Art. 2.
Le disposizioni di cui all' articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e all' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.
L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , a favore dei profughi, e' concessa fino al 31 dicembre 1963.
Le disposizioni di cui all' articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , e all' articolo 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , sono prorogate fino al 31 dicembre 1963.
L'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , a favore dei profughi, e' concessa fino al 31 dicembre 1963.