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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 22/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n.
656 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 25 marzo 2025, a seguito di udienza svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cantagallo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
C.F., P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso-Belluno n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
C.F., P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 di Treviso-Belluno n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, e per esse la mandataria (C.F. , P. Iva CP_3 P.IVA_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_5 difesa dall'avv. Mario Zurlo, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 5 marzo 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo PEC il 3 marzo
2023 da parte della mandataria speciale per conto delle società CP_3 [...]
e cessionarie della con cui CP_1 Controparte_2 Controparte_4 veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in San AN TI (CH), via
Aterno n. 38/40, attualmente nella sua disponibilità.
La società opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva delle società opposte, deducendo che queste si sarebbero limitate a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco dei crediti da parte della senza tuttavia fornire la necessaria prova Controparte_4 documentale dell'effettiva inclusione del credito azionato nella suddetta cessione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo parte attrice, non risulta prodotto né il contratto di cessione né alcun documento idoneo a dimostrare la riferibilità dello specifico credito azionato alla cessione, né l'avviso di pubblicazione risulta sufficiente ad individuare chiaramente il credito medesimo.
In secondo luogo, la ha dedotto la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte destinataria della sentenza n.
7211/2020 del Tribunale di Milano - titolo esecutivo azionato con il precetto - che ha condannato al rilascio dell'immobile esclusivamente la Cipa Immobiliare S.r.l.
2 La società opponente ha quindi ricostruito la propria posizione, precisando che la detenzione dell'immobile deriva da un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 24 giugno 2014 con la successivamente fallita, Parte_1 contratto autorizzato dal Giudice Delegato della procedura di concordato preventivo, che prevedeva espressamente il subentro nel contratto di locazione commerciale relativo ai locali oggetto di causa. Ha quindi affermato che la propria detenzione dell'immobile è pienamente legittima e qualificata, non potendosi configurare una detenzione sine titulo, e che la condanna contenuta nella sentenza posta a base del precetto non è ad essa opponibile, in quanto riferita ad un diverso soggetto. Inoltre, ha evidenziato che, anche a voler interpretare estensivamente il dispositivo della sentenza, la società opponente è stata immessa nel possesso non dalla convenuta Cipa
Immobiliare S.r.l., ma da soggetti estranei alla sentenza, ovvero gli organi della procedura fallimentare, sicché l'estensione della condanna nei suoi confronti si rivelerebbe illegittima.
Ha quindi chiesto che venga accertata la carenza di legittimazione attiva delle opposte, nonché dichiarata l'inopponibilità del titolo esecutivo alla Parte_1
con conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite in giudizio le società
e entrambe per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2 speciale eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla CP_3 in ordine a tutte le deduzioni attoree. Parte_1
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che l'immobile oggetto dell'azione esecutiva era stato concesso in leasing da alla Controparte_4 società Cipa Immobiliare S.r.l. con contratto del 23 luglio 2009 e che la successiva locazione stipulata da quest'ultima con era avvenuta in violazione della Parte_1 clausola contrattuale che richiedeva il previo consenso scritto della concedente. A seguito della risoluzione del contratto di leasing, pronunciata con sentenza n.
7211/2020 del Tribunale di Milano - divenuta definitiva - veniva riconosciuta l'opponibilità della risoluzione non solo all'utilizzatrice, ma anche ai terzi a vario titolo immessi nella detenzione del bene ai sensi dell'art. 1595 comma 3 c.c.
3 La titolarità dell'immobile, originariamente in capo a , è Controparte_4 passata a a seguito di scissione parziale, condizionata alla Controparte_2 contestuale cessione del portafoglio crediti deteriorati a avvenuta Controparte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999. Il credito relativo al contratto di leasing oggetto di causa è stato incluso in tale cessione, come comprovato sia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art.
7.1 della legge 130/1999, sia dall'elenco dei crediti ceduti che riporta il codice identificativo del contratto in questione. In forza di tale articolata operazione societaria e della procura speciale rilasciata a ha CP_3 Controparte_2 poi agito per il rilascio dell'immobile nei confronti della attuale Parte_1 occupante.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte attrice, le convenute hanno evidenziato l'infondatezza della stessa, richiamando giurisprudenza di merito secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco è idonea a fornire prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ove contenga elementi oggettivi idonei a identificare senza incertezze il credito stesso.
È stata poi confutata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sostenendosi che, pur essendo la stessa stata immessa nel possesso Parte_1 dell'immobile dagli organi della procedura fallimentare di detta Parte_1 immissione è priva di rilevanza ai fini della opponibilità nei confronti del creditore procedente, trattandosi comunque di soggetto non subentrato validamente nel contratto di leasing per difetto del consenso della concedente Secondo la CP_4 difesa convenuta, la non può quindi vantare una detenzione Parte_1 qualificata dell'immobile, né ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168 c.c., non essendo parte di alcun rapporto contrattuale con il creditore procedente.
Si è evidenziato altresì che il titolo esecutivo, costituito dalla menzionata sentenza del Tribunale di Milano, risulta efficace anche nei confronti del terzo occupante senza titolo opponibile, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rilascio di immobili.
4 Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Successivamente, la parte opponente ha depositato memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c., nella quale ha ulteriormente ribadito le proprie difese, riportandosi integralmente alle argomentazioni già svolte nell'atto di citazione introduttivo, ed ha rappresentato lo sviluppo di ulteriori eventi processuali. In particolare, ha evidenziato che, nelle more del presente giudizio, la mandataria ha dato avvio alla CP_3 procedura esecutiva per rilascio, fissando mediante preavviso ex art. 608 c.p.c.
l'accesso all'immobile per il giorno 29 maggio 2023. In tale data, tuttavia, l'Ufficiale
Giudiziario incaricato dell'esecuzione ha sollevato incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 610 c.p.c., rilevando come il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto
- ossia la sentenza n. 7211/2020 del Tribunale di Milano - non contenga alcuna statuizione nei confronti della bensì unicamente nei confronti Parte_1 della Cipa Immobiliare S.r.l., condannata al rilascio dell'immobile.
A sostegno di tale rilievo, la società opponente ha prodotto il relativo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario, dal quale si evince che l'attuale detenzione dell'immobile da parte di non risulta riconducibile alla convenuta Parte_1
Cipa Immobiliare, ma è derivata da un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società e autorizzato dagli organi della procedura concorsuale Parte_1 della stessa. Tali circostanze, secondo l'opponente, confermano ulteriormente la carenza di legittimazione passiva e l'inopponibilità del titolo esecutivo azionato.
Con separato atto di citazione, la ha altresì proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., successivamente iscritta al n.
656/2023 R.G., deducendo che, in pendenza del presente giudizio, la mandataria per conto delle società e aveva CP_3 Controparte_1 Controparte_2 dato inizio all'azione esecutiva per rilascio, mediante notifica di preavviso ex art. 608
c.p.c. e fissazione dell'accesso all'immobile per il giorno 29 maggio 2023.
La società opponente ha esposto che tale iniziativa, intervenuta prima della data fissata per l'udienza nella procedura già pendente, avrebbe potuto determinare la consumazione dell'esecuzione prima che il giudice si pronunciasse sull'istanza di
5 sospensione. Ha pertanto richiesto, in via d'urgenza, l'anticipazione dell'udienza ex art. 624 c.p.c., ovvero, in via subordinata, la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione sino alla celebrazione dell'udienza già fissata. A fondamento dell'istanza, la società ha rappresentato che il rilascio dell'immobile determinerebbe la cessazione della propria attività commerciale, esercitata esclusivamente presso i locali oggetto di esecuzione, con gravi danni economici e la conseguente necessità di licenziare il personale dipendente.
Nel procedimento riunito iscritto al n. 656/2023 R.G., si sono costituite le società
e sempre per il tramite della mandataria speciale Controparte_1 Controparte_2
reiterando integralmente le eccezioni già svolte nel primo giudizio di CP_3 opposizione. In particolare, le convenute hanno ribadito la propria legittimazione attiva quale effetto della scissione societaria e della successiva cessione del credito, comprovate dalla documentazione depositata, tra cui l'atto di scissione e l'elenco dei crediti ceduti. Hanno nuovamente contestato la legittimazione passiva della società opponente, affermando che la stessa detiene l'immobile sine titulo e che la sentenza azionata è opponibile anche ai terzi detentori non legittimati, in quanto immesse nel possesso da soggetti diversi dalla parte condannata. Le convenute hanno quindi insistito per l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, nonché per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
In seguito, il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n.
