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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/08/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1590/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
CELLI del Foro di Pistoia, elettivamente domiciliata in VIA UGOLINO DA
MONTECATINI N. 5 51016 MONTECATINI TERME presso lo studio dell'avv. ALESSIO
CELLI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
GERONIMO LA RUSSA del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in CORSO DI
PORTA VITTORIA N. 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONINO
GERONIMO LA RUSSA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte ricorrente come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“l'On.le Tribunale di LÌ, voglia dichiarare il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 responsabile degli accadimenti dannosi occorsi alla sig.ra e descritti nel proprio atto introduttivo e Pt_1
1 conseguentemente voglia condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra in Parte_1 occasione del sinistro del 21.08.22 nei limiti della CTU espletata. Voglia altresì porre a carico del CP_1 convenuto le spese di CTU e le spese di assistenza alla CTU del proprio CTP che ci si riserva di depositare.
Con vittoria di spese e onorari di cui alla notula che verrà allegata con le prossime comparse conclusionali”. parte resistente come da foglio allegato al verbale d'udienza di Controparte_1 precisazione delle conclusioni:
“I. Chiede che il giudice revochi la dichiarazione di contumacia del resistente;
II. Impugna e contesa la memoria di replica avversaria: rinviando per il resto ai propri scritti conclusivi, si contestano le circostanze in fatto tutte ivi dedotte sulla asserita luce naturale, peraltro mai allegate prima dall'attrice e come tali tardive;
si rileva come la circostanza che controparte indichi per la prima volta, tardivamente e inammissibilmente (come espressamente si eccepisce), gli elementi di fatto (in ipotesi) integranti la responsabilità del convenuto e posti a fondamento della propria domanda (rapporto di proprietà e custodia con il bene- marciapiede e onere di manutenzione), comprovi la necessità di tale allegazione che, però, avrebbe dovuto essere fatta già in ricorso, pena la nullità dell'atto, per cui si insiste nell'eccezione sollevata;
III. Si riporta a tutti i propri precedenti atti e a quanto ivi dedotto, eccepito e prodotto;
IV. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni già precisate, nonché: - nell'eccezione di novità, tardività e inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale avanzata da controparte nell'atto conclusivo, sulla quale non si è accettato il contraddittorio (cfr. memoria di replica del , comunque infondata e non CP_1 provata e degna di rigetto;
- nell'eccezione di tardività e inammissibilità della produzione avversaria della ricevuta per le prestazioni del proprio consulente di parte;
- nell'eccezione di novità, tardività e inammissibilità delle allegazioni effettuate dall'attrice nella memoria di replica conclusionale, sollevata al punto II delle presenti note;
V. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove della controparte;
VI. Chiede che la causa sia rimessa in decisione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la IG.ra conveniva innanzi all'Intestato Tribunale il Parte_1 CP_1
chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro avvenuto la sera del 21/08/2022 ore 22.30 circa
2 all'altezza dell'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via ON, quantificati complessivamente in €. 107.938,00, oltre alle spese per n. 5 notti in albergo e per lo stabilimento balneare di cui la IG.ra non ha potuto usufruire a causa dell'incidente, il Pt_1 tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese, competenze ed onorari del giudizio.
La ricorrente deduceva che il giorno suindicato dopo cena si recava in compagnia del marito e di una coppia di amici a fare una passeggiata sul lungomare di e intorno alle ore CP_1
22.30 faceva rientro all'Hotel Bruna in Via Melozzo da LÌ n. 17 presso cui tutti e quattro alloggiavano. Tuttavia giunta all'altezza dell'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via
ON inciampava su una sconnessione presente nella pavimentazione del marciapiede in quanto l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero, e, non avendo peraltro dimestichezza con lo stato dei luoghi essendosi trovata per la prima volta a , cadeva a terra urtando contro il suolo con il lato destro del CP_1 corpo.
Deduceva inoltre che nella caduta riportava la frattura dell'omero destro e del polso destro con prognosi di giorni trenta di riposo, cui conseguiva secondo le valutazioni del CTP, un periodo di inabilità temporanea sino al 10/01/2023 con i primi 60gg di inabilità totale, e 22-23% di invalidità permanente.
Sulla base delle circostanze esposte la ricorrente deduceva una responsabilità esclusiva del per le lesioni personali subìte a causa dell'insidia costituita dal dissesto Controparte_1 del manto stradale.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva respingersi le pretese di parte Controparte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dalla IG.ra ed eccependo la Pt_1 mancanza di prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto, ritenendo in ogni caso che il sinistro fosse stato determinato dalla condotta imprudente della ricorrente che era distratta a chiacchierare con gli amici, e invocando in via subordinata l'art. 1227 c.c. stante il concorso di colpa della ricorrente. Al contempo evidenziava come l'illuminazione artificiale ivi presente fosse sufficientemente adeguata attesa la presenza di lampioni lungo la via, e come il dissesto stradale fosse quindi percepibile con l'ordinaria diligenza.
Preliminarmente eccepiva, invece, la nullità del ricorso introduttivo e di tutti gli atti del giudizio successivi ai sensi degli artt. 281 undecies, 163 terzo comma, n° 4 e 164 c.p.c. per totale assenza
3 di allegazione del titolo e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, nonchè delle norme di diritto su cui la stessa si fondava.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'espletamento di prove orali e mediante
C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
Sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, all'udienza del 16/04/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione ex. art. 281 quinquies c.p.c..
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte ricorrente risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità sollevata resistente ai sensi dell'art. 163, terzo comma, c.p.c. per avere la ricorrente omesso di indicare il titolo sulla base del quale ritiene sussistente la responsabilità del e non solo la qualificazione Controparte_1 giuridica della propria azione. Più precisamente, il resistente ritiene che non solo la ricorrente non abbia indicato la sussumibilità della fattispecie nella disciplina di cui agli artt. 2051 e/o 2043
c.c., ma nemmeno ha indicato né che il sarebbe responsabile quale, in ipotesi, custode CP_1 della strada in cui si verificava il sinistro ovvero per omessa manutenzione della stessa.
Pur essendo vero che la ricorrente non ha indicato i motivi giuridici che fondano la domanda, che peraltro tenuto conto degli elementi di fatto allegati potevano rinvenirsi negli articoli 2051 o
2043 c.c., occorre evidenziare come la nullità disciplinata dall'art. 163, terzo comma, c.p.c. mira a garantire il diritto di difesa del convenuto, assicurando che l'atto introduttivo del giudizio contenga tutte e informazioni necessarie per consentirgli di conoscere l'oggetto della causa e predisporre adeguatamente la propria difesa. Dalla lettura della comparsa di costituzione del convenuto, si evince chiaramente che lo stesso non si è limitato alla sola deduzione CP_1 della predetta nullità ma, nel contempo, abbia svolto le proprie difese anche nel merito, facendo riferimento alla responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che 2043 c.c.. Di conseguenza deve ritenersi che l'eccezione di nullità sia stata sanata.
Ciò premesso, la regola di diritto applicabile al caso di specie, atteso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, deve essere individuata nell'art. 2051 c.c., che stabilisce come il custode, anche qualora si tratti della pubblica amministrazione, sia responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
4 Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sulla convenuta, del caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
2- Ciò premesso, non è contestato tra le parti che la IG.ra sia rimasta coinvolta nel Pt_1 sinistro per cui è causa. Parimenti non risultano contestate neppure le circostanze dello stesso riguardanti l'orario notturno in cui si è verificata la caduta, il marciapiede all'intersezione tra la
Via Melozzo da LÌ e la Via ON quale teatro del sinistro, l'effettiva presenza di una disconnessione sul predetto manto stradale.
Orbene la ricorrente a pag. 2 del proprio atto introduttivo lamenta che “inciampava su una sconnessione presente sul marciapiede e cadeva a terra”, precisando poi come “tale sconnessione non era assolutamente visibile con l'ordinaria diligenza: l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero”.
Effettivamente le allegazioni fotografiche di parte ricorrente (cfr. doc. 16) evidenziano con estrema chiarezza nella pavimentazione del marciapiede a ridosso dell'albero ivi presente un profondo dislivello tra il manto stradale cementato e il terreno sassoso adiacente;
occorre tuttavia accertare se tale circostanza costituisse all'epoca del sinistro un ostacolo imprevedibile e inevitabile (c.d. pericolo occulto).
3- Per costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile,
c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose o alle persone;
b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Quanto al primo aspetto, occorre anzitutto evidenziare come il sinistro
“de quo” sia avvenuto in orario notturno (22.30 circa), con condizioni di visibilità per questo motivo chiaramente ridotte. Parte ricorrente sostiene, inoltre, che “l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero”. Tale circostanza, dirimente in ordine all'accertamento della pericolosità o meno del tratto di marciapiede oggetto del sinistro, può considerarsi sufficientemente dimostrata tramite le prove orali e la documentazione agli atti.
Difatti entrambi i testi oculari escussi all'udienza del 2/10/2024 hanno riferito che “sì è vero che all'intersezione alla via Melozzo da LÌ e ON è presente l'illuminazione pubblica ma era poco intensa;
ricordo poi che c'erano alberi grossi che coprivano l'illuminazione pubblica” (teste , amica Testimone_1
5 storica della ricorrente) e ancora che “é vero che era presente l'illuminazione pubblica, ma è altresì vero che era presente un albero che con la sua chioma copriva l'illuminazione pubblica, proiettando un cono d'ombra in corrispondenza della sconnessione;
in altri termini era come se fosse stato buio” (teste , marito Testimone_2 della ricorrente). Del resto quanto dai medesimi affermato trova ragionevole conferma nel doc.
1 di parte ricorrente che evidenzia la indubbia presenza di numerosi alberi con chioma imponente che coprono completamente la parte terminale (ovvero quella che proietta la luce sulla strada sottostante) dei lampioni ivi presenti, e segnatamente di quello posto in corrispondenza dell'albero vicino al quale la IG.ra è caduta. Pt_1
Peraltro il non ha sollevato contestazioni in ordine all'attendibilità delle Controparte_1 citate allegazioni fotografiche, che pertanto si devono considerare come riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Deve inoltre evidenziarsi che la ricorrente (giunta a appena il giorno precedente del CP_1 sinistro) era la prima volta che si recava nel suddetto Comune come confermato dal teste Tes_2
(cfr. deposizione “era la prima volta che andavamo in vacanza a e in quell'albergo, pertanto non CP_1 conoscevamo via Melozzo da LÌ e le strade e i luoghi vicino all'albergo”), pertanto non poteva avere la benché minima conoscenza dello stato dei luoghi nonché delle condizioni di pericolosità di quel tratto di strada della Via Melozzo da LÌ che si è trovata a percorrere durante il rientro in hotel.
Parimenti occorre altresì evidenziare come la pericolosità del tratto di strada in esame, percorso dalla il giorno del sinistro, non fosse minimamente segnalata, stante l'assoluta assenza Pt_1 di cartelli stradali finalizzati ad avvertire gli utenti della situazione di pericolo.
4- Deve poi ritenersi pienamente provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto dalla ricorrente dal momento che il teste oculare ha precisato che “mia moglie era Tes_2 davanti a tutti ed a un certo punto è caduta improvvisamente in corrispondenza di una sconnessione presente sul marciapiede che stavamo percorrendo”, specificando che “riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate
(doc. 4 allegato al ricorso) la sconnessione del marciapiede”. Del medesimo tenore è la deposizione della teste “si è vero, ho proprio visto la signora nel momento in cui inciampava sulla sconnessione Tes_1 Pt_1 presente sul marciapiede e subito cadeva a terra”, e ancora “riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate la sconnessione del marciapiede che ha provocato la caduta della signora . Pt_1
E' indubbio, quindi, che le lesioni personali subìte dalla IG.ra il giorno 21/08/2022 Pt_1 siano state cagionate dalla presenza di una profonda disconnessione nel manto stradale posto all'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via ON, sulla quale la stessa inciampava, non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica.
6 Peraltro anche il C.T.U. Dott. nell'ambito delle proprie indagini peritali ha Persona_1 potuto appurare in termini inequivoci la sussistenza del nesso di causalità: “si può dunque concludere che sussistono i criteri medico legali per giudicare compatibili con le cause e circostanze dichiarate
(caduta) le lesioni all'arto superiore destro individuate in frattura scomposta ingranata a più rime metaepifisaria prossimale omerale e frattura metaepifisaria distale radiale, pur dovendo precisare che le stesse lesioni apparirebbero compatibili anche con altri eventi traumatici coevi, di cui però non risultano tracce nella documentazione” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Rilevato, dunque, che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (profonda sconnessione del manto stradale e scarsa illuminazione artificiale notturna) e non avendo controparte fornito la prova di una condotta colposa imprevedibile ed eccezionale della danneggiata (c.d. caso fortuito) tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio, dovrà ritenersi sussistente in capo al resistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i fatti di cui è causa. CP_1
Come è noto, infatti, “in materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia, se viene dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere effettuato ex art. 2051 cod. civ. e non risulta verificabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del semplice accertamento di un contegno colposo della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, per la riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ex art. 1227, co. 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi-per l'integrazione del fortuito- che tale comportamento presenti altresì caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio, così da degradare la condizione della cosa al livello di semplice occasione dell'evento” (cfr. Corte d'appello di Palermo sez. I,
02/04/2024 n. 564; conformi Cassazione civile sez. III, 24/01/2024 n. 2376, Cassazione civile sez. III, 19/12/2022 n. 37059, Tribunale di LÌ sez. I, 05/07/2024 n. 619).
5- Venendo quindi all'individuazione delle lesioni e del danno non patrimoniale riportato dalla danneggiata in conseguenza del sinistro, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico - legale del Dott. in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri oggettivi. Il Persona_1
CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, la ricorrente ha riportato lesioni all'arto superiore destro individuate in frattura scomposta ingranata a più rime metaepifisaria prossimale omerale e frattura metaepifisaria distale radiale, le quali hanno determinato “un periodo di invalidità temporanea, intesa come inabilità temporanea biologica, che può essere complessivamente considerato come ITT per giorni 17 ed ITP per giorni 30 al 75 % + giorni 35 al 50 % + giorni 35 al 25 %”, inoltre “residuano permanenti menomazioni dell'integrità fisica rappresentati da
7 importante danno anatomo funzionale a carico dell'arto superiore destro, segnatamente a carico della spalla e del polso, valutabili come danno di rilievo biologico nella misura del 19 - 20 % (diciannove - venti %)”.
Per la liquidazione del danno occorre fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in quanto la Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica del Tribunale di Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.06.2011, n. 14402; n. 38077/2021).
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 19,5% e dell'età della ricorrente al momento del sinistro, pari a 69 anni, prevedono un valore di indennizzo di €. 48.283,50, escluso alcun aumento a titolo di personalizzazione, non essendo state allegate e provate circostanze dalle quali desumere una sofferenza eccezionale e peculiare rispetto alla casistica comune degli illeciti.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dall'elaborato peritale ed in difetto dell'allegazione e prova di circostanze che impongano di discostarsi dal valore minimo, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 115,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea (all'interno della forbice prevista in tabella da €. 115,00 ad €. 173,00) e quindi pervenire alla somma di €. 7.561,25, di cui €. 1.955,00 per 17 giorni di inabilità totale, €. 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, €.
2.012,50 per 35 giorni di inabilità temporanea al 50% ed €. 1.006,25 per 35 giorni di inabilità temporanea al 25%.
Nulla potrà essere riconosciuto a titolo di danno morale in mancanza di allegazione nel ricorso introduttivo, nonostante il C.T.U. abbia riconosciuto alla danneggiata un “grado di sofferenza psico fisica, graduato da 1 a 5, può essere espresso con il parametro 4 per i primi 40 giorni dopo il sinistro, poi 3 per successivi 40 giorni, infine 2 nell'ulteriore periodo di IT ed a permanenza”.
Pertanto la quantificazione del danno non patrimoniale subìto dalla ricorrente ammonta a complessivi €. 55.844,75 (€. 48.283,50 + €. 7.561,25). Su tale importo, liquidato all'attualità in applicazione delle suddette tabelle, sono dovuti gli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, da calcolarsi nella misura del tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento e - al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del
1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma devalutata alla data del sinistro (21.08.2022)
e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei beni al consumo per famiglie
8 di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
6-Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il CTU Dott. ha Per_1 osservato che “nel fascicolo attoreo abbiamo reperito nel Doc. 8, documenti limitatamente a due voci di spesa sanitaria, Euro 3,10 per un ticket per FKT ed Euro 15,00 per copia di cartella clinica del ricovero.
L'ammontare complessivo di Euro 18,10 appare congruo. Trattandosi di lesioni stabilizzate non sono prevedibili ulteriori spese sanitarie” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale), che devono dunque essere riconosciute alla ricorrente. Tale somma. Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati dalla data dei singoli esborsi (in mancanza dalla data del fatto) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (21.08.2022) e rivalutata di anno in anno sempre fino alla data di pubblicazione della presenza sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno poi calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
7-Nessuna somma è, invece, dovuta a titolo di “spese per 5 notti in albergo e per lo stabilimento balneare di cui la sig,.ra non ha potuto usufruire a causa dell'incidente” (cfr. pag. 4 del ricorso Pt_1 introduttivo) dal momento che pur essendo provata tale circostanza, ovvero che la IG.ra il giorno dopo l'incidente ha dovuto lasciare la località balneare di per Pt_1 CP_1 rientrare ad Empoli ed essere operata in seguito alle fratture riportate nel sinistro “de quo” (cfr. teste “sì è vero, siamo tutti e quattro tornati a casa, perché avevamo una macchina sola e poi anche per Tes_1 necessità, perché la si sentiva male”, e teste “sì, è vero, verso le ore 8 del 22 agosto io mia Pt_1 Tes_2 moglie e nostri amici siamo partiti per rientrare a casa”), non sono state minimamente documentate le asserite spese in merito alle quali in questa sede viene avanzata domanda di risarcimento.
8-La ricorrente solo nell'atto conclusivo ha avanzato richiesta di risarcimento del danno morale per € 5000,00 “per la circostanza che la ha dovuto interrompere le proprie vacanze appena il secondo Pt_1 giorno per tornare a casa per essere operata”, domanda tardiva in quanto mai svolta prima (con il ricorso introduttivo la ha avanzato la diversa richiesta di risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale per le spese sostenute per l'albergo e per lo stabilimento balneare di cui non aveva potuto usufruire) e sulla quale la controparte ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, con la conseguenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
9 9-Viceversa, non può considerarsi tardiva la produzione in giudizio della ricevuta per le prestazioni del consulente della parte ricorrente avvenuta unitamente all'atto conclusivo in quanto comunque precedente all'udienza di rimessione della causa in decisione, sicchè alla
AS andrà riconosciuta anche la somma di € 976,00 in quanto congrua.
10-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00) seguono la soccombenza. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e dunque devono porsi definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 1590/2023, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa avvenuto il giorno 21.08.2022 in all'intersezione tra la Via Melozzo CP_1 da LÌ e la Via ON;
- CONDANNA il a pagare alla ricorrente la somma di €. 55.844,75 a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto e la somma di €. 18,10 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subìto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
- DICHIARA la tardività della domanda di risarcimento del danno morale pari ad € 5.000,00;
- CONDANNA il a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €. 786,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre ad € 976,00 per compenso professionale CTP Pt_1
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Così deciso in LÌ, il 18 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1590/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ALESSIO Parte_1 C.F._1
CELLI del Foro di Pistoia, elettivamente domiciliata in VIA UGOLINO DA
MONTECATINI N. 5 51016 MONTECATINI TERME presso lo studio dell'avv. ALESSIO
CELLI
RICORRENTE
Contro
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. ANTONINO Controparte_1 P.IVA_1
GERONIMO LA RUSSA del Foro di Milano, elettivamente domiciliato in CORSO DI
PORTA VITTORIA N. 18 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONINO
GERONIMO LA RUSSA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte ricorrente come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni:
“l'On.le Tribunale di LÌ, voglia dichiarare il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 responsabile degli accadimenti dannosi occorsi alla sig.ra e descritti nel proprio atto introduttivo e Pt_1
1 conseguentemente voglia condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra in Parte_1 occasione del sinistro del 21.08.22 nei limiti della CTU espletata. Voglia altresì porre a carico del CP_1 convenuto le spese di CTU e le spese di assistenza alla CTU del proprio CTP che ci si riserva di depositare.
Con vittoria di spese e onorari di cui alla notula che verrà allegata con le prossime comparse conclusionali”. parte resistente come da foglio allegato al verbale d'udienza di Controparte_1 precisazione delle conclusioni:
“I. Chiede che il giudice revochi la dichiarazione di contumacia del resistente;
II. Impugna e contesa la memoria di replica avversaria: rinviando per il resto ai propri scritti conclusivi, si contestano le circostanze in fatto tutte ivi dedotte sulla asserita luce naturale, peraltro mai allegate prima dall'attrice e come tali tardive;
si rileva come la circostanza che controparte indichi per la prima volta, tardivamente e inammissibilmente (come espressamente si eccepisce), gli elementi di fatto (in ipotesi) integranti la responsabilità del convenuto e posti a fondamento della propria domanda (rapporto di proprietà e custodia con il bene- marciapiede e onere di manutenzione), comprovi la necessità di tale allegazione che, però, avrebbe dovuto essere fatta già in ricorso, pena la nullità dell'atto, per cui si insiste nell'eccezione sollevata;
III. Si riporta a tutti i propri precedenti atti e a quanto ivi dedotto, eccepito e prodotto;
IV. Insiste nell'accoglimento delle conclusioni già precisate, nonché: - nell'eccezione di novità, tardività e inammissibilità della domanda di risarcimento del danno morale avanzata da controparte nell'atto conclusivo, sulla quale non si è accettato il contraddittorio (cfr. memoria di replica del , comunque infondata e non CP_1 provata e degna di rigetto;
- nell'eccezione di tardività e inammissibilità della produzione avversaria della ricevuta per le prestazioni del proprio consulente di parte;
- nell'eccezione di novità, tardività e inammissibilità delle allegazioni effettuate dall'attrice nella memoria di replica conclusionale, sollevata al punto II delle presenti note;
V. Dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove della controparte;
VI. Chiede che la causa sia rimessa in decisione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza la IG.ra conveniva innanzi all'Intestato Tribunale il Parte_1 CP_1
chiedendo che il medesimo fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali patiti in seguito al sinistro avvenuto la sera del 21/08/2022 ore 22.30 circa
2 all'altezza dell'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via ON, quantificati complessivamente in €. 107.938,00, oltre alle spese per n. 5 notti in albergo e per lo stabilimento balneare di cui la IG.ra non ha potuto usufruire a causa dell'incidente, il Pt_1 tutto con gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese, competenze ed onorari del giudizio.
La ricorrente deduceva che il giorno suindicato dopo cena si recava in compagnia del marito e di una coppia di amici a fare una passeggiata sul lungomare di e intorno alle ore CP_1
22.30 faceva rientro all'Hotel Bruna in Via Melozzo da LÌ n. 17 presso cui tutti e quattro alloggiavano. Tuttavia giunta all'altezza dell'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via
ON inciampava su una sconnessione presente nella pavimentazione del marciapiede in quanto l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero, e, non avendo peraltro dimestichezza con lo stato dei luoghi essendosi trovata per la prima volta a , cadeva a terra urtando contro il suolo con il lato destro del CP_1 corpo.
Deduceva inoltre che nella caduta riportava la frattura dell'omero destro e del polso destro con prognosi di giorni trenta di riposo, cui conseguiva secondo le valutazioni del CTP, un periodo di inabilità temporanea sino al 10/01/2023 con i primi 60gg di inabilità totale, e 22-23% di invalidità permanente.
Sulla base delle circostanze esposte la ricorrente deduceva una responsabilità esclusiva del per le lesioni personali subìte a causa dell'insidia costituita dal dissesto Controparte_1 del manto stradale.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva respingersi le pretese di parte Controparte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, non ravvisando alcun profilo di responsabilità a suo carico nei fatti rappresentati dalla IG.ra ed eccependo la Pt_1 mancanza di prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto, ritenendo in ogni caso che il sinistro fosse stato determinato dalla condotta imprudente della ricorrente che era distratta a chiacchierare con gli amici, e invocando in via subordinata l'art. 1227 c.c. stante il concorso di colpa della ricorrente. Al contempo evidenziava come l'illuminazione artificiale ivi presente fosse sufficientemente adeguata attesa la presenza di lampioni lungo la via, e come il dissesto stradale fosse quindi percepibile con l'ordinaria diligenza.
Preliminarmente eccepiva, invece, la nullità del ricorso introduttivo e di tutti gli atti del giudizio successivi ai sensi degli artt. 281 undecies, 163 terzo comma, n° 4 e 164 c.p.c. per totale assenza
3 di allegazione del titolo e degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda, nonchè delle norme di diritto su cui la stessa si fondava.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'espletamento di prove orali e mediante
C.T.U. medico-legale sulla persona della danneggiata.
Sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, all'udienza del 16/04/2025 la causa
è stata trattenuta in decisione ex. art. 281 quinquies c.p.c..
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte ricorrente risulta fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
1-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità sollevata resistente ai sensi dell'art. 163, terzo comma, c.p.c. per avere la ricorrente omesso di indicare il titolo sulla base del quale ritiene sussistente la responsabilità del e non solo la qualificazione Controparte_1 giuridica della propria azione. Più precisamente, il resistente ritiene che non solo la ricorrente non abbia indicato la sussumibilità della fattispecie nella disciplina di cui agli artt. 2051 e/o 2043
c.c., ma nemmeno ha indicato né che il sarebbe responsabile quale, in ipotesi, custode CP_1 della strada in cui si verificava il sinistro ovvero per omessa manutenzione della stessa.
Pur essendo vero che la ricorrente non ha indicato i motivi giuridici che fondano la domanda, che peraltro tenuto conto degli elementi di fatto allegati potevano rinvenirsi negli articoli 2051 o
2043 c.c., occorre evidenziare come la nullità disciplinata dall'art. 163, terzo comma, c.p.c. mira a garantire il diritto di difesa del convenuto, assicurando che l'atto introduttivo del giudizio contenga tutte e informazioni necessarie per consentirgli di conoscere l'oggetto della causa e predisporre adeguatamente la propria difesa. Dalla lettura della comparsa di costituzione del convenuto, si evince chiaramente che lo stesso non si è limitato alla sola deduzione CP_1 della predetta nullità ma, nel contempo, abbia svolto le proprie difese anche nel merito, facendo riferimento alla responsabilità sia ex art. 2051 c.c. che 2043 c.c.. Di conseguenza deve ritenersi che l'eccezione di nullità sia stata sanata.
Ciò premesso, la regola di diritto applicabile al caso di specie, atteso che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, deve essere individuata nell'art. 2051 c.c., che stabilisce come il custode, anche qualora si tratti della pubblica amministrazione, sia responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
4 Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sulla convenuta, del caso fortuito, che può consistere anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
2- Ciò premesso, non è contestato tra le parti che la IG.ra sia rimasta coinvolta nel Pt_1 sinistro per cui è causa. Parimenti non risultano contestate neppure le circostanze dello stesso riguardanti l'orario notturno in cui si è verificata la caduta, il marciapiede all'intersezione tra la
Via Melozzo da LÌ e la Via ON quale teatro del sinistro, l'effettiva presenza di una disconnessione sul predetto manto stradale.
Orbene la ricorrente a pag. 2 del proprio atto introduttivo lamenta che “inciampava su una sconnessione presente sul marciapiede e cadeva a terra”, precisando poi come “tale sconnessione non era assolutamente visibile con l'ordinaria diligenza: l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero”.
Effettivamente le allegazioni fotografiche di parte ricorrente (cfr. doc. 16) evidenziano con estrema chiarezza nella pavimentazione del marciapiede a ridosso dell'albero ivi presente un profondo dislivello tra il manto stradale cementato e il terreno sassoso adiacente;
occorre tuttavia accertare se tale circostanza costituisse all'epoca del sinistro un ostacolo imprevedibile e inevitabile (c.d. pericolo occulto).
3- Per costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile,
c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose o alle persone;
b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Quanto al primo aspetto, occorre anzitutto evidenziare come il sinistro
“de quo” sia avvenuto in orario notturno (22.30 circa), con condizioni di visibilità per questo motivo chiaramente ridotte. Parte ricorrente sostiene, inoltre, che “l'illuminazione pubblica era assai scarsa e per di più coperta dalla vegetazione di un vicino albero”. Tale circostanza, dirimente in ordine all'accertamento della pericolosità o meno del tratto di marciapiede oggetto del sinistro, può considerarsi sufficientemente dimostrata tramite le prove orali e la documentazione agli atti.
Difatti entrambi i testi oculari escussi all'udienza del 2/10/2024 hanno riferito che “sì è vero che all'intersezione alla via Melozzo da LÌ e ON è presente l'illuminazione pubblica ma era poco intensa;
ricordo poi che c'erano alberi grossi che coprivano l'illuminazione pubblica” (teste , amica Testimone_1
5 storica della ricorrente) e ancora che “é vero che era presente l'illuminazione pubblica, ma è altresì vero che era presente un albero che con la sua chioma copriva l'illuminazione pubblica, proiettando un cono d'ombra in corrispondenza della sconnessione;
in altri termini era come se fosse stato buio” (teste , marito Testimone_2 della ricorrente). Del resto quanto dai medesimi affermato trova ragionevole conferma nel doc.
1 di parte ricorrente che evidenzia la indubbia presenza di numerosi alberi con chioma imponente che coprono completamente la parte terminale (ovvero quella che proietta la luce sulla strada sottostante) dei lampioni ivi presenti, e segnatamente di quello posto in corrispondenza dell'albero vicino al quale la IG.ra è caduta. Pt_1
Peraltro il non ha sollevato contestazioni in ordine all'attendibilità delle Controparte_1 citate allegazioni fotografiche, che pertanto si devono considerare come riproducenti lo stato dei luoghi al momento del sinistro.
Deve inoltre evidenziarsi che la ricorrente (giunta a appena il giorno precedente del CP_1 sinistro) era la prima volta che si recava nel suddetto Comune come confermato dal teste Tes_2
(cfr. deposizione “era la prima volta che andavamo in vacanza a e in quell'albergo, pertanto non CP_1 conoscevamo via Melozzo da LÌ e le strade e i luoghi vicino all'albergo”), pertanto non poteva avere la benché minima conoscenza dello stato dei luoghi nonché delle condizioni di pericolosità di quel tratto di strada della Via Melozzo da LÌ che si è trovata a percorrere durante il rientro in hotel.
Parimenti occorre altresì evidenziare come la pericolosità del tratto di strada in esame, percorso dalla il giorno del sinistro, non fosse minimamente segnalata, stante l'assoluta assenza Pt_1 di cartelli stradali finalizzati ad avvertire gli utenti della situazione di pericolo.
4- Deve poi ritenersi pienamente provato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subìto dalla ricorrente dal momento che il teste oculare ha precisato che “mia moglie era Tes_2 davanti a tutti ed a un certo punto è caduta improvvisamente in corrispondenza di una sconnessione presente sul marciapiede che stavamo percorrendo”, specificando che “riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate
(doc. 4 allegato al ricorso) la sconnessione del marciapiede”. Del medesimo tenore è la deposizione della teste “si è vero, ho proprio visto la signora nel momento in cui inciampava sulla sconnessione Tes_1 Pt_1 presente sul marciapiede e subito cadeva a terra”, e ancora “riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate la sconnessione del marciapiede che ha provocato la caduta della signora . Pt_1
E' indubbio, quindi, che le lesioni personali subìte dalla IG.ra il giorno 21/08/2022 Pt_1 siano state cagionate dalla presenza di una profonda disconnessione nel manto stradale posto all'intersezione tra la Via Melozzo da LÌ e la Via ON, sulla quale la stessa inciampava, non visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica.
6 Peraltro anche il C.T.U. Dott. nell'ambito delle proprie indagini peritali ha Persona_1 potuto appurare in termini inequivoci la sussistenza del nesso di causalità: “si può dunque concludere che sussistono i criteri medico legali per giudicare compatibili con le cause e circostanze dichiarate
(caduta) le lesioni all'arto superiore destro individuate in frattura scomposta ingranata a più rime metaepifisaria prossimale omerale e frattura metaepifisaria distale radiale, pur dovendo precisare che le stesse lesioni apparirebbero compatibili anche con altri eventi traumatici coevi, di cui però non risultano tracce nella documentazione” (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale).
Rilevato, dunque, che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene (profonda sconnessione del manto stradale e scarsa illuminazione artificiale notturna) e non avendo controparte fornito la prova di una condotta colposa imprevedibile ed eccezionale della danneggiata (c.d. caso fortuito) tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio, dovrà ritenersi sussistente in capo al resistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i fatti di cui è causa. CP_1
Come è noto, infatti, “in materia di responsabilità civile per danni da cose in custodia, se viene dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere effettuato ex art. 2051 cod. civ. e non risulta verificabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del semplice accertamento di un contegno colposo della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, per la riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ex art. 1227, co. 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi-per l'integrazione del fortuito- che tale comportamento presenti altresì caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il pregiudizio, così da degradare la condizione della cosa al livello di semplice occasione dell'evento” (cfr. Corte d'appello di Palermo sez. I,
02/04/2024 n. 564; conformi Cassazione civile sez. III, 24/01/2024 n. 2376, Cassazione civile sez. III, 19/12/2022 n. 37059, Tribunale di LÌ sez. I, 05/07/2024 n. 619).
5- Venendo quindi all'individuazione delle lesioni e del danno non patrimoniale riportato dalla danneggiata in conseguenza del sinistro, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico - legale del Dott. in quanto immuni da vizi logici e frutto di riscontri oggettivi. Il Persona_1
CTU ha accertato che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, la ricorrente ha riportato lesioni all'arto superiore destro individuate in frattura scomposta ingranata a più rime metaepifisaria prossimale omerale e frattura metaepifisaria distale radiale, le quali hanno determinato “un periodo di invalidità temporanea, intesa come inabilità temporanea biologica, che può essere complessivamente considerato come ITT per giorni 17 ed ITP per giorni 30 al 75 % + giorni 35 al 50 % + giorni 35 al 25 %”, inoltre “residuano permanenti menomazioni dell'integrità fisica rappresentati da
7 importante danno anatomo funzionale a carico dell'arto superiore destro, segnatamente a carico della spalla e del polso, valutabili come danno di rilievo biologico nella misura del 19 - 20 % (diciannove - venti %)”.
Per la liquidazione del danno occorre fare riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano in quanto la Cassazione ha ritenuto che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica del Tribunale di Milano costituiscano valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. e quindi della liquidazione del danno (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.06.2011, n. 14402; n. 38077/2021).
Dette tabelle, nella versione aggiornata al 2024, a fronte di un danno biologico permanente determinato nella percentuale del 19,5% e dell'età della ricorrente al momento del sinistro, pari a 69 anni, prevedono un valore di indennizzo di €. 48.283,50, escluso alcun aumento a titolo di personalizzazione, non essendo state allegate e provate circostanze dalle quali desumere una sofferenza eccezionale e peculiare rispetto alla casistica comune degli illeciti.
In relazione al danno temporaneo, tenuto conto della gravità delle lesioni, come desumibili dall'elaborato peritale ed in difetto dell'allegazione e prova di circostanze che impongano di discostarsi dal valore minimo, si ritiene equo, sulla base dei criteri tabellari milanesi, individuare in €. 115,00 giornalieri il punto di invalidità temporanea (all'interno della forbice prevista in tabella da €. 115,00 ad €. 173,00) e quindi pervenire alla somma di €. 7.561,25, di cui €. 1.955,00 per 17 giorni di inabilità totale, €. 2.587,50 per 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, €.
