TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Gianni Migliorino ed Antonella Valicenti, con i quali Parte_1
elettivamente domicilia in Mercato San Severino, alla via Trieste n. 9, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 4/1/2025, ha adito questo giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 4002024000508216400, notificato il 28/11/2024, con cui l le aveva chiesto il pagamento di € 17.975,52 per contributi dovuti alla Gestione CP_1
Commercianti relativi al periodo 10/2019 – 12/2023. Ha eccepito la decadenza dell'ente dal potere di iscrivere a ruolo i contributi relativi al decorso di tempo fino al 12/2022 e l'insussistenza dell'intero credito rivendicato dall'ente; ha concluso come da pagina 7 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. Il ricorso va accolto.
L'oggetto del giudizio è costituito dall'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240005082164000, relativo alla contribuzione per il periodo 10/2019 – 12/2023 da versare alla Gestione Commercianti, poiché la ricorrente è stata in detto decorso di tempo socia ed amministratrice unica della “ . Parte_2
E' da precisare che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della decisione.
L'opponente ha contestato che si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/96 per rendere obbligatoria la sua iscrizione nella Gestione Commercianti.
L' ha dedotto che la ricorrente era socia al 50% ed amministratrice della “ CP_1 Parte_2
e che era applicabile la normativa predetta anche in virtù dell'apporto personale
[...]
presunto della . Pt_1
In primo luogo, è da porre in evidenza che l non ha compiuto alcun accertamento CP_1
ispettivo a carico della “ . L' è pervenuto alle sue conclusioni Parte_2 CP_2
esaminando solo la visura camerale della società. Né l'ente previdenziale ha articolato alcun mezzo istruttorio a sostegno della sua pretesa nella memoria di costituzione in giudizio.
In diritto, va detto che il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alle Gestione
Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante o come socio di compagine sociale il quale, pur non avendo la piena responsabilità
dell'impresa, partecipa personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
ai fini della qualificazione esatta dell'inciso “partecipazione personale al lavoro
aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 4440/2017); in ordine al requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, è comunque l che deve provare che, ai sensi dell'art. 2696 c.c., l'apporto CP_1
del soggetto all'attività sociale sia connotato dai requisiti di abitualità e prevalenza.
Difatti, l'art. 1 della L. 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della L. 3
Giugno 1975, n. 160, recita testualmente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Allora, ne deriva che non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la
Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito
della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo
nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e
prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante
rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 4440/2017).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei
Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società.
Dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo per cui è causa, la società “ Parte_2
aveva tre dipendenti negli anni 2022 e 2023 (uniche annualità desumibili dalla visura
[...]
camerale).
Per quanto riguardava il requisito della partecipazione personale della alla Pt_1
lavorazione, con carattere di abitualità e prevalenza, è da rilevare che proprio dalla visura camerale non compare l'assunzione di poteri da parte dell'amministratore più ampi rispetto a quelli previsti dalla legge per la società in questione.
In realtà, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò
confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione) (cfr. Cass. 10426/2018).
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è
rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società
dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Sono due cose distinti (Cass., n. 24439/2023).
Pertanto, dalla documentazione in atti, deve ritenersi che l , soggetto processualmente CP_1
onerato, non abbia dimostrato nella fattispecie in esame i presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti Gianni Migliorino ed Antonella Valicenti, con i quali Parte_1
elettivamente domicilia in Mercato San Severino, alla via Trieste n. 9, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 4/1/2025, ha adito questo giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 4002024000508216400, notificato il 28/11/2024, con cui l le aveva chiesto il pagamento di € 17.975,52 per contributi dovuti alla Gestione CP_1
Commercianti relativi al periodo 10/2019 – 12/2023. Ha eccepito la decadenza dell'ente dal potere di iscrivere a ruolo i contributi relativi al decorso di tempo fino al 12/2022 e l'insussistenza dell'intero credito rivendicato dall'ente; ha concluso come da pagina 7 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da pagina 7 della memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue. Il ricorso va accolto.
L'oggetto del giudizio è costituito dall'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240005082164000, relativo alla contribuzione per il periodo 10/2019 – 12/2023 da versare alla Gestione Commercianti, poiché la ricorrente è stata in detto decorso di tempo socia ed amministratrice unica della “ . Parte_2
E' da precisare che, in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della decisione.
L'opponente ha contestato che si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, commi 202 e 203, L. 662/96 per rendere obbligatoria la sua iscrizione nella Gestione Commercianti.
L' ha dedotto che la ricorrente era socia al 50% ed amministratrice della “ CP_1 Parte_2
e che era applicabile la normativa predetta anche in virtù dell'apporto personale
[...]
presunto della . Pt_1
In primo luogo, è da porre in evidenza che l non ha compiuto alcun accertamento CP_1
ispettivo a carico della “ . L' è pervenuto alle sue conclusioni Parte_2 CP_2
esaminando solo la visura camerale della società. Né l'ente previdenziale ha articolato alcun mezzo istruttorio a sostegno della sua pretesa nella memoria di costituzione in giudizio.
In diritto, va detto che il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alle Gestione
Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante o come socio di compagine sociale il quale, pur non avendo la piena responsabilità
dell'impresa, partecipa personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
ai fini della qualificazione esatta dell'inciso “partecipazione personale al lavoro
aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 4440/2017); in ordine al requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, è comunque l che deve provare che, ai sensi dell'art. 2696 c.c., l'apporto CP_1
del soggetto all'attività sociale sia connotato dai requisiti di abitualità e prevalenza.
Difatti, l'art. 1 della L. 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della L. 3
Giugno 1975, n. 160, recita testualmente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Allora, ne deriva che non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la
Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito
della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo
nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e
prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante
rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 4440/2017).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei
Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società.
Dalla documentazione in atti emerge che, nel periodo per cui è causa, la società “ Parte_2
aveva tre dipendenti negli anni 2022 e 2023 (uniche annualità desumibili dalla visura
[...]
camerale).
Per quanto riguardava il requisito della partecipazione personale della alla Pt_1
lavorazione, con carattere di abitualità e prevalenza, è da rilevare che proprio dalla visura camerale non compare l'assunzione di poteri da parte dell'amministratore più ampi rispetto a quelli previsti dalla legge per la società in questione.
In realtà, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa;
tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata;
occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore;
e la distinzione delle due posizioni è alla base dei dati normativi di partenza posto che, appunto, la legge ai fini della iscrizione alla gestione commercianti richiede come titolo che il socio partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
mentre qualora il socio si limiti ad esercitare l'attività di amministratore egli dovrà essere iscritto alla gestione separata;
non possono perciò
confondersi, già sul piano logico giuridico, l'attività inerente al ruolo di amministratore con quella esercitata come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplica al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione) (cfr. Cass. 10426/2018).
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è
rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società
dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Sono due cose distinti (Cass., n. 24439/2023).
Pertanto, dalla documentazione in atti, deve ritenersi che l , soggetto processualmente CP_1
onerato, non abbia dimostrato nella fattispecie in esame i presupposti di fatto della pretesa contributiva in relazione al periodo oggetto di causa.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo