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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 95/2025 All'udienza del giorno 19.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ED MI e AN AN oggi sostituiti dall'avv. Congiatu appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ato e difeso dall'avv. DETTORI GIANMARIO oggi P.IVA_1 sostituito dall'avv. Todesco
appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 95/2025 RG promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
P studio dell'avv. ED MI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. AN AN come da procura allegata in atti, appellante contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 nte domiciliata in VIALE UMBERTO 42 P.IVA_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
occorsogli in data 5.8.2020, alle ore 9.00 circa, quando, nel percorrere con il proprio motociclo la SP 90 direzione Castelsardo, superato l'incrocio per il villaggio Rena Majore sito nel comune di Aglientu (SS), era caduto a terra a causa di alcune deformazioni presenti sul manto stradale generate dalle radici degli alberi posti nelle immediate vicinanze. L'attore allegava, in particolare, che aveva riportato in conseguenza della caduta gravi lesioni fisiche, consistenti nella “ferita lacero-contusa con perdita di sostanza massiva a carico del primo raggio del piede dx con lussazione esposta MTF e abrasioni multiple e una frattura composta pluriframmentata dello scafoide”, con esiti di carattere permanente nella misura del 10%. Sulla base di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarato che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese mediche. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea CP_1 CP_1 perché infondat L'ente convenuto, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente alla condotta di guida non diligente tenuta dal , considerato, inoltre, che nella strada in Pt_1 questione erano presenti numer elli di pericolo. Il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le istanze istruttorie, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 579/2024, pubblicata l'11.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando secondo soccombenza le spese di lite. Il tribunale – ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e premesso che nessuno dei capitoli di prova formulati dalla parte attrice era in grado di apportare elementi di segno diverso rispetto a quelli emergenti dalla documentazione versata in atti - concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del , sul presupposto che “l'unico Pt_1 fattore eziologico realmente determinante a) stato quello costituito dalla velocità del tutto inadeguata tenuta nell'occasione dallo stesso attore”. In particolare, il primo giudice, evidenziato innanzi tutto che non vi fosse idonea prova di un nesso causale diretto tra la cosa ed il sinistro, sosteneva comunque che, dall'esame delle foto e della relazione di servizio redatta dagli agenti accorsi sul luogo, era “del tutto verosimile, piuttosto, che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia(fosse) stato quello costituito dalla velocità del tutto inadeguata tenuta nell'occasione dallo stesso attore”, tenuto anche conto che sul posto era presente la segnaletica stradale di pericolo e che “il sinistro è(era) avvenuto in piena estate (5.8.2020) alle ore 9.30 circa, dunque con visibilità piena e diurna, in un tratto di strada curvilineo “a visuale libera”, con tempo
“sereno” e con manto stradale “asciutto”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo, Parte_1
l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. ed alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado e delle prove orali non ammesse. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché inf diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Orbene, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata eccependo che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, era provato il nesso di causalità fra il danno e la “cosa”, dal momento che dall'esame della documentazione allegata ed in particolare dal materiale fotografico, non era verosimilmente ricavabile una plausibile causa dell'incidente diversa dalle condizioni in cui si trovava la strada a causa della presenza di rilevanti asperità, che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, non erano affatto di modeste dimensioni. Il , inoltre, ha eccepito che non era dimostrato che la velocità tenuta dallo Pt_1 stesso fosse superiore a quella consentita entro i 50Km/h e che l'asserita presenza della segnaletica di pericolo non escludeva la responsabilità della
, posto che i segnali stradali non solo erano parzialmente coperti dalla CP_1 vegetazione ma risultavano collocati a distanza di oltre 150 m dal luogo in cui era avvenuto il sinistro, in violazione delle norme del codice della strada. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur potendosi ritenere che emerga dagli atti la prova che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, considerato anche il contenuto della relazione redatta dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro (cfr. relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di Aglientu: “il manto stradale risulta danneggiato dalla presenza di radici di alberi che si trovano a margine della carreggiata……in merito alla dinamica, appare verosimile che il conducente del motociclo per via di una o più asperità del manto stradale abbia perso il controllo per essere sbalzato sull'asfalto e strisciare per alcuni metri” - doc. 1 atto di citazione;
vedi anche fascicolo fotografico doc. 2 atto di citazione), questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. Dall'esame della predetta relazione di servizio e dalle foto allegate alla stessa e da quelle depositate dall'appellata, emerge, infatti, che il sinistro era avvenuto in un tratto di strada curvilinea “a visuale libera” in cui erano presenti diversi segnali di pericolo, chiaramente visibili agli utenti della strada come si evince dalle foto citate, e, in particolare, segnali di “strada deformata”, “presenza dosso” e “limite di 50 Km/h” (cfr. in particolare le fotografie prodotte dalla in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). CP_1 di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il conosceva certamente lo stato dei luoghi, posto che Pt_1 lo stesso è resident località vicina (Santa Teresa) e, come correttamente evidenziato dal tribunale, l'evento era avvenuto intorno alle 9.00 e con un manto stradale asciutto e, quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità. A nulla rileva la circostanza che la segnaletica verticale di pericolo fosse posizionata ad una distanza superiore a 150 m dal luogo del sinistro, giacchè, da un lato, tali plurimi segnali erano posizionati prima del luogo del sinistro e, quindi, assolutamente visibili per il motociclista, e, dall'altro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 21675/2023) che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“. Inoltre, quanto alla condotta di giuda del , emerge dalla relazione di Pt_1 servizio citata che la moto aveva lasciato sull'asfalto visibili tracce di frenata ed, in particolare, “una visibile traccia di frenata di 6,00 m di forma irregolare” nonché “visibili tracce di scarrocciamento lasciate dagli stessi della lunghezza di 4,00 m”, a dimostrazione di una velocità di certo non adatta rispetto allo stato dei luoghi. Sul punto, infine, le prove orali dedotte dall'appellante non avrebbero potuto fornire alcun chiarimento, in quanto, come evidenziato anche nella relazione dei carabinieri, nessuno aveva assistito al sinistro e tenuto comunque conto della stessa dinamica dei fatti allegata dall'appellante. Infine, a nulla rileva il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale alla pronuncia della Suprema Corte n. 8450/25, con la quale, in concreto, sono stati ribaditi i medesimi principi sopra esposti. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalla presenza di deformazioni nella strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'appellante, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione dei luoghi a lui ben nota e comunque facilmente percepibile, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Tempio Pausania. 579/2024, .9.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 19.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
ED MI e AN AN oggi sostituiti dall'avv. Congiatu appellante contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 ato e difeso dall'avv. DETTORI GIANMARIO oggi P.IVA_1 sostituito dall'avv. Todesco
appellato la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 95/2025 RG promossa da:
( ) elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
P studio dell'avv. ED MI che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. AN AN come da procura allegata in atti, appellante contro in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 nte domiciliata in VIALE UMBERTO 42 P.IVA_1 CP_1 presso lo studio dell'avv. DETTORI GIANMARIO che la rappresenta e difende come da procura allegata in atti
appellato Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania la Parte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
occorsogli in data 5.8.2020, alle ore 9.00 circa, quando, nel percorrere con il proprio motociclo la SP 90 direzione Castelsardo, superato l'incrocio per il villaggio Rena Majore sito nel comune di Aglientu (SS), era caduto a terra a causa di alcune deformazioni presenti sul manto stradale generate dalle radici degli alberi posti nelle immediate vicinanze. L'attore allegava, in particolare, che aveva riportato in conseguenza della caduta gravi lesioni fisiche, consistenti nella “ferita lacero-contusa con perdita di sostanza massiva a carico del primo raggio del piede dx con lussazione esposta MTF e abrasioni multiple e una frattura composta pluriframmentata dello scafoide”, con esiti di carattere permanente nella misura del 10%. Sulla base di tali premesse, chiedeva che venisse dichiarato che il sinistro de quo era avvenuto per esclusiva responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito, oltre interessi, rivalutazione e rimborso delle spese mediche. Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attorea CP_1 CP_1 perché infondat L'ente convenuto, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente alla condotta di guida non diligente tenuta dal , considerato, inoltre, che nella strada in Pt_1 questione erano presenti numer elli di pericolo. Il Tribunale di Tempio Pausania, rigettate le istanze istruttorie, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 579/2024, pubblicata l'11.9.2024, rigettava la domanda di parte attrice, regolando secondo soccombenza le spese di lite. Il tribunale – ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e premesso che nessuno dei capitoli di prova formulati dalla parte attrice era in grado di apportare elementi di segno diverso rispetto a quelli emergenti dalla documentazione versata in atti - concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del , sul presupposto che “l'unico Pt_1 fattore eziologico realmente determinante a) stato quello costituito dalla velocità del tutto inadeguata tenuta nell'occasione dallo stesso attore”. In particolare, il primo giudice, evidenziato innanzi tutto che non vi fosse idonea prova di un nesso causale diretto tra la cosa ed il sinistro, sosteneva comunque che, dall'esame delle foto e della relazione di servizio redatta dagli agenti accorsi sul luogo, era “del tutto verosimile, piuttosto, che l'unico fattore eziologico realmente determinante sia(fosse) stato quello costituito dalla velocità del tutto inadeguata tenuta nell'occasione dallo stesso attore”, tenuto anche conto che sul posto era presente la segnaletica stradale di pericolo e che “il sinistro è(era) avvenuto in piena estate (5.8.2020) alle ore 9.30 circa, dunque con visibilità piena e diurna, in un tratto di strada curvilineo “a visuale libera”, con tempo
“sereno” e con manto stradale “asciutto”.
ha proposto appello lamentando, con un unico articolato motivo, Parte_1
l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e la violazione dei principi di diritto che disciplinano l'accertamento della condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla sussistenza del nesso causale ex art. 2051 c.c. ed alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado e delle prove orali non ammesse. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto perché inf diritto. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Orbene, l'appellante ha contestato la sentenza impugnata eccependo che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, era provato il nesso di causalità fra il danno e la “cosa”, dal momento che dall'esame della documentazione allegata ed in particolare dal materiale fotografico, non era verosimilmente ricavabile una plausibile causa dell'incidente diversa dalle condizioni in cui si trovava la strada a causa della presenza di rilevanti asperità, che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, non erano affatto di modeste dimensioni. Il , inoltre, ha eccepito che non era dimostrato che la velocità tenuta dallo Pt_1 stesso fosse superiore a quella consentita entro i 50Km/h e che l'asserita presenza della segnaletica di pericolo non escludeva la responsabilità della
, posto che i segnali stradali non solo erano parzialmente coperti dalla CP_1 vegetazione ma risultavano collocati a distanza di oltre 150 m dal luogo in cui era avvenuto il sinistro, in violazione delle norme del codice della strada. Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto appena esaminati, l'appello non merita accoglimento. Pur potendosi ritenere che emerga dagli atti la prova che l'evento era avvenuto a causa della “cosa”, considerato anche il contenuto della relazione redatta dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro (cfr. relazione redatta dai Carabinieri della Compagnia di Aglientu: “il manto stradale risulta danneggiato dalla presenza di radici di alberi che si trovano a margine della carreggiata……in merito alla dinamica, appare verosimile che il conducente del motociclo per via di una o più asperità del manto stradale abbia perso il controllo per essere sbalzato sull'asfalto e strisciare per alcuni metri” - doc. 1 atto di citazione;
vedi anche fascicolo fotografico doc. 2 atto di citazione), questa Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal tribunale circa la esclusiva responsabilità dell'appellante in ordine alla causazione del danno patito in applicazione dell'art. 1227 c.c. Dall'esame della predetta relazione di servizio e dalle foto allegate alla stessa e da quelle depositate dall'appellata, emerge, infatti, che il sinistro era avvenuto in un tratto di strada curvilinea “a visuale libera” in cui erano presenti diversi segnali di pericolo, chiaramente visibili agli utenti della strada come si evince dalle foto citate, e, in particolare, segnali di “strada deformata”, “presenza dosso” e “limite di 50 Km/h” (cfr. in particolare le fotografie prodotte dalla in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). CP_1 di danno, quindi, era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze concrete, tanto più considerando che il conosceva certamente lo stato dei luoghi, posto che Pt_1 lo stesso è resident località vicina (Santa Teresa) e, come correttamente evidenziato dal tribunale, l'evento era avvenuto intorno alle 9.00 e con un manto stradale asciutto e, quindi, in una situazione, del tutto verosimilmente, di buona visibilità. A nulla rileva la circostanza che la segnaletica verticale di pericolo fosse posizionata ad una distanza superiore a 150 m dal luogo del sinistro, giacchè, da un lato, tali plurimi segnali erano posizionati prima del luogo del sinistro e, quindi, assolutamente visibili per il motociclista, e, dall'altro, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 21675/2023) che “la violazione delle norme di sicurezza dettate per regolamentare le autorizzazioni amministrative, e certamente indici di una possibile colpa soggettivamente imputabile al gestore (art. 2043 cod. civ.), così come al custode (art. 2051 cod. civ.), non possono spostare la conclusione poiché non giustificano la condotta incauta che sia giudicata tale in modo decisivo e assorbente ai fini ricostruttivi del nesso oggettivo“. Inoltre, quanto alla condotta di giuda del , emerge dalla relazione di Pt_1 servizio citata che la moto aveva lasciato sull'asfalto visibili tracce di frenata ed, in particolare, “una visibile traccia di frenata di 6,00 m di forma irregolare” nonché “visibili tracce di scarrocciamento lasciate dagli stessi della lunghezza di 4,00 m”, a dimostrazione di una velocità di certo non adatta rispetto allo stato dei luoghi. Sul punto, infine, le prove orali dedotte dall'appellante non avrebbero potuto fornire alcun chiarimento, in quanto, come evidenziato anche nella relazione dei carabinieri, nessuno aveva assistito al sinistro e tenuto comunque conto della stessa dinamica dei fatti allegata dall'appellante. Infine, a nulla rileva il richiamo contenuto nella comparsa conclusionale alla pronuncia della Suprema Corte n. 8450/25, con la quale, in concreto, sono stati ribaditi i medesimi principi sopra esposti. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalla presenza di deformazioni nella strada, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'appellante, il quale, utilizzando una maggiore diligenza ed attenzione, data la situazione dei luoghi a lui ben nota e comunque facilmente percepibile, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Tempio Pausania. 579/2024, .9.2024;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_1 complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 19.12.2025 Il consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni