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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7778/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Maiolica presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Aversa alla via Paolo Riverso n. 202
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Ettore Rossetti ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sonia Romano unitamente alla quale elett. dom. in Caserta alla via Lubich
n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
05.04.2023, alla commissione sanitaria competente, domanda per il riconoscimento della invalidità civile ai fini del diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento a causa della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 46 %; che tale diritto non gli era stato concesso nonostante le gravi ed invalidanti infermità da cui era affetta;
che aveva infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del chiesto beneficio, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*********
Giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli
Uffici del lavoro competenti.
È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce: “Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”. Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo.
Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
In ordine alla preliminare questione relativa alla legittimazione passiva si osserva quanto segue.
L'art. 130 del d. l.vo 31-3-98 n.112 testualmente stabiliva: “a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l' ” Controparte_1
(comma 1). “Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”. “Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art-
11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle
Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed CP_ all' negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” (comma 3).
Il tenore letterale della norma – che attribuisce all' una legittimazione di carattere generale nei CP_1 procedimenti giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili- ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell' , obbligato alla CP_1 erogazione della prestazione (comma 1), il legittimato passivo, di tal che la concorrente residuale legittimazione della Regione va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle “provvidenze concesse dalle Regioni stesse” ovvero ai benefici, “aggiuntivi” rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004).
Dunque, il D. L.vo n. 112/1998 ha attributo all'art. 130 la legittimazione passiva all' soltanto CP_1 relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.
Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003.
La materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del
30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. CP_ Tale disposizione ha previsto che l' subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-
2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). CP_ Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato).
Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L. 469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la Regione (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 tale competenza è stata trasferita alle Province.
Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass.
18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : “Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia” (cfr. in termini Cass.
Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012).
La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n.
68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, “deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001,
10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988), attualmente la
Provincia”.
Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.
Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Regione
Campania, per effetto della normativa vigente in cui la Provincia non ha alcun ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della Provincia;
la conseguenza è che anche la Provincia è sfornita della legittimazione a contraddire avverso la pretesa avanzata da parte attrice.
Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma.
Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e la Regione Campania, si è Controparte_2 stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 722 del 16/12/15.
Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Regione Campania la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art. 2.
Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Caserta solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione;
inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della
Provincia di Caserta e dichiarato soprannumerario è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Regione Campania a decorrere dal 1 giugno 2018.
Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola Regione in merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro.
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Caserta.
CP_ Quanto all' rileva il Tribunale come l'ente previdenziale, nell'ambito del presente giudizio, deve ritenersi assuma la posizione di mero litisconsorte processuale ai soli fini dell'accertamento del requisito sanitario.
Va, dunque, sotto tale profilo, accertato e dichiarato che la parte ricorrente è soggetto invalido nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in conformità alle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato dal Tribunale.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
La natura in rito della pronuncia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra la
Provincia di Caserta e la ricorrente. CP_ Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Istituto previdenziale e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa. CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Adriana Schiavoni, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione o difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Caserta;
b) dichiara la ricorrente invalida nella misura del 50% a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1050,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese tra la ricorrente e la Provincia di Caserta;
CP_ e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 giugno 2025
Il Giudice
dr.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7778/2023
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Leonardo Maiolica presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Aversa alla via Paolo Riverso n. 202
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappresentato e Controparte_1 difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Ettore Rossetti ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
NONCHE'
PROVINCIA DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sonia Romano unitamente alla quale elett. dom. in Caserta alla via Lubich
n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01.12.2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
05.04.2023, alla commissione sanitaria competente, domanda per il riconoscimento della invalidità civile ai fini del diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento a causa della riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 46 %; che tale diritto non gli era stato concesso nonostante le gravi ed invalidanti infermità da cui era affetta;
che aveva infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo il riconoscimento del chiesto beneficio, vinte le spese di lite con attribuzione. Si costituivano le parti convenute che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata CTU medico legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*********
Giova premettere che la legge n. 68/1999 stabilisce che tutti gli invalidi civili con una percentuale superiore al 45% possono iscriversi alle liste speciali di collocamento che sono attivate presso gli
Uffici del lavoro competenti.
È configurabile il diritto all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato secondo la Legge 12 marzo 1999, n. 68 intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, il cui art. 2 statuisce: “Per collocamento mirato disabili si intende l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”. Con questo obiettivo, predispone servizi di sostegno e di collocamento mirato per i lavoratori svantaggiati, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro. Il collocamento mirato implica una valutazione delle capacità lavorative dei soggetti con disabilità, per garantire loro l'inserimento in un posto di lavoro idoneo.
Nello specifico sono indicate diverse tipologie di disabilità:
1) Individui in età lavorativa, affetti da invalidità fisica o psichica o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
2) Invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
3) Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;
4) Non vedenti, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi;
5) Sordomuti, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
6) Vittime di terrorismo e criminalità organizzata.
In ordine alla preliminare questione relativa alla legittimazione passiva si osserva quanto segue.
L'art. 130 del d. l.vo 31-3-98 n.112 testualmente stabiliva: “a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad apposito fondo di gestione istituito presso l' ” Controparte_1
(comma 1). “Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello stato per tutto il territorio nazionale (comma 2)”. “Fermo il principio della separazione tra la fase di accertamento sanitario e quella di concessione dei benefici economici, di cui all'art-
11 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle
Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse, ed CP_ all' negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1” (comma 3).
Il tenore letterale della norma – che attribuisce all' una legittimazione di carattere generale nei CP_1 procedimenti giurisdizionali relativi alle provvidenze in favore degli invalidi civili- ed il principio della normale coincidenza fra soggetto legittimato a contraddire e soggetto titolare del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (art. 81 c.p.c.) portano ad individuare nell' , obbligato alla CP_1 erogazione della prestazione (comma 1), il legittimato passivo, di tal che la concorrente residuale legittimazione della Regione va correttamente circoscritta ai giudizi relativi alle “provvidenze concesse dalle Regioni stesse” ovvero ai benefici, “aggiuntivi” rispetto alle provvidenze determinate con legge dello Stato, istituiti ed erogati dall'ente regionale (cfr. Cass. 6565/2004).
Dunque, il D. L.vo n. 112/1998 ha attributo all'art. 130 la legittimazione passiva all' soltanto CP_1 relativamente ai procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione dei benefici economici agli invalidi civili e non anche relativamente alla materia del collocamento obbligatorio.
Inoltre, l'art. 42 legge 326/2003 ha previsto anche la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e Finanze in relazione ai ricorsi proposti dopo il 2.10.2003.
La materia è stata, poi, oggetto di intervento legislativo ad opera dell'art. 10 del decreto-legge del
30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248. CP_ Tale disposizione ha previsto che l' subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di “invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del Ministero dell'economia e finanze” (art.10, comma 1) ed ha disposto che fino alla data stabilita con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 10 del citato d.l., per l'effettivo esercizio delle funzioni e individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire, resta fermo, in materia processuale quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del decreto legge 30-9-
2003, n. 269, conv. in l. 24-11-2003 n. 326 (art. 10, comma 4). CP_ Orbene, con DPCM 30.3.2007, di attuazione dell'art. 10 comma 4, l' è subentrato con decorrenza dall'1 aprile 2007 nell'esercizio effettivo delle funzioni già di competenza del Ministero dell'Economia e Finanze e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite (art. 1, comma 1 DPCM citato).
Invece, in ordine alla domanda relativa all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, deve rilevarsi che il cit. art. 10 del decreto-legge del 30-9-2005, n. 203, conv. in l. 2-12-2005 n. 248 nulla ha innovato rispetto a quanto stabilito dall'art. 2 L. 469/1997, che ha disposto il decentramento a livello regionale delle funzioni in materia di mercato e politica del lavoro e prevede che in luogo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il soggetto tenuto ad effettuare l'iscrizione degli aventi diritto al collocamento speciale è la Regione (art. 2 del decreto) e che successivamente, a far data dal 26.11.1999 tale competenza è stata trasferita alle Province.
Si condivide sul punto l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass.
18637/2012), che al riguardo ha così chiarito : “Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge;
detta legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia” (cfr. in termini Cass.
Sez. Lav. n. 10538/2008, nonché di recente Cass. Sez. Lav. n. 1636/2012).
La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, n. 482 (poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, n.
68), secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, “deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata (il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente: vedi Cass. 8 aprile 2002, n. 5001,
10 maggio 2002, n. 6479, 7 giugno 2003, n. 9146; 28 giugno 2004, n. 11988), attualmente la
Provincia”.
Il medesimo principio risulta applicabile dopo il ritrasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, siccome soltanto la Provincia (cui è stata affidata la funzione) era tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge.
Per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata al lavoro ex art 8 della legge 68/1999 in caso di riduzione della capacità lavorativa in misura almeno non inferiore al 46%, oggi la legittimazione passiva spetta alla Regione
Campania, per effetto della normativa vigente in cui la Provincia non ha alcun ruolo nella fase amministrativa dell'accertamento e della verifica dello status di invalidità e tenuto conto altresì che la gestione dei Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro non rientra tra le funzioni fondamentali della Provincia;
la conseguenza è che anche la Provincia è sfornita della legittimazione a contraddire avverso la pretesa avanzata da parte attrice.
Infatti, con Legge 7 aprile 2014 n. 56 si è definito il quadro delle disposizioni relative all'ordinamento delle Città Metropolitane, delle Province e delle unioni e fusioni di Comuni in attuazione degli art. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione. Con successivo Decreto Legislativo n.150/15 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10/12/14 n. 183”, si è previsto all'art. 11 comma 1 che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stipula con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma.
Tanto premesso, tra il Ministero del Lavoro e la Regione Campania, si è Controparte_2 stipulata apposita Convenzione, approvata con delibera di Giunta Regionale n. 722 del 16/12/15.
Con la menzionata Convenzione, all'art. 5 si è statuito che spetta alla Regione Campania la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche ad esse preposte (CPI) secondo le modalità previste dall'art. 2.
Dunque, la gestione dei servizi per il lavoro è stata assegnata alle Regioni, sebbene essa sia stata svolta sino al 31 maggio 2018 dalla Provincia di Caserta solo in regime di avvalimento, mediante apposita convenzione;
inoltre, il personale già in servizio presso i centri per l'impiego della
Provincia di Caserta e dichiarato soprannumerario è stato definitivamente trasferito alle dipendenze della Regione Campania a decorrere dal 1 giugno 2018.
Per tale motivo, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della sola Regione in merito alla domanda relativa all'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili per l'avviamento obbligatorio al lavoro.
Deve, dunque, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Caserta.
CP_ Quanto all' rileva il Tribunale come l'ente previdenziale, nell'ambito del presente giudizio, deve ritenersi assuma la posizione di mero litisconsorte processuale ai soli fini dell'accertamento del requisito sanitario.
Va, dunque, sotto tale profilo, accertato e dichiarato che la parte ricorrente è soggetto invalido nella misura del 50% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, in conformità alle risultanze dell'elaborato peritale redatto dal CTU nominato dal Tribunale.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
La natura in rito della pronuncia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra la
Provincia di Caserta e la ricorrente. CP_ Le spese di lite tra la ricorrente e l' seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Istituto previdenziale e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa. CP_ Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in favore del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Adriana Schiavoni, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione o difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Caserta;
b) dichiara la ricorrente invalida nella misura del 50% a decorrere dalla domanda amministrativa;
CP_ c) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1050,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese tra la ricorrente e la Provincia di Caserta;
CP_ e) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 13 giugno 2025
Il Giudice
dr.ssa Adriana Schiavoni