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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/07/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
D'OL AU
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato POLARA Parte_2 C.F._2
VERUSCHA GLENDA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 11/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. revoca dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia Persona_1
dando atto della già raggiunta autosufficienza economica;
2. revoca dell'assegno di mantenimento ordinario del figlio in ragione dei tempi di Persona_2
pagina 1 di 4 permanenza paritario del ragazzo presso ciascun genitore, disponendo di risorse in misura adeguata allo scopo di mantenere e soddisfare direttamente le esigenze del figlio.
3. L'AUU prole erogato dall' verrà incassato al 50% in favore di ciascun genitore;
CP_1
4. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
Per relative al figlio e provvederà al rimborso in egual misura al genitore che le abbia anticipate integralmente, previa esibizione dei documenti giustificativi entro 15 giorni dalla relativa richiesta delle spese di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Ciascun genitore porterà in detrazione le spese straordinarie al 50% versate per il figlio a carico;
6. Le parti dichiarano che avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra (fatto salvo il giudizio di opposizione a precetto pendente).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Caselle NI Parte_1 Parte_2
(LO) in data 28.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte II, serie
Per_ Per A, anno 1998) e dalla loro unione sono nati due figli: il 22.03.2000 e il 14.09.2005.
Il Tribunale di Lodi, con decreto n. cronol. 15243/2016 del 17.11.2016, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Caselle NI (LO) in data 28.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del Pt_2
predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1998);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle NI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 351/2025 promossa congiuntamente da:
, , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
D'OL AU
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato POLARA Parte_2 C.F._2
VERUSCHA GLENDA
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 Parte_2
depositato in data 11/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. revoca dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia Persona_1
dando atto della già raggiunta autosufficienza economica;
2. revoca dell'assegno di mantenimento ordinario del figlio in ragione dei tempi di Persona_2
pagina 1 di 4 permanenza paritario del ragazzo presso ciascun genitore, disponendo di risorse in misura adeguata allo scopo di mantenere e soddisfare direttamente le esigenze del figlio.
3. L'AUU prole erogato dall' verrà incassato al 50% in favore di ciascun genitore;
CP_1
4. Ciascun genitore parteciperà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
Per relative al figlio e provvederà al rimborso in egual misura al genitore che le abbia anticipate integralmente, previa esibizione dei documenti giustificativi entro 15 giorni dalla relativa richiesta delle spese di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5. Ciascun genitore porterà in detrazione le spese straordinarie al 50% versate per il figlio a carico;
6. Le parti dichiarano che avendo entrambi una propria autonomia patrimoniale, intesa quale autosufficienza per i bisogni della vita ed avendo già regolato i loro rapporti, non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e, pertanto, di rinunciare, reciprocamente, ad ogni pretesa di concorso al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra (fatto salvo il giudizio di opposizione a precetto pendente).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Caselle NI Parte_1 Parte_2
(LO) in data 28.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 6, parte II, serie
Per_ Per A, anno 1998) e dalla loro unione sono nati due figli: il 22.03.2000 e il 14.09.2005.
Il Tribunale di Lodi, con decreto n. cronol. 15243/2016 del 17.11.2016, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
pagina 3 di 4 4. Compensa le spese di procedura tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in Caselle NI (LO) in data 28.06.1998 (matrimonio trascritto nei registri del Pt_2
predetto Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1998);
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) compensa tra le parti le spese di procedura;
4) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle NI (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 15/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4