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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data
28.2.2025 da
c.f. nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Caminati e Isabella Barbieri, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Piacenza, Piazza Cittadella n. 42, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata l'[...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall' avv. Sergio Guidotti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Manfredi n.120, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 19.6.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE E LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.2.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale dalla moglie , con la quale aveva Controparte_1 contratto matrimonio in Piacenza, il 4.10.1997, matrimonio dal quale era nata la figlia
(il 21.10.1999), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva: di essere socio, unitamente al fratello, della società Idrotermica Perotti s.r.l. con sede in Piacenza nel settore di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, con un reddito variabile e non sempre in attivo condizionato dalle richieste del mercato assai ridotte nell'ultimo periodo;
che la moglie, durante il matrimonio, svolgeva attività di consulente nel settore della cosmesi ed attualmente lavorava come consulente nello stesso settore della cosmesi presso una farmacia con uno stipendio che le consentiva di essere indipendente economicamente;
che il ricorrente era proprietario di una quota della casa familiare, unitamente al fratello e alla madre, ricevuta in eredità dal padre deceduto nel gennaio 2025; che la figlia , dell'età di 26 anni, dopo il conseguimento di una Per_1 prima laurea in Scienza e Tecniche Psicologiche e successivamente della laurea magistrale in Psicologia, aveva manifestato la volontà di riprendere gli studi universitari per conseguire un'ulteriore laurea in Medicina, di tal che nell'ottobre 2024 si era iscritta presso la facoltà di Medicina con sede in Bulgaria;
che le spese universitarie della figlia erano state sostenute dal padre oltre alle spese per l'alloggio in Bulgaria e per il mantenimento all'estero; che esso ricorrente si rendeva disponibile a rimborsare per un periodo il canone di locazione alla moglie tenuto conto che lo stesso avrebbe continuato a vivere nella casa familiare unitamente alla figlia, la quale aveva già manifestato la volontà di continuare a vivere presso il padre. Il ricorrente chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale allo stesso affinchè continuasse a vivere con la figlia, studentessa e non economicamente autosufficiente. Il ricorrente si rendeva inoltre disponibile a sostenere il mantenimento della figlia fino a euro 600,00 mensili oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché a rimborsare un eventuale canone di locazione alla moglie per un periodo determinato.
Con decreto in data 4.3.2025 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 19.6.2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 15.5.2025 si costituiva la resistente CP_1 aderendo alla domanda di separazione, ma alle diverse condizioni indicate in
[...] memoria.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 19.6.2025 comparivano entrambe le
Parti, assistite dai rispettivi Difensori. Sentite le parti, esperito il tentativo di conciliazione, le stesse, a seguito di invito della Presidente diretto a valutare la possibilità di trovare un accordo sul regolamento di separazione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini meglio indicati nel verbale d'udienza, di tal chè i Difensori, previa pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisavano le conclusioni in conformità al regolamento concordato chiedendo che gli accordi raggiunti all'udienza venissero recepiti nella sentenza di separazione. Alla stessa udienza venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.21 c.p.c., con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, mentre, sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale - come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo da tempo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, Quanto alle condizioni di separazione, ritiene il Collegio che il regolamento concordato dai coniugi, in quanto diretto a regolare il mantenimento della figlia Per_1
– da tempo maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente in quanto iscritta presso un'università all'estero per conseguire una seconda laurea - ed i rapporti economici tra i coniugi costituisca espressione della loro autonomia, in quanto giustificata anche dalle diverse condizioni economiche dei coniugi, e non sia in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In particolare, rileva considerare che le parti hanno previsto, tra l'altro, l'accollo in capo al padre del mantenimento della figlia ed il versamento della somma di Per_1
Euro 600,00 mensili da parte dello stesso ricorrente ed a favore della moglie “quale contributo per il canone di locazione e oneri accessori” fino al 30.6.2026, così da sostenerla perché si riorganizzi sotto il profilo personale e abitativo.
Non si configurano pertanto ragioni che ostino a prendere atto di tali accordi.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- Stabilisce, in conformità al regolamento concordato dalle parti, le condizioni di separazione nei termini che seguono:
1.La sig.ra occuperà la casa coniugale fino al 30.9.2025 salvo non trovi CP_1 altra collocazione abitativa in epoca anteriore, facendosi carico del pagamento delle utenze a partire dal 1 luglio 2025;
2.Il sig. si impegna a versare, quale contributo per il canone di locazione e Pt_1 oneri accessori per l'abitazione in cui la sig.ra si trasferirà dal momento in cui CP_1 lascerà la casa coniugale fino al 30.6.2026, la somma mensile di euro 600,00 entro il giorno 10 di ogni mese;
3.Il sig. si accollerà interamente il mantenimento della figlia sia per le spese Pt_1 ordinarie che straordinarie fino a quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
4.Il sig. lascerà nella disponibilità della sig.ra l'autovettura Pt_1 CP_1 attualmente in uso alla signora e di proprietà del sig. Pt_1
5.La sig.ra si impegna a restituire la carta di credito attualmente nella sua CP_1 disponibilità e a lei intestata, collegata al c/c cointestato ai coniugi presso la Banca di
Piacenza che verrà estinto entro la data del 30.6.2025;
6.Spese di giudizio compensate.
Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 22 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti