Sentenza 30 dicembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/12/2019, n. 52081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52081 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMOnel procedimento a carico di: ER IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2018 del TRIBUNALE di TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. nessun difensore è presente.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Trapani con la sentenza in epigrafe ha condannato GE AN alla pena di euro 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis D.Igs 285/1992 per essersi posto alla guida del motociclo tg BD32550 in stato di ebbrezza alcolica (pari a 2,32 gr/l) e avere provocato un incidente stradale. In Erice il 5.04.2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale di Palermo deducendo il seguente motivo: I) Violazione della legge penale in quanto è stata applicata solo la pena pecuniaria mentre il reato contestato è punito con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda.
3. Il ricorso è fondato. Il Gip ha omesso di applicare la pena dell'arresto prevista da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno, congiuntamente all'ammenda, in relazione all'ipotesi di reato contestata di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) D.Igs 192 n. 285. Va rilevato altresì di ufficio che ha omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste per legge. Invero il principio di legalità che presiede all'obbligo del giudice dell'impugnazione di rilevare anche d'ufficio l'illegalità della pena è previsto, per le sanzioni amministrative, dalli art. 1 della I. 24.11.2919 n. 689 e dall' esigenza di legalità della sanzione imposta (cfr. Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263596 - 01 ). L'art. 186 C.d.S., comma 2, lett.c) e 2 bis, stabilisce tra l'altro che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della sospensione è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Nel caso di incidente stradale e di un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/I la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II Sez. H titolo VI. Trattasi di sanzione amministrativa accessorie che, per la loro natura, devono essere applicate, come detto, obbligatoriamente anche nell'ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 4. Con l'impugnata sentenza il giudice di merito, ha, dunque, da un lato erroneamente applicato solo la pena dell'ammenda e dall'altro ha omesso del tutto di valutare l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie per legge.
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla rideterminazione della pena e alla omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. All'annullamento segue il rinvio alla Corte di Appello di Palermo ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cpp, alla Corte di Appello di Palermo. Dichiara, ai sensi dell'art. 624 cpp, irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato. Così deciso il 10.12.2019 Il consigliere estensore Il Presidente Donatella Ferra Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, 3 O D C?M