Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2169/2014
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2169/2014
TRA
(C.F. ) – Avv. Luigi Mario Martino e Parte_1 C.F._1
Giovanni Munafò
attore
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maurizio Parisi
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
“1) accogliere tutte le domande formulate in atti e verbali di causa, così come meglio specificate nelle conclusioni della citazione introduttiva, il cui contenuto si chiede venga considerato come qui integralmente riportato e trascritto, per tutti i motivi esposti in atti e verbali di causa;
2) ritenere e dichiarare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, obbligata a versare all'attore la somma di €
113.263,03 o l'altra maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta dovuta ai titoli per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, per tutti i motivi esposti in atti e verbali di causa;
3) conseguentemente condannare la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'attore la somma di
1
4) ritenere e dichiarare la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, obbligata a rimborsare le spese affrontate dall'attore ed a risarcire i danni cagionati allo stesso con il proprio comportamento illegittimo, per i motivi esposti in atti e verbali di causa;
5) conseguentemente condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a versare in favore del Sig.
[...]
la somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come Pt_1
per legge, o le altre somme che saranno ritenute dovute ai titoli di cui sopra;
6) emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale;
7) con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte convenuta:
1) dichiarare inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque rigettare tutte le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prove
a sostegno;
2) condannare l'attore al pagamento delle spese e dei compensi di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, , titolare dell'omonima Parte_1 azienda agricola, esponeva di aver intrattenuto con la Controparte_1 un conto corrente di corrispondenza con apertura di credito (c/c n. 670489) ed un conto anticipi (n. 13006201.53), entrambi accesi prima del 2000 e chiusi nel 2013, nonché un contratto di finanziamento agrario (mutuo ipotecario n. 13006201.53), anch'esso estinto nel 2013.
Con riferimento al mutuo, l'attore contestava l'usura originaria del tasso di interesse applicato, con conseguente inapplicabilità di ogni interesse ex art. 1815 c.c.
Con riferimenti ai rapporti di conto corrente, premesso di non essere in possesso di copia dei contratti, seppure ritualmente richiesti, contestava l'applicazione di tassi ultralegali o comunque peggiorativi rispetto a quelli pattuiti, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c., il superamento del tasso soglia antiusura, anche con riferimento all'usura soggettiva, l'applicazione di commissioni massimo scoperto non previste e l'illecita determinazione della decorrenza della valuta.
La convenuta si costituiva contestando il dedotto avverso e chiedendo il rigetto di tutte le domande ex adverso spiegate.
2 In particolare, depositava copia dei contratti e contestava l'avvenuto superamento della soglia antiusura, l'avvenuta applicazione di condizioni diverse da quelle pattuite e l'applicazione di interessi anatocistici diversi da quelli previsti dalle norme, eccependo comunque la decadenza dell'attore per mancata impugnazione degli estratti conto, la prescrizione per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica della citazione in oggetto e la soluti retentio di quanto versato in adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Infondata è l'eccezione di decadenza del cliente dalla facoltà di opporre eccezioni ex artt. 1832 c.c. e 119 comma 3 TUB, per essere espressamente previsto nei contratti in parola che l'estratto conto non contestato dal cliente entro 40 giorni dal ricevimento renda inoppugnabili le partite in esso indicate.
Pur trattandosi di decadenza convenzionale pienamente legittima ex art. 2965 c.c., in quanto non rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso ed è comunque riproduttiva di una norma di legge (Cass. 18650/2003), è stato tuttavia esattamente osservato che, sebbene “In tema di conto corrente bancario, l'estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all'art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore” (Cass. 817/2016), la rilevanza della mancata contestazione è però limitata al mero profilo contabile, impregiudicata ogni questione relativa alla validità ed efficacia della fonte contrattuale (Cass. 12505/1999).
Ugualmente infondata è l'eccezione di soluti retentio, non ritenendosi applicabile l'art. 2034 c.c.
Tale disposizione, che non ammette la ripetizione della prestazione eseguita in adempimento di una obbligazione naturale, non attiene alla fattispecie in esame, nella quale l'eventuale corresponsione di interessi, o somme a qualsiasi titolo non dovute, non
è avvenuta in esecuzione di un dovere morale o sociale, bensì in attuazione di specifiche clausole contrattuali (delle quali viene oggi eccepita l'illegittimità), quindi in adempimento di una obbligazione giuridica, ancorché invalida.
Nonostante il contrario avviso di parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 30114/2017), si ritiene che, anche nel caso di specifica pattuizione, la prestazione, benché volontaria, non possa comunque definirsi “spontanea”, essendo la spontaneità una nozione
3 logicamente distinta e ontologicamente più ristretta rispetto alla volontarietà, che ne costituisce elemento indefettibile ma non sufficiente.
