Ordinanza cautelare 9 giugno 2017
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01205/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2017, proposto da
Centro Giovanile Universitario Jonico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Maggiore, Cataldo Visconti, con domicilio eletto presso lo studio Davide Maggiore in Taranto, corso Italia 100;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Maria Fazio in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 24042 del 13.02.2017 notificata in data 21.02.2017 con cui il Dirigente della Direzione Patrimonio del Comune di Taranto ha ordinato lo sgombero dei locali di via Pupino n. 4 in Taranto entro 30 giorni dalla notifica;
- di ogni atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche sconosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti in collegamento da remoto i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame l’Associazione ricorrente ha impugnato l’ordinanza di cui in epigrafe, con la quale il Dirigente del Settore Patrimonio del comune di Taranto ha ordinato lo sgombero dei locali ubicati in Taranto alla via Pupino n. 4, a suo tempo concessi in comodato alla ricorrente.
A supporto della domanda la ricorrente deduce:
Nullità del provvedimento ex art. 21 septies L. 241/90, violazione artt. 823 ss del Codice Civile ed eccesso di potere per erronea presupposizione;
Violazione artt. 7 ss. L. 241/90 ed eccesso di potere per eccesso di istruttoria;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Taranto contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 297/2017 è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Dopo il deposito di memoria difensiva da parte dell’Associazione ricorrente, all’udienza del 23 giugno 2022, celebrata mediante collegamento da remoto, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, così come evidenziato nella memoria difensiva del 20 maggio 2022 depositata dalla parte ricorrente.
Ed invero, per quanto in questa sede rileva, a seguito della predetta ordinanza cautelare è sorto contenzioso avente medesimo oggetto innanzi al Tribunale Civile di Taranto, definito infine con sentenza Tribunale di Taranto n. 527/22 dell’1.3.2022, con cui il predetto Giudice ha condannato la ricorrente al rilascio dei locali in favore del Comune di Taranto, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente in ordine alla decisione del presente ricorso.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO