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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1490/2022 avente ad oggetto: contratti bancari promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Orlandi che la rappresenta e Parte_2 difende unitamente all'Avv. Valter D'Amario per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Caterina Sella e Gino da Pozzo, che la CP_2
rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento di
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefania Federici, che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
pagina 1 di 11 PARTE INTERVENUTA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Preso atto delle risultanze della c.t.u. depositata in data 24.03.2025 se ne condividono le conclusioni contabili e si chiede di confermare il saldo debitore in linea capitale del conto corrente n.
7952884558870 in essa indicato in ragione di € 70.686,77. Per quanto riguarda il tasso d'interesse da applicare al saldo debitore del conto corrente suddetto a partire dalla data della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 18/2017 emesso dal Tribunale di Biella in data 5.01.2017, si conferma preliminarmente la richiesta di non applicare alcun tasso d'interesse, in quanto dopo il recesso dai contratti comunicato dalla in data 25.10.2016 il pagamento dell'importo richiesto era da CP_1
considerare riferito ad un importo per il quale il cliente era stato costituito in mora, e, nei contratti riguardanti il conto n. 7952884558870 e gli affidamenti ad esso relativi, non è stato pattuito alcun tasso di mora, né alcun tasso di mora è stato introdotto successivamente con una valida comunicazione di variazione delle condizioni.
In subordine, ove si ritenga che un interesse sia comunque dovuto per il periodo successivo al recesso della Banca dai contratti in essere, si chiede che il tasso d'interesse da applicare venga individuato in quello del 6,00% chiesto dalla Banca creditrice nell'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo, consequenzialmente emesso in data 5.01.2017.
Si chiede infine che l'intero importo per la remunerazione delle c.t.u. esperite in primo e in secondo grado venga posto a carico delle controparti.
PER PARTE APPELLATA Controparte_1
Insiste nella richiesta di propria estromissione dal presente giudizio.
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa,
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza numero 340/2022 Parte_1
del 29.09.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata il successivo 19.10.2022 resa, nel primo grado, dal
Tribunale di Biella, Giudice Dott.ssa Maria Donata Garambone, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione di prime cure impugnata da controparte e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi, oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA.
PER Controparte_5
pagina 2 di 11 Nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto, e richiamando altresì tutte le domande, eccezioni, produzioni ed istanze formulate, insiste come in esse.
Si richiamano le risultanze rassegnate dall'elaborato peritale depositato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 5.1.2017 il Tribunale di Biella emetteva decreto ingiuntivo n. 18/2017 con cui ingiungeva alla
(in solido con le sig.re e , fideiussori) di pagare in Parte_1 Parte_3 Parte_4 favore di la somma di € 82.357,89, oltre interessi al tasso convenzionale del 6% e Controparte_1
spese del procedimento, a titolo di scoperto del conto corrente n. 79 52 88455887 0 aperto in data
20.7.2006, sul quale erano stati regolati gli affidamenti e le aperture di credito del 7.4.2008, 28.4.2011,
6.7.2012, 29.1.2014 e 23.2.2015.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto, di cui chiedeva la Parte_1
revoca, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Biella in favore del Tribunale di Roma
e, nel merito, la nullità dei contratti per mancanza della firma della banca, la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate, l'illecito anatocismo, l'addebito di voci per importi rilevanti non pattuite;
in via riconvenzionale chiedeva di condannare controparte al pagamento di € 101.676,70 per rimborso di bonifici provenienti da Paesi extracomunitari che non erano stati accreditati.
costituendosi, contestava le deduzioni dell'opponente, chiedendo di confermare il Controparte_1
decreto ingiuntivo e di rigettare la domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 340/2022 pubblicata in data 14.10.2022, rigettava l'eccezione di incompetenza e, nel merito, accoglieva solo parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 81.200,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo.
In particolare il Tribunale riteneva infondate le doglianze dell'opponente relative (i) alla nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta ad substantiam, tenuto conto delle esaustive produzioni documentali della banca;
(ii) all'applicazione di voci non pattuite, per la genericità della deduzione che, a fronte della completa produzione documentale versata in atti dalla sin dalla fase monitoria, CP_1
ometteva di individuare quali fossero le specifiche condizioni economiche applicate in assenza di previsione contrattuale;
(iii) all'usurarietà degli interessi applicati, in considerazione delle risultanze della c.t.u. che la escludeva, e dell'erroneità della formula del TAEG utilizzata sul punto pagina 3 di 11 dall'opponente; (iv) all'illegittima applicazione di anatocismo (fino al 31.12.2013), a fronte della valida pattuizione di pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità all'art. 120 TUB e alla Delibera CICR del 9.2.2000, essendo irrilevante la allegata sproporzione tra ammontare del tasso creditore (pari allo 0%) e di quello debitore.
Riteneva invece fondata la doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1.1.2014, successivamente all'entrata in vigore della L. 147 del 27.12.2013 e, quindi, alla modifica dell'art. 120 TUB a far data dal 1.1.2014 e fino al 1.10.2016, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 1 comma 629 della L. n. 147 del 27.12.2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, aveva introdotto il divieto di anatocismo degli interessi, effettivamente ed immediatamente decorrente dal 1.1.2014 ed applicabile anche ai rapporti di conto corrente in corso, senza necessità di un successivo intervento di normazione secondaria regolamentare di natura tecnica ad opera del CICR. Eliminava pertanto l'effetto anatocistico successivo al 31.12.2013.
Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente e poneva a carico della medesima il rimborso delle spese di lite in favore di controparte e le spese di c.t.u..
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito illustrati.
costituendosi, eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva di confermare la Controparte_1
sentenza.
Con ordinanza 16.10.2024 questa Corte disponeva integrazione della c.t.u., ritenendo necessario un supplemento dell'accertamento già svolto in primo grado.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 20.11.2024 interveniva in giudizio CP_3
allegando di essere cessionaria, in virtù di contratto del 12.6.2024, di un portafoglio di crediti
[...]
pecuniari acquistato da comprensivo dei crediti oggetto di causa, insistendo nelle Controparte_1
difese e conclusioni proposte dalla cedente.
Depositata la c.t.u. svolta dalla dott.ssa , l'appellante prendeva atto delle relative Persona_1
risultanze, ne condivideva le conclusioni contabili e chiedeva di confermare il saldo debitore del conto corrente in essa indicato in linea capitale in € 70.686,77; le parti precisavano quindi le conclusioni sopra riportate.
II. Preliminarmente viene rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio, proposta da CP_1
a seguito dell'intervento di ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito
[...] Controparte_3
oggetto di causa.
pagina 4 di 11 Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso.
Nel caso di specie l'appellante si è opposto all'estromissione dal giudizio di sicché Controparte_1
l'istanza viene rigettata.
III. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo – “La pattuizione di interessi usurari” - l'appellante censura la sentenza per non avere riconosciuto la sussistenza dell'usurarietà del TAEG del 18,242% contenuto nel contratto di apertura di credito datato 6.7.2012, allegando che lo stesso risulta superiore a qualsiasi soglia di usura vigente all'epoca per le aperture di credito e che il Tribunale ha incaricato il c.t.u. di verificare l'usura non considerando il suddetto TAEG, ma adottando un criterio errato dovendo invece essere preso in considerazione, per la verifica dell'usura, il TAEG indicato in contratto;
ritiene necessaria la revisione degli interessi addebitati sul conto corrente successivamente alla data del contratto sopra citato.
Con il secondo motivo - “L'applicazione di illecito anatocismo” - la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi anche prima del
31.12.2013; l'appellante deduce che: ai sensi del D. Lgs. 342/1999 e della Deliberazione CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrale, fino al 31.12.2013, è stata consentita a condizione che essa fosse stata esplicitamente pattuita tra la banca ed il cliente, fosse applicata sia agli interessi attivi che a quelli passivi e fosse indicato in contratto (art. 6 Deliberazione
CICR) il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
nel contratto di conto corrente oggetto di causa il tasso creditore è stato fissato nella misura dello
0,000%, mentre il tasso creditore rapportato su base annua è stato fissato nella misura dello
0,000000%; se il tasso nominale e quello effettivo coincidono, di modo che non vi è differenziazione contrattuale tra i due, non è consentito dar corso ad alcuna capitalizzazione periodica, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4321 del 10.2.2022; a seguito delle variazioni del contratto, anche quando il tasso nominale è stato formulato in misura diversa da zero, non è stata indicata alcuna differenza tra tasso creditore nominale e tasso creditore effettivo;
pertanto la capitalizzazione trimestrale non poteva essere effettuata, quanto meno per la mancata indicazione del tasso creditore effettivo.
Con il terzo motivo – “La mancata pattuizione del tasso di mora” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la condanna al pagamento, sulla somma riconosciuta, degli “interessi di mora al tasso convenzionale dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo”; lamenta che: il Tribunale non ha pagina 5 di 11 esaminato l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del tasso mora e non ha indicato in quale documento sarebbe stata rinvenuta la valida pattuizione del tasso d'interesse di mora, né quale fosse la misura del cosiddetto tasso convenzionale da applicare;
dalla documentazione prodotta risulta che il tasso di mora applicato dalla banca non è stato mai pattuito, il documento di sintesi del 31.12.2015 non
è idoneo a produrre variazioni, l'introduzione di tale tasso non vi è stata con il doc. n. 3 del 5.8.2015; chiede di non applicare interessi di mora dalla cessazione del rapporto del 25.10.2016.
Con il quarto motivo - “Gli addebiti di commissioni e spese mai pattuite”- viene censurata la sentenza nella parte in cui ritiene generiche le deduzioni relative a voci applicate e non pattuite, rilevando che: gli addebiti per commissioni e spese, mai pattuiti, sono stati analiticamente indicati nell'atto di citazione e nei successivi atti depositati in primo grado;
gli addebiti non dovuti sono contenuti all'interno dei documenti depositati dalla banca e, una volta che le condizioni economiche a cui si riferiscono sono state esattamente indicate, la loro separata elencazione e totalizzazione da parte dell'opponente non aggiungerebbe prova della loro esistenza;
gli addebiti per commissioni e spese mai pattuite sono stati anche elencati e totalizzati per singola tipologia nella c.t.u..
Con il quinto motivo – “L'addebito delle spese per la c.t.u.” – si lamenta che erroneamente il Tribunale ha posto a carico di le spese di c.t.u., poiché la necessità di dar corso alla revisione Parte_1
contabile è stata dovuta alla esclusiva responsabilità della banca, a carico della quale devono essere poste le relative spese.
L'appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado resa in accoglimento delle proprie tesi difensive, e rilevando in particolare che:
-con riferimento al primo motivo, la verifica del rispetto delle soglie usura ex L. 108/1996 è stata correttamente condotta dal c.t.u., escludendo la natura usuraria degli interessi, mentre è errato il criterio indicato dall'appellante non potendo la verifica essere condotta confrontando il TAEG con il tasso soglia;
-quanto al secondo motivo, le parti hanno pattuito nel contratto di conto corrente la clausola che stabilisce la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori ed è conforme a quanto stabilito dall'art. 120 comma 2 TUB e dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; la reciprocità prescritta riguarda esclusivamente il periodo di riferimento per la capitalizzazione, prescindendo dal dato quantitativo dell'ammontare dei rispettivi tassi applicati;
richiama quanto esposto dal c.t.p. nel giudizio di primo grado;
-circa il terzo motivo, la banca nel ricorso monitorio ha chiesto gli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 1.10.2016 al saldo effettivo;
il contratto di conto corrente prevede l'interesse pagina 6 di 11 debitore a favore della banca;
il tasso ha via via formato oggetto di modifiche unilaterali del contratto che sono sempre state inviate alla correntista, la quale non avendo esercitato la facoltà di recesso le ha accettate;
peraltro, nonostante la pattuizione di un tasso del 10%, la banca lo ha individuato nel 6% al fine di mitigare tale voce a far data dalla disdetta del contratto;
-relativamente al quarto motivo, l'eccezione di applicazione di voci non pattuite è generica e sfornita di prova;
come emerge dagli estratti conto e dagli scalari prodotti in giudizio, gli interessi e le condizioni applicate ai rapporti per cui è causa sono perfettamente in linea con i contenuti dei contratti tra le parti;
-in ordine al quinto motivo, le spese di c.t.u. sono state correttamente poste a carico dell'appellante e ciò deve essere confermato poiché i motivi di appello sono totalmente infondati.
Il secondo motivo di appello, relativo all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancata indicazione del TAE creditore nella clausola contrattuale, è fondato.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 10775/2024:
-la disciplina delle clausole sull'anatocismo segue le decisioni della Cassazione che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole perché non fondate su un uso normativo e quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (per tutte, Cass. S.U. 21095/04);
-in questo contesto, la disciplina dell'anatocismo è stata dettata dall'art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente ratione temporis successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n.342/99, in base al quale "Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"; dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui
"Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono"; dal successivo art. 2, il quale, dopo aver prescritto al comma
1 che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito al comma 2 che nell'ambito di ogni singolo conto corrente “deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
pagina 7 di 11 tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto";
-la delibera CICR, cui l'art. 120 comma 2 TUB ha demandato la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto di essa;
-l'indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
e il contratto mancante della detta indicazione non soddisfa quanto esige il richiamato art. 6 (così Cass. civ.
18664/2023 e Cass. civ. 4321/2022);
-qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui la delibera
CICR, in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB, subordina la pratica dell'anatocismo.
Sulla base di tali condivisibili conclusioni, questa Corte ha chiesto alla c.t.u. di eliminare la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi nei periodi in cui gli interessi creditori erano pattuiti in misura pari a zero o comunque in tutti quei periodi in cui non veniva indicato accanto al TAN creditore anche il TAE creditore (secondo quanto previsto dall'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio
2000), e tenendola invece ferma laddove vi fosse idonea specifica pattuizione secondo i dettami di tale norma.
E la c.t.u. ha rilevato che “non ha rinvenuto in alcuno dei documenti contrattuali in atti l'indicazione del TAE creditore accanto al TAN creditore” (circostanza non contestata da e parti), così CP_6
provvedendo ad eliminare la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto, dalla data di apertura 20.7.2006 alla data di chiusura per passaggio a sofferenza, 15.11.2016.
Dopo il deposito della relazione peritale, l'appellante ha dichiarato di condividere le conclusioni contabili della medesima, chiedendo di confermare il saldo debitore del conto corrente in essa indicato in linea capitale, pari a € 70.686,77 (per effetto dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi e dell'esclusione di commissioni non pattuite oggetto del quarto motivo di appello); ha così rinunciato al primo motivo di appello, relativo alla asserita usurarietà degli interessi applicati, osservandosi comunque che il criterio del TAEG proposto dall'appellante non può essere utilizzato per valutare la pagina 8 di 11 natura usuraria degli interessi, non potendosi confrontare il TAEG con il tasso soglia di usura al fine indicato, risultando invece corretto l'accertamento svolto in sede di c.t.u. nel giudizio di primo grado.
E' altresì fondato il quarto motivo di appello.
L'eccezione relativa all'addebito da parte della banca di importi non pattuiti, è stata formulata in primo grado da in modo sufficientemente specifico;
la stessa ha infatti rilevato, con l'atto di Parte_1
citazione in opposizione, che negli e/c prodotti dalla banca risultano addebiti per voci che non sono mai inserite nei contratti depositati e in particolare che si riscontrano (ad esempio nell'estratto conto al
30.9.2016 e nel successivo estratto finale), le voci “commissioni istr. veloce”, “commissioni onnic. apert. cred. cc”, “commissioni onnic. finanz. export”, “VB”, ecc., che incidono per importi rilevanti e che vengono applicate dalla banca al di fuori di qualsiasi convenzione con il cliente, chiedendone l'espunzione.
Non occorrevano ulteriori deduzioni, essendo la banca gravata dell'onere di provare il credito preteso e contestato, e dovendo il Giudice verificare se gli addebiti effettuati dalla banca per commissioni e spese risultavano o meno oggetto di pattuizione nei contratti prodotti.
Questa Corte ha disposto integrazione peritale sul punto e la c.t.u. ha rilevato di non avere rinvenuto nei documenti prodotti alcuna pattuizione circa la “Co. Onnic Apert. Cred. CC” e la “Co. Onnic. Finanz.
Export” addebitate tra il 01.01.2016 ed il 15.11.2016 per complessivi € 1.350,45; e che la prima pattuizione della “CMDS” (Commissione Messa Disposizione Fondi) e degli addebiti per “RSGS”
(Recupero Spese Gestione Sconfino) si ha nel contratto di apertura credito del 28.04.2011, mentre dall'analisi degli estratti conto risultano addebiti con tali voci già nei trimestri precedenti al 28.24.2011, rispettivamente per € 450,00 e per € 54,00; ha pertanto espunto tali addebiti dal ricalcolo finale.
Nessun elemento contrario è stato fornito dall'appellata e dal suo c.t.p..
Il saldo complessivo a debito del correntista alla data del 15.11.2016 è stato quindi calcolato dalla c.t.u. nell'importo di € 70.686,77.
La sentenza di primo grado viene conseguentemente riformata, condannando l'appellante a pagare all'appellata tale somma capitale.
Sull'importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura del 6%, così come richiesti dalla banca con il ricorso monitorio (accolto con il decreto ingiuntivo, che ha riconosciuto gli interessi come da domanda), dalla data della domanda fino all'effettivo saldo.
Il terzo motivo di appello è infondato, risultando dalla relazione di c.t.u. in appello quali siano gli interessi a carico del correntista via via pattuiti con i contratti prodotti (elaborato C allegato alla relazione di c.t.u.), sempre in misura pari o superiore al 6%.
pagina 9 di 11 IV. Tenendo conto complessivamente dell'esito della causa (con riconoscimento del credito della banca nella somma capitale di € 70.686,77 in luogo di € 82.357,89 oggetto di decreto ingiuntivo), le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di appello vengono compensate tra le parti nella misura di 1/5 (in considerazione dell'accoglimento delle censure relative alla capitalizzazione e a commissioni non pattuite) e poste per la restante quota dei 4/5 a carico di la cui soccombenza è Parte_1
assolutamente prevalente, a fronte del debito accertato nell'importo indicato, del rigetto delle domande di nullità dei contratti e della proposizione di domanda riconvenzionale inammissibile.
Sempre tenendo conto dell'esito della causa e delle questioni trattate con l'accertamento peritale, decidendo anche sul quinto motivo di appello, si ritiene congruo porre le spese delle c.t.u., disposte in primo grado e in appello, per 1/5 a carico di e per i 4/5 a carico di Controparte_1 Parte_1
[...]
Le spese di lite del giudizio di primo grado vengono confermate nella misura liquidata dal Tribunale, su cui calcolare la quota dei 4/5 a carico di Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a
€ 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota dei 4/5 a carico dell'appellante è pertanto di € 7.992,80; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 340/2022 Parte_1
del Tribunale di Biella pubblicata in data 14.10.2022,
-condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 70.686,77, oltre agli interessi di mora al tasso del 6% annuo dalla CP_1 domanda all'effettivo soddisfo, in luogo del maggiore importo indicato in sentenza;
-compensa le spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate in sentenza, nella misura di 1/5, condannando a pagare la restante quota dei 4/5 a Parte_1 Parte_5
-pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di nella misura dei 4/5 e a carico di Parte_1
nella misura di 1/5; CP_1 pagina 10 di 11 -conferma per il resto la sentenza del Tribunale.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello nella misura di 1/5 e condanna l'appellante al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di e Controparte_1
in solido tra loro, quota che liquida in € 7.992,80 per compensi, oltre al rimborso Controparte_3
forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta in appello, come liquidate con separato provvedimento,
a carico di nella misura dei 4/5 e a carico di nella misura di 1/5. Parte_1 CP_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1490/2022 avente ad oggetto: contratti bancari promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Valerio Orlandi che la rappresenta e Parte_2 difende unitamente all'Avv. Valter D'Amario per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. e P.I. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
dott. elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Caterina Sella e Gino da Pozzo, che la CP_2
rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Con l'intervento di
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_3 P.IVA_4 CP_4
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefania Federici, che la rappresenta e difende per
[...]
procura in atti;
pagina 1 di 11 PARTE INTERVENUTA
Udienza di precisazione delle conclusioni del 13.5.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Preso atto delle risultanze della c.t.u. depositata in data 24.03.2025 se ne condividono le conclusioni contabili e si chiede di confermare il saldo debitore in linea capitale del conto corrente n.
7952884558870 in essa indicato in ragione di € 70.686,77. Per quanto riguarda il tasso d'interesse da applicare al saldo debitore del conto corrente suddetto a partire dalla data della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 18/2017 emesso dal Tribunale di Biella in data 5.01.2017, si conferma preliminarmente la richiesta di non applicare alcun tasso d'interesse, in quanto dopo il recesso dai contratti comunicato dalla in data 25.10.2016 il pagamento dell'importo richiesto era da CP_1
considerare riferito ad un importo per il quale il cliente era stato costituito in mora, e, nei contratti riguardanti il conto n. 7952884558870 e gli affidamenti ad esso relativi, non è stato pattuito alcun tasso di mora, né alcun tasso di mora è stato introdotto successivamente con una valida comunicazione di variazione delle condizioni.
In subordine, ove si ritenga che un interesse sia comunque dovuto per il periodo successivo al recesso della Banca dai contratti in essere, si chiede che il tasso d'interesse da applicare venga individuato in quello del 6,00% chiesto dalla Banca creditrice nell'iniziale ricorso per decreto ingiuntivo, consequenzialmente emesso in data 5.01.2017.
Si chiede infine che l'intero importo per la remunerazione delle c.t.u. esperite in primo e in secondo grado venga posto a carico delle controparti.
PER PARTE APPELLATA Controparte_1
Insiste nella richiesta di propria estromissione dal presente giudizio.
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e disattesa,
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza numero 340/2022 Parte_1
del 29.09.2022, pubblicata il 14.10.2022 e notificata il successivo 19.10.2022 resa, nel primo grado, dal
Tribunale di Biella, Giudice Dott.ssa Maria Donata Garambone, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la decisione di prime cure impugnata da controparte e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese di giudizio per entrambi i gradi, oltre rimborso spese 15%, IVA e CPA.
PER Controparte_5
pagina 2 di 11 Nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto, e richiamando altresì tutte le domande, eccezioni, produzioni ed istanze formulate, insiste come in esse.
Si richiamano le risultanze rassegnate dall'elaborato peritale depositato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio e si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 5.1.2017 il Tribunale di Biella emetteva decreto ingiuntivo n. 18/2017 con cui ingiungeva alla
(in solido con le sig.re e , fideiussori) di pagare in Parte_1 Parte_3 Parte_4 favore di la somma di € 82.357,89, oltre interessi al tasso convenzionale del 6% e Controparte_1
spese del procedimento, a titolo di scoperto del conto corrente n. 79 52 88455887 0 aperto in data
20.7.2006, sul quale erano stati regolati gli affidamenti e le aperture di credito del 7.4.2008, 28.4.2011,
6.7.2012, 29.1.2014 e 23.2.2015.
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto, di cui chiedeva la Parte_1
revoca, eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale di Biella in favore del Tribunale di Roma
e, nel merito, la nullità dei contratti per mancanza della firma della banca, la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate, l'illecito anatocismo, l'addebito di voci per importi rilevanti non pattuite;
in via riconvenzionale chiedeva di condannare controparte al pagamento di € 101.676,70 per rimborso di bonifici provenienti da Paesi extracomunitari che non erano stati accreditati.
costituendosi, contestava le deduzioni dell'opponente, chiedendo di confermare il Controparte_1
decreto ingiuntivo e di rigettare la domanda riconvenzionale.
Il Tribunale di Biella, con sentenza n. 340/2022 pubblicata in data 14.10.2022, rigettava l'eccezione di incompetenza e, nel merito, accoglieva solo parzialmente l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€ 81.200,94, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo.
In particolare il Tribunale riteneva infondate le doglianze dell'opponente relative (i) alla nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta ad substantiam, tenuto conto delle esaustive produzioni documentali della banca;
(ii) all'applicazione di voci non pattuite, per la genericità della deduzione che, a fronte della completa produzione documentale versata in atti dalla sin dalla fase monitoria, CP_1
ometteva di individuare quali fossero le specifiche condizioni economiche applicate in assenza di previsione contrattuale;
(iii) all'usurarietà degli interessi applicati, in considerazione delle risultanze della c.t.u. che la escludeva, e dell'erroneità della formula del TAEG utilizzata sul punto pagina 3 di 11 dall'opponente; (iv) all'illegittima applicazione di anatocismo (fino al 31.12.2013), a fronte della valida pattuizione di pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in conformità all'art. 120 TUB e alla Delibera CICR del 9.2.2000, essendo irrilevante la allegata sproporzione tra ammontare del tasso creditore (pari allo 0%) e di quello debitore.
Riteneva invece fondata la doglianza relativa all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 1.1.2014, successivamente all'entrata in vigore della L. 147 del 27.12.2013 e, quindi, alla modifica dell'art. 120 TUB a far data dal 1.1.2014 e fino al 1.10.2016, aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 1 comma 629 della L. n. 147 del 27.12.2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, aveva introdotto il divieto di anatocismo degli interessi, effettivamente ed immediatamente decorrente dal 1.1.2014 ed applicabile anche ai rapporti di conto corrente in corso, senza necessità di un successivo intervento di normazione secondaria regolamentare di natura tecnica ad opera del CICR. Eliminava pertanto l'effetto anatocistico successivo al 31.12.2013.
Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale dell'opponente e poneva a carico della medesima il rimborso delle spese di lite in favore di controparte e le spese di c.t.u..
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza, chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi di seguito illustrati.
costituendosi, eccepiva l'infondatezza dell'appello e chiedeva di confermare la Controparte_1
sentenza.
Con ordinanza 16.10.2024 questa Corte disponeva integrazione della c.t.u., ritenendo necessario un supplemento dell'accertamento già svolto in primo grado.
Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. del 20.11.2024 interveniva in giudizio CP_3
allegando di essere cessionaria, in virtù di contratto del 12.6.2024, di un portafoglio di crediti
[...]
pecuniari acquistato da comprensivo dei crediti oggetto di causa, insistendo nelle Controparte_1
difese e conclusioni proposte dalla cedente.
Depositata la c.t.u. svolta dalla dott.ssa , l'appellante prendeva atto delle relative Persona_1
risultanze, ne condivideva le conclusioni contabili e chiedeva di confermare il saldo debitore del conto corrente in essa indicato in linea capitale in € 70.686,77; le parti precisavano quindi le conclusioni sopra riportate.
II. Preliminarmente viene rigettata l'istanza di estromissione dal giudizio, proposta da CP_1
a seguito dell'intervento di ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito
[...] Controparte_3
oggetto di causa.
pagina 4 di 11 Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie;
il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante può essere estromesso.
Nel caso di specie l'appellante si è opposto all'estromissione dal giudizio di sicché Controparte_1
l'istanza viene rigettata.
III. L'appello è articolato in cinque motivi di gravame.
Con il primo motivo – “La pattuizione di interessi usurari” - l'appellante censura la sentenza per non avere riconosciuto la sussistenza dell'usurarietà del TAEG del 18,242% contenuto nel contratto di apertura di credito datato 6.7.2012, allegando che lo stesso risulta superiore a qualsiasi soglia di usura vigente all'epoca per le aperture di credito e che il Tribunale ha incaricato il c.t.u. di verificare l'usura non considerando il suddetto TAEG, ma adottando un criterio errato dovendo invece essere preso in considerazione, per la verifica dell'usura, il TAEG indicato in contratto;
ritiene necessaria la revisione degli interessi addebitati sul conto corrente successivamente alla data del contratto sopra citato.
Con il secondo motivo - “L'applicazione di illecito anatocismo” - la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di illegittima capitalizzazione degli interessi anche prima del
31.12.2013; l'appellante deduce che: ai sensi del D. Lgs. 342/1999 e della Deliberazione CICR 9 febbraio 2000, la capitalizzazione degli interessi con periodicità trimestrale, fino al 31.12.2013, è stata consentita a condizione che essa fosse stata esplicitamente pattuita tra la banca ed il cliente, fosse applicata sia agli interessi attivi che a quelli passivi e fosse indicato in contratto (art. 6 Deliberazione
CICR) il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
nel contratto di conto corrente oggetto di causa il tasso creditore è stato fissato nella misura dello
0,000%, mentre il tasso creditore rapportato su base annua è stato fissato nella misura dello
0,000000%; se il tasso nominale e quello effettivo coincidono, di modo che non vi è differenziazione contrattuale tra i due, non è consentito dar corso ad alcuna capitalizzazione periodica, come statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4321 del 10.2.2022; a seguito delle variazioni del contratto, anche quando il tasso nominale è stato formulato in misura diversa da zero, non è stata indicata alcuna differenza tra tasso creditore nominale e tasso creditore effettivo;
pertanto la capitalizzazione trimestrale non poteva essere effettuata, quanto meno per la mancata indicazione del tasso creditore effettivo.
Con il terzo motivo – “La mancata pattuizione del tasso di mora” – l'appellante censura la sentenza nella parte in cui la condanna al pagamento, sulla somma riconosciuta, degli “interessi di mora al tasso convenzionale dal dì della domanda fino all'effettivo soddisfo”; lamenta che: il Tribunale non ha pagina 5 di 11 esaminato l'eccezione relativa alla mancata pattuizione del tasso mora e non ha indicato in quale documento sarebbe stata rinvenuta la valida pattuizione del tasso d'interesse di mora, né quale fosse la misura del cosiddetto tasso convenzionale da applicare;
dalla documentazione prodotta risulta che il tasso di mora applicato dalla banca non è stato mai pattuito, il documento di sintesi del 31.12.2015 non
è idoneo a produrre variazioni, l'introduzione di tale tasso non vi è stata con il doc. n. 3 del 5.8.2015; chiede di non applicare interessi di mora dalla cessazione del rapporto del 25.10.2016.
Con il quarto motivo - “Gli addebiti di commissioni e spese mai pattuite”- viene censurata la sentenza nella parte in cui ritiene generiche le deduzioni relative a voci applicate e non pattuite, rilevando che: gli addebiti per commissioni e spese, mai pattuiti, sono stati analiticamente indicati nell'atto di citazione e nei successivi atti depositati in primo grado;
gli addebiti non dovuti sono contenuti all'interno dei documenti depositati dalla banca e, una volta che le condizioni economiche a cui si riferiscono sono state esattamente indicate, la loro separata elencazione e totalizzazione da parte dell'opponente non aggiungerebbe prova della loro esistenza;
gli addebiti per commissioni e spese mai pattuite sono stati anche elencati e totalizzati per singola tipologia nella c.t.u..
Con il quinto motivo – “L'addebito delle spese per la c.t.u.” – si lamenta che erroneamente il Tribunale ha posto a carico di le spese di c.t.u., poiché la necessità di dar corso alla revisione Parte_1
contabile è stata dovuta alla esclusiva responsabilità della banca, a carico della quale devono essere poste le relative spese.
L'appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello, richiamando il contenuto della sentenza di primo grado resa in accoglimento delle proprie tesi difensive, e rilevando in particolare che:
-con riferimento al primo motivo, la verifica del rispetto delle soglie usura ex L. 108/1996 è stata correttamente condotta dal c.t.u., escludendo la natura usuraria degli interessi, mentre è errato il criterio indicato dall'appellante non potendo la verifica essere condotta confrontando il TAEG con il tasso soglia;
-quanto al secondo motivo, le parti hanno pattuito nel contratto di conto corrente la clausola che stabilisce la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori ed è conforme a quanto stabilito dall'art. 120 comma 2 TUB e dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; la reciprocità prescritta riguarda esclusivamente il periodo di riferimento per la capitalizzazione, prescindendo dal dato quantitativo dell'ammontare dei rispettivi tassi applicati;
richiama quanto esposto dal c.t.p. nel giudizio di primo grado;
-circa il terzo motivo, la banca nel ricorso monitorio ha chiesto gli interessi semplici al tasso convenzionale del 6% dal 1.10.2016 al saldo effettivo;
il contratto di conto corrente prevede l'interesse pagina 6 di 11 debitore a favore della banca;
il tasso ha via via formato oggetto di modifiche unilaterali del contratto che sono sempre state inviate alla correntista, la quale non avendo esercitato la facoltà di recesso le ha accettate;
peraltro, nonostante la pattuizione di un tasso del 10%, la banca lo ha individuato nel 6% al fine di mitigare tale voce a far data dalla disdetta del contratto;
-relativamente al quarto motivo, l'eccezione di applicazione di voci non pattuite è generica e sfornita di prova;
come emerge dagli estratti conto e dagli scalari prodotti in giudizio, gli interessi e le condizioni applicate ai rapporti per cui è causa sono perfettamente in linea con i contenuti dei contratti tra le parti;
-in ordine al quinto motivo, le spese di c.t.u. sono state correttamente poste a carico dell'appellante e ciò deve essere confermato poiché i motivi di appello sono totalmente infondati.
Il secondo motivo di appello, relativo all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per mancata indicazione del TAE creditore nella clausola contrattuale, è fondato.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia 10775/2024:
-la disciplina delle clausole sull'anatocismo segue le decisioni della Cassazione che, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno affermato la nullità delle clausole perché non fondate su un uso normativo e quindi in contrasto con l'art. 1283 c.c. (per tutte, Cass. S.U. 21095/04);
-in questo contesto, la disciplina dell'anatocismo è stata dettata dall'art. 120 comma 2 TUB, nel testo vigente ratione temporis successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n.342/99, in base al quale "Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"; dall'art. 1 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000, secondo cui
"Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono"; dal successivo art. 2, il quale, dopo aver prescritto al comma
1 che nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito al comma 2 che nell'ambito di ogni singolo conto corrente “deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"; dall'art. 6 della medesima delibera, a norma del quale "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua,
pagina 7 di 11 tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto";
-la delibera CICR, cui l'art. 120 comma 2 TUB ha demandato la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da un'esigenza di trasparenza, dell'indicazione nel contratto del tasso annuo calcolato per effetto di essa;
-l'indicazione in contratto di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato), equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione;
e il contratto mancante della detta indicazione non soddisfa quanto esige il richiamato art. 6 (così Cass. civ.
18664/2023 e Cass. civ. 4321/2022);
-qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui la delibera
CICR, in attuazione dell'art. 120 comma 2 TUB, subordina la pratica dell'anatocismo.
Sulla base di tali condivisibili conclusioni, questa Corte ha chiesto alla c.t.u. di eliminare la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi nei periodi in cui gli interessi creditori erano pattuiti in misura pari a zero o comunque in tutti quei periodi in cui non veniva indicato accanto al TAN creditore anche il TAE creditore (secondo quanto previsto dall'art. 6 della delibera CICR 9 febbraio
2000), e tenendola invece ferma laddove vi fosse idonea specifica pattuizione secondo i dettami di tale norma.
E la c.t.u. ha rilevato che “non ha rinvenuto in alcuno dei documenti contrattuali in atti l'indicazione del TAE creditore accanto al TAN creditore” (circostanza non contestata da e parti), così CP_6
provvedendo ad eliminare la capitalizzazione infrannuale degli interessi passivi per l'intera durata del rapporto, dalla data di apertura 20.7.2006 alla data di chiusura per passaggio a sofferenza, 15.11.2016.
Dopo il deposito della relazione peritale, l'appellante ha dichiarato di condividere le conclusioni contabili della medesima, chiedendo di confermare il saldo debitore del conto corrente in essa indicato in linea capitale, pari a € 70.686,77 (per effetto dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi e dell'esclusione di commissioni non pattuite oggetto del quarto motivo di appello); ha così rinunciato al primo motivo di appello, relativo alla asserita usurarietà degli interessi applicati, osservandosi comunque che il criterio del TAEG proposto dall'appellante non può essere utilizzato per valutare la pagina 8 di 11 natura usuraria degli interessi, non potendosi confrontare il TAEG con il tasso soglia di usura al fine indicato, risultando invece corretto l'accertamento svolto in sede di c.t.u. nel giudizio di primo grado.
E' altresì fondato il quarto motivo di appello.
L'eccezione relativa all'addebito da parte della banca di importi non pattuiti, è stata formulata in primo grado da in modo sufficientemente specifico;
la stessa ha infatti rilevato, con l'atto di Parte_1
citazione in opposizione, che negli e/c prodotti dalla banca risultano addebiti per voci che non sono mai inserite nei contratti depositati e in particolare che si riscontrano (ad esempio nell'estratto conto al
30.9.2016 e nel successivo estratto finale), le voci “commissioni istr. veloce”, “commissioni onnic. apert. cred. cc”, “commissioni onnic. finanz. export”, “VB”, ecc., che incidono per importi rilevanti e che vengono applicate dalla banca al di fuori di qualsiasi convenzione con il cliente, chiedendone l'espunzione.
Non occorrevano ulteriori deduzioni, essendo la banca gravata dell'onere di provare il credito preteso e contestato, e dovendo il Giudice verificare se gli addebiti effettuati dalla banca per commissioni e spese risultavano o meno oggetto di pattuizione nei contratti prodotti.
Questa Corte ha disposto integrazione peritale sul punto e la c.t.u. ha rilevato di non avere rinvenuto nei documenti prodotti alcuna pattuizione circa la “Co. Onnic Apert. Cred. CC” e la “Co. Onnic. Finanz.
Export” addebitate tra il 01.01.2016 ed il 15.11.2016 per complessivi € 1.350,45; e che la prima pattuizione della “CMDS” (Commissione Messa Disposizione Fondi) e degli addebiti per “RSGS”
(Recupero Spese Gestione Sconfino) si ha nel contratto di apertura credito del 28.04.2011, mentre dall'analisi degli estratti conto risultano addebiti con tali voci già nei trimestri precedenti al 28.24.2011, rispettivamente per € 450,00 e per € 54,00; ha pertanto espunto tali addebiti dal ricalcolo finale.
Nessun elemento contrario è stato fornito dall'appellata e dal suo c.t.p..
Il saldo complessivo a debito del correntista alla data del 15.11.2016 è stato quindi calcolato dalla c.t.u. nell'importo di € 70.686,77.
La sentenza di primo grado viene conseguentemente riformata, condannando l'appellante a pagare all'appellata tale somma capitale.
Sull'importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura del 6%, così come richiesti dalla banca con il ricorso monitorio (accolto con il decreto ingiuntivo, che ha riconosciuto gli interessi come da domanda), dalla data della domanda fino all'effettivo saldo.
Il terzo motivo di appello è infondato, risultando dalla relazione di c.t.u. in appello quali siano gli interessi a carico del correntista via via pattuiti con i contratti prodotti (elaborato C allegato alla relazione di c.t.u.), sempre in misura pari o superiore al 6%.
pagina 9 di 11 IV. Tenendo conto complessivamente dell'esito della causa (con riconoscimento del credito della banca nella somma capitale di € 70.686,77 in luogo di € 82.357,89 oggetto di decreto ingiuntivo), le spese di lite del giudizio di primo grado e del giudizio di appello vengono compensate tra le parti nella misura di 1/5 (in considerazione dell'accoglimento delle censure relative alla capitalizzazione e a commissioni non pattuite) e poste per la restante quota dei 4/5 a carico di la cui soccombenza è Parte_1
assolutamente prevalente, a fronte del debito accertato nell'importo indicato, del rigetto delle domande di nullità dei contratti e della proposizione di domanda riconvenzionale inammissibile.
Sempre tenendo conto dell'esito della causa e delle questioni trattate con l'accertamento peritale, decidendo anche sul quinto motivo di appello, si ritiene congruo porre le spese delle c.t.u., disposte in primo grado e in appello, per 1/5 a carico di e per i 4/5 a carico di Controparte_1 Parte_1
[...]
Le spese di lite del giudizio di primo grado vengono confermate nella misura liquidata dal Tribunale, su cui calcolare la quota dei 4/5 a carico di Parte_1
Le spese di lite del presente giudizio d'appello vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 52.000,01 a
€ 260.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, € 5.103,00 per fase decisionale, per totali € 9.991,00 per compensi;
la quota dei 4/5 a carico dell'appellante è pertanto di € 7.992,80; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 340/2022 Parte_1
del Tribunale di Biella pubblicata in data 14.10.2022,
-condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Parte_1 [...] dell'importo di € 70.686,77, oltre agli interessi di mora al tasso del 6% annuo dalla CP_1 domanda all'effettivo soddisfo, in luogo del maggiore importo indicato in sentenza;
-compensa le spese di lite del giudizio di primo grado, come liquidate in sentenza, nella misura di 1/5, condannando a pagare la restante quota dei 4/5 a Parte_1 Parte_5
-pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di nella misura dei 4/5 e a carico di Parte_1
nella misura di 1/5; CP_1 pagina 10 di 11 -conferma per il resto la sentenza del Tribunale.
Compensa tra le parti le spese di lite del giudizio d'appello nella misura di 1/5 e condanna l'appellante al pagamento della restante quota dei 4/5 delle spese processuali a favore di e Controparte_1
in solido tra loro, quota che liquida in € 7.992,80 per compensi, oltre al rimborso Controparte_3
forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Pone definitivamente le spese della c.t.u. svolta in appello, come liquidate con separato provvedimento,
a carico di nella misura dei 4/5 e a carico di nella misura di 1/5. Parte_1 CP_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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