Il presupposto del pagamento spontaneo non è neppure ravvisabile allorquando la banca proceda agli addebiti sul conto in difetto di una precisa regolamentazione contrattuale, trattandosi evidentemente di pretesa non rispondente al riconoscimento da parte del cliente di una prassi valida nei rapporti con la banca, né tantomeno del dovere morale di corresponsione delle relative poste debitorie.
Sia nell'una che nell'altra ipotesi (mancanza di regolamentazione pattizia o invalidità della stessa) mancano, in definitiva, entrambi i requisiti richiesti perché possa applicarsi il principio della soluti retentio, ovvero la spontaneità della prestazione ed il riconoscimento della doverosità morale o sociale dello stesso.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'azione di cui all'art. 2033 c.c. è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Con la sentenza n. 24418/2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha evidenziato che il dies a quo del suddetto termine di prescrizione cambia a seconda della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
Più in particolare, detto termine decorre dalla data del pagamento per i versamenti di natura solutoria, mentre, per i versamenti di natura ripristinatoria, esso decorre dalla data di estinzione del conto. Difatti, non ogni rimessa accreditata in conto corrente costituisce pagamento, ma soltanto quella che determina uno spostamento patrimoniale definitivo dal correntista alla Banca: se il conto corrente è affidato ed il saldo debitore è contenuto nei limiti dell'affidamento, la riduzione del saldo debitore non implica uno spostamento patrimoniale definitivo e la rimessa si limita a ricostituire la disponibilità del fido. In altri termini, la rimessa è solutoria e sussiste pagamento quando il conto non
è affidato, oppure è affidato, ma il saldo debitore è oltre il limite del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa;
all'inverso, la rimessa è ripristinatoria e non sussiste pagamento se il conto è affidato e presenta un saldo debitore contenuto nei limiti del fido alla data in cui viene eseguita la rimessa.
In specie, poiché non è stata dedotta la presenza di saldo debitore oltre i limiti del fido, tutte le rimesse eseguite su detto conto devono considerarsi ripristinatorie, sicchè
l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Quant alla cms, ai sensi dell'art. 117-bis TUB (entrato in vigore il 06/12/2011), “1.
I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di
4 interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido,
i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri
a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”
La giurisprudenza di legittimità ritiene pertanto che “in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca
a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n. 19825)” (Cass. 5359/2024).
La clausola in questione deve perciò essere considerata nulla, con conseguente esclusione dell'applicazione della commissione.
In merito all'anatocismo, per quanto riguarda i rapporti stipulati antecedentemente al 22/04/2000, la clausola secondo cui i conti che risultino, anche saltuariamente, debitori, vengono chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente, e gli interessi dovuti dal correntista alla banca producono a loro volta interessi nella stessa misura, è stata in passato riconosciuta legittima dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritenendo che i rapporti bancari fossero regolati da usi normativi.
Tale interpretazione è stata riconsiderata a partire dal 1999, e la tesi della nullità di detta clausola ha trovato, da ultimo (dopo non pochi precedenti di segno diverso dei giudici di merito), l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le cui
5 argomentazioni, espresse nella sentenza n° 21095/2004, vengono qui condivise e poste a fondamento del ricalcolo delle competenze nel rapporto oggetto di causa.
In particolare, si è osservato che gli “usi contrari”, ai quali il legislatore fa riferimento nell'art. 1283 c.c., sono i veri e propri usi normativi di cui agli artt. 1, 4 e 8 disp. prel. c.c., da individuarsi nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma già esistente o che si ritiene dovrebbe far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis), in quanto rispondente ad un apprezzabile interesse.
Tali usi costituiscono fonte di diritto obiettivo, e vanno pertanto distinti dagli usi negoziali, di cui all'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non soltanto dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità, con efficacia limitata all'integrazione del regolamento contrattuale, salvo diversa volontà delle parti.
Ora, le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.) non hanno natura normativa, bensì pattizia, essendo mere proposte di condizioni generali di contratto, indirizzate dall'associazione alle banche associate, che possono assumere rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente se richiamate nel contratto.
La Suprema Corte ha poi dimostrato non esservi elementi per ritenere esistente, prima del 1942, un uso normativo idoneo ad autorizzare la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito, risultando che detta capitalizzazione veniva riportata per la prima volta dalle c.d. norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi predisposti dall' con CP_2 effetto dall'1 gennaio 1952; neppure era stata mai accertata dalla Commissione speciale permanente presso il Ministero dell'Industria, ai sensi del D.C.P.S. 152/1947 (modificato con L. 115/1950), l'esistenza di uso normativo generale di contenuto corrispondente alla clausola di cui discute, ed il relativo uso generale era stato oggetto di accertamento e pubblicazioni in raccolte di natura meramente privata.
In ordine all'elemento psicologico, è palese che l'inserimento della detta clausola
è acconsentito da parte dei clienti non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o la cui esistenza sarebbe auspicabile, ma solo in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive
6 dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione è presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari.
A sostegno della legittimità della clausola de qua neppure giova richiamare l'applicabilità al conto corrente bancario degli artt. 1823 c.c. (secondo cui, se alla chiusura del conto il saldo non viene richiesto in pagamento, esso “si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato”), 1825 c.c. (“sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale”), e 1831 c.c. (“la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi, e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto”), in quanto trattasi di norme in materia di conto corrente ordinario, non rientranti tra le disposizioni richiamate dall'art. 1857 c.c.
Il mancato richiamo non appare frutto di una svista, dovendosi rilevare che le norme sopra citate si giustificano per il solo conto corrente ordinario, che ha l'esigenza di rendere esigibile il saldo, in quanto fino alla chiusura del conto i crediti derivanti dalle rimesse sono inesigibili ed indisponibili (cfr. art. 1823 c.c.); al contrario, nel conto corrente di corrispondenza si ha sempre l'immediata disponibilità del saldo (ai sensi dell'art. 1852 c.c.), così da non giustificarsi la previsione convenzionale di chiusure contabili trimestrali, se non al fine di capitalizzare gli interessi debitori.
In conclusione, la diversità tra le due fattispecie non consente di applicare analogicamente al conto corrente bancario le norme relative al conto corrente ordinario, non espressamente richiamate dall'art. 1857 c.c.
Ciò posto, ritiene il Tribunale, in conformità all'indirizzo espresso sul punto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n° 24418/2010 che, “dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”, dovendosi perciò escludere la sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale, e risultando dunque necessario procedere ad “un nuovo calcolo degli stessi sempre che sussista la prova del credito nella sorte capitale e senza che sia possibile ricorrere al criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., norma eccezionale, applicabile ai fini della liquidazione del danno, ma non della determinazione del corrispettivo di obbligazioni contrattuali” (Cass. 20688/2013). Tale conteggio mirerà ad ottenere “la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del
7 rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (Cass. 21466/2013)
Va altresì precisato che “In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del
2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di
"overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale” (Cass. 20172/2013).
Per il periodo successivo, l'art. 120 comma 2 T.U.B., inserito dal D.Lgs. 342/1999, prevede che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all'art. 1283 c.c.
La delibera del CICR, emanata il 09/02/2000, prevede poi, all'art. 2, che l'anatocismo su conto corrente debba comunque avvenire secondo le previsioni contrattuali, condizione che presuppone l'avvenuta comunicazione da parte della banca.
Infine, l'art. 3 comma 3 del Decreto del CICR del 03/08/2016 stabilisce che “Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre”. L'art. 4 disciplina invece gli “interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento e agli sconfinamenti”, prevedendo, fra le altre cose, che “Gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale” (comma 3), e che, alla chiusura del conto, “Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto
8 previsto dal contratto;
quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”
(comma 7).
Nel caso di specie, la ctu espletata in corso di giudizio ha verificato, quanto al conto corrente che “il contratto del 9.08.2004 riporta la clausola che prevede la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e di quelli creditori, che viene poi concretamente applicata come si desume dagli estratti conto”, sicché la capitalizzazione degli interessi risulta effettuata in conformità alle disposizioni di legge.
Tale documento prevede inoltre tutte le condizioni che il ctu è stato chiamato ad applicare. All'esito, e dopo aver accertato che “non si sono verificati superamenti del tasso-soglia antiusura tempo per tempo rilevato dagli organi preposti, né in riferimento al momento della pattuizione (che qui si identifica con il contratto del 9/08/2004), né successivamente in corso di rapporto”, è risultato un credito in favore del correntista di
€ 3.493,24, derivante da una “differenza tra i saldi è scomponibile in € -1.743,85 come differenza negativa tra gli interessi reali e quelli ricalcolati – in quanto sono stati utilizzati i tassi contrattuali per tutto il periodo del riconteggio anche quando la CP_1 ha utilizzato tassi d'interesse variati in melius per il correntista –, € 5.237,09 come
Commissioni di Massimo scoperto, Corrispettivo su accordato e Commissioni di istruttoria veloce enucleate nel riconteggio”
Per quanto riguarda il mutuo, il ctu ha condivisibilmente utilizzato “il TAEG (I.S.C.
– indicatore sintetico di costo) indicato in contratto, che è pari al 6,44%”, effettuando un riconteggio dal quale è scaturito un saldo negativo per il cliente di € 883,93, di cui la non ha comunque richiesto il pagamento in via riconvenzionale. CP_1
Invero, “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass.
39169/2021). Riprende il principio Cass. 4597/2023, cha aggiunge che “l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o
9 precontrattuale di quest'ultima”, che non si rinviene nel caso di specie, avendo la CP_1
applicato addirittura un tasso più conveniente rispetto a quello pattuito, pari al 6,63660%.
Per tali ragioni, la convenuta va condannata al pagamento della somma di €
3.493,24, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico della convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 552,00.
Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2169/2014 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in suo favore della somma di € 3.493,24, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di dell'attore, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi ed € 552,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 21/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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