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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 105/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in MONREALE, VIA VENERO N. 23, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in MONREALE (PA), VIA VENERO N. 23, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale di udienza del 4/4/25 e note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
1 12/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 527/2025 del 14/4/2025, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come integrate all'udienza di comparizione del 4/4/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi, tuttavia, a darsi reciproca comunicazione in merito ad eventuali variazioni di residenza o di domicilio;
2. Al fine di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto costante, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono l'affidamento condiviso dei minori. Gli odierni ricorrenti decidono che la figlia abiterà prevalentemente con il padre presso la sua nuova residenza e Per_1 che lo stesso provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria. Il minore invece, vivrà con la di lui madre Per_2 presso la propria residenza e la stessa provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria;
3. Nonostante la collocazione dei due minori presso le rispettive residenze dei genitori, questi ultimi, seguiranno l'istruzione e l'educazione dei propri figli, ed entrambi i genitori saranno chiamati a condividere tutte le decisioni e le scelte di maggiore importanza;
4. Posto che entrambi i ricorrenti svolgono una propria attività lavorativa ed
2 in più la Sig.ra è titolare di una pensione di invalidità, la Sig.ra Pt_2 Pt_2 rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento per sé da parte del marito.
5. Il diritto di visita dei genitori nei confronti dei propri figli verrà concordato previo contatto telefonico, senza che vi sia necessità di alcuna formalità. Nel caso di futuro dissenso tra i coniugi si prevede che ogni minore potrà trascorrere con l'altro genitore un pomeriggio la settimana da concordare di volta in volta tenuto conto dei rispettivi impegni, dalle ore 16:00 fino alle ore
21:00. Nei fine settimana alternati ogni minore potrà trascorrere con l'altro genitore dal sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 21.00 della domenica sera.
Durante questi giorni di visita il genitore ove si troverà il minore provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria.
6. Le maggiori festività saranno trascorse dai minori alternativamente con i propri genitori, salvo diversi accordi tra le parti e conformemente alla volontà dei figli minori e nel rispetto dei loro impegni scolastici.
7. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i minori una settimana nel mese di luglio una settimana nel mese di agosto;
le date verranno concordate anno per anno dai genitori in relazione alle loro ferie lavorative.
8. I coniugi esprimono fin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti siimpegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserva e senza ritardi il reciproco assenso;
9. Le parti in considerazione delle superiori regolamentazioni dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, vantare o reclamare per qualsivoglia titolo, ragione e causale conseguente all'intercorso rapporto di coniugio”.
All'udienza del 4 aprile 2025, le parti a parziale modifica del punto 2), hanno integrato l'accordo prevedendo che “ciascun coniuge verserà all'altro la somma di € 175,00 per il mantenimento del figlio non collocatario e che ciascuno contribuirà al 50% alle spese straordinarie di entrambi i figli secondo quanto previsto dal protocollo firmato dal Tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
3 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale (PA), in data 19/09/2007, da nato a TORINO (TO) in [...] Parte_1
26/02/1981 e da nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_2
04/03/1981, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18 P.
1, Anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 105/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in MONREALE, VIA VENERO N. 23, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in MONREALE (PA), VIA VENERO N. 23, presso lo studio dell'Avv. PERNA SANDRA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale di udienza del 4/4/25 e note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
1 12/12/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito nel ricorso.
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 527/2025 del 14/4/2025, passata in giudicato.
La separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, così come integrate all'udienza di comparizione del 4/4/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
““1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, obbligandosi, tuttavia, a darsi reciproca comunicazione in merito ad eventuali variazioni di residenza o di domicilio;
2. Al fine di garantire il diritto dei figli di mantenere un rapporto costante, equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i ricorrenti stabiliscono l'affidamento condiviso dei minori. Gli odierni ricorrenti decidono che la figlia abiterà prevalentemente con il padre presso la sua nuova residenza e Per_1 che lo stesso provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria. Il minore invece, vivrà con la di lui madre Per_2 presso la propria residenza e la stessa provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria;
3. Nonostante la collocazione dei due minori presso le rispettive residenze dei genitori, questi ultimi, seguiranno l'istruzione e l'educazione dei propri figli, ed entrambi i genitori saranno chiamati a condividere tutte le decisioni e le scelte di maggiore importanza;
4. Posto che entrambi i ricorrenti svolgono una propria attività lavorativa ed
2 in più la Sig.ra è titolare di una pensione di invalidità, la Sig.ra Pt_2 Pt_2 rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento per sé da parte del marito.
5. Il diritto di visita dei genitori nei confronti dei propri figli verrà concordato previo contatto telefonico, senza che vi sia necessità di alcuna formalità. Nel caso di futuro dissenso tra i coniugi si prevede che ogni minore potrà trascorrere con l'altro genitore un pomeriggio la settimana da concordare di volta in volta tenuto conto dei rispettivi impegni, dalle ore 16:00 fino alle ore
21:00. Nei fine settimana alternati ogni minore potrà trascorrere con l'altro genitore dal sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 21.00 della domenica sera.
Durante questi giorni di visita il genitore ove si troverà il minore provvederà ad ogni suo bisogno economico sia di natura ordinaria che straordinaria.
6. Le maggiori festività saranno trascorse dai minori alternativamente con i propri genitori, salvo diversi accordi tra le parti e conformemente alla volontà dei figli minori e nel rispetto dei loro impegni scolastici.
7. Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i minori una settimana nel mese di luglio una settimana nel mese di agosto;
le date verranno concordate anno per anno dai genitori in relazione alle loro ferie lavorative.
8. I coniugi esprimono fin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e tessera d'identità valida per l'espatrio da parte delle Autorità di pubblica sicurezza, i ricorrenti siimpegnano vicendevolmente e sin d'ora, salvo violazioni del presente accordo, a prestare senza riserva e senza ritardi il reciproco assenso;
9. Le parti in considerazione delle superiori regolamentazioni dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere, vantare o reclamare per qualsivoglia titolo, ragione e causale conseguente all'intercorso rapporto di coniugio”.
All'udienza del 4 aprile 2025, le parti a parziale modifica del punto 2), hanno integrato l'accordo prevedendo che “ciascun coniuge verserà all'altro la somma di € 175,00 per il mantenimento del figlio non collocatario e che ciascuno contribuirà al 50% alle spese straordinarie di entrambi i figli secondo quanto previsto dal protocollo firmato dal Tribunale di Palermo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
3 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Monreale (PA), in data 19/09/2007, da nato a TORINO (TO) in [...] Parte_1
26/02/1981 e da nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_2
04/03/1981, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 18 P.
1, Anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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