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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3422/2022
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:50
Presidente Dott. BE IL Consigliere Relatore Dott. GI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPERDUTI DANIELE Avv. Paniccia presente in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PASQUALONE MORENA Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
BE IL
ER D'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE IL Presidente dott.ssa GI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 7.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato presente in atti dall'Avv. Sperduti Daniele (C.F. ) e con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Cassino, Isola del Liri, Corso Roma 31;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
L'Aquila- Via dei Giardini, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Morena Pasqualone (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Controparte_1 Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte diffamatorie asseritamente commesse dall'uomo il 3/6/2018 attraverso l'inserzione sul proprio profilo facebook di un messaggio contenente riferimenti ai rapporti di conoscenza esistenti tra le parti.
Il convenuto non si è costituito.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 16/03/2022, così statuiva:
“- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a corrispondere a Parte_1
2 , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla fattispecie di Controparte_1 reato indicata in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura pure individuata nella pronuncia;
- condanna Parte_1
al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi
[...] Controparte_1
€ 1.498,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 371/2022 pro civ. R.G. 1098/2019 emessa dal
Tribunale di Cassino – Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari in data 16.03.2022, pubblicata il 16.03.2022 e notificata in data 13.05.2022, così provvedere. In via pregiudiziale e cautelare, accogliere l'istanza inibitoria e dunque sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 371/2022 pro civ. R.G. 1098/2019 emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari in data 16.03.2022, e depositata in pari data in cancelleria, previo accertamento della omessa notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado e per tutti i successivi motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere l'appello proposto e per
l'effetto stabilire che nessuna somma è dovuta da alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 né a titolo di risarcimento del danno, né a titolo di spese legali sostenute. Voglia invece condannare
l'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che saranno determinati in via equitativa da codesta Ecc.ma Corte D'Appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa: In via preliminare: rigettare, difettando i requisiti ed i presupposti, la richiesta avanzata da controparte ex art. 283 c.p.c. In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 371/2022 pubblicata il 16.03.2022 dal Parte_1
Tribunale di Cassino e, con esso, tutte le richieste emarginate nelle sue conclusioni e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Con ordinanza del 20.11.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi
3 scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Omessa notifica dell'atto di citazione”, l'appellante censura la sentenza per omessa notifica dell'atto di citazione di primo grado, essendo stato notificato all'indirizzo errato di via Pescura 17 -Sora (FR), ove non ha né residenza né domicilio e non è stato ritirato per compiuta giacenza.
La citazione in questione è stata notificata dall'Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale
(art. 149 c.p.c.) in via Pescura n. 17 in Sora. L'atto non è stato consegnato per mancanza del destinatario ed è stato immesso avviso con deposito dell'atto presso l'ufficio con spedizione di avviso del deposito a mezzo di raccomandata (in data 4.3.2019). L'atto è ritornato al mittente per compiuta giacenza.
E' stato prodotto certificato del 2.6.2022 da cui risulta che l'appellante risiede nel Comune di
IP (FR) dal 05/06/2003, per cui pacificamente la notificazione non è stata effettuata presso la residenza anagrafica.
L'appellante dà conto di come presso il luogo di residenza risiede la moglie separata di fatto.
In via generale va rilevato come la notificazione va effettuata presso il Comune di residenza del destinatario (art. 139 c.p.c.). Va tuttavia osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di notifiche in materia civile, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e, quindi, anche mediante presunzioni” (Cass. n. 9049/2020). Più in generale al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica
(Cass. n. 19132/2004) posto che, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, le risultanze anagrafiche sono meramente presuntive, ed il superamento delle stesse, con qualsiasi mezzo di prova,
è onere dell'interessato (Cass. n. 3262/2005; Cass. n. 16941/2003; Cass. n. 12021/2002; Cass. n.
9052/2002; Cass. n. 5713/2002; Cass. n. 662/2000; Cass. n. 4518/1998; Cass. n. 2230/1998; Cass. n.
2143/1995; Cass. n. 10248/1991). Anche il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (Cass. n. 3817/1996).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta risulta che diversi atti sono stati ricevuti a nome dell'appellante in via Pescura n. 17 in Sora dalla moglie qualificata come convivente (nello
4 specifico: invito alla mediazione ricevuto dalla moglie in data 30.11.2018; notifica della sentenza oggetto di appello in data 13.5.2022). A ciò si aggiunga che alla lettera del 13.06.2018 del difensore dell'appellata indirizzata nel luogo in cui è avvenuta la notificazione, hanno risposto due difensori dell'appellante.
Pertanto tali elementi, unitamente al fatto che pacificamente in via Pescura risiede la moglie, con la quale può presumersi, in assenza di elementi contrari – non ravvisabili nel caso di specie, risultando l'assunto della separazione di fatto privo di dimostrazione -, la convivenza, portano a ritenere il domicilio effettivo dell'appellante nel luogo in cui è stata effettuata la notificazione.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Il secondo motivo di appello è rubricato “Sul contenuto delle dichiarazioni diffamatorie”.
La sentenza nel merito è motivata come segue: “Riassunti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata. Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice emerge che nel messaggio controverso il signor alludendo al suo mancato Parte_1 invito alla comunione della figlia della signora ha lasciato intendere che quest'ultima CP_1 aveva lasciato il marito, testualmente, “x un altro”. Si tratta di una condotta idonea a ledere la reputazione e l'onore dell'attrice al cospetto dell'ampia platea dei frequentatori del social network
e, in particolare, dei parenti e degli amici comuni alle parti (dall'inserzione si evince, in effetti, che il convenuto è cugino dell'istante). Dovendosi procedere a valutazioni di carattere equitativo, il
Tribunale è dell'avviso, di conseguenza, che i pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dal comportamento del signor debbano essere liquidati in complessivi € 2.000,00, importo Parte_1 senz'altro congruo alla luce della non trascurabile attitudine lesiva del riferimento espresso dal signor L'appartenenza delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte alla categoria dei Parte_1 debiti di valore comporta che spettino alla signora gli interessi legali e la rivalutazione CP_1 monetaria sulle somme dovute dall'integrazione dell'illecito (coincidente con la pubblicazione del messaggio controverso) al deposito della sentenza secondo il meccanismo di computo delineato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17/2/1995. Sulla cifra risultante decorrono ulteriori interessi legali fino alla data del pagamento”.
Secondo l'appellante la sentenza è erronea per avere ritenuto lesa la reputazione dell'appellata Pa dal messaggio postato su , che non si allontanava dalla verità, come si evince dalla sentenza di separazione. Pa Il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un messaggio postato su dall'appellante del seguente tenore (dopo aver fatto gli auguri più sinceri alla figlioccia , figlia) “mia Persona_1 cugina lasciava il marito x un altro”.
L'appellante nega il contenuto diffamatorio del post, risultando i fatti rappresentati nel post
5 provati dalla sentenza di separazione (sentenza n. 1720/2021), da cui risulta l'adulterio.
Va sul punto evidenziato come l'appellante se nell'atto di citazione dà conto della produzione di tale sentenza, la stessa non è rinvenibile in atti (e peraltro la sua esistenza è contestata dall'appellata), pur risultando indicata nell'indice. Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello basato su una sentenza non prodotta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 5.200,00, tabella XII, scaglione secondo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AR BE IL
6
Sezione VI civile
R.G. 3422/2022
All'udienza collegiale del giorno 07/10/2025 ore 11:50
Presidente Dott. BE IL Consigliere Relatore Dott. GI AR
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. SPERDUTI DANIELE Avv. Paniccia presente in sostituzione
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PASQUALONE MORENA Presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
Decide ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
IL PRESIDENTE
BE IL
ER D'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. BE IL Presidente dott.ssa GI AR Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 7.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3422 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato presente in atti dall'Avv. Sperduti Daniele (C.F. ) e con domicilio C.F._2 eletto presso il suo studio in Cassino, Isola del Liri, Corso Roma 31;
APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
L'Aquila- Via dei Giardini, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Morena Pasqualone (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cassino Controparte_1 Parte_1 per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza delle condotte diffamatorie asseritamente commesse dall'uomo il 3/6/2018 attraverso l'inserzione sul proprio profilo facebook di un messaggio contenente riferimenti ai rapporti di conoscenza esistenti tra le parti.
Il convenuto non si è costituito.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 371/2022, pubblicata in data 16/03/2022, così statuiva:
“- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna a corrispondere a Parte_1
2 , a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla fattispecie di Controparte_1 reato indicata in motivazione, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria nella misura pure individuata nella pronuncia;
- condanna Parte_1
al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili in complessivi
[...] Controparte_1
€ 1.498,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'ill.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. 371/2022 pro civ. R.G. 1098/2019 emessa dal
Tribunale di Cassino – Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari in data 16.03.2022, pubblicata il 16.03.2022 e notificata in data 13.05.2022, così provvedere. In via pregiudiziale e cautelare, accogliere l'istanza inibitoria e dunque sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 371/2022 pro civ. R.G. 1098/2019 emessa dal Tribunale di Cassino – Sezione Civile in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari in data 16.03.2022, e depositata in pari data in cancelleria, previo accertamento della omessa notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado e per tutti i successivi motivi esposti in fatto ed in diritto, accogliere l'appello proposto e per
l'effetto stabilire che nessuna somma è dovuta da alla sig.ra , Parte_1 Controparte_1 né a titolo di risarcimento del danno, né a titolo di spese legali sostenute. Voglia invece condannare
l'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti che saranno determinati in via equitativa da codesta Ecc.ma Corte D'Appello. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin da ora antistatario”. nel costituirsi ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Roma, per i motivi di cui in premessa: In via preliminare: rigettare, difettando i requisiti ed i presupposti, la richiesta avanzata da controparte ex art. 283 c.p.c. In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 371/2022 pubblicata il 16.03.2022 dal Parte_1
Tribunale di Cassino e, con esso, tutte le richieste emarginate nelle sue conclusioni e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza gravata. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese
e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
Con ordinanza del 20.11.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensiva.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi
3 scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, rubricato “Omessa notifica dell'atto di citazione”, l'appellante censura la sentenza per omessa notifica dell'atto di citazione di primo grado, essendo stato notificato all'indirizzo errato di via Pescura 17 -Sora (FR), ove non ha né residenza né domicilio e non è stato ritirato per compiuta giacenza.
La citazione in questione è stata notificata dall'Ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale
(art. 149 c.p.c.) in via Pescura n. 17 in Sora. L'atto non è stato consegnato per mancanza del destinatario ed è stato immesso avviso con deposito dell'atto presso l'ufficio con spedizione di avviso del deposito a mezzo di raccomandata (in data 4.3.2019). L'atto è ritornato al mittente per compiuta giacenza.
E' stato prodotto certificato del 2.6.2022 da cui risulta che l'appellante risiede nel Comune di
IP (FR) dal 05/06/2003, per cui pacificamente la notificazione non è stata effettuata presso la residenza anagrafica.
L'appellante dà conto di come presso il luogo di residenza risiede la moglie separata di fatto.
In via generale va rilevato come la notificazione va effettuata presso il Comune di residenza del destinatario (art. 139 c.p.c.). Va tuttavia osservato come secondo l'insegnamento della S.C. “in tema di notifiche in materia civile, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e, quindi, anche mediante presunzioni” (Cass. n. 9049/2020). Più in generale al fine di dimostrare la nullità della notifica della citazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notifica
(Cass. n. 19132/2004) posto che, ai fini della validità della notifica degli atti giudiziari, le risultanze anagrafiche sono meramente presuntive, ed il superamento delle stesse, con qualsiasi mezzo di prova,
è onere dell'interessato (Cass. n. 3262/2005; Cass. n. 16941/2003; Cass. n. 12021/2002; Cass. n.
9052/2002; Cass. n. 5713/2002; Cass. n. 662/2000; Cass. n. 4518/1998; Cass. n. 2230/1998; Cass. n.
2143/1995; Cass. n. 10248/1991). Anche il comportamento delle persone che accettano di ricevere l'atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora (Cass. n. 3817/1996).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta risulta che diversi atti sono stati ricevuti a nome dell'appellante in via Pescura n. 17 in Sora dalla moglie qualificata come convivente (nello
4 specifico: invito alla mediazione ricevuto dalla moglie in data 30.11.2018; notifica della sentenza oggetto di appello in data 13.5.2022). A ciò si aggiunga che alla lettera del 13.06.2018 del difensore dell'appellata indirizzata nel luogo in cui è avvenuta la notificazione, hanno risposto due difensori dell'appellante.
Pertanto tali elementi, unitamente al fatto che pacificamente in via Pescura risiede la moglie, con la quale può presumersi, in assenza di elementi contrari – non ravvisabili nel caso di specie, risultando l'assunto della separazione di fatto privo di dimostrazione -, la convivenza, portano a ritenere il domicilio effettivo dell'appellante nel luogo in cui è stata effettuata la notificazione.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Il secondo motivo di appello è rubricato “Sul contenuto delle dichiarazioni diffamatorie”.
La sentenza nel merito è motivata come segue: “Riassunti in tal modo gli aspetti essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata. Dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice emerge che nel messaggio controverso il signor alludendo al suo mancato Parte_1 invito alla comunione della figlia della signora ha lasciato intendere che quest'ultima CP_1 aveva lasciato il marito, testualmente, “x un altro”. Si tratta di una condotta idonea a ledere la reputazione e l'onore dell'attrice al cospetto dell'ampia platea dei frequentatori del social network
e, in particolare, dei parenti e degli amici comuni alle parti (dall'inserzione si evince, in effetti, che il convenuto è cugino dell'istante). Dovendosi procedere a valutazioni di carattere equitativo, il
Tribunale è dell'avviso, di conseguenza, che i pregiudizi di natura non patrimoniale derivanti dal comportamento del signor debbano essere liquidati in complessivi € 2.000,00, importo Parte_1 senz'altro congruo alla luce della non trascurabile attitudine lesiva del riferimento espresso dal signor L'appartenenza delle obbligazioni risarcitorie insoddisfatte alla categoria dei Parte_1 debiti di valore comporta che spettino alla signora gli interessi legali e la rivalutazione CP_1 monetaria sulle somme dovute dall'integrazione dell'illecito (coincidente con la pubblicazione del messaggio controverso) al deposito della sentenza secondo il meccanismo di computo delineato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17/2/1995. Sulla cifra risultante decorrono ulteriori interessi legali fino alla data del pagamento”.
Secondo l'appellante la sentenza è erronea per avere ritenuto lesa la reputazione dell'appellata Pa dal messaggio postato su , che non si allontanava dalla verità, come si evince dalla sentenza di separazione. Pa Il risarcimento del danno è stato riconosciuto per un messaggio postato su dall'appellante del seguente tenore (dopo aver fatto gli auguri più sinceri alla figlioccia , figlia) “mia Persona_1 cugina lasciava il marito x un altro”.
L'appellante nega il contenuto diffamatorio del post, risultando i fatti rappresentati nel post
5 provati dalla sentenza di separazione (sentenza n. 1720/2021), da cui risulta l'adulterio.
Va sul punto evidenziato come l'appellante se nell'atto di citazione dà conto della produzione di tale sentenza, la stessa non è rinvenibile in atti (e peraltro la sua esistenza è contestata dall'appellata), pur risultando indicata nell'indice. Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello basato su una sentenza non prodotta.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della causa sino ad € 5.200,00, tabella XII, scaglione secondo, valori medi con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la limitata attività svolta).
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 371/2022 del Tribunale di Cassino, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
condanna alla refusione a favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per Parte_1
l'impugnazione
Roma, così deciso nella camera di consiglio 7.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AR BE IL
6