656/2023 R.G. a quello iscritto al n. 480/2023 R.G., ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, avendo entrambe ad oggetto l'opposizione alla medesima procedura esecutiva intrapresa dalle stesse parti in relazione allo stesso immobile.
Tanto premesso sulla posizione delle parti, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, quindi, dopo la riunione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta dalla società risulta nel complesso Parte_1 infondata e merita di essere respinta per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla legittimazione attiva delle società opposte e Controparte_1
l'eccezione sollevata dall'opponente si inserisce nell'ambito delle Controparte_2
6 operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e delle cessioni di crediti in blocco previste dall'art. 58 del Testo Unico Bancario.
Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante che la società che si dichiari successore a titolo particolare in un rapporto obbligatorio
è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione. È stato tuttavia recentemente precisato che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale, pur esonerando la cessionaria dalla notificazione individuale ai debitori ceduti, non è da sola sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, ove non contenga anche elementi riferibili al contratto di cessione e al suo specifico contenuto (in questo senso, Cass. 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780).
Nel caso oggetto di causa, tuttavia, non ci si trova al cospetto di una mera cessione di crediti in blocco ai sensi del T.U.B., bensì di una articolata operazione di cartolarizzazione strutturata secondo i modelli previsti dalla legge n. 130 del 1999. È documentato in atti che l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato trasferito dalla originaria concedente alla società Controparte_4 Controparte_2 mediante atto di scissione parziale del 26 novembre 2020 a rogito del Notaio Per_1
Tale atto, il cui contenuto è confermato dalla visura catastale e dalla relativa
[...] trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, costituisce prova diretta della titolarità del diritto di proprietà in capo alla Controparte_2 indipendentemente dal trasferimento del credito derivante dal contratto di leasing.
L'operazione si è sviluppata secondo il modello previsto dall'art.
7.1 commi 4 e
5 della legge n. 130 del 1999, prevedendo la cessione dei crediti deteriorati alla società veicolo e il contestuale trasferimento dei beni immobili alla società Controparte_1 di appoggio Controparte_2
La documentazione prodotta dimostra che l'efficacia della scissione era subordinata alla sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti, rendendo l'intera operazione unitaria e inscindibile.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2020 (codice redazionale TX20AAB11866) indica che la ha acquisito pro soluto Controparte_1
7 tutti i crediti derivanti da contratti di leasing classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1993 e il 2018. L'elenco dei crediti ceduti, disponibile sul sito web indicato nell'avviso, comprende espressamente il codice rapporto n. 1251531 intestato a corrispondente al contratto oggetto del presente giudizio. Controparte_4
La legittimazione processuale della ad agire in rappresentanza CP_3 delle società è dimostrata mediante procura speciale conferita con atto pubblico CP_2 del 26 gennaio 2022 a rogito del Notaio . Persona_2
Alla luce della complessiva documentazione prodotta, risulta provata, secondo un criterio di ragionevole certezza, la legittimazione attiva delle parti opposte. In primo luogo, il trasferimento della proprietà dell'immobile alla Controparte_2 rappresenta di per sé titolo sufficiente a legittimare la richiesta di rilascio nei confronti di chi detenga il bene senza valido titolo opponibile. In secondo luogo, l'operazione di cartolarizzazione risulta formalmente strutturata e documentata secondo i requisiti previsti dalla legge 130 del 1999. Infine, la puntuale indicazione del contratto di leasing tra quelli ceduti e la procura speciale conferita alla mandataria completano il quadro probatorio richiesto.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere non sufficiente la prova della cessione del credito, la legittimazione attiva della risulterebbe Controparte_2 comunque fondata sulla titolarità della proprietà dell'immobile, che legittima autonomamente l'azione di rilascio nei confronti del detentore privo di titolo opponibile.
Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente non può essere accolta e va respinta.
Quanto alla legittimazione passiva della società opponente e all'efficacia del titolo esecutivo azionato, va rilevato che la sentenza n. 7211/2020 del Tribunale di
Milano, pur menzionando nel dispositivo la sola Cipa Immobiliare S.r.l., contiene nella motivazione l'affermazione secondo cui la risoluzione del contratto di leasing è opponibile anche ai terzi immessi nella detenzione del bene.
In particolare, la pronuncia accerta l'assenza di un titolo idoneo a garantire il subentro nel contratto e la violazione della clausola 18 delle condizioni generali del
8 leasing, che subordinava la cessione al consenso scritto della concedente. Tale consenso non risulta mai prestato e ogni contratto successivo, incluso quello di affitto di ramo d'azienda stipulato tra ed deve ritenersi Parte_1 Parte_1 inopponibile alla concedente. L'autorizzazione del giudice delegato alla stipula di tale contratto non è idonea a sanare tale inopponibilità, non potendo incidere sui rapporti con soggetti estranei alla procedura concorsuale.
La si trova pertanto a detenere l'immobile sine titulo nei Parte_1 confronti del creditore procedente, rientrando tra i terzi cui è opponibile la pronuncia di condanna al rilascio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i titoli esecutivi sono opponibili anche a chi detiene il bene senza titolo opponibile, purché la sua detenzione sia precedente all'esecuzione e nota al creditore (Cass. Civ., Sez. II, 11 settembre 2013, n. 20053). Tale condizione è pacificamente integrata nel caso di specie.
Infine, l'invocazione della tutela possessoria ex art. 1168 comma 2 c.c. da parte dell'opponente risulta infondata. Tale tutela presuppone un rapporto contrattuale tra le parti o una detenzione qualificata opponibile al soggetto che pone in essere lo spoglio.
Non essendo mai intercorso alcun rapporto negoziale tra e le Parte_1 società né risultando la validità e opponibilità del contratto di affitto di ramo CP_2
d'azienda, manca ogni presupposto per l'applicazione della tutela possessoria. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la detenzione qualificata non può essere invocata nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale (Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135).
Anche sotto tale profilo, l'opposizione si rivela infondata e deve essere respinta.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra l'opposizione proposta dalla società deve essere rigettata. Parte_1
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
p.q.m.
9 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 15 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 480 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, alla quale è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al n.
656 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 25 marzo 2025, a seguito di udienza svoltasi nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cantagallo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
C.F., P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Treviso-Belluno n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
C.F., P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_2 di Treviso-Belluno n. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, e per esse la mandataria (C.F. , P. Iva CP_3 P.IVA_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_5 difesa dall'avv. Mario Zurlo, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuta;
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 5 marzo 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 615 comma 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole a mezzo PEC il 3 marzo
2023 da parte della mandataria speciale per conto delle società CP_3 [...]
e cessionarie della con cui CP_1 Controparte_2 Controparte_4 veniva intimato il rilascio dell'immobile sito in San AN TI (CH), via
Aterno n. 38/40, attualmente nella sua disponibilità.
La società opponente ha eccepito, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva delle società opposte, deducendo che queste si sarebbero limitate a richiamare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco dei crediti da parte della senza tuttavia fornire la necessaria prova Controparte_4 documentale dell'effettiva inclusione del credito azionato nella suddetta cessione, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, secondo parte attrice, non risulta prodotto né il contratto di cessione né alcun documento idoneo a dimostrare la riferibilità dello specifico credito azionato alla cessione, né l'avviso di pubblicazione risulta sufficiente ad individuare chiaramente il credito medesimo.
In secondo luogo, la ha dedotto la propria carenza di Parte_1 legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte destinataria della sentenza n.
7211/2020 del Tribunale di Milano - titolo esecutivo azionato con il precetto - che ha condannato al rilascio dell'immobile esclusivamente la Cipa Immobiliare S.r.l.
2 La società opponente ha quindi ricostruito la propria posizione, precisando che la detenzione dell'immobile deriva da un contratto di affitto di ramo d'azienda sottoscritto in data 24 giugno 2014 con la successivamente fallita, Parte_1 contratto autorizzato dal Giudice Delegato della procedura di concordato preventivo, che prevedeva espressamente il subentro nel contratto di locazione commerciale relativo ai locali oggetto di causa. Ha quindi affermato che la propria detenzione dell'immobile è pienamente legittima e qualificata, non potendosi configurare una detenzione sine titulo, e che la condanna contenuta nella sentenza posta a base del precetto non è ad essa opponibile, in quanto riferita ad un diverso soggetto. Inoltre, ha evidenziato che, anche a voler interpretare estensivamente il dispositivo della sentenza, la società opponente è stata immessa nel possesso non dalla convenuta Cipa
Immobiliare S.r.l., ma da soggetti estranei alla sentenza, ovvero gli organi della procedura fallimentare, sicché l'estensione della condanna nei suoi confronti si rivelerebbe illegittima.
