Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 8
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che tutte le censure avanzate dal ricorrente in ordine al merito della pretesa impositiva fossero inammissibili, in quanto tardive ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992, e che pertanto il ricorso introduttivo dovesse essere dichiarato inammissibile ab origine.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello del Comune

    La Corte ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Appello incidentale

    L'appello incidentale non ha trovato accoglimento in quanto la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.

  • Accolto
    Inammissibilità per tardività delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva

    La Corte ha accolto tale eccezione, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, pertanto non ha esaminato il merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 02/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 8
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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