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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa avente n. R.G.
1796/2025, riservata all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. tra:
(c.f. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Visciano, via Camaldoli n. 9, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri presso cui ha eletto domicilio in Ercolano, Corso
Resina n. 326;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
UE MO, presso cui ha eletto domicilio in Crispano, via Lutrario n. 76;
OPPOSTO
(P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp. P.t.
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2 co., c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.2.2025 la Parte_1
(di seguito solo proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973, di cui era venuta a conoscenza dal terzo, notificato dalla alla sola , relativo agli avvisi Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 di 6 [... di accertamento esecutivi n. 2024/92 e n. 2024/84 per tributi del Comune
. A fondamento dell'opposizione deduceva a) la totale inesistenza della CP_3 notifica del pignoramento e degli atti esecutivi nei confronti del debitore, vizio non sanato dalla opposizione né dalla notifica a questi successiva;
b) l'intervenuto annullamento, da parte della CGT di Napoli, degli avvisi sottesi al pignoramento.
Chiedeva dunque dichiarare la nullità del pignoramento comunicato dal terzo pignorato e disporre l'immediato svincolo delle somme.
Con comparsa di risposta depositata il 12.3.2025, si costituiva Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del Go in riferimento alla pretesa tributaria, avendo ad oggetto IMU 2020 e 2021 ed in subordine la validità della procedura, in ragione dell'assenza di qualsivoglia previsione, ex art. 72 bis DPR 602/1973, circa l'onere di notifica del pignoramento al debitore, comunque spedito in data 21.2.2025
e consegnato il 24.2.2025, vizio eventualmente sanato per effetto del raggiungimento dello scopo. Eccepiva infine la carenza di legittimazione passiva.
Integrato il contraddittorio anche nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, il GE con ordinanza del 13.3.2025 accoglieva l'istanza di sospensione proprio sulla omessa notifica del pignoramento nei confronti del debitore e fissava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 2.4.2025 la Congregazione ha introdotto il presente giudizio di merito, reiterando la doglianza concernente l'omessa notifica del pignoramento e degli atti esecutivi, se non dopo l'introduzione del giudizio di opposizione ed ha concluso chiedendo “confermare l'ordinanza del GE del 13/3/2025 e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e dichiarare l'inesistenza giuridica del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica al debitore;
per l'effetto ordinare lo svincolo definitivo delle somme pignorate;
con vittoria delle competenze di lite, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di risposta depositata il 11.6.2025 si è costituita Controparte_1 deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti e comunque la notifica dell'atto di pignoramento alla ed al terzo pignorato, tenuto conto degli importi Parte_1
Parte rideterminati all'esito del parziale annullamento da parte della di Napoli. Ha reiterato le medesime eccezioni avanzate nella fase sommaria, ossia il difetto di giurisdizione del GO in riferimento alla pretesa tributaria sottesa all'atto opposto, ritenendo che l'oggetto della controversia non sia squisitamente esecutiva, attenendo piuttosto alla stabilità del debito di cui all'atto presupposto;
l'improcedibilità per violazione dell'art. 102 c.p.c. non avendo evocato in giudizio l'ente impositore
Pag. 2 di 6 e la regolarità della procedura seguita, in assenza di una Controparte_4 previsione espressa, nell'art. 72 bis DPR 602/1973 della notifica del pignoramento al debitore, comunque superata dal raggiungimento dello scopo, avendo il debitore proposto opposizione. Ha infine reiterato il difetto di legittimazione passiva a favore dell'Ente impositore, esercitando, la SO.GE.R.T. la sola attività di riscossione. Ha dunque concluso chiedendo “in via pregiudiziale - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del GO in ragione della natura impositiva delle somme portate in esecuzione (IMU).
In via preliminare – voglia l'adito Giudicante dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine concedere il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 co. 2 c.p.c. in caso di conferma della propria competenza, sul merito della pretesa – prendere atto della regolarità e ritualità dell'attività posta in essere dal concessionario (notifica degli atti di pignoramento); - condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- rilevare in ogni caso carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento a vizi di merito della procedura;
- in subordine dichiarare l'assenza di responsabilità del concessionario per tutta l'attività antecedente alla trasmissione della lista di carico”.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del GO.
All'uopo occorre rammentare quanto di recente ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. civ. n. 2098/2025).
Ebbene nel caso di specie correttamente l'opponente ha adito il giudice ordinario per far valere l'inesistenza della notifica del pignoramento, ovvero un vizio dell'atto esecutivo.
Pag. 3 di 6 Ciò detto non risulta né violato l'art. 102 c.p.c. non essendo previsto alcun litisconsorzio necessario, in sede di opposizione, con l'Ente impositore, né alcun difetto di legittimazione passiva, avendo correttamente evocato il concessionario della riscossione lamentando vizi di un atto della riscossione stessa, quale appunto il pignoramento.
Ciò posto, appare dunque fondata la doglianza circa l'insanabilità dell'omessa notifica del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 al debitore.
Occorre infatti rammentare che la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n.
26549/2021; n. 2857/2015). Da tale assunto non può che discendere la necessaria notifica, anche del pignoramento c.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, al debitore esecutato, assolvendo all'esigenza di garanzia del diritto di difesa (cfr. Trib.
Catania ord. 8/10/2024).
Ebbene, chiarito dunque che il creditore fosse gravato dall'onere di notifica del pignoramento ex art. 72 bis cit. anche al debitore, nel caso di specie tale adempimento non risulta assolto, se non successivamente al deposito del ricorso in opposizione da parte della Congregazione, ossia solo in data 24.2.2025, come peraltro espressamente dichiarato dalla SO.GE.R.T. nella propria comparsa.
Ebbene tale omissione non può certamente equipararsi ad una mera nullità della notifica del pignoramento, qualificandosi piuttosto come vera e propria inesistenza della notifica, perciò non sanabile mediante l'opposizione da parte del debitore.
Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita
(Cass. Civ. n. 11290/2020). In particolare, l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
Pag. 4 di 6 elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, n. 14916/2016).
Ebbene, nel caso di specie, si ribadisce, l'opposto ha eseguito la notifica del pignoramento solo dopo la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza, eseguita a mezzo PEC dall'opponente in data 14.2.2025.
In conclusione, l'opposizione va accolta e dichiarato nullo il pignoramento.
Devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori doglianze, compreso l'intervenuto annullamento degli atti sottesi al pignoramento stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo in applicazione DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, avuto riguardo dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€
26.001,00 ed € 52.000,00) considerata l'assenza di attività istruttoria e la scarsa complessità delle questioni trattate.
Non avendo il terzo pignorato, contraddittore necessario, in alcun modo contrastato la domanda, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento opposto;
3. Dispone lo svincolo definitivo delle somme pignorate presso il terzo
[...]
Controparte_2
4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 della , che liquida in € Parte_1
3.387,00 per compensi professionali, € 195,00 per esborsi, oltre spese
Pag. 5 di 6 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
5. Compensa le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato.
Nola il 12.12.2025
Il giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa avente n. R.G.
1796/2025, riservata all'udienza del 13.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. tra:
(c.f. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Visciano, via Camaldoli n. 9, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Gualtieri presso cui ha eletto domicilio in Ercolano, Corso
Resina n. 326;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
UE MO, presso cui ha eletto domicilio in Crispano, via Lutrario n. 76;
OPPOSTO
(P.I. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rapp. P.t.
TERZO PIGNORATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 2 co., c.p.c.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.2.2025 la Parte_1
(di seguito solo proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973, di cui era venuta a conoscenza dal terzo, notificato dalla alla sola , relativo agli avvisi Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 di 6 [... di accertamento esecutivi n. 2024/92 e n. 2024/84 per tributi del Comune
. A fondamento dell'opposizione deduceva a) la totale inesistenza della CP_3 notifica del pignoramento e degli atti esecutivi nei confronti del debitore, vizio non sanato dalla opposizione né dalla notifica a questi successiva;
b) l'intervenuto annullamento, da parte della CGT di Napoli, degli avvisi sottesi al pignoramento.
Chiedeva dunque dichiarare la nullità del pignoramento comunicato dal terzo pignorato e disporre l'immediato svincolo delle somme.
Con comparsa di risposta depositata il 12.3.2025, si costituiva Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione del Go in riferimento alla pretesa tributaria, avendo ad oggetto IMU 2020 e 2021 ed in subordine la validità della procedura, in ragione dell'assenza di qualsivoglia previsione, ex art. 72 bis DPR 602/1973, circa l'onere di notifica del pignoramento al debitore, comunque spedito in data 21.2.2025
e consegnato il 24.2.2025, vizio eventualmente sanato per effetto del raggiungimento dello scopo. Eccepiva infine la carenza di legittimazione passiva.
Integrato il contraddittorio anche nei confronti del terzo pignorato, rimasto contumace, il GE con ordinanza del 13.3.2025 accoglieva l'istanza di sospensione proprio sulla omessa notifica del pignoramento nei confronti del debitore e fissava termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato il 2.4.2025 la Congregazione ha introdotto il presente giudizio di merito, reiterando la doglianza concernente l'omessa notifica del pignoramento e degli atti esecutivi, se non dopo l'introduzione del giudizio di opposizione ed ha concluso chiedendo “confermare l'ordinanza del GE del 13/3/2025 e, per l'effetto, accogliere l'opposizione e dichiarare l'inesistenza giuridica del pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973 per omessa notifica al debitore;
per l'effetto ordinare lo svincolo definitivo delle somme pignorate;
con vittoria delle competenze di lite, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore”.
Con comparsa di risposta depositata il 11.6.2025 si è costituita Controparte_1 deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti e comunque la notifica dell'atto di pignoramento alla ed al terzo pignorato, tenuto conto degli importi Parte_1
Parte rideterminati all'esito del parziale annullamento da parte della di Napoli. Ha reiterato le medesime eccezioni avanzate nella fase sommaria, ossia il difetto di giurisdizione del GO in riferimento alla pretesa tributaria sottesa all'atto opposto, ritenendo che l'oggetto della controversia non sia squisitamente esecutiva, attenendo piuttosto alla stabilità del debito di cui all'atto presupposto;
l'improcedibilità per violazione dell'art. 102 c.p.c. non avendo evocato in giudizio l'ente impositore
Pag. 2 di 6 e la regolarità della procedura seguita, in assenza di una Controparte_4 previsione espressa, nell'art. 72 bis DPR 602/1973 della notifica del pignoramento al debitore, comunque superata dal raggiungimento dello scopo, avendo il debitore proposto opposizione. Ha infine reiterato il difetto di legittimazione passiva a favore dell'Ente impositore, esercitando, la SO.GE.R.T. la sola attività di riscossione. Ha dunque concluso chiedendo “in via pregiudiziale - accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del GO in ragione della natura impositiva delle somme portate in esecuzione (IMU).
In via preliminare – voglia l'adito Giudicante dichiarare l'inammissibilità dell'azione o in subordine concedere il termine per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 co. 2 c.p.c. in caso di conferma della propria competenza, sul merito della pretesa – prendere atto della regolarità e ritualità dell'attività posta in essere dal concessionario (notifica degli atti di pignoramento); - condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase della opposizione in favore delle resistenti con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
- rilevare in ogni caso carenza di legittimazione passiva del concessionario in riferimento a vizi di merito della procedura;
- in subordine dichiarare l'assenza di responsabilità del concessionario per tutta l'attività antecedente alla trasmissione della lista di carico”.
L'opposizione è fondata.
Preliminarmente va dichiarata la giurisdizione del GO.
All'uopo occorre rammentare quanto di recente ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria
(nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. civ. n. 2098/2025).
Ebbene nel caso di specie correttamente l'opponente ha adito il giudice ordinario per far valere l'inesistenza della notifica del pignoramento, ovvero un vizio dell'atto esecutivo.
Pag. 3 di 6 Ciò detto non risulta né violato l'art. 102 c.p.c. non essendo previsto alcun litisconsorzio necessario, in sede di opposizione, con l'Ente impositore, né alcun difetto di legittimazione passiva, avendo correttamente evocato il concessionario della riscossione lamentando vizi di un atto della riscossione stessa, quale appunto il pignoramento.
Ciò posto, appare dunque fondata la doglianza circa l'insanabilità dell'omessa notifica del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/1973 al debitore.
Occorre infatti rammentare che la speciale forma di pignoramento prevista dall'art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo (cfr. Cass. Civ. n.
26549/2021; n. 2857/2015). Da tale assunto non può che discendere la necessaria notifica, anche del pignoramento c.d. esattoriale, ex art. 72 bis D.P.R. 602/73, al debitore esecutato, assolvendo all'esigenza di garanzia del diritto di difesa (cfr. Trib.
Catania ord. 8/10/2024).
Ebbene, chiarito dunque che il creditore fosse gravato dall'onere di notifica del pignoramento ex art. 72 bis cit. anche al debitore, nel caso di specie tale adempimento non risulta assolto, se non successivamente al deposito del ricorso in opposizione da parte della Congregazione, ossia solo in data 24.2.2025, come peraltro espressamente dichiarato dalla SO.GE.R.T. nella propria comparsa.
Ebbene tale omissione non può certamente equipararsi ad una mera nullità della notifica del pignoramento, qualificandosi piuttosto come vera e propria inesistenza della notifica, perciò non sanabile mediante l'opposizione da parte del debitore.
Tale principio è ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale esclude la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo nell'ipotesi (come quella ora in esame) di notifica inesistente, in quanto mai eseguita
(Cass. Civ. n. 11290/2020). In particolare, l'inesistenza di una notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
Pag. 4 di 6 elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, n. 14916/2016).
Ebbene, nel caso di specie, si ribadisce, l'opposto ha eseguito la notifica del pignoramento solo dopo la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza, eseguita a mezzo PEC dall'opponente in data 14.2.2025.
In conclusione, l'opposizione va accolta e dichiarato nullo il pignoramento.
Devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori doglianze, compreso l'intervenuto annullamento degli atti sottesi al pignoramento stesso.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo in applicazione DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, avuto riguardo dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (€
26.001,00 ed € 52.000,00) considerata l'assenza di attività istruttoria e la scarsa complessità delle questioni trattate.
Non avendo il terzo pignorato, contraddittore necessario, in alcun modo contrastato la domanda, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. Accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del pignoramento opposto;
3. Dispone lo svincolo definitivo delle somme pignorate presso il terzo
[...]
Controparte_2
4. Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1 della , che liquida in € Parte_1
3.387,00 per compensi professionali, € 195,00 per esborsi, oltre spese
Pag. 5 di 6 generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
5. Compensa le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato.
Nola il 12.12.2025
Il giudice dott.ssa Elisabetta Bernardel
Pag. 6 di 6