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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/12/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14788/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14788/2022
Oggi all'udienza del 03 dicembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte opposta;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 14788 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 7 tra
, detta , corrente in Parte_1 Parte_2
, Via Giacomo Cusmano n.24 (P.IVA ), in persona del suo Direttore Pt_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa succeduta Parte_3 dall'1/09/2009 in tutti i rapporti della in pari data soppressa di , Parte_4 Pt_1 elettivamente domiciliata in , Via Ippolito Pindemonte n.88, presso la Legale Pt_1 Pt_5 della stessa rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Li Vigni, Dirigente Avvocato Pt_1 in ruolo presso la suddetta U.O.C. Legale Aziendale, giusta procura su foglio separato, anche per trasmissione telematica, ma intesa in calce all'atto di citazione in opposizione al d.i. del Tribunale di Palermo n.3918/2022 (12020/2022 R.G.)
- opponente -
Contro
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, Controparte_1 codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. , iscritta all'Albo delle P.IVA_2 P.IVA_ Banche codice ABI n. , capogruppo del gruppo bancario , Albo gruppi CP_1 bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato C.F._1 in data 18/01/2018 per Notaio rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 CP_3 Persona_1
(documento allegato al fascicolo della fase monitoria), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti (c.f.:
, p. iva: ) dal quale è rappresentata e difesa dall'avv. Nedo C.F._2 P.IVA_4
Corti in virtù di procura rilasciata ex articolo 83 comma 3 c.p.c. con atto separato al momento del ricorso monitorio (proc. n. 52/2022 rg ) anche per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, le comunicazioni relative al presente giudizio potranno essere inoltrate anche al seguente numero di fax 0968433333 o al seguente indirizzo PEC
Email_1
- Opposto -
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 26/09/2022;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di CP_4 Controparte_1
della residua somma di € 614,45 per sorte capitale;
degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagina 2 di 7 termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta che liquida in € 1698,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data
26/09/2022, la società chiedeva che fosse ingiunto alla società A.S.P. di Controparte_1
Palermo di pagare l'importo di € 12.385,50, oltre ulteriori interessi di mora sulla sorte capitale
(€ 10.461,90) al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 settembre 2022 sino all'effettivo soddisfo e oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data di notifica del ricorso e che, a quella data, scaduti da almeno sei mesi, nonché le spese del procedimento monitorio, relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese in favore di da " CP_4 [...]
", crediti ceduti pro soluto a con atto di cessione Controparte_5 Controparte_1 di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 ( all. 2 e 6). Contr Avverso la predetta ingiunzione l'ingiunta ha proposto opposizione assumendo che in relazione alle fatture azionate : a) La fattura n.4711 del 30/07/2021, non era liquidabile e non poteva essere ingiunta in quanto, in seguito a contatti intercorsi con la ditta creditrice era in attesa di nota di credito, trattandosi di merce mai pervenuta;
b) Le fatture nn.5802 del
24/09/2021, 6482 del 29/10/2021, 6483 del 29/10/2021, 4712 del 30/07/2021 erano già state liquidate ed alla data del 28/10/22 in attesa di mandato di pagamento;
riteneva infine non dovuti gli interessi ex art. 231/02 ingiunti nonché il risarcimento di euro 40,00 ex art. 6 D.LGS.
231/02 .
pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente l'opposta la quale in primo luogo ,in merito alle Controparte_1
contestazioni di parte opponente, evidenziava che il credito vantato alla data del 14-9-2022 per capitale era di euro 10.461,9 e per interessi di mora euro 638,6 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo;
che in relazione alle somme portate nelle fatture afferenti l'attività di impresa commerciale della NT , ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231/2002, aggiornato al D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la decorrenza degli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data di scadenza, per come riportata nella tabella allegata e per come indicato nelle singole fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo;
che l'opponente era altresì creditrice del risarcimento di Euro 40,00 per fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 (rubricato “Risarcimento delle spese di recupero”) del D.lgs.
