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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5538/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Comune di Civitavecchia - P..le P. Ricorrente_1 7 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 AS - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6513/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01120220000019690000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Comune di Civitavecchia appellante voglia l'on.le corte adita, in riforma dell'appellata sentenza n° 6513/2023, meglio descritta in premessa, dichiarare l'originario ricorso del contribuente inammissibile ovvero infondato. con vittoria delle spese di causa.
appellato e appellante incidentale voglia l'ecc.ma corte di giustizia tributaria di secondo grado del lazio i) respingere l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado di roma n. 6513 del 16.05.2023; ii) accogliere l'appello incidentale con ogni conseguenza. con ogni più ampia riserva consentita dal rito. con ogni conseguenza di legge
Resistente_2 spa Voglia l'On. Le Corte adita, in riforma dell'appellata sentenza n° 6513/2023, meglio descritta in premessa, dichiarare l'originario ricorso del contribuente. 1) Inammissibile per tardività delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva;
2) infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla agenzia delle entrate riscossione in data 12.4.2022, depositato in corte il 12.9.2022, il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01120220000019690000 del 25/01/2022 notificata l'11/02/2022 limitatamente alle presupposte ingiunzioni di pagamento n. 01120181000052807, n.
01120181000052808, n. 01120181000052809, n. 2421 del 20/10/2014, n. 11710 del 15/07/2016 e n. 15690 del 7/04/2017 relativi rispettivamente a ici 2004, 2010 e 2011, nonchè le predette ingiunzioni e i pertinenti avvisi di accertamento n. 10/2009 del 7/05/2009, n. 994 del 30/11/2015 e l'avviso di liquidazione n.94 del
23/12/2013,chiedendo l'annullamento con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario,
e instando per la sospensiva dell'efficacia dell'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha addotto la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari indicati nel fermo amministrativo impugnato, non avendo mai ricevuto le notifiche delle ingiunzioni riportate, verosimilmente a causa della duplicità dei numeri civici, con conseguente consegna presso altro stabile e attesa l'assenza di nominativo, con deposito alla casa comunale. Non si costituiva in giudizio l'ente.
Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello il comune di Civitavecchia per la riforma della sentenza della corte di giustizia tributaria di i grado di Roma, sez. 8, n° 6513 del 16/5/2023, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01120220000019690000 del 25/01/2022, in relazione alle presupposte ingiunzioni di pagamento n.
01120181000052807, n. 01120181000052808, n. 01120181000052809, relative all'ici, annualità 2004, 2010
e 2011.
Nei motivi di appello motivi il Comune di Civitavecchia assume: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. 546/1992 – inammissibilità delle eccezioni di merito a fronte della pregressa notificazione delle ingiunzioni sottese all'atto impugnato;
2) legittimità della produzione in appello di nuova documentazione e dello svolgimento di mere difese.
Si è costituto in giudizio per resistere il contribuente con controdeduzioni ed appello incidentale, contestando la produzione avversaria ed affermando che le firme autografe che si leggono nelle cartoline allegate dal Comune di Civitavecchia non apparterrebbero al sig. Resistente_1, preannunciando querela di falso che ad oggi non risulta tuttavia sporta davanti al giudice competente pur ponendosi la decisione sulle prefate firme, come pregiudiziale all'odierno appello.
Con ordinanza 15 gennaio 2025 il Collegio rinviava la trattazione per gli stessi incombenti al 9 luglio 2025 ore 9,30 con ordine al resistente appellante incidentale di inserire al fasciolo telematico entro il 25 giugno
2025 copia della querela di falso, se depositata avanti il Tribunale competente.
All'udienza del 9 luglio 2025 in verbale leggesi “LA PARTE CONTRIBUENTE NON E' COLLEGATA DA
REMOTO - LINK INVIATO CORRETTAMENTE”. L'udienza veniva quindi rinviata al 29 ottobre 2025 per le
(asserite) difficoltà di collegamento che ancora possono dare criticità al processo tributario da remoto, pur a fronte del corretto invio del link alla parte costituita.
All'odierna udienza l'avv. Difensore_2 ha comunicato di aver depositato oggi 29 ottobre 2025 al fasicolo telematico copia di un atto di querela di falso di cui tuttavia il Collegio non può avere alcuna contezza ( né del contenuto né se se si tratti di un atto già depositato in Tribunale e quindi iscritto a Ruolo, né altro) in considerazione dei tempi tecnici ordinari di visibilità dei depositi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Civitavecchia è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Comune, che per ragioni d'ufficio non si era potuto costituire in primo grado, si costituisce davanti a questa
Corte con la produzione versata in atti. I documenti allegati agli atti dell'appello sono legittimamente introdotti al giudizio e possono essere scrutinati da questo giudice.
L'art. 58, comma 2, d. lgs. 546/1992, fa espressamente salva “la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” ed il precedente art. 57, comma 2, precludendo la formulazione di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”, non inibisce il libero svolgimento di mere difese, cioè di difese dirette a contestare la fondatezza dei motivi di ricorso.
In proposito, come ben articolato anche nelle difese del Comune, anche questa Collegio ricorda che la
Suprema Corte, ancora recentemente, ha ribadito che: Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n.
546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. V, n. 29568/2018), donde, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti ai giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (Cass. V, 8927/2018). (cfr. Cass. Civ., sez. trib, ord. 21/7/ 2021 n° 20765) e che: Unica condizione alla produzione di nuovi documenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è che tale attività processuale venga esercitata -stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice (vedi Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, n.29087- Ord. Cass. Civile Sez. 5 Num. 23107 Anno
2025).
Una volta introdotti ed esaminati questi documenti, non possono trovare accoglimento le eccezioni del ricorrente.
Ed invero.
Il ricorso di primo grado si fonda sull'assunto di parte che le ingiunzioni sottese al preavviso di fermo non fossero state validamente notificate al contribuente.
Dai documenti invece si rileva che tutte le ingiunzioni sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale. In particolare, come risulta dagli avvisi di ricevimento (costituenti atto pubblico secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte):
- l'ingiunzione n° 01120181000052807000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2004, risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 11/1/2019;
- l'ingiunzione n° 01120181000052808000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2010, risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 11/1/2019 ;
- l'ingiunzione n° 01120181000052809000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2011 , risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 15/1/2019 .
Recita l'art. 19, comma 3, secondo e terzo periodo, d. lgs. 546/1992:
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Dalla validità della notifica delle tre ingiunzioni presupposte consegue, per l'effetto che l'eccezione di prescrizione dell'annualità 2004, che il contribuente assume maturata in data 10/11/2019, è infondata atteso che la corrispondente ingiunzione era stata validamente notificata prima di tale data (11/1/2019);
- l'eccezione di tardività della notifica dell'accertamento relativo all'annualità 2010, è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere già attraverso l'impugnazione del detto atto, di cui peraltro non è contestata la notifica in data 18/1/2016.
La subordinata eccezione di prescrizione, che il contribuente assume maturata in data 13/4/2021, è infondata atteso che la corrispondente ingiunzione era stata validamente notificata prima di tale data (11/1/2019).
L'eccezione di prescrizione dell'annualità 2011, che il contribuente assume maturata già in data 23/12/2018,
è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione della corrispondente ingiunzione, validamente notificata in data 15/1/2019.
In relazioni a più notifiche il contribuente assume che le sottoscrizioni autografe non siano proprie e ne fa disconoscimento senza tuttavia produrre in giudizio la prova di aver avviato la querela di falso e pur avendo all'uopo ottenuto ampio spazio temporale a mezzo dell'ordinanza 15/01/2025.
Per contestare la firma apposta sulla cartolina di una raccomandata, è necessario infatti seguire la procedura specifica di cui alla “querela di falso“ che, come è noto, è un procedimento civile che richiede l'avvio di un apposito giudizio. Non basta quindi una generica contestazione. Questo perché la giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento stesso. Non è pertanto sufficiente il solo disconoscimento.
Tanto premesso non può essere tenuto in alcun conto il disconoscimento effettuato dal contribuente e reiterato nella memoria integrativa atteso che non è idoneo a scalfire la fidefacienza dell'atto pubblico. Ed altresì non raggiungono lo scopo alcune fotografie di parte sui luoghi, neppure asseverate, che sostanzialmente non aggiungono nulla ai fatti di causa.
Tanto premesso deve trovare accoglimento l'appello del Comune con totale riforma della sentenza impugnata. In considerazione che tutte le censure avanzate dal ricorrente in ordine al merito della pretesa impositiva sono inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile ab origine.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma della grava decisione, accoglie l'appello del Comune di Civitavecchia dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente alle spese del grado liquidate in euro 700,00 ominicomprensive a favore del
Comune di Civitavecchia ed euro 600,00 oltre IVA cassa ed esposti a favore di Ge.FI e per esso al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
La Presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5538/2023 depositato il 15/11/2023
proposto da
Comune di Civitavecchia - P..le P. Ricorrente_1 7 00053 Civitavecchia RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_3 AS - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6513/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 16/05/2023
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01120220000019690000 I.C.I.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Comune di Civitavecchia appellante voglia l'on.le corte adita, in riforma dell'appellata sentenza n° 6513/2023, meglio descritta in premessa, dichiarare l'originario ricorso del contribuente inammissibile ovvero infondato. con vittoria delle spese di causa.
appellato e appellante incidentale voglia l'ecc.ma corte di giustizia tributaria di secondo grado del lazio i) respingere l'appello ex adverso proposto e confermare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado di roma n. 6513 del 16.05.2023; ii) accogliere l'appello incidentale con ogni conseguenza. con ogni più ampia riserva consentita dal rito. con ogni conseguenza di legge
Resistente_2 spa Voglia l'On. Le Corte adita, in riforma dell'appellata sentenza n° 6513/2023, meglio descritta in premessa, dichiarare l'originario ricorso del contribuente. 1) Inammissibile per tardività delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva;
2) infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di avere fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla agenzia delle entrate riscossione in data 12.4.2022, depositato in corte il 12.9.2022, il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 01120220000019690000 del 25/01/2022 notificata l'11/02/2022 limitatamente alle presupposte ingiunzioni di pagamento n. 01120181000052807, n.
01120181000052808, n. 01120181000052809, n. 2421 del 20/10/2014, n. 11710 del 15/07/2016 e n. 15690 del 7/04/2017 relativi rispettivamente a ici 2004, 2010 e 2011, nonchè le predette ingiunzioni e i pertinenti avvisi di accertamento n. 10/2009 del 7/05/2009, n. 994 del 30/11/2015 e l'avviso di liquidazione n.94 del
23/12/2013,chiedendo l'annullamento con vittoria di spese da liquidarsi in favore del procuratore antistatario,
e instando per la sospensiva dell'efficacia dell'atto impugnato.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha addotto la intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari indicati nel fermo amministrativo impugnato, non avendo mai ricevuto le notifiche delle ingiunzioni riportate, verosimilmente a causa della duplicità dei numeri civici, con conseguente consegna presso altro stabile e attesa l'assenza di nominativo, con deposito alla casa comunale. Non si costituiva in giudizio l'ente.
Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello il comune di Civitavecchia per la riforma della sentenza della corte di giustizia tributaria di i grado di Roma, sez. 8, n° 6513 del 16/5/2023, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso il preavviso di fermo amministrativo n.
01120220000019690000 del 25/01/2022, in relazione alle presupposte ingiunzioni di pagamento n.
01120181000052807, n. 01120181000052808, n. 01120181000052809, relative all'ici, annualità 2004, 2010
e 2011.
Nei motivi di appello motivi il Comune di Civitavecchia assume: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, d. lgs. 546/1992 – inammissibilità delle eccezioni di merito a fronte della pregressa notificazione delle ingiunzioni sottese all'atto impugnato;
2) legittimità della produzione in appello di nuova documentazione e dello svolgimento di mere difese.
Si è costituto in giudizio per resistere il contribuente con controdeduzioni ed appello incidentale, contestando la produzione avversaria ed affermando che le firme autografe che si leggono nelle cartoline allegate dal Comune di Civitavecchia non apparterrebbero al sig. Resistente_1, preannunciando querela di falso che ad oggi non risulta tuttavia sporta davanti al giudice competente pur ponendosi la decisione sulle prefate firme, come pregiudiziale all'odierno appello.
Con ordinanza 15 gennaio 2025 il Collegio rinviava la trattazione per gli stessi incombenti al 9 luglio 2025 ore 9,30 con ordine al resistente appellante incidentale di inserire al fasciolo telematico entro il 25 giugno
2025 copia della querela di falso, se depositata avanti il Tribunale competente.
All'udienza del 9 luglio 2025 in verbale leggesi “LA PARTE CONTRIBUENTE NON E' COLLEGATA DA
REMOTO - LINK INVIATO CORRETTAMENTE”. L'udienza veniva quindi rinviata al 29 ottobre 2025 per le
(asserite) difficoltà di collegamento che ancora possono dare criticità al processo tributario da remoto, pur a fronte del corretto invio del link alla parte costituita.
All'odierna udienza l'avv. Difensore_2 ha comunicato di aver depositato oggi 29 ottobre 2025 al fasicolo telematico copia di un atto di querela di falso di cui tuttavia il Collegio non può avere alcuna contezza ( né del contenuto né se se si tratti di un atto già depositato in Tribunale e quindi iscritto a Ruolo, né altro) in considerazione dei tempi tecnici ordinari di visibilità dei depositi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune di Civitavecchia è fondato e meritevole di accoglimento.
Il Comune, che per ragioni d'ufficio non si era potuto costituire in primo grado, si costituisce davanti a questa
Corte con la produzione versata in atti. I documenti allegati agli atti dell'appello sono legittimamente introdotti al giudizio e possono essere scrutinati da questo giudice.
L'art. 58, comma 2, d. lgs. 546/1992, fa espressamente salva “la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” ed il precedente art. 57, comma 2, precludendo la formulazione di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”, non inibisce il libero svolgimento di mere difese, cioè di difese dirette a contestare la fondatezza dei motivi di ricorso.
In proposito, come ben articolato anche nelle difese del Comune, anche questa Collegio ricorda che la
Suprema Corte, ancora recentemente, ha ribadito che: Nel processo tributario, poiché l'art. 58 del d.lgs. n.
546 del 1992 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poiché il divieto posto dall'art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. V, n. 29568/2018), donde, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti ai giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità (Cass. V, 8927/2018). (cfr. Cass. Civ., sez. trib, ord. 21/7/ 2021 n° 20765) e che: Unica condizione alla produzione di nuovi documenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, è che tale attività processuale venga esercitata -stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado -entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice (vedi Cassazione civile sez. trib., 13/11/2018, n.29087- Ord. Cass. Civile Sez. 5 Num. 23107 Anno
2025).
Una volta introdotti ed esaminati questi documenti, non possono trovare accoglimento le eccezioni del ricorrente.
Ed invero.
Il ricorso di primo grado si fonda sull'assunto di parte che le ingiunzioni sottese al preavviso di fermo non fossero state validamente notificate al contribuente.
Dai documenti invece si rileva che tutte le ingiunzioni sono state regolarmente notificate a mezzo del servizio postale. In particolare, come risulta dagli avvisi di ricevimento (costituenti atto pubblico secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte):
- l'ingiunzione n° 01120181000052807000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2004, risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 11/1/2019;
- l'ingiunzione n° 01120181000052808000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2010, risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 11/1/2019 ;
- l'ingiunzione n° 01120181000052809000, emessa in relazione al recupero dell'ICI 2011 , risulta ritirata presso l'Ufficio postale in data 15/1/2019 .
Recita l'art. 19, comma 3, secondo e terzo periodo, d. lgs. 546/1992:
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Dalla validità della notifica delle tre ingiunzioni presupposte consegue, per l'effetto che l'eccezione di prescrizione dell'annualità 2004, che il contribuente assume maturata in data 10/11/2019, è infondata atteso che la corrispondente ingiunzione era stata validamente notificata prima di tale data (11/1/2019);
- l'eccezione di tardività della notifica dell'accertamento relativo all'annualità 2010, è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere già attraverso l'impugnazione del detto atto, di cui peraltro non è contestata la notifica in data 18/1/2016.
La subordinata eccezione di prescrizione, che il contribuente assume maturata in data 13/4/2021, è infondata atteso che la corrispondente ingiunzione era stata validamente notificata prima di tale data (11/1/2019).
L'eccezione di prescrizione dell'annualità 2011, che il contribuente assume maturata già in data 23/12/2018,
è inammissibile atteso che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'impugnazione della corrispondente ingiunzione, validamente notificata in data 15/1/2019.
In relazioni a più notifiche il contribuente assume che le sottoscrizioni autografe non siano proprie e ne fa disconoscimento senza tuttavia produrre in giudizio la prova di aver avviato la querela di falso e pur avendo all'uopo ottenuto ampio spazio temporale a mezzo dell'ordinanza 15/01/2025.
Per contestare la firma apposta sulla cartolina di una raccomandata, è necessario infatti seguire la procedura specifica di cui alla “querela di falso“ che, come è noto, è un procedimento civile che richiede l'avvio di un apposito giudizio. Non basta quindi una generica contestazione. Questo perché la giurisprudenza ha chiarito che l'avviso di ricevimento della raccomandata, quando è sottoscritto dall'agente postale, ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano le attività svolte dall'agente postale e i fatti avvenuti in sua presenza: pertanto, la querela di falso è l'unico strumento processuale idoneo a contestare l'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento stesso. Non è pertanto sufficiente il solo disconoscimento.
Tanto premesso non può essere tenuto in alcun conto il disconoscimento effettuato dal contribuente e reiterato nella memoria integrativa atteso che non è idoneo a scalfire la fidefacienza dell'atto pubblico. Ed altresì non raggiungono lo scopo alcune fotografie di parte sui luoghi, neppure asseverate, che sostanzialmente non aggiungono nulla ai fatti di causa.
Tanto premesso deve trovare accoglimento l'appello del Comune con totale riforma della sentenza impugnata. In considerazione che tutte le censure avanzate dal ricorrente in ordine al merito della pretesa impositiva sono inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile ab origine.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma della grava decisione, accoglie l'appello del Comune di Civitavecchia dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente alle spese del grado liquidate in euro 700,00 ominicomprensive a favore del
Comune di Civitavecchia ed euro 600,00 oltre IVA cassa ed esposti a favore di Ge.FI e per esso al suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025
La Presidente est. Dott.ssa Giuliana Passero