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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1425/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5863/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 882/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO IM n. SILENZIO RIFIUTO IST.IM IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO IM n. SILENZIO RIFIUTO IST.IM IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7595/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio – rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di rimborso di Euro 6.561,23 , oltre interessi , per la maggiore trattenuta effettuata negli anni 2019-2020 sulla indennità aggiuntiva al TFR corrisposta dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze , in quanto tale indennità era assoggettata a tassazione separata per la sua funzione previdenziale e la relativa base imponibile era sottoposta alle detrazioni di cui all'art. 19 comma 2-bis DPR 917/86 .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 23 Febbraio 2024 , ha accolto il ricorso .
Propone appello l'Ufficio , deducendo che effettivamente l'indennità in oggetto era assoggettata a tassazione separata , ma che era applicabile solo la detrazione , dalla base imponibile , di Euro 309,87 per ogni anno di lavoro , e non l'ulteriore detrazione dei contributi previdenziali di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2-bis T.U.I.R. .
L'appellata resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la ricorrente adduce che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di
Previdenza del personale M.E.F. ha funzione previdenziale , è assimilata alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 comma 1 DPR 917/86 , ha natura di retribuzione differita con applicazione della tassazione separata e non integrale , e va sottoposta a tassazione ai sensi dell'art. 19 comma 2-bis DPR 917/86 con applicazione della duplice detrazione , dalla base imponibile , di Euro 309,87 per ogni anno di servizio , e del contributo previdenziale a carico dei lavoratori . Richiede , alllora , l'applicazione di tale calcolo : importo lordo indennità Euro 60762,00 ; detrazione di Euro 309,87 per gli anni di servizio ( Euro
12.704,67 ) ; detrazione contributi previdenziali ( Euro 15822,42 ) ; aliquota 23% sull'imponibile di Euro
32.234,91 ; imposta dovuta Euro 7.414,03 in luogo di Euro 13.975,26 ; rimborso richiesto Euro 6.561,23 .
L'Ufficio , al riguardo , ha riconosciuto la natura di retribuzione differita dell'indennità soggetta a tassazione separata e ha tassato con l'aliquota del 23 % , applicando alla base imponibile esclusivamente la detrazione di Euro 309,87 per gli anni di servizio;
di conseguenza riconosceva , da ultimo , un rimborso di Euro 2.922,07 , in luogo di Euro 6561,23 richiesti .
Sul punto va rilevato che la Suprema Corte ( ordinanza del 13.12.2024 n. 32261 , che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Cgt di 1^ grado di Napoli ) ha chiarito che , secondo l'orientamento costante , l'indennità in oggetto era assoggettata a tassazione separata , essendo assimilabile alle “ indennità equipollenti “ di cui all'art. 17 comma 1 DPR 917/86 , ma che alla base imponibile si applicava esclusivamente la detrazione di Euro 309,87 per anno , ma non l'ulteriore detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2-bis T.U.I.R. , in quanto l'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza del personale non è alimentata da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti , ma da proventi di sanzioni pecuniarie , vincite al lotto e altro ( richiamandosi i recenti arresti : Cass. 22 Ottobre 2024 n. 27341 e 27348 ) .
Di tali principi occorre fare governo , sicchè l'appello dell'Ufficio , che si esplica in tali sensi , va accolto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
ARMENANTE RI, OR
MANCUSO CARLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5863/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 882/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
5 e pubblicata il 27/02/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO IM n. SILENZIO RIFIUTO IST.IM IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO IM n. SILENZIO RIFIUTO IST.IM IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7595/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha proposto ricorso avverso il silenzio – rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di rimborso di Euro 6.561,23 , oltre interessi , per la maggiore trattenuta effettuata negli anni 2019-2020 sulla indennità aggiuntiva al TFR corrisposta dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze , in quanto tale indennità era assoggettata a tassazione separata per la sua funzione previdenziale e la relativa base imponibile era sottoposta alle detrazioni di cui all'art. 19 comma 2-bis DPR 917/86 .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 23 Febbraio 2024 , ha accolto il ricorso .
Propone appello l'Ufficio , deducendo che effettivamente l'indennità in oggetto era assoggettata a tassazione separata , ma che era applicabile solo la detrazione , dalla base imponibile , di Euro 309,87 per ogni anno di lavoro , e non l'ulteriore detrazione dei contributi previdenziali di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2-bis T.U.I.R. .
L'appellata resiste .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la ricorrente adduce che l'indennità supplementare corrisposta dal Fondo di
Previdenza del personale M.E.F. ha funzione previdenziale , è assimilata alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 comma 1 DPR 917/86 , ha natura di retribuzione differita con applicazione della tassazione separata e non integrale , e va sottoposta a tassazione ai sensi dell'art. 19 comma 2-bis DPR 917/86 con applicazione della duplice detrazione , dalla base imponibile , di Euro 309,87 per ogni anno di servizio , e del contributo previdenziale a carico dei lavoratori . Richiede , alllora , l'applicazione di tale calcolo : importo lordo indennità Euro 60762,00 ; detrazione di Euro 309,87 per gli anni di servizio ( Euro
12.704,67 ) ; detrazione contributi previdenziali ( Euro 15822,42 ) ; aliquota 23% sull'imponibile di Euro
32.234,91 ; imposta dovuta Euro 7.414,03 in luogo di Euro 13.975,26 ; rimborso richiesto Euro 6.561,23 .
L'Ufficio , al riguardo , ha riconosciuto la natura di retribuzione differita dell'indennità soggetta a tassazione separata e ha tassato con l'aliquota del 23 % , applicando alla base imponibile esclusivamente la detrazione di Euro 309,87 per gli anni di servizio;
di conseguenza riconosceva , da ultimo , un rimborso di Euro 2.922,07 , in luogo di Euro 6561,23 richiesti .
Sul punto va rilevato che la Suprema Corte ( ordinanza del 13.12.2024 n. 32261 , che dichiarava inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Cgt di 1^ grado di Napoli ) ha chiarito che , secondo l'orientamento costante , l'indennità in oggetto era assoggettata a tassazione separata , essendo assimilabile alle “ indennità equipollenti “ di cui all'art. 17 comma 1 DPR 917/86 , ma che alla base imponibile si applicava esclusivamente la detrazione di Euro 309,87 per anno , ma non l'ulteriore detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2-bis T.U.I.R. , in quanto l'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di Previdenza del personale non è alimentata da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti , ma da proventi di sanzioni pecuniarie , vincite al lotto e altro ( richiamandosi i recenti arresti : Cass. 22 Ottobre 2024 n. 27341 e 27348 ) .
Di tali principi occorre fare governo , sicchè l'appello dell'Ufficio , che si esplica in tali sensi , va accolto .
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.