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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CO OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, iscritta al n. 1590 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a San Rafael, in [...], il [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Majorana C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Claudia Fazzarri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Bogotà, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla MO Marconi n. C.F._2
20, presso lo studio dell'Avv. Dominga Martines che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 24 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli nati fuori dal matrimonio:
, a Roma il 30 dicembre 2017, e , Persona_1 Per_2 Parte_1
a Roma l'8 febbraio 2019.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affida- mento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abi- tazione materna. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'inte- resse dei figli, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capa- cità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, mentre avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, il Sig compatibilmente ai propri Parte_1
impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli due giorni a settimana il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 16 fino all'entrata di scuola il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16 al sabato mattina quando devono trascorrere il weekend con la madre. In caso di chiusure scolastiche o di giorno festivo i bam- bini saranno prelevati alle ore 8.30 dalla casa materna. Il padre potrà tenere con sé
i figli a settimane alternate dalle 16 del venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'entrata di scuola.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, in ordine alle vacanze estive, i bambini tra- scorreranno con il padre 15 giorni consecutivi, con adeguato preavviso alla madre, entro metà del mese di maggio, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno i figli.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno i giorni delle va-
pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
canze natalizie metà con un genitore e metà con l'altro alternando di anno in anno il giorno 24 e 25 Dicembre con l'uno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro; trascorreranno metà dei giorni delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta) con l'altro ; i figli staranno con la madre il giorno del suo compleanno e con il padre il giorno del suo compleanno mentre trascorreranno il giorno dei loro compleanni possibilmente in compagnia di entrambi i genitori e, laddove non sia possibile, metà giornata con un genitore e metà giornata con l'altro
5. In considerazione dei redditi equivalenti dei genitori e della necessità del
[...]
di pagare il 50% del mutuo della casa familiare e la locazione di altro im- Per_3
mobile, il padre a decorrere dal mese successivo alla definizione del presente ac- cordo, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di euro 200,00 (duecento) pari a 100,00 euro a figlio, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a riconoscere alla madre l'intero importo dell'assegno unico per i minori, che per legge spetterebbe al 50%.
6. Le spese straordinarie concordate e documentate saranno divise al 50% tra i coniugi, come da Protocollo sulle spese del Tribunale di Viterbo che di seguito si riporta: Spese Straordinarie: l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie meglio specifi- cate e così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo di seguito riportato Sono considerate spese ordinarie, come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di manteni- mento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio in ambito urbano;
ricarica del pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
cellulare; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici); 1) Sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servi- zio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure ocu- listiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rien- trano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appar- tamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni con- secutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche
(musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la par- tecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto ne- cessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di even- tuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordi- naria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acqui- sto di cappotti, piumini); 2) Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sem- pre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
procedere alla spesa deve informarne per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa.
3) Sono considerate spese straordinarie per le quali NON è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tra- mite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio. le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. 4) Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo do- vranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione atte- stante l'effettivo esborso.
7. L'abitazione cointestata di Sutri Via Capotondi 33 viene assegnata all Pt_2
che vi abiterà con i figli. Nel momento in cui i figli andranno ad abitare altrove o raggiungeranno l'indipendenza economica, le parti pattuiscono sin da ora che la casa andrà venduta ed il ricavato verrà diviso in parti uguali. i continuerà Parte_1
a versare sul conto corrente comune, che verrà utilizzato proprio a tal fine, il 50% del mutuo pari a 220,00= euro mensili;
la riconosce che i ha Pt_2 Parte_1
speso per la sua ristrutturazione euro 16.730,00= più di lei, e da questa somma verrà detratto il 100% delle spese che i coniugi decideranno congiuntamente per modifiche o migliorie sull'immobile, previa rendicontazione e documentazione delle stesse;
in caso di vendita dell'immobile a verrà riconosciuto il re- Parte_1
pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
siduo, se esistente.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
i genitori si impegnano a non far conoscere ai figli altri partner fin quando la relazione non sia stabile;
l si Pt_2
impegna ad evitare qualsiasi convivenza more uxorio con altra persona nello im- mobile in comproprietà.
9. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, ma eventuali viaggi all'estero dei figli devono essere previamente auto- rizzati da entrambi i genitori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(CO OD)
pag. 6 di 6
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. CO OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, iscritta al n. 1590 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a San Rafael, in [...], il [...], Parte_1
c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Majorana C.F._1
n. 9, presso lo studio dell'Avv. Claudia Fazzarri che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a Bogotà, in [...], il [...], c.f. Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla MO Marconi n. C.F._2
20, presso lo studio dell'Avv. Dominga Martines che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 24 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli nati fuori dal matrimonio:
, a Roma il 30 dicembre 2017, e , Persona_1 Per_2 Parte_1
a Roma l'8 febbraio 2019.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affida- mento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abi- tazione materna. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'inte- resse dei figli, relative all'educazione, alla formazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capa- cità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli, mentre avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, il Sig compatibilmente ai propri Parte_1
impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli due giorni a settimana il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 16 fino all'entrata di scuola il giovedì ed il venerdì dall'uscita di scuola alle ore 16 al sabato mattina quando devono trascorrere il weekend con la madre. In caso di chiusure scolastiche o di giorno festivo i bam- bini saranno prelevati alle ore 8.30 dalla casa materna. Il padre potrà tenere con sé
i figli a settimane alternate dalle 16 del venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina all'entrata di scuola.
3. Salvo diverso accordo tra i genitori, in ordine alle vacanze estive, i bambini tra- scorreranno con il padre 15 giorni consecutivi, con adeguato preavviso alla madre, entro metà del mese di maggio, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno i figli.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno i giorni delle va-
pag. 2 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
canze natalizie metà con un genitore e metà con l'altro alternando di anno in anno il giorno 24 e 25 Dicembre con l'uno il 31 dicembre ed il 1 gennaio con l'altro; trascorreranno metà dei giorni delle vacanze pasquali con un genitore e metà con l'altro alternandosi di anno in anno il giorno di Pasqua con l'uno ed il Lunedì dell'Angelo ( Pasquetta) con l'altro ; i figli staranno con la madre il giorno del suo compleanno e con il padre il giorno del suo compleanno mentre trascorreranno il giorno dei loro compleanni possibilmente in compagnia di entrambi i genitori e, laddove non sia possibile, metà giornata con un genitore e metà giornata con l'altro
5. In considerazione dei redditi equivalenti dei genitori e della necessità del
[...]
di pagare il 50% del mutuo della casa familiare e la locazione di altro im- Per_3
mobile, il padre a decorrere dal mese successivo alla definizione del presente ac- cordo, si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di euro 200,00 (duecento) pari a 100,00 euro a figlio, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a riconoscere alla madre l'intero importo dell'assegno unico per i minori, che per legge spetterebbe al 50%.
6. Le spese straordinarie concordate e documentate saranno divise al 50% tra i coniugi, come da Protocollo sulle spese del Tribunale di Viterbo che di seguito si riporta: Spese Straordinarie: l'obbligo di provvedere direttamente o rimborsare alla madre, per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie meglio specifi- cate e così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Viterbo di seguito riportato Sono considerate spese ordinarie, come tali ricomprese nell'assegno di mantenimento e restano a carico del genitore beneficiario dell'assegno di manteni- mento per il figlio le spese di: vitto e alloggio;
acquisto di materiale scolastico di cancelleria in corso d'anno, con esclusione della dotazione iniziale (es. gomme, penne, quaderni ecc…); mensa e buoni pasti;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); trasporto urbano (quali tessera autobus e metro); acquisto di carburante per i mezzi in uso al figlio in ambito urbano;
ricarica del pag. 3 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
cellulare; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, dopo-scuola e babysitter;
acquisto di abbigliamento ordinario giornaliero di ogni tipologia;
attività ricreative abituali del minore (quali feste e/o compleanni con amici); 1) Sono considerate spese straordinarie per le quali è richiesto il preventivo accordo dei genitori: spese medico sanitarie non urgenti e/o non coperte dal Servi- zio Sanitario Nazionale. Tra queste rientrano le spese per le visite e/o le cure ocu- listiche, odontoiatriche, ortopediche, per terapie mediche e/o interventi chirurgici non effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale;
per l'attività di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate;
per esami diagnostici;
analisi cliniche;
visite specialistiche;
per cicli di psicoterapia o logopedia;
per attività di supporto psicologico;
per spese farmaceutiche relative a medicinali specifici, che non rien- trano tra quelli da banco e che non sono state prescritte dal medico fiduciario del figlio;
i tickets;
le spese per l'acquisto di protesi o montature per occhiali o lenti a contatto;
le spese per le attività di studio: quali quelle per l'acquisto di materiale didattico a corredo di inizio anno scolastico o per eventuali computer;
per rette o iscrizioni a scuole private;
per alloggi universitari fuori sede (quali convitti o appar- tamenti o stanze in affitto) e relative utenze;
per il servizio scuolabus;
per eventuali trasporti extraurbani tramite autobus o treni;
per gite scolastiche di più giorni con- secutivi;
per viaggi di studio o d'istruzione; per ripetizioni;
le spese di natura ludica o parascolastica: quali quelle per corsi di lingua o per l'esercizio di attività artistiche
(musica, disegno, pittura); per corsi d'informatica; per l'iscrizione a centri estivi;
per viaggi all'estero o per vacanze da trascorrere autonomamente senza i genitori;
le spese sportive, quali quelle per l'iscrizione in palestre o circoli sportivi;
per la par- tecipazione a gare o tornei sportivi;
per l'acquisto dell'attrezzatura e di quanto ne- cessario per lo svolgimento dell'attività agonistica;
le spese per l'acquisto di even- tuali mezzi trasporto del figlio e gli interventi di riparazione/manutenzione straordi- naria;
le spese per i capi di abbigliamento di natura stagionale (es. spese per l'acqui- sto di cappotti, piumini); 2) Per potere essere rimborsate tali spese dovranno sem- pre essere documentate e preventivamente concordate. Il genitore che intende pag. 4 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
procedere alla spesa deve informarne per iscritto (anche via mail o con altro mezzo telematico) l'altro genitore. Quest'ultimo, nel caso in cui voglia esprimere il proprio dissenso, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà motivarlo per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta;
in difetto o comunque trascorso tale termine, il suo silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa, legittimando pertanto il diritto al rimborso della quota eventualmente anticipata, documentando la spesa.
3) Sono considerate spese straordinarie per le quali NON è richiesto il preventivo accordo dei genitori: le spese c.d. “obbligatorie e improcrastinabili”, tra cui quelle mediche e sanitarie urgenti;
per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
le spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tra- mite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo tra i genitori sulla terapia da seguire con l'ausilio di uno specialista privato;
le spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio. le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici;
le spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante del figlio scelto da entrambi i genitori o da quello che ne ha l'affido esclusivo, ad eccezione di quelli da banco. 4) Le spese straordinarie che non necessitano di previo accordo do- vranno essere sempre rimborsate, pro quota, al genitore che le avrà anticipate per l'intero, previa esplicita richiesta e previa esibizione della documentazione atte- stante l'effettivo esborso.
7. L'abitazione cointestata di Sutri Via Capotondi 33 viene assegnata all Pt_2
che vi abiterà con i figli. Nel momento in cui i figli andranno ad abitare altrove o raggiungeranno l'indipendenza economica, le parti pattuiscono sin da ora che la casa andrà venduta ed il ricavato verrà diviso in parti uguali. i continuerà Parte_1
a versare sul conto corrente comune, che verrà utilizzato proprio a tal fine, il 50% del mutuo pari a 220,00= euro mensili;
la riconosce che i ha Pt_2 Parte_1
speso per la sua ristrutturazione euro 16.730,00= più di lei, e da questa somma verrà detratto il 100% delle spese che i coniugi decideranno congiuntamente per modifiche o migliorie sull'immobile, previa rendicontazione e documentazione delle stesse;
in caso di vendita dell'immobile a verrà riconosciuto il re- Parte_1
pag. 5 di 6 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
siduo, se esistente.
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equi- librato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
i genitori si impegnano a non far conoscere ai figli altri partner fin quando la relazione non sia stabile;
l si Pt_2
impegna ad evitare qualsiasi convivenza more uxorio con altra persona nello im- mobile in comproprietà.
9. Le parti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, ma eventuali viaggi all'estero dei figli devono essere previamente auto- rizzati da entrambi i genitori, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(CO OD)
pag. 6 di 6