2.012,50 per 35 giorni di inabilità temporanea al 50% ed €. 1.006,25 per 35 giorni di inabilità temporanea al 25%.
Nulla potrà essere riconosciuto a titolo di danno morale in mancanza di allegazione nel ricorso introduttivo, nonostante il C.T.U. abbia riconosciuto alla danneggiata un “grado di sofferenza psico fisica, graduato da 1 a 5, può essere espresso con il parametro 4 per i primi 40 giorni dopo il sinistro, poi 3 per successivi 40 giorni, infine 2 nell'ulteriore periodo di IT ed a permanenza”.
Pertanto la quantificazione del danno non patrimoniale subìto dalla ricorrente ammonta a complessivi €. 55.844,75 (€. 48.283,50 + €. 7.561,25). Su tale importo, liquidato all'attualità in applicazione delle suddette tabelle, sono dovuti gli interessi in quanto, trattandosi di obbligazione di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante assolvono alla funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, da calcolarsi nella misura del tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento e - al fine di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del
1995; nonché Cass. n. 492 del 2001) - sulla somma devalutata alla data del sinistro (21.08.2022)
e via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei beni al consumo per famiglie
8 di operai ed impiegati fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma così determinata, fino all'effettivo soddisfo.
6-Quanto al danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche il CTU Dott. ha Per_1 osservato che “nel fascicolo attoreo abbiamo reperito nel Doc. 8, documenti limitatamente a due voci di spesa sanitaria, Euro 3,10 per un ticket per FKT ed Euro 15,00 per copia di cartella clinica del ricovero.
L'ammontare complessivo di Euro 18,10 appare congruo. Trattandosi di lesioni stabilizzate non sono prevedibili ulteriori spese sanitarie” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale), che devono dunque essere riconosciute alla ricorrente. Tale somma. Trattandosi di debito di valore, tale somma andrà maggiorata sia della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat dei beni al consumo per famiglie di operai ed impiegati dalla data dei singoli esborsi (in mancanza dalla data del fatto) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (21.08.2022) e rivalutata di anno in anno sempre fino alla data di pubblicazione della presenza sentenza. Sulla somma così ottenuta, divenuto il debito di valuta, andranno poi calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
7-Nessuna somma è, invece, dovuta a titolo di “spese per 5 notti in albergo e per lo stabilimento balneare di cui la sig,.ra non ha potuto usufruire a causa dell'incidente” (cfr. pag. 4 del ricorso Pt_1 introduttivo) dal momento che pur essendo provata tale circostanza, ovvero che la IG.ra il giorno dopo l'incidente ha dovuto lasciare la località balneare di per Pt_1 CP_1 rientrare ad Empoli ed essere operata in seguito alle fratture riportate nel sinistro “de quo” (cfr. teste “sì è vero, siamo tutti e quattro tornati a casa, perché avevamo una macchina sola e poi anche per Tes_1 necessità, perché la si sentiva male”, e teste “sì, è vero, verso le ore 8 del 22 agosto io mia Pt_1 Tes_2 moglie e nostri amici siamo partiti per rientrare a casa”), non sono state minimamente documentate le asserite spese in merito alle quali in questa sede viene avanzata domanda di risarcimento.
8-La ricorrente solo nell'atto conclusivo ha avanzato richiesta di risarcimento del danno morale per € 5000,00 “per la circostanza che la ha dovuto interrompere le proprie vacanze appena il secondo Pt_1 giorno per tornare a casa per essere operata”, domanda tardiva in quanto mai svolta prima (con il ricorso introduttivo la ha avanzato la diversa richiesta di risarcimento del danno Pt_1 patrimoniale per le spese sostenute per l'albergo e per lo stabilimento balneare di cui non aveva potuto usufruire) e sulla quale la controparte ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, con la conseguenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
9 9-Viceversa, non può considerarsi tardiva la produzione in giudizio della ricevuta per le prestazioni del consulente della parte ricorrente avvenuta unitamente all'atto conclusivo in quanto comunque precedente all'udienza di rimessione della causa in decisione, sicchè alla
AS andrà riconosciuta anche la somma di € 976,00 in quanto congrua.
10-Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al DM n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento da € 52.000,01 ad € 260.000,00) seguono la soccombenza. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e dunque devono porsi definitivamente a carico di parte resistente.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 1590/2023, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così dispone:
- DICHIARA la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro Controparte_1 per cui è causa avvenuto il giorno 21.08.2022 in all'intersezione tra la Via Melozzo CP_1 da LÌ e la Via ON;
- CONDANNA il a pagare alla ricorrente la somma di €. 55.844,75 a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subìto e la somma di €. 18,10 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subìto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in parte motiva;
- DICHIARA la tardività della domanda di risarcimento del danno morale pari ad € 5.000,00;
- CONDANNA il a rifondere alla ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €. 786,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, oltre ad € 976,00 per compenso professionale CTP Pt_1
- PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del
. Controparte_1
Così deciso in LÌ, il 18 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
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