Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 18006/2023
TRA
nato a [...] il [...], residente ivi alla Via Maria Callas n. Parte_1
35, C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giordano C.F._1 Bruno n. 169, presso lo studio dell'avv. Antonio Rianna, C.F. , e C.F._2 dell'avv. Isabella Maselli, , Mail: - CodiceFiscale_3 Email_1
Fax: 0810320138, che lo rapp.tano e difendono unitamente e Email_2 disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n.
) rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. P.IVA_1 C.F._4
), giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma,
[...] Persona_1 Repertorio n. 80974 Rogito 21569 del 21/07/2015, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23/07/2015 al n. 19851 serie 1T, in Napoli, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via a. De CP_2
Gasperi, n.55; Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: assegno per il nucleo familiare (anf) su pensione.
1
La parte ricorrente indicata in epigrafe, titolare sin dal 1.8.2012 della pensione di vecchiaia categoria VO, con lite introdotta il 9.10.23, ha domandato il riconoscimento del diritto agli anf e di condanna al pagamento dei ratei sulla pensione SO in titolarità dal 1.7.2015 per il periodo dal 13.3.2020 (cfr. conclusioni del ricorso e note di chiarimento del 30.4.24), precisando di avere presentato la domanda amministrativa in data 6.6.23 e di essere stato riconosciuto dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili di Napoli inabile sin dalla domanda amministrativa del 13.3.2020. CP_ L' ha eccepito l'infondatezza della domanda, atