Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 122 dell'anno 2020, vertente
TRA
( , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), in proprio C.F._2 Parte_3 C.F._3
e quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Persona_1
Ciccopiedi ) - C.F._4 Email_1 unitamente al quale elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso A. Lucci n.
137, presso lo studio dell'avv. Stefano Sorriento
APPELLANTI
E
( , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Paola Basile ( ) CodiceFiscale_5
- unitamente alla quale elett.te dom.lia in Email_2
Napoli, al Corso Novara, n. 13, presso lo studio dell'avv. Raffaele Lamparelli
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1011/2019, resa dal Tribunale ordinario di Benevento in data 04.06.2019 nel giudizio avente n. 580/2014 RG, pubblicata in data 06.06.2019, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 02.01.2020 gli appellanti in epigrafe impugnavano la sentenza n. 1011/2019, con la quale il Tribunale di Benevento aveva rigettato la domanda risarcitoria dai medesimi avanzata nei confronti dell'Ente con citazione del 28.01.2014, condannandoli, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.972,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario.
In data 07.10.2020 il si costituiva in giudizio, spiegando Controparte_1 appello incidentale.
Con note di trattazione scritta del 13.02.2023 l'avv. Giuseppe Ciccopiedi, difensore degli appellanti, dichiarava di essere stato destinatario, ai sensi dell'art. 290 c.p.p., di un provvedimento dell'A.G. di interdizione temporanea dall'esercizio della professione per dodici mesi.
La Corte, preso atto di quanto sopra, con ordinanza del 16.02.2023, dichiarava l'interruzione del processo.
Con note del 04.02.2025 l'appellato Ente documentava la cessazione del periodo di interdizione temporanea dall'esercizio della professione dell'avv. Ciccopiedi
(iniziato il 22.04.2022 e terminato il 22.04.2023: cfr. messaggio pec COA
Benevento del 03.02.2025, in atti).
Evidenziata la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305 c.p.c. dalla data di cessazione dell'evento interruttivo, chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 307, comma 3,
c.p.c.
Le medesime conclusioni venivano reiterate con le note di trattazione depositate per l'udienza del 15.04.2025, svolta in modalità cartolare, cui la causa è stata rinviata per la delibazione sulla formulata istanza di estinzione.
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Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del procuratore dall'esercizio della professione, il termine per la riassunzione decorre, per quanto concerne la parte colpita dall'evento, dalla cessazione del periodo di sospensione, atteso che il procuratore, ben a conoscenza, sia dell'accadimento interruttivo dipendente dalla subita sanzione, sia della relativa durata, ha l'obbligo, alla scadenza di tale periodo, di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine di cui all'art. 305 c.p.c.; diversa è, invece, l'esigenza di protezione della parte rappresentata propria delle ipotesi di definitiva cessazione dello "ius postulandi", per le quali il detto termine deve decorrere dalla conoscenza legale del venir meno dell'accadimento interruttivo
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29144 del 11/11/2019).
In tale ipotesi, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente, invece, che il procuratore, già regolarmente costituito, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione;
pertanto, da tale data, senza che abbia rilievo, per il procuratore, la conoscenza legale della ordinanza d'interruzione del processo, che ha natura meramente dichiarativa e, per la parte, la conoscenza legale dell'accadimento interruttivo, il procuratore stesso, che non sia stato revocato o abbia rinunciato alla procura, ha l'onere di provvedere alla prosecuzione del giudizio nel termine decadenziale, ai sensi degli artt. 301 e 305 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24997 del
10/12/2010).
Nel caso di specie, l'avv. Ciccopiedi non ha provveduto, come era suo onere, a dare impulso alla prosecuzione del giudizio nel termine di tre mesi dalla cessazione del periodo di sospensione, decorrente, come in premessa evidenziato, dal 22.04.2023.
Consta in atti una richiesta di visibilità, formulata nell'interesse di
[...]
da un altro difensore, il quale ha allegato, però, una procura Parte_1 rilasciata per la richiesta di indennizzo ex lege 89/2001 e non già per la rappresentanza e difesa nel presente giudizio. . 4
Tanto premesso in punto di fatto e di diritto, va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, co. 3 c.p.c..
La mancata prosecuzione del giudizio ad impulso dell'appellante principale travolge, infatti, anche l'appello incidentale.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307 ultimo comma c.p.c.
A mente dell'art. 310 ultimo comma del predetto codice, le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 16.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO