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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1158 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALABRO' FELICE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/04/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] l'[...], e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/09/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 862 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 09/09/1997, e Per_1 Per_2
l'08/12/2001;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13495/2015 del 06/07/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si impegnano, ciascuno in relazione alle rispettive condizioni economiche e disponibilità, a contribuire al mantenimento della figlia e specificatamente: la sig.ra , stante la Per_2 Controparte_1
convivenza stabile presso l'abitazione sita in Cassina de' Pecchi (MI), Piazza
CI de SP n. 2, contribuisce e contribuirà al mantenimento della figlia di fatto, garantendone il sostentamento quotidiano. Il sig.
[...]
genitore non convivente, si obbliga a contribuire al mantenimento Pt_1
della figlia mediante la corresponsione, entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese, di € 220,00, e ciò fin tanto che la medesima non acquisisca una propria autonomia economica. I detti coniugi, inoltre, sosterranno, nella misura del
2 50% ciascuno, le spese straordinarie concernenti la figlia . Persona_3
Nessun contributo è previsto per il mantenimento del figlio , atteso Per_1
che il medesimo è ormai economicamente autonomo. 2) Gli odierni ricorrenti convengono, altresì, che il sig. avrà l'uso esclusivo Parte_1
e gratuito dell'immobile con annesso giardino, di proprietà comune, sito in
Messina, C.da Sorba, SS Annunziata. Evidentemente, rimarranno a carico esclusivo del predetto tutte le spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del detto immobile, nonché le spese per le utenze e i tributi
(TARI) relativi alla citata unità immobiliare. 3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13495/2015 del 06/07/2015, e che dall'udienza di comparizione dei
3 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina l'11/09/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 862, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina l'01/03/1969, e , nata a [...] il Controparte_1
09/11/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
4 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1158 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALABRO' FELICE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/04/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] l'[...], e , Pt_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina l'11/09/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 862 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , il 09/09/1997, e Per_1 Per_2
l'08/12/2001;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13495/2015 del 06/07/2015;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si impegnano, ciascuno in relazione alle rispettive condizioni economiche e disponibilità, a contribuire al mantenimento della figlia e specificatamente: la sig.ra , stante la Per_2 Controparte_1
convivenza stabile presso l'abitazione sita in Cassina de' Pecchi (MI), Piazza
CI de SP n. 2, contribuisce e contribuirà al mantenimento della figlia di fatto, garantendone il sostentamento quotidiano. Il sig.
[...]
genitore non convivente, si obbliga a contribuire al mantenimento Pt_1
della figlia mediante la corresponsione, entro il giorno 10 di ogni Per_2
mese, di € 220,00, e ciò fin tanto che la medesima non acquisisca una propria autonomia economica. I detti coniugi, inoltre, sosterranno, nella misura del
2 50% ciascuno, le spese straordinarie concernenti la figlia . Persona_3
Nessun contributo è previsto per il mantenimento del figlio , atteso Per_1
che il medesimo è ormai economicamente autonomo. 2) Gli odierni ricorrenti convengono, altresì, che il sig. avrà l'uso esclusivo Parte_1
e gratuito dell'immobile con annesso giardino, di proprietà comune, sito in
Messina, C.da Sorba, SS Annunziata. Evidentemente, rimarranno a carico esclusivo del predetto tutte le spese connesse alla manutenzione ordinaria e straordinaria del detto immobile, nonché le spese per le utenze e i tributi
(TARI) relativi alla citata unità immobiliare. 3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21/05/2025.
Alla suddetta udienza dell'08/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 13495/2015 del 06/07/2015, e che dall'udienza di comparizione dei
3 coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/04/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina l'11/09/1992, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 862, parte 2, serie A, tra , nato a Parte_1
Messina l'01/03/1969, e , nata a [...] il Controparte_1
09/11/1971, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
4 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 09/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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