TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/09/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione di
PARTECIPAZIONI A RESPONSABILITA' Parte_1
LIMITATA I N L I Q U I D A Z I O N E,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025, PARTECIPAZIONI A Parte_1
RESPONSABILITA' LIMITATA I N L I Q U I D A Z I O N E ha chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., ritualmente pubblicato nel registro delle imprese in data 10.7.2025, come emerge dalla visura in atti.
Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione depositato. Ed infatti:
• sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede della società debitrice all'interno del circondario dello stesso;
• il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 39 c. 1 C.C.I.I., richiamato dall'art. 57 C.C.I.I.;
• la decisione di ricorre alla procedura de qua risulta da verbale redatto da notaio come previsto dall'art 120 bis CCII (cfr. doc. 21);
1 • il ricorso è proposto da un imprenditore commerciale non minore, come emerge dai bilanci versati in atti;
• sussiste lo stato di crisi della società ricorrente per quanto dalla stessa condivisibilmente indicato in ricorso.
Qui può evidenziarsi che l'attivo della società al 31.5.2025 è il seguente:
mentre le passività a tale data sono le seguenti:
2 Appare evidente pertanto lo stato di crisi.
• Gli accordi sono stati stipulati con i seguenti creditori:
a) Comune di Livorno con proposta in data 26 febbraio 2025, e delibera della
Giunta Comunale n. 279 del 18 aprile 2025 (docc. 2-3) e sottoscrizione da parte del dirigente del settore Entrate e Revisione della spesa dott. Persona_1
del doc. 2, come dal medesimo chiarito nel doc. 2 bis prodotto da parte
3 ricorrente in data 1.9.2025, e comunicazione di accettazione, come risulta dal doc. B prodotto in data 1.9.2025 da parte ricorrente;
b) ED GR SA con atto del Notaio di Livorno in data 4 Persona_2
dicembre 2024 (doc. 4);
c) BE Banca S.p.A. con scambio pec in data 27 giugno-4 luglio 2025 (doc. 5) e ratifica (doc. D ter prodotto in data 1.9.2025), per quanto necessario dell'operato dell'avv. D'Onofrio da parte della sig.ra avente il potere di Parte_2
rappresentare detta società anche per la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione in forza di procura del notaio rep. 11494 e Persona_3
raccolta 8053, prodotta come doc. D bis in data 1.9.2025);
d) con scambio pec in data 27 giugno -30 luglio 2025 (docc.
6-7 e E CP_1
prodotto in data 1.9.2025);
e) Immobiliare Cassa e Scuola Edile S.r.l. con scambio pec in data 1-2 luglio 2025
(cfr. docc.
8-10 e F prodotto in data 1.9.2025).
È stata inoltre raggiunta la transazione fiscale ex art 63 CCII (cfr. docc. 11-13);
Quindi sono stati raggiunti accordi con creditori che rappresentano il 93,02% del ceto creditorio;
• Il piano è redatto con le modalità indicate dall'art. 56 C.C.I.I.. e prevede in estrema sintesi il pagamento del creditore ipotecario con le somme ricavate dalla vendita dell'immobile della società ed il pagamento dei creditori aderenti e non aderenti con le risorse della società e l'apporto di finanza esterna che sono schematizzati nella seguente tabella:
Quindi i debiti nei confronti dei creditori aderenti e non aderenti saranno pagati nella misura indicata nella seguente tabella:
4 5 • il ricorrente ha allegato una relazione redatta dal dott. professionista Persona_4
indipendente, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e specifica l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3
C.C.I.I..
• risulta raggiunta, come emerge dai doc. 11 e 12, la transazione fiscale ex art. 63
C.C.I.I.;
• nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese non sono state proposte opposizioni;
• Ritiene il Tribunale, preso atto della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi e dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, in assenza di opposizioni, che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo.
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di PARTECIPAZIONI
INDUSTRIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA I N L I Q U I D
A Z I O N E, raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., alle condizioni indicate nel ricorso.
Livorno, 11/09/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Franco Pastorelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto il ricorso per omologazione dell'accordo di ristrutturazione di
PARTECIPAZIONI A RESPONSABILITA' Parte_1
LIMITATA I N L I Q U I D A Z I O N E,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025, PARTECIPAZIONI A Parte_1
RESPONSABILITA' LIMITATA I N L I Q U I D A Z I O N E ha chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., ritualmente pubblicato nel registro delle imprese in data 10.7.2025, come emerge dalla visura in atti.
Ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione depositato. Ed infatti:
• sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede della società debitrice all'interno del circondario dello stesso;
• il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 39 c. 1 C.C.I.I., richiamato dall'art. 57 C.C.I.I.;
• la decisione di ricorre alla procedura de qua risulta da verbale redatto da notaio come previsto dall'art 120 bis CCII (cfr. doc. 21);
1 • il ricorso è proposto da un imprenditore commerciale non minore, come emerge dai bilanci versati in atti;
• sussiste lo stato di crisi della società ricorrente per quanto dalla stessa condivisibilmente indicato in ricorso.
Qui può evidenziarsi che l'attivo della società al 31.5.2025 è il seguente:
mentre le passività a tale data sono le seguenti:
2 Appare evidente pertanto lo stato di crisi.
• Gli accordi sono stati stipulati con i seguenti creditori:
a) Comune di Livorno con proposta in data 26 febbraio 2025, e delibera della
Giunta Comunale n. 279 del 18 aprile 2025 (docc. 2-3) e sottoscrizione da parte del dirigente del settore Entrate e Revisione della spesa dott. Persona_1
del doc. 2, come dal medesimo chiarito nel doc. 2 bis prodotto da parte
3 ricorrente in data 1.9.2025, e comunicazione di accettazione, come risulta dal doc. B prodotto in data 1.9.2025 da parte ricorrente;
b) ED GR SA con atto del Notaio di Livorno in data 4 Persona_2
dicembre 2024 (doc. 4);
c) BE Banca S.p.A. con scambio pec in data 27 giugno-4 luglio 2025 (doc. 5) e ratifica (doc. D ter prodotto in data 1.9.2025), per quanto necessario dell'operato dell'avv. D'Onofrio da parte della sig.ra avente il potere di Parte_2
rappresentare detta società anche per la sottoscrizione di accordi di ristrutturazione in forza di procura del notaio rep. 11494 e Persona_3
raccolta 8053, prodotta come doc. D bis in data 1.9.2025);
d) con scambio pec in data 27 giugno -30 luglio 2025 (docc.
6-7 e E CP_1
prodotto in data 1.9.2025);
e) Immobiliare Cassa e Scuola Edile S.r.l. con scambio pec in data 1-2 luglio 2025
(cfr. docc.
8-10 e F prodotto in data 1.9.2025).
È stata inoltre raggiunta la transazione fiscale ex art 63 CCII (cfr. docc. 11-13);
Quindi sono stati raggiunti accordi con creditori che rappresentano il 93,02% del ceto creditorio;
• Il piano è redatto con le modalità indicate dall'art. 56 C.C.I.I.. e prevede in estrema sintesi il pagamento del creditore ipotecario con le somme ricavate dalla vendita dell'immobile della società ed il pagamento dei creditori aderenti e non aderenti con le risorse della società e l'apporto di finanza esterna che sono schematizzati nella seguente tabella:
Quindi i debiti nei confronti dei creditori aderenti e non aderenti saranno pagati nella misura indicata nella seguente tabella:
4 5 • il ricorrente ha allegato una relazione redatta dal dott. professionista Persona_4
indipendente, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'avvenuto raggiungimento di accordi con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e specifica l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui all'art. 57 c. 3
C.C.I.I..
• risulta raggiunta, come emerge dai doc. 11 e 12, la transazione fiscale ex art. 63
C.C.I.I.;
• nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nel registro delle imprese non sono state proposte opposizioni;
• Ritiene il Tribunale, preso atto della completezza della documentazione, dell'esistenza dello stato di crisi e dell'attestazione di fattibilità dell'accordo, in assenza di opposizioni, che non vi siano ragioni ostative all'omologazione dell'accordo.
P.Q.M.
a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa e respinta, così provvede: omologa la proposta di accordo di ristrutturazione di PARTECIPAZIONI
INDUSTRIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA I N L I Q U I D
A Z I O N E, raggiunto con i creditori a norma dell'art. 48 C.C.I.I., alle condizioni indicate nel ricorso.
Livorno, 11/09/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE dott. Franco Pastorelli
6