Ha quindi chiesto che venga accertata la carenza di legittimazione attiva delle opposte, nonché dichiarata l'inopponibilità del titolo esecutivo alla Parte_1
con conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituite in giudizio le società
e entrambe per il tramite della mandataria Controparte_1 Controparte_2 speciale eccependo l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla CP_3 in ordine a tutte le deduzioni attoree. Parte_1
In particolare, parte convenuta ha evidenziato che l'immobile oggetto dell'azione esecutiva era stato concesso in leasing da alla Controparte_4 società Cipa Immobiliare S.r.l. con contratto del 23 luglio 2009 e che la successiva locazione stipulata da quest'ultima con era avvenuta in violazione della Parte_1 clausola contrattuale che richiedeva il previo consenso scritto della concedente. A seguito della risoluzione del contratto di leasing, pronunciata con sentenza n.
7211/2020 del Tribunale di Milano - divenuta definitiva - veniva riconosciuta l'opponibilità della risoluzione non solo all'utilizzatrice, ma anche ai terzi a vario titolo immessi nella detenzione del bene ai sensi dell'art. 1595 comma 3 c.c.
3 La titolarità dell'immobile, originariamente in capo a , è Controparte_4 passata a a seguito di scissione parziale, condizionata alla Controparte_2 contestuale cessione del portafoglio crediti deteriorati a avvenuta Controparte_1 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999. Il credito relativo al contratto di leasing oggetto di causa è stato incluso in tale cessione, come comprovato sia dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art.
7.1 della legge 130/1999, sia dall'elenco dei crediti ceduti che riporta il codice identificativo del contratto in questione. In forza di tale articolata operazione societaria e della procura speciale rilasciata a ha CP_3 Controparte_2 poi agito per il rilascio dell'immobile nei confronti della attuale Parte_1 occupante.
Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte attrice, le convenute hanno evidenziato l'infondatezza della stessa, richiamando giurisprudenza di merito secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco è idonea a fornire prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria, ove contenga elementi oggettivi idonei a identificare senza incertezze il credito stesso.
È stata poi confutata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della sostenendosi che, pur essendo la stessa stata immessa nel possesso Parte_1 dell'immobile dagli organi della procedura fallimentare di detta Parte_1 immissione è priva di rilevanza ai fini della opponibilità nei confronti del creditore procedente, trattandosi comunque di soggetto non subentrato validamente nel contratto di leasing per difetto del consenso della concedente Secondo la CP_4 difesa convenuta, la non può quindi vantare una detenzione Parte_1 qualificata dell'immobile, né ricorrere alla tutela possessoria ex art. 1168 c.c., non essendo parte di alcun rapporto contrattuale con il creditore procedente.
Si è evidenziato altresì che il titolo esecutivo, costituito dalla menzionata sentenza del Tribunale di Milano, risulta efficace anche nei confronti del terzo occupante senza titolo opponibile, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di rilascio di immobili.
4 Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione, con conferma della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
Successivamente, la parte opponente ha depositato memoria ex art. 171-ter n. 1
c.p.c., nella quale ha ulteriormente ribadito le proprie difese, riportandosi integralmente alle argomentazioni già svolte nell'atto di citazione introduttivo, ed ha rappresentato lo sviluppo di ulteriori eventi processuali. In particolare, ha evidenziato che, nelle more del presente giudizio, la mandataria ha dato avvio alla CP_3 procedura esecutiva per rilascio, fissando mediante preavviso ex art. 608 c.p.c.
l'accesso all'immobile per il giorno 29 maggio 2023. In tale data, tuttavia, l'Ufficiale
Giudiziario incaricato dell'esecuzione ha sollevato incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 610 c.p.c., rilevando come il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto
- ossia la sentenza n. 7211/2020 del Tribunale di Milano - non contenga alcuna statuizione nei confronti della bensì unicamente nei confronti Parte_1 della Cipa Immobiliare S.r.l., condannata al rilascio dell'immobile.
A sostegno di tale rilievo, la società opponente ha prodotto il relativo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario, dal quale si evince che l'attuale detenzione dell'immobile da parte di non risulta riconducibile alla convenuta Parte_1
Cipa Immobiliare, ma è derivata da un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la società e autorizzato dagli organi della procedura concorsuale Parte_1 della stessa. Tali circostanze, secondo l'opponente, confermano ulteriormente la carenza di legittimazione passiva e l'inopponibilità del titolo esecutivo azionato.
Con separato atto di citazione, la ha altresì proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., successivamente iscritta al n.
656/2023 R.G., deducendo che, in pendenza del presente giudizio, la mandataria per conto delle società e aveva CP_3 Controparte_1 Controparte_2 dato inizio all'azione esecutiva per rilascio, mediante notifica di preavviso ex art. 608
c.p.c. e fissazione dell'accesso all'immobile per il giorno 29 maggio 2023.
La società opponente ha esposto che tale iniziativa, intervenuta prima della data fissata per l'udienza nella procedura già pendente, avrebbe potuto determinare la consumazione dell'esecuzione prima che il giudice si pronunciasse sull'istanza di
5 sospensione. Ha pertanto richiesto, in via d'urgenza, l'anticipazione dell'udienza ex art. 624 c.p.c., ovvero, in via subordinata, la sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione sino alla celebrazione dell'udienza già fissata. A fondamento dell'istanza, la società ha rappresentato che il rilascio dell'immobile determinerebbe la cessazione della propria attività commerciale, esercitata esclusivamente presso i locali oggetto di esecuzione, con gravi danni economici e la conseguente necessità di licenziare il personale dipendente.
Nel procedimento riunito iscritto al n. 656/2023 R.G., si sono costituite le società
e sempre per il tramite della mandataria speciale Controparte_1 Controparte_2
reiterando integralmente le eccezioni già svolte nel primo giudizio di CP_3 opposizione. In particolare, le convenute hanno ribadito la propria legittimazione attiva quale effetto della scissione societaria e della successiva cessione del credito, comprovate dalla documentazione depositata, tra cui l'atto di scissione e l'elenco dei crediti ceduti. Hanno nuovamente contestato la legittimazione passiva della società opponente, affermando che la stessa detiene l'immobile sine titulo e che la sentenza azionata è opponibile anche ai terzi detentori non legittimati, in quanto immesse nel possesso da soggetti diversi dalla parte condannata. Le convenute hanno quindi insistito per l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione, nonché per la prosecuzione dell'azione esecutiva.
In seguito, il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento iscritto al n.
656/2023 R.G. a quello iscritto al n. 480/2023 R.G., ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, avendo entrambe ad oggetto l'opposizione alla medesima procedura esecutiva intrapresa dalle stesse parti in relazione allo stesso immobile.
Tanto premesso sulla posizione delle parti, la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e, quindi, dopo la riunione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta dalla società risulta nel complesso Parte_1 infondata e merita di essere respinta per le ragioni che seguono.
Con riguardo alla legittimazione attiva delle società opposte e Controparte_1
l'eccezione sollevata dall'opponente si inserisce nell'ambito delle Controparte_2
6 operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 e delle cessioni di crediti in blocco previste dall'art. 58 del Testo Unico Bancario.
Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo costante che la società che si dichiari successore a titolo particolare in un rapporto obbligatorio
è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione. È stato tuttavia recentemente precisato che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale, pur esonerando la cessionaria dalla notificazione individuale ai debitori ceduti, non è da sola sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, ove non contenga anche elementi riferibili al contratto di cessione e al suo specifico contenuto (in questo senso, Cass. 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2780).
Nel caso oggetto di causa, tuttavia, non ci si trova al cospetto di una mera cessione di crediti in blocco ai sensi del T.U.B., bensì di una articolata operazione di cartolarizzazione strutturata secondo i modelli previsti dalla legge n. 130 del 1999. È documentato in atti che l'immobile oggetto del contratto di leasing è stato trasferito dalla originaria concedente alla società Controparte_4 Controparte_2 mediante atto di scissione parziale del 26 novembre 2020 a rogito del Notaio Per_1
Tale atto, il cui contenuto è confermato dalla visura catastale e dalla relativa
[...] trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, costituisce prova diretta della titolarità del diritto di proprietà in capo alla Controparte_2 indipendentemente dal trasferimento del credito derivante dal contratto di leasing.
L'operazione si è sviluppata secondo il modello previsto dall'art.
7.1 commi 4 e
5 della legge n. 130 del 1999, prevedendo la cessione dei crediti deteriorati alla società veicolo e il contestuale trasferimento dei beni immobili alla società Controparte_1 di appoggio Controparte_2
La documentazione prodotta dimostra che l'efficacia della scissione era subordinata alla sottoscrizione del contratto di cessione dei crediti, rendendo l'intera operazione unitaria e inscindibile.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2020 (codice redazionale TX20AAB11866) indica che la ha acquisito pro soluto Controparte_1
7 tutti i crediti derivanti da contratti di leasing classificati a sofferenza, sorti nel periodo tra il 1993 e il 2018. L'elenco dei crediti ceduti, disponibile sul sito web indicato nell'avviso, comprende espressamente il codice rapporto n. 1251531 intestato a corrispondente al contratto oggetto del presente giudizio. Controparte_4
La legittimazione processuale della ad agire in rappresentanza CP_3 delle società è dimostrata mediante procura speciale conferita con atto pubblico CP_2 del 26 gennaio 2022 a rogito del Notaio . Persona_2
Alla luce della complessiva documentazione prodotta, risulta provata, secondo un criterio di ragionevole certezza, la legittimazione attiva delle parti opposte. In primo luogo, il trasferimento della proprietà dell'immobile alla Controparte_2 rappresenta di per sé titolo sufficiente a legittimare la richiesta di rilascio nei confronti di chi detenga il bene senza valido titolo opponibile. In secondo luogo, l'operazione di cartolarizzazione risulta formalmente strutturata e documentata secondo i requisiti previsti dalla legge 130 del 1999. Infine, la puntuale indicazione del contratto di leasing tra quelli ceduti e la procura speciale conferita alla mandataria completano il quadro probatorio richiesto.
Anche nell'ipotesi in cui si volesse ritenere non sufficiente la prova della cessione del credito, la legittimazione attiva della risulterebbe Controparte_2 comunque fondata sulla titolarità della proprietà dell'immobile, che legittima autonomamente l'azione di rilascio nei confronti del detentore privo di titolo opponibile.
Ne consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente non può essere accolta e va respinta.
Quanto alla legittimazione passiva della società opponente e all'efficacia del titolo esecutivo azionato, va rilevato che la sentenza n. 7211/2020 del Tribunale di
Milano, pur menzionando nel dispositivo la sola Cipa Immobiliare S.r.l., contiene nella motivazione l'affermazione secondo cui la risoluzione del contratto di leasing è opponibile anche ai terzi immessi nella detenzione del bene.
In particolare, la pronuncia accerta l'assenza di un titolo idoneo a garantire il subentro nel contratto e la violazione della clausola 18 delle condizioni generali del
8 leasing, che subordinava la cessione al consenso scritto della concedente. Tale consenso non risulta mai prestato e ogni contratto successivo, incluso quello di affitto di ramo d'azienda stipulato tra ed deve ritenersi Parte_1 Parte_1 inopponibile alla concedente. L'autorizzazione del giudice delegato alla stipula di tale contratto non è idonea a sanare tale inopponibilità, non potendo incidere sui rapporti con soggetti estranei alla procedura concorsuale.
La si trova pertanto a detenere l'immobile sine titulo nei Parte_1 confronti del creditore procedente, rientrando tra i terzi cui è opponibile la pronuncia di condanna al rilascio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i titoli esecutivi sono opponibili anche a chi detiene il bene senza titolo opponibile, purché la sua detenzione sia precedente all'esecuzione e nota al creditore (Cass. Civ., Sez. II, 11 settembre 2013, n. 20053). Tale condizione è pacificamente integrata nel caso di specie.
Infine, l'invocazione della tutela possessoria ex art. 1168 comma 2 c.c. da parte dell'opponente risulta infondata. Tale tutela presuppone un rapporto contrattuale tra le parti o una detenzione qualificata opponibile al soggetto che pone in essere lo spoglio.
Non essendo mai intercorso alcun rapporto negoziale tra e le Parte_1 società né risultando la validità e opponibilità del contratto di affitto di ramo CP_2
d'azienda, manca ogni presupposto per l'applicazione della tutela possessoria. La giurisprudenza ha infatti chiarito che la detenzione qualificata non può essere invocata nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale (Cass. Civ., Sez. II, 14 dicembre 2015, n. 25135).
Anche sotto tale profilo, l'opposizione si rivela infondata e deve essere respinta.
Sulla base delle considerazioni svolte sopra l'opposizione proposta dalla società deve essere rigettata. Parte_1
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza.
p.q.m.
9 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_1
- condanna l'attrice opponente alla rifusione, in favore della parte convenuta opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 15 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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