231/2002 e che la domanda essendo fondata su n. 31 fatture il risarcimento dovuto ammontava ad Euro 1.240,00 ; che , infine, dovevano essere riconosciuti a favore di
[...]
gli interessi anatocistici scaduti da sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi CP_1
nella misura legale di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
In sede di memoria ex art. 183 VI comma nr 1 cpc , poi, precisava il proprio credito assumendo che la situazione creditoria -depurata dalla fattura 4711/2021- era quella rappresentata nella tabella riportata nell'atto , nella quale risultava indicato per singola fattura il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del pagamento, gli eventuali incassi intervenuti, l'imputazione dei pagamenti intervenuti operata dal creditore ai sensi dell'art. 1194 c.c. (si vedano le colonne “importo incassato” e “interessi incassati”), e che il credito residuo alla data del 24-5-2023, in relazione alle fatture azionate, risultava per capitale pari ad euro 614,45 oltre gli ulteriori interessi di mora maturandi.
La causa istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali è stata posta in decisione.
Preliminarmente si rileva che, come evidenziato in premessa, con la memoria CP_6
183 VI comma cpc e nella comparsa conclusionale, ha dato atto dei pagamenti intervenuti , ed ha ridoto la domanda in euro 614,45 per capitale .
pagina 4 di 7 Ne consegue che il decreto va senz'altro revocato.
Ciò posto si rileva che ha agito, oltre che per la ridotta sorte capitale, anche Controparte_1
per il pagamento degli interessi ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, relativi al ritardato pagamento delle fatture azionate , per euro 10.461,9, emesse da
[...]
", crediti ceduti pro soluto da quest'ultima a Controparte_5 Controparte_1
con atto di cessione di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 e notificata a parte opponente (all.ti 2-8 produzione opposta).
In relazione a detta pretesa è, dunque, incontroverso (ex art. 115 cpc) oltre che documentale che con gli atti di cessione sopra indicati la Controparte_5
" ha ceduto i credit delle fatture azionate.
[...]
Contr Non risulta neppure specificamente contestato da il ritardo nei pagamenti specificamente dedotto da , atteso che l'opponente non ha contestato alcunchè CP_1
neppure con la memoria n.1 ex art. 183 VI comma cpc , peraltro non depositata.
Si ritiene , pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva contestazione non necessitasse di prova che i pagamenti delle fatture sono avvenuti con ritardo.
Ancora si rileva che, in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa , o come nel caso corretto, di avere tempestivamente adempiuto l'obbligazione di pagamento a suo carico. Contr In merito all'ammontare del credito, si rileva che non ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati da , atteso che anche la contestazione in merito ai CP_1
tassi applicati è svolta dall'opponente (cfr citazione pag.5 ) è generica.
La domanda di pagamento della somma per capitale di euro 614,45 ed euro 263,62 a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 è pertanto fondata.
Deve in definitiva accogliersi la domanda di parte opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al giorno del pagamento come risultante dalla documentazione in atti.
pagina 5 di 7 Trova del pari accoglimento la domanda relativa agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c..
Riconosciuto il diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio, da calcolarsi ex art. 1284 c. 4 c.c. al medesimo tasso di cui al d.lgs. 231/2002.
Infine l'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 stabilisce, poi, che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
In relazione alla domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20-10-2022, che si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetta per singola fattura o per singola domanda che raggruppi più fatture stabilendo che spetta per singola fattura e in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture il risarcimento spetta per ogni singola fattura ( “…l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale…”).
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere integralmente accolte.
Pertanto, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al pagamento in favore di CP_4
della residua somma di € 614,45 per sorte capitale;
degli interessi moratori CP_1
maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di pagina 6 di 7 scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché della istruttoria semplificata di natura esclusivamente documentale (fase il cui parametro che si ritiene di dovere ridurre del
50%).
Palermo 03.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14788/2022
Oggi all'udienza del 03 dicembre 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate dal procuratore di parte opposta;
Il G.O.T.
Provvede ex art. 127ter cpc come di seguito alla decisione :
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del Tribunale di
Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile N. 14788 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 7 tra
, detta , corrente in Parte_1 Parte_2
, Via Giacomo Cusmano n.24 (P.IVA ), in persona del suo Direttore Pt_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa succeduta Parte_3 dall'1/09/2009 in tutti i rapporti della in pari data soppressa di , Parte_4 Pt_1 elettivamente domiciliata in , Via Ippolito Pindemonte n.88, presso la Legale Pt_1 Pt_5 della stessa rappresentata e difesa dall'Avv.to Giorgio Li Vigni, Dirigente Avvocato Pt_1 in ruolo presso la suddetta U.O.C. Legale Aziendale, giusta procura su foglio separato, anche per trasmissione telematica, ma intesa in calce all'atto di citazione in opposizione al d.i. del Tribunale di Palermo n.3918/2022 (12020/2022 R.G.)
- opponente -
Contro
con sede legale in Milano, Largo Augusto 1/A, angolo via Verzieri 13, Controparte_1 codice fiscale, Registro delle Imprese e partita iva n. , iscritta all'Albo delle P.IVA_2 P.IVA_ Banche codice ABI n. , capogruppo del gruppo bancario , Albo gruppi CP_1 bancari n. 3158, capitale sociale Euro 9.650.526,24 interamente versato, in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
, in virtù di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato C.F._1 in data 18/01/2018 per Notaio rep. n. 31.404, racc. n. 9.827 CP_3 Persona_1
(documento allegato al fascicolo della fase monitoria), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza 5 Dicembre, n. 1, presso lo studio dell'avv. Nedo Corti (c.f.:
, p. iva: ) dal quale è rappresentata e difesa dall'avv. Nedo C.F._2 P.IVA_4
Corti in virtù di procura rilasciata ex articolo 83 comma 3 c.p.c. con atto separato al momento del ricorso monitorio (proc. n. 52/2022 rg ) anche per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, le comunicazioni relative al presente giudizio potranno essere inoltrate anche al seguente numero di fax 0968433333 o al seguente indirizzo PEC
Email_1
- Opposto -
P. Q. M.
Il Tribunale di Palermo, terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data 26/09/2022;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di CP_4 Controparte_1
della residua somma di € 614,45 per sorte capitale;
degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del pagina 2 di 7 termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opposta che liquida in € 1698,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo nr.3918/2022 emesso dal Tribunale di Palermo in data
26/09/2022, la società chiedeva che fosse ingiunto alla società A.S.P. di Controparte_1
Palermo di pagare l'importo di € 12.385,50, oltre ulteriori interessi di mora sulla sorte capitale
(€ 10.461,90) al saggio previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 15 settembre 2022 sino all'effettivo soddisfo e oltre interessi anatocistici sugli interessi di mora al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla data di notifica del ricorso e che, a quella data, scaduti da almeno sei mesi, nonché le spese del procedimento monitorio, relativi a prestazioni di beni e/o servizi rese in favore di da " CP_4 [...]
", crediti ceduti pro soluto a con atto di cessione Controparte_5 Controparte_1 di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 ( all. 2 e 6). Contr Avverso la predetta ingiunzione l'ingiunta ha proposto opposizione assumendo che in relazione alle fatture azionate : a) La fattura n.4711 del 30/07/2021, non era liquidabile e non poteva essere ingiunta in quanto, in seguito a contatti intercorsi con la ditta creditrice era in attesa di nota di credito, trattandosi di merce mai pervenuta;
b) Le fatture nn.5802 del
24/09/2021, 6482 del 29/10/2021, 6483 del 29/10/2021, 4712 del 30/07/2021 erano già state liquidate ed alla data del 28/10/22 in attesa di mandato di pagamento;
riteneva infine non dovuti gli interessi ex art. 231/02 ingiunti nonché il risarcimento di euro 40,00 ex art. 6 D.LGS.
231/02 .
pagina 3 di 7 Si costituiva ritualmente l'opposta la quale in primo luogo ,in merito alle Controparte_1
contestazioni di parte opponente, evidenziava che il credito vantato alla data del 14-9-2022 per capitale era di euro 10.461,9 e per interessi di mora euro 638,6 oltre i successivi interessi di mora maturandi sino al saldo;
che in relazione alle somme portate nelle fatture afferenti l'attività di impresa commerciale della NT , ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 231/2002, aggiornato al D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, la decorrenza degli interessi di mora a partire dal giorno successivo alla data di scadenza, per come riportata nella tabella allegata e per come indicato nelle singole fatture, nella misura di cui all'art. 5 del D. Lgs.
9.10.2002 n.231, tempo per tempo vigenti, sino al momento del saldo;
che l'opponente era altresì creditrice del risarcimento di Euro 40,00 per fattura in forza dell'applicazione dell'art. 6 (rubricato “Risarcimento delle spese di recupero”) del D.lgs.
231/2002 e che la domanda essendo fondata su n. 31 fatture il risarcimento dovuto ammontava ad Euro 1.240,00 ; che , infine, dovevano essere riconosciuti a favore di
[...]
gli interessi anatocistici scaduti da sei mesi ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi CP_1
nella misura legale di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
In sede di memoria ex art. 183 VI comma nr 1 cpc , poi, precisava il proprio credito assumendo che la situazione creditoria -depurata dalla fattura 4711/2021- era quella rappresentata nella tabella riportata nell'atto , nella quale risultava indicato per singola fattura il numero, l'importo, la data di emissione, la data di scadenza del pagamento, gli eventuali incassi intervenuti, l'imputazione dei pagamenti intervenuti operata dal creditore ai sensi dell'art. 1194 c.c. (si vedano le colonne “importo incassato” e “interessi incassati”), e che il credito residuo alla data del 24-5-2023, in relazione alle fatture azionate, risultava per capitale pari ad euro 614,45 oltre gli ulteriori interessi di mora maturandi.
La causa istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali è stata posta in decisione.
Preliminarmente si rileva che, come evidenziato in premessa, con la memoria CP_6
183 VI comma cpc e nella comparsa conclusionale, ha dato atto dei pagamenti intervenuti , ed ha ridoto la domanda in euro 614,45 per capitale .
pagina 4 di 7 Ne consegue che il decreto va senz'altro revocato.
Ciò posto si rileva che ha agito, oltre che per la ridotta sorte capitale, anche Controparte_1
per il pagamento degli interessi ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, relativi al ritardato pagamento delle fatture azionate , per euro 10.461,9, emesse da
[...]
", crediti ceduti pro soluto da quest'ultima a Controparte_5 Controparte_1
con atto di cessione di crediti notarile del 15/05/2018 rep 23368 e del 18/05/2020 rep 24671 e notificata a parte opponente (all.ti 2-8 produzione opposta).
In relazione a detta pretesa è, dunque, incontroverso (ex art. 115 cpc) oltre che documentale che con gli atti di cessione sopra indicati la Controparte_5
" ha ceduto i credit delle fatture azionate.
[...]
Contr Non risulta neppure specificamente contestato da il ritardo nei pagamenti specificamente dedotto da , atteso che l'opponente non ha contestato alcunchè CP_1
neppure con la memoria n.1 ex art. 183 VI comma cpc , peraltro non depositata.
Si ritiene , pertanto, che per il principio dell'onere di tempestiva contestazione non necessitasse di prova che i pagamenti delle fatture sono avvenuti con ritardo.
Ancora si rileva che, in tema di riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa , o come nel caso corretto, di avere tempestivamente adempiuto l'obbligazione di pagamento a suo carico. Contr In merito all'ammontare del credito, si rileva che non ha contestato specificamente gli elementi di calcolo utilizzati da , atteso che anche la contestazione in merito ai CP_1
tassi applicati è svolta dall'opponente (cfr citazione pag.5 ) è generica.
La domanda di pagamento della somma per capitale di euro 614,45 ed euro 263,62 a titolo di interessi moratori ex d.lgs 231/2002 è pertanto fondata.
Deve in definitiva accogliersi la domanda di parte opposta, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al giorno del pagamento come risultante dalla documentazione in atti.
pagina 5 di 7 Trova del pari accoglimento la domanda relativa agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c..
Riconosciuto il diritto agli interessi di mora, va di conseguenza riconosciuto il diritto agli interessi sugli interessi scaduti da oltre 6 mesi al momento dell'introduzione del giudizio, da calcolarsi ex art. 1284 c. 4 c.c. al medesimo tasso di cui al d.lgs. 231/2002.
Infine l'art. 6 c. 2 d.lgs. 231/2002 stabilisce, poi, che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
In relazione alla domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131 di euro 40,00 per ogni singola fattura azionata, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea del 20-10-2022, che si è pronunciata sullo specifico quesito se il risarcimento spetta per singola fattura o per singola domanda che raggruppi più fatture stabilendo che spetta per singola fattura e in ipotesi in cui una domanda comprenda più fatture il risarcimento spetta per ogni singola fattura ( “…l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale…”).
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere integralmente accolte.
Pertanto, tenuto conto dei pagamenti intervenuti nel corso del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, va condannato al pagamento in favore di CP_4
della residua somma di € 614,45 per sorte capitale;
degli interessi moratori CP_1
maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di pagina 6 di 7 scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
oltre ad € 1200,00 quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché della istruttoria semplificata di natura esclusivamente documentale (fase il cui parametro che si ritiene di dovere ridurre del
50%).
Palermo 03.12.2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Notonica
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