammissibilità CP_1 e comunque l'infondatezza della pretesa azionata in giudizio. La causa è stata istruita mediante nuova CTU medico-legale. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 04/04/2025. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle conclusioni ivi articolate.
2. Preliminarmente, circa l'ammissibilità del ricorso, deve rilevarsi che l'atto introduttivo del giudizio contesta, con specifici rilievi, le conclusioni del CTU, evidenziando:
- la gravità delle patologie a carico del sig. ; Pt_1
- le ricadute negative provocate dalla loro interazione;
- le mancanze metodologiche rintracciabili nel percorso diagnostico del primo
CTU;
- l'omessa considerazione di alcune affezioni che compongono il quadro morboso di cui è affetto il ricorrente. Il ricorso in opposizione è pertanto ammissibile
2 3. Espletata nuova CTU medico legale, il perito ha così relazionato:
< CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Lo studio della documentazione sanitaria, prodotta in atti e integrata da documentazione sanitaria successiva, ha evidenziato un quadro clinico costituito da:
Insufficienza respiratoria cronica in OLT in soggetto con fibrosi polmonare/enfisema bolloso. Cardiopatia ischemico-ipertensiva (pregresso bypass AOC) Dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sottorenale. Cisti renali bilaterali Per insufficienza respiratoria s'intende l'incapacità del sistema respiratorio di assicurare un'adeguata ossigenazione del sangue e/o di assicurare un efficiente eliminazione dell'anidride carbonica nell'ambiente esterno. Si distinguono una insufficienza respiratoria ipossiemica, la forma più comune, quando la concentrazione di ossigeno è bassa. Quando i livelli di anidride carbonica nel sangue sono elevati si parla di Insufficienza respiratoria ipossiemica ipercapnica. Nelle forme gravi e quelle a rapida insorgenza, l'eccesso di anidride carbonica presente rende acido il sangue (cioè il pH del sangue arterioso è inferiore a 7,35). In una prima fase i reni tentano di tamponare questo eccesso di acidità, mettendo in circolo dei bicarbonati. Quando questo meccanismo diventa insufficiente, compare l'acidosi respiratoria, condizione che rappresenta un'emergenza medica. Si può riscontrare in patologie toraco-polmonari a carattere ostruttivo come la
BPCO o restrittivo come in forme avanzate di fibrosi polmonare.
La fibrosi polmonare idiopatica (IPF) è una malattia cronica caratterizzata dalla progressiva perdita di elasticità dei polmoni per sostituzione del normale parenchima con tessuto fibrotico. Nel caso della IPF, la degenerazione progressiva del tessuto polmonare riduce la capacità degli alveoli di distendersi con l'aria inspirata e di conseguenza l'efficienza nello scambio dei gas (cioè la capacità di trasferire nel sangue l'ossigeno proveniente dall'aria inspirata e quella di liberare il sangue dell'anidride carbonica, eliminandola con l'aria espirata). Con il tempo, il tessuto fibrotico restringe i capillari presenti nell'interstizio, peggiorando ulteriormente gli scambi gassosi e causando ripercussioni sulla circolazione sanguigna e sul cuore (cuore polmonare cronico).
Si ipotizza che la IPF derivi da una serie di danni microscopici al parenchima polmonare che scatenano una risposta infiammatoria e la successiva cicatrizzazione ed irrigidimento del tessuto. Nel 10-15% dei casi la malattia potrebbe derivare da una predisposizione genetica o forme familiari. Alcuni fattori di rischio come il fumo di sigaretta (fumare o aver fumato nella propria vita porta ad un raddoppio del rischio di sviluppare la malattia) e il reflusso gastroesofageo (a causa delle piccole gocce di acido che risalgono dallo stomaco e che possono raggiungere i polmoni, danneggiandoli) potrebbero concorrere allo sviluppo della fibrosi. I sintomi e i segni della fibrosi polmonare idiopatica si sviluppano tipicamente in 6 mesi a diversi anni e comprendono dispnea da sforzo e tosse non produttiva. Sono rari i sintomi sistemici, come la febbricola e le mialgie. Il classico segno della fibrosi polmonare idiopatica sono i crepitii inspiratori fini e secchi (crepitii a velcro) ad entrambe le basi. L'ippocratismo digitale è presente in circa il 50% dei casi. Il resto dell'esame è normale fino alla fase avanzata della malattia, in cui si può sviluppare ipertensione polmonare e disfunzione sistolica ventricolare destra. Tra i fattori che fanno presagire una prognosi peggiore ci sono l'età avanzata, il sesso maschile, una capacità vitale forzata e una capacità di diffusione del monossido di carbonio (DLCO) bassa. La dispnea è ingravescente, cioè affanno che inizialmente si presenta dopo attività fisiche pesanti, poi dopo attività più leggere (come vestirsi o camminare o parlare) per poi alla fine manifestarsi anche a riposo.
3 La prognosi per la fibrosi polmonare idiopatica è purtroppo negativa: conduce a morte generalmente per insufficienza respiratoria in media dai 3 ai 5 anni dopo la diagnosi. Non esiste una cura definitiva che porti a guarigione completa, ma solo trattamenti di vario tipo che contribuiscono ad alleviare i sintomi, ridurre le ricadute, migliorare la qualità di vita dei pazienti e rallentare la progressione della malattia aumentandone laddove possibile la sopravvivenza. La terapia si basa sull'impiego di: antifibrotici (ID e NT ) in pazienti selezionati rallentano l'evoluzione della malattia ed il declino della funzionalità respiratoria soprattutto se somministrati in fase precoce;
i cortisonici, l'ossigenoterapia: serve a sopperire alla carenza di ossigeno causata dalla ridotta funzionalità polmonare. Il fabbisogno viene stabilito in base ai valori di emogasanalisi ed saturimetria. Può essere somministrata solo durante la notte o durante sforzi fisici o per tutto l'arco delle 24 ore, la riabilitazione respiratoria: attraverso esercizi specifici aiuta il paziente a respirare meglio, e a tollerare meglio gli sforzi, a migliorare la qualità di vita del paziente. L'enfisema è una malattia polmonare caratterizzata dalla progressiva distruzione, dilatazione e perdita di elasticità degli alveoli, le strutture a forma di sacchetto che si trovano alla fine delle diramazioni più piccole dei bronchi e che rappresentano la sede ove avvengono gli scambi gassosi tra il sangue e l'aria che respiriamo. Negli alveoli il sangue si carica di ossigeno trasportato dall'aria inspirata e rilascia anidride carbonica che viene eliminata con l'aria espirata. Nell'enfisema, la progressiva distruzione degli alveoli determina la riduzione della superficie polmonare adibita agli scambi gassosi, quindi il sangue non riesce più a ricevere ossigeno sufficiente e ad eliminare tutta l'anidride carbonica prodotta dall'organismo. Il danno progressivo degli alveoli può portare alla formazione di bolle la cui rottura può causare una temibile complicanza dell'enfisema: il pneumotorace (l'aria entra nel cavo pleurico e collassa il polmone). Il quadro clinico rilevato in capo a parte attrice è costituito da una insufficienza respiratoria severa e un enfisema bolloso con difficoltà agli spostamenti per dispnea severa anche per brevi tratti, costringendo spesso il paziente ad un incremento temporaneo del flusso di O2. Tale quadro è confermato efficacemente dalla ricca documentazione presente in atti. A seguito di ATP in data
03/05/ 22 è comma 3 della Legge 104/92.” e in data 14/11/2022 , in sede di accertamento della condizione di invalido civile, è stato riconosciuto dalla Commissione medica “: Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% . Le due condizioni necessarie ma non sufficienti che sostengono il diritto all' indennità di accompagnamento sono rappresentate dalla “inabilità totale” e, per i soggetti infra-18enni e per gli anziani ultra-65enni, dalle “difficoltà persistenti” a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nell'attualità̀, come risulta evidente dalla documentazione sanitaria prodotta e dalla obiettività̀ medica riscontrata in corso di operazioni consulenziali, la deambulazione è, possibile unicamente in ambienti protetti e per brevissimi tragitti;
quindi, non è da considerare «efficace» in ogni ambiente ed al fine del compimento di alcuni atti elementari. Si ricorda che la deambulazione, ovvero, l'atto di camminare ,
è una funzione complessa derivante dal coinvolgimento di un insieme di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi come il sistema osteoarticolare, neuromuscolare, tendineo, neuropsichico, sensoriale e cardiorespiratorio che proprio in funzione della loro integrità e capacità di coordinarsi e sincronizzarsi tra loro ne permettono il suo determinarsi. Proprio perché la deambulazione è una funzione complessa questa , non può essere intesa solo in termini di capacità motoria degli arti inferiori, ossia su di una astratta capacità di movimento del soggetto invalido , ma deve fare riferimento
4 alla condizione generale del soggetto a prescindere dal concetto di capacità motoria ma deve essere privilegiato il concetto di autonomia motoria. La condizione di non autosufficienza si presenta ogni qual volta il periziando non riesce concretamente ad assicurarsi autonomamente e sufficientemente quel minimo di funzioni necessarie a vivere e di relazione indispensabili per garantire lo svolgimento degli atti della vita a garanzia di un modello esistenziale superiore alla mera sopravvivenza, anche in presenza di ausili quali erogatori portatili e concentratori di ossigeno, che di fatto ne limitano fortemente l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. L'autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita risulta, nel caso in esame, grandemente limitata. È la stessa Commissione, d'altra parte, in corso di accertamento, in data 14/11/22, né ha dichiarato le “difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”. Appurata quindi l'attuale necessità assistenziale, resta da verificare da quale data tale stato possa essere considerato stabilizzato. Per fare ciò, essendo tale giudizio puramente retrospettivo, unico strumento utilizzabile dal CTU è l'attenta disamina della documentazione medica in atti, che sono stati disposti e trascritti con metodo cronologico. La certificazione rilasciata dal Centro di riferimento fibrosi polmonare idiopatica attesta il progressivo aggravamento del quadro clinico respiratorio fino alla dispnea severa, come supportato da Spirometria del 24/02/22 e del 4/5/22 che dimostrano la gravità della dispnea spesso accompagnata da ripetuti episodi di riacutizzazione, come documentato dai ricoveri eseguiti tra agosto e novembre 2022
e la necessità di aumentare il flusso quando in particolari condizioni di impegno fisico anche lieve vi è il rischio di desaturazione grave. Tale necessità assistenziale prevista dall'art.1 della Legge n.18/80, come modificata dalla Legge n. 508/88, era già presente alla data di presentazione dell'istanza del 12/10/2022>>. Il consulente ha replicato anche alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di circa l'esordio delle condizioni sanitarie correlate all'accompagnamento, CP_1 mettendo in luce che <la nuova disamina della documentazione sanitaria prodotta cp_ come richiesto dal ctp documenta il persistenza dispnea con>MV diffusamente ridotto su tutti gli ambiti polmonari, con certificazione del 08/06/22 viene riferita persistenza della dispnea, tanto che si programma ricovero. Dal certificato del 27/07/22, continua peggioramento della sintomatologia respiratoria con dispnea per sforzi lievi, tosse produttiva e febbre. Uguali condizioni respiratorie vengono descritte il 10/10/22 con nuovo ricovero presso l'Ospedale di Cefalù per eseguire programma di riabilitazione respiratoria. Stessa situazione alla visita del
28/10/22 che documenta riacutizzazione bronchiale, espettorato con tosse persistente e peggioramento da sforzi. Il CTP, concorda sul riconoscimento del beneficio richiesto, ritenendo, invece, che tale concessione debba essere riconosciuta dalla data di certificazione ortopedica del 20/01/23 che documenta una sindrome da ipomobilità.
Si ricorda che questa sindrome detta anche ipocinetica è una condizione caratterizzata da ridotta o assente autonomia nel movimento che nel caso in esame è cronicamente progressiva, in ragione di un progressivo deficit respiratorio, esordito nel 2020 e progressivamente aggravato nel corso degli anni , tale da determinare una perdita dell'efficienza respiratoria con conseguente perdita dell'autonomia motoria necessaria a determinare una deambulazione sufficiente a garantire lo svolgimento degli atti della vita. Non è, quindi, sufficiente verificare la mobilizzazione ai 4 arti e i passaggi posturali possibili, anche in autonomia per valutare la capacità motoria ma l'autonomia motoria, come descritto a pag. 18 della bozza peritale. Non è possibile, pertanto, considerare la perdita dell'autosufficienza dalla data richiesta del CTP, ma
5 è ragionevole collocarne il suo determinarsi già al momento di presentazione dell'istanza del 12/10/2022>>. Tali conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sulla corretta considerazione delle emergenze documentali, nonché sorrette da adeguata ed esauriente motivazione, che deve intendersi qui integralmente trascritta.
Deve dunque dichiararsi che il sig. si trova nelle condizioni Parte_1 sanitarie richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento fin dalla data del
01/11/2022 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa).
4. Quanto alla richiesta di condanna alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, “mentre con la legislazione previgente occorreva verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizioni per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari.
La nuova disposizione "impone", per tutte le controversie in cui si intenda far valere il diritto a prestazioni assistenziali e previdenziali (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222), che il ricorrente debba proporre al giudice istanza di accertamento tecnico per la verifica "preventiva" (ATP) delle condizioni sanitarie che la legge ricollega alla prestazione richiesta… Si apre quindi in via preventiva un procedimento, obbligatorio, inteso esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie, che segue le regole di cui all'art. 696 bis c.p.c. ed al D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6 bis convertito in L.
n. 248 del 2005… Se … una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione.
Si apre così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). … Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta… Quando…, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà dunque all'ente previdenziale di compiere tale
6 verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali). Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità….” (Cass.,
6010/2014; Cass., 6084/2014). Alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione deve pertanto concludersi che l'oggetto del giudizio ex art. 445-bis co. 6° c.p.c. è limitato alla mera contestazione degli esiti dell'ATP e non consente la proposizione anche della richiesta di accertamento del diritto al pagamento della prestazione economica.
5. La soccombenza maturata dal ricorrente rispetto alla domanda di natura condannatoria giustifica la compensazione per un terzo delle spese di giudizio.
La frazione residua segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
Ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13, co.
1 c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015).
Applicando tale principio al caso in esame, è possibile dunque riconoscere:
- per la fase di ATP la somma di € 1170 (€ 284 per la fase di studio, € 355 per la fase introduttiva ed € 531 per la fase istruttoria) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM 55/2014 del secondo scaglione dei procedimenti di istruzione preventiva;
- per la fase di opposizione ex art. 445-bis, co. 6 c.p.c. la somma di € 2697 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva, 832 per la fase istruttoria e €
1011 per la fase decisionale) quale valore minimo determinato ai sensi dell'art. 4 DM
55/2014 del terzo scaglione delle cause di previdenza. In virtù della compensazione per un terzo sopra indicata, la somma complessivamente liquidabile è pari a € 2600.
6. Infine, le spese delle CTU debbono essere definitivamente poste a carico dell' , in base al principio di soccombenza, atteso che è stato il convenuto a dare CP_1 causa, con le proprie (non corrette) valutazioni in sede amministrativa, all'esperimento delle consulenze.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) accerta e dichiara che parte ricorrente a far data dal 01/11/2022 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) si trova nelle condizioni medico - legali richieste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
b) dichiara inammissibile la domanda di condanna relativa alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa per un terzo le spese di lite;
7 d) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere la frazione residua delle spese a parte ricorrente, frazione che liquida nella somma complessiva di € 2600, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato, IVA e CPA;
e) pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 04/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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