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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale di Sorveglianza di RO. Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'IN RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di RO ha ammesso LO LA alla detenzione domiciliare con 4 prescrizioni, rigettando l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Con atto a firma dell'Avv. Chiara Penna e dell'Avv. Giorgio Vianello Accoretti, l'interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha fnndato il rigetto della istanza di affidamento in prova ai servizi sociali sull'erroneo assunto di essere LO LA imputato per il delitto di associazione mafiosa e per altri gravissimi delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.1.1. L'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condotta aggravata dall'art. 416-bis. 1 cod. pen., ma il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. giudicato in altro processo in cui il LA è stato giudicato colpevole del delitto di associazione mafiosa, condanna per la quale il LA aveva beneficiato Penale Sent. Sez. 1 Num. 2206 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 05/12/2025 della sospensione condizionale della pena, poi revocata, a seguito della irrevocabilità della condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.2. A seguito della irrevocabilità, le due condanne erano state inserite nel medesimo provvedimento esecutivo emesso in data 14/8/2024 perché il LA aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato già in data 26 luglio 2024. 2.1.3. Il ricorrente evidenzia che la sentenza con cui LO LA è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per danneggiamento e per estorsione aggravata è divenuta definitiva ed esecutiva per il solo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento, trovandosi ancora sub iudice per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il delitto estorsivo, essendo stata nuovamente annullata la sentenza emessa nel giudizio di rinvio. 2.1.3.1 L'ordinanza impugnata si fonda sull'errato presupposto di essere LO LA imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.4. Il Tribunale non tiene conto che il LA non ha pendenze penali, ha espiato la condanna per il delitto associativo attraverso la concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di detenzione, ha una famiglia totalmente estranea\O contesti criminali (come risulta dalla relazione dell'UEPE); inoltre non tiene conto' dell'assenza di segnalazione per frequentazioni con pregiudicati, successive alla scarcerazione avvenuta in data 26 luglio 2024 di aver il LA intrapreso una attività lavorativa g di avere il LA affrontato la tematica relativa al reato ammettendo di aver commesso degli errori', ed infine della esistenza del parere favorevole reso dagli assistenti sociali alla concessione dell'affidamento in prova. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale eirà -c~, Pasquale Serrao D'Aquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, una volta procedutosi al cumulo delle pene, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e rilevanza e si deve aver riguardo ad ogni effetto, alla pena unica da espiare. Pur tuttavia, per taluni limitati effetti, è possibile scindere il cumulo, (gita ale scissione è stata sempre ammessa per applicare al condannato taluni benefici. 2 2. Nel caso di specie, l'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma una condanna per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. Le due condanne inflitte al LA risultano sì inserite nel medesimo provvedimento di cumulo esecutivo emesso in data 14 agosto 2024 (all. 3 del ricorso) ma il LA aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato ex art. 424 cod. pen. già in data 26 luglio 2024 (v. all. 4 del ricorso). 3. La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del "cumulo" nel corso dell'esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403 -01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01). 4. L'operazione di scioglimento, quindi, è ammessa - secondo quanto, di recente, da questa Corte specificamente precisato (Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino), con appropriate argomentazioni, cui il Collegio intende dare continuità e sviluppo - soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi. 5. Il Tribunale di Sorveglianza erra, dunque, allorché considera il reato associativo ricompreso nel titolo in espiazione, circostanza questa che ha condotto al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (v. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di RO per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di RO. Così è deciso, 5 dicembre 2025
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'IN RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di RO ha ammesso LO LA alla detenzione domiciliare con 4 prescrizioni, rigettando l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Con atto a firma dell'Avv. Chiara Penna e dell'Avv. Giorgio Vianello Accoretti, l'interessato ha proposto ricorso, deducendo, con un unico motivo, ex art. 606 cod. proc. pen., primo comma lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell'art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354. 2.1. Deduce il ricorrente che il Tribunale ha fnndato il rigetto della istanza di affidamento in prova ai servizi sociali sull'erroneo assunto di essere LO LA imputato per il delitto di associazione mafiosa e per altri gravissimi delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.1.1. L'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condotta aggravata dall'art. 416-bis. 1 cod. pen., ma il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. giudicato in altro processo in cui il LA è stato giudicato colpevole del delitto di associazione mafiosa, condanna per la quale il LA aveva beneficiato Penale Sent. Sez. 1 Num. 2206 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 05/12/2025 della sospensione condizionale della pena, poi revocata, a seguito della irrevocabilità della condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.2. A seguito della irrevocabilità, le due condanne erano state inserite nel medesimo provvedimento esecutivo emesso in data 14/8/2024 perché il LA aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato già in data 26 luglio 2024. 2.1.3. Il ricorrente evidenzia che la sentenza con cui LO LA è stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per danneggiamento e per estorsione aggravata è divenuta definitiva ed esecutiva per il solo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per il danneggiamento, trovandosi ancora sub iudice per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche il delitto estorsivo, essendo stata nuovamente annullata la sentenza emessa nel giudizio di rinvio. 2.1.3.1 L'ordinanza impugnata si fonda sull'errato presupposto di essere LO LA imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.1.4. Il Tribunale non tiene conto che il LA non ha pendenze penali, ha espiato la condanna per il delitto associativo attraverso la concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di detenzione, ha una famiglia totalmente estranea\O contesti criminali (come risulta dalla relazione dell'UEPE); inoltre non tiene conto' dell'assenza di segnalazione per frequentazioni con pregiudicati, successive alla scarcerazione avvenuta in data 26 luglio 2024 di aver il LA intrapreso una attività lavorativa g di avere il LA affrontato la tematica relativa al reato ammettendo di aver commesso degli errori', ed infine della esistenza del parere favorevole reso dagli assistenti sociali alla concessione dell'affidamento in prova. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale eirà -c~, Pasquale Serrao D'Aquino, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che, una volta procedutosi al cumulo delle pene, si instaura un unico rapporto esecutivo e le singole pene ricomprese nel cumulo, materiale o giuridico, perdono ogni autonomia e rilevanza e si deve aver riguardo ad ogni effetto, alla pena unica da espiare. Pur tuttavia, per taluni limitati effetti, è possibile scindere il cumulo, (gita ale scissione è stata sempre ammessa per applicare al condannato taluni benefici. 2 2. Nel caso di specie, l'istanza di concessione dell'affidamento in prova non riguardava una condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ma una condanna per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. Le due condanne inflitte al LA risultano sì inserite nel medesimo provvedimento di cumulo esecutivo emesso in data 14 agosto 2024 (all. 3 del ricorso) ma il LA aveva già terminato di espiare, con conseguente scarcerazione, il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di danneggiamento aggravato ex art. 424 cod. pen. già in data 26 luglio 2024 (v. all. 4 del ricorso). 3. La giurisprudenza di legittimità è, invero, costante nel ritenere che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., è legittimo lo scioglimento del "cumulo" nel corso dell'esecuzione, quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario, la quale trovi ostacolo nella presenza di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena ad essa relativi (Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, Ronga, Rv. 214355-01; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013, dep. 2014, Di Palo, Rv. 258403 -01; Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, Rv. 251860-01; Sez. 1, n. 1405 del 14/12/2010, dep. 2011, Zingale, Rv. 249425-01). 4. L'operazione di scioglimento, quindi, è ammessa - secondo quanto, di recente, da questa Corte specificamente precisato (Sez. 1, n. 21421 del 07/03/2019, De Martino), con appropriate argomentazioni, cui il Collegio intende dare continuità e sviluppo - soltanto ed esclusivamente allorquando essa si effettui tra reati ostativi, nel senso sopra precisato, e reati non ostativi. 5. Il Tribunale di Sorveglianza erra, dunque, allorché considera il reato associativo ricompreso nel titolo in espiazione, circostanza questa che ha condotto al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (v. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). 6. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di RO per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di RO. Così è deciso, 5 dicembre 2025