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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1048/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti BUCCINO ANNALISA e FOTI MIRKO MARIO e domicilio eletto in Milano via
RI IN 9
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti IMPARATO ALFONSINO e TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_2 esponendo di aver lavorato, quale dipendente, presso la ditta individuale Controparte_3 in forza di contratto a tempo indeterminato dall'1.2.2012 al 30.6.2019; di essere padre di due figli minori nonché coniuge di;
di aver fatto richiesta degli assegni Persona_1 familiari per i periodi: dal 19.12.2015 al 30.6.2016 - dal 1.7.2016 al 30.6.2017 - dal 1.7.2017 al 30.6.2018 - dal 1.7.2018 al 30.6.2019; malgrado l'accoglimento della domanda, di aver ricevuto dal datore di lavoro solo quelli decorrenti dal mese di marzo 2021; di non aver ottenuto gli arretrati, avendone quest'ultimo omesso il pagamento e avendo l respinto CP_2 le richieste avanzate in via amministrativa;
di avere pertanto diritto all'erogazione da parte
1 dell' degli assegni arretrati per il periodo dall'1.12.2025 al 30.6.2019, essendo nel CP_2 frattempo cessato il rapporto di lavoro.
Chiedeva pertanto il pagamento a tale titolo della somma complessiva di euro 11.108,19. L' si costituiva con Controparte_1 memoria, nella quale rappresentava che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento degli assegni (ANF) per il periodo intercorrente dall'1.7.2018 al 30.6.2019, mentre il diritto per arretrati relativi agli altri periodi si era estinto per l'integrale decorso del termine quinquennale. Allegava l'ulteriore circostanza della mancata presentazione della domanda per i periodi da dicembre 2015 a giugno 2016 e dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per effetto della decadenza prevista dall'art. 47 DPR 639/70.
All'udienza del 2.10.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è parzialmente fondato, e deve accogliersi nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno dell'oggetto della contesa relativamente alla domanda di pagamento degli assegni familiari arretrati nel periodo intercorrente dall'1.7.2018 al 30.6.2019, avendo l' provveduto al relativo versamento CP_2 Quanto agli assegni richiesti per il periodo 1.7.2016/30.6.2017, deve convenirsi con la tesi di parte ricorrente, secondo non si è verificata alcuna decadenza rilevante sul piano dell'ammissibilità del ricorso, nonché riconducibile alla previsione dell'art.47 DPR 639/70. La richiesta volta all'erogazione è stata infatti presentata in data 15.12.2022, cui è seguito il rigetto da parte dell'Ente in data 17.2.2023; a fronte della specifica eccezione di parte ricorrente circa l'omessa comunicazione del rigetto al destinatario, e nulla avendo il resistente allegato in senso contrario, deve trovare applicazione il principio secondo cui
“posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto,
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo CP_ avverso il silenzio rifiuto dell' , trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)” (Cass. 18.8.2003 nr.12073). Occorre dunque avere riguardo alla differente decorrenza del termine utile, stabilito a pena di decadenza per la proposizione del ricorso, che si individua in quello di 120 giorni successivi al 15.12.2022 (data di presentazione della domanda), il quale viene a coincidere con il 13.7.2023. Rispetto a tale data, il ricorso depositato il 18.4.2024 è pertanto tempestivo. Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata e sin dall'origine fatta valere dall' – sempre con riguardo agli assegni per il periodo suddetto -, atteso che la CP_2 decorrenza del termine quinquennale deve farsi risalire dalla data del 18.12.2020, allorchè il ricorrente presentava la domanda, poi accolta dall' , per il conseguimento degli CP_2
2 assegni familiari nel periodo oggetto dell'odierna pretesa. Rispetto a tale termine, la prescrizione non è ancora maturata, venendo a scadere il 18.12.2025. Peraltro, anche a voler considerare la diversa decorrenza del periodo di riferimento (anno 2017), si sono verificati gli effetti interruttivi riconducibili alla prima domanda di pagamento diretta all' in data 9.7.2021 (doc. 4 ricorr.), dopo che il datore di lavoro aveva CP_2 comunicato l'impossibilità di effettuare il versamento degli arretrati;
a tale richiesta seguiva quella in data 16.9.2021 (doc. 5 ricorr.) indirizzata dal ricorrente al datore di lavoro e all' . Trattasi di atti a valenza sicuramente interruttiva della prescrizione, con la CP_2 conseguenza che questa non era, in ogni caso, compiutamente maturata alla data del 15.12.2022, quando il ricorrente presentava l'ulteriore istanza, in funzione di un riesame all'esito della produzione dei documenti richiesti dall' . CP_2 Ne discende che sono dovuti gli assegni relativi al periodo 1.7.2016/30.6.2017, nella misura indicata – e non contestata – dal ricorrente di euro 3.099,86. Non possono invece accogliersi le domande volte al riconoscimento degli assegni familiari relativi agli altri periodi di cui al ricorso, e segnatamente 19.12.2015/30.6.2016 e 1.7.2017/30.6.2018, poiché, come rilevato dall' e non contraddetto o diversamente CP_2 dimostrato da parte ricorrente, le relative domande non risultano presentate con rituale inoltro all'Ente previdenziale, sicchè nessun provvedimento di accoglimento può adottarsi al riguardo. L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, che si reputa congrua in misura pari alla metà, da porsi a carico dell' ; spese liquidate Controparte_4 in dispositivo sulla base del valore rapportato ai limiti di accoglimento del ricorso, e con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento degli assegni familiari per il periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019;
accertato il diritto del ricorrente a ricevere agli assegni familiari dall'1.7.2016 al 30.6.2027, condanna al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di euro 3.099,86;
rigetta le altre domande proposte;
condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese legali in favore del ricorrente in misura pari alla metà; spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1048/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli avv.ti BUCCINO ANNALISA e FOTI MIRKO MARIO e domicilio eletto in Milano via
RI IN 9
-ricorrente-
contro
), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti IMPARATO ALFONSINO e TOMMASELLI CLARA e domicilio eletto in Monza via Morandi 1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.4.2024, Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_2 esponendo di aver lavorato, quale dipendente, presso la ditta individuale Controparte_3 in forza di contratto a tempo indeterminato dall'1.2.2012 al 30.6.2019; di essere padre di due figli minori nonché coniuge di;
di aver fatto richiesta degli assegni Persona_1 familiari per i periodi: dal 19.12.2015 al 30.6.2016 - dal 1.7.2016 al 30.6.2017 - dal 1.7.2017 al 30.6.2018 - dal 1.7.2018 al 30.6.2019; malgrado l'accoglimento della domanda, di aver ricevuto dal datore di lavoro solo quelli decorrenti dal mese di marzo 2021; di non aver ottenuto gli arretrati, avendone quest'ultimo omesso il pagamento e avendo l respinto CP_2 le richieste avanzate in via amministrativa;
di avere pertanto diritto all'erogazione da parte
1 dell' degli assegni arretrati per il periodo dall'1.12.2025 al 30.6.2019, essendo nel CP_2 frattempo cessato il rapporto di lavoro.
Chiedeva pertanto il pagamento a tale titolo della somma complessiva di euro 11.108,19. L' si costituiva con Controparte_1 memoria, nella quale rappresentava che il ricorrente aveva ottenuto il pagamento degli assegni (ANF) per il periodo intercorrente dall'1.7.2018 al 30.6.2019, mentre il diritto per arretrati relativi agli altri periodi si era estinto per l'integrale decorso del termine quinquennale. Allegava l'ulteriore circostanza della mancata presentazione della domanda per i periodi da dicembre 2015 a giugno 2016 e dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per effetto della decadenza prevista dall'art. 47 DPR 639/70.
All'udienza del 2.10.2025 la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è parzialmente fondato, e deve accogliersi nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente, deve darsi atto del venir meno dell'oggetto della contesa relativamente alla domanda di pagamento degli assegni familiari arretrati nel periodo intercorrente dall'1.7.2018 al 30.6.2019, avendo l' provveduto al relativo versamento CP_2 Quanto agli assegni richiesti per il periodo 1.7.2016/30.6.2017, deve convenirsi con la tesi di parte ricorrente, secondo non si è verificata alcuna decadenza rilevante sul piano dell'ammissibilità del ricorso, nonché riconducibile alla previsione dell'art.47 DPR 639/70. La richiesta volta all'erogazione è stata infatti presentata in data 15.12.2022, cui è seguito il rigetto da parte dell'Ente in data 17.2.2023; a fronte della specifica eccezione di parte ricorrente circa l'omessa comunicazione del rigetto al destinatario, e nulla avendo il resistente allegato in senso contrario, deve trovare applicazione il principio secondo cui
“posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto,
o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo CP_ avverso il silenzio rifiuto dell' , trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)” (Cass. 18.8.2003 nr.12073). Occorre dunque avere riguardo alla differente decorrenza del termine utile, stabilito a pena di decadenza per la proposizione del ricorso, che si individua in quello di 120 giorni successivi al 15.12.2022 (data di presentazione della domanda), il quale viene a coincidere con il 13.7.2023. Rispetto a tale data, il ricorso depositato il 18.4.2024 è pertanto tempestivo. Deve parimenti essere disattesa l'eccezione di prescrizione, sollevata e sin dall'origine fatta valere dall' – sempre con riguardo agli assegni per il periodo suddetto -, atteso che la CP_2 decorrenza del termine quinquennale deve farsi risalire dalla data del 18.12.2020, allorchè il ricorrente presentava la domanda, poi accolta dall' , per il conseguimento degli CP_2
2 assegni familiari nel periodo oggetto dell'odierna pretesa. Rispetto a tale termine, la prescrizione non è ancora maturata, venendo a scadere il 18.12.2025. Peraltro, anche a voler considerare la diversa decorrenza del periodo di riferimento (anno 2017), si sono verificati gli effetti interruttivi riconducibili alla prima domanda di pagamento diretta all' in data 9.7.2021 (doc. 4 ricorr.), dopo che il datore di lavoro aveva CP_2 comunicato l'impossibilità di effettuare il versamento degli arretrati;
a tale richiesta seguiva quella in data 16.9.2021 (doc. 5 ricorr.) indirizzata dal ricorrente al datore di lavoro e all' . Trattasi di atti a valenza sicuramente interruttiva della prescrizione, con la CP_2 conseguenza che questa non era, in ogni caso, compiutamente maturata alla data del 15.12.2022, quando il ricorrente presentava l'ulteriore istanza, in funzione di un riesame all'esito della produzione dei documenti richiesti dall' . CP_2 Ne discende che sono dovuti gli assegni relativi al periodo 1.7.2016/30.6.2017, nella misura indicata – e non contestata – dal ricorrente di euro 3.099,86. Non possono invece accogliersi le domande volte al riconoscimento degli assegni familiari relativi agli altri periodi di cui al ricorso, e segnatamente 19.12.2015/30.6.2016 e 1.7.2017/30.6.2018, poiché, come rilevato dall' e non contraddetto o diversamente CP_2 dimostrato da parte ricorrente, le relative domande non risultano presentate con rituale inoltro all'Ente previdenziale, sicchè nessun provvedimento di accoglimento può adottarsi al riguardo. L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, che si reputa congrua in misura pari alla metà, da porsi a carico dell' ; spese liquidate Controparte_4 in dispositivo sulla base del valore rapportato ai limiti di accoglimento del ricorso, e con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di pagamento degli assegni familiari per il periodo dall'1.7.2018 al 30.6.2019;
accertato il diritto del ricorrente a ricevere agli assegni familiari dall'1.7.2016 al 30.6.2027, condanna al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di euro 3.099,86;
rigetta le altre domande proposte;
condanna alla rifusione Controparte_1 delle spese legali in favore del ricorrente in misura pari alla metà; spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 2.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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