Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 17678/2023 Verbale dell'udienza dell'8/04/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Cristian Ciannella per delega degli avv.ti Preziosi e San- dulli. Per l'opposta è presente l'avv. Andreea Rus. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17678 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli, elett.te domiciliata presso gli indirizzi pec e Email_1 Email_2
OPPONENTE E c.f.: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli CP_1 P.IVA_2 avv.ti Matteo Di Pumpo e Andreea Ioana Rus, presso il cui studio elett.te domicilia in Roma, alla Via Maurizio Bufalini n. 8 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha proposto opposizione all'atto di precetto notificato dalla Parte_1 Pt_2
(oggi , fondato su sentenza n. 6121/2023 emessa da questo Tribunale,
[...] CP_1 con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo di € 74.296,16. L'opponente ha dedotto la nullità del precetto, per difetto dello ius postulandi, in quanto sottoscritto dal difensore privo della procura alle liti, l'inammissibilità del precetto per il
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Si è costituita la resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L'opposizione è fondata. Il primo motivo è privo di pregio, in quanto la ha notificato l'atto di precet- Parte_2 to opposto a firma del difensore munito di procura conferita nel giudizio di cognizione, da cui ha avuto origine la pretesa creditoria, e definito con il titolo esecutivo azionato, valida anche per intraprendere la fase esecutiva e, quindi, per la notifica dell'atto di pre- cetto ad essa propedeutico. Invero, con la procura rilasciata in tale giudizio, e per essa l'amministratore CP_1
p.t., nominava quali difensori gli avv.ti Matteo di Pumpo e Andreea Ioana Rus, costituiti anche nel presente giudizio, “in ogni fase e grado del presente giudizio, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame…”. Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce (ord. n. 23753/2020; ord. n. 3497/2012; sent. n. 20827/2009; sent. n. 26296/2007), ha affermato il principio, che questo Giudice condivide, per cui la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo al- la parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giu- diziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Priva di pregio è altresì l'eccezione di inammissibilità del precetto per violazione del ter- mine per l'adempimento che la avrebbe concesso ai sensi del combinato di- CP_1 sposto normativo ex artt. 1183 e 1184 c.c.. Infatti, sebbene il comportamento di notificare il precetto prima del termine concesso per adempiere debba ritenersi contrario a buona fede e correttezza, ciò non rende illegit- timo l'avvio dell'azione esecutiva, ove l'adempimento non sia ancora intervenuto. Tutta- via, ove il pagamento intervenga nel lasso temporale concesso, deve concludersi nel sen- so che le spese per l'attività posta in essere anticipatamente non siano rimborsabili, ana- logamente a quanto prevede l'art. 92 c.p.c., secondo può escludersi il rimborso delle spe- se eccessive o superflue (tali sono quelle dell'attività processuale posta in essere allorchè sia stato concesso un termine per l'adempimento spontaneo). Nella specie, l'adempimento spontaneo è stato effettuato. Difatti, le voci in contestazione sono due, la misura degli interessi legali e il rimborso del- le spese di CTU.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 Sul primo punto, si è pronunciata di recente la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449/2024, chiarendo che ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall' art. 1284, comma 1, c.c. , se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della do- manda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transa- zioni commerciali, in quanto, da un lato il giudice dell'esecuzione, al cospetto del titolo esecutivo giudizia- le, non ha poteri di cognizione, ma deve limitarsi a dare attuazione al comando contenuto nel titolo me- desimo e, dall'altro lato, il comma 4 dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie co- stitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie integrata da ulteriori presupposti, oggetto di accertamento giurisdizionale. Ne consegue che, se il titolo nulla specifica al riguardo, come nel caso di specie, il credi- tore non può conseguire, in sede esecutiva, il pagamento degli interessi previsti dal IV c. dell'art. 1284 c.c.. In ordine alle competenze liquidate per la CTU, la ha chiesto la ripetizione CP_1 dell'importo pari ad € 4.123,61, come meglio specificato con l'atto di precetto opposto, quale quota del 50% di spettanza della Si ritiene che l'iniziale rifiuto Parte_1 dell'opponente sia stato legittimo poiché legittima era la richiesta di prova del pagamen- to, non essendo sufficiente la fattura emessa dal CTU e potendo essere il diritto di re- gresso esercitato solo previa prova del pagamento, quale unico elemento ad offrire cer- tezza sul fatto che il pagamento non possa essere (eventualmente) richiesto dal creditore rimasto insoddisfatto. Siccome, ad oggi, è intervenuto anche il pagamento di tale somma, con bonifico bancario del 19/06/2024, va dichiarata l'inesistenza del diritto in capo alla di procedere ad esecuzione forzata. CP_1
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, attesa la sopravvenienza, solo in corso di causa, della pronuncia a SS.UU. sulla questione della debenza o meno degli interessi mo- ratori, maggiormente rilevante (anche sotto il profilo economico) nella contesa tra le par- ti e del fatto che il pagamento della (metà della) CTU è risultato, comunque, dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto in capo a di procedere ad esecuzione forzata CP_1 nei confronti di sulla base della sentenza n. 6121/2023, emessa da que- Parte_1 sto Tribunale, e del precetto notificato il 2/08/2023,
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, l'8/04/2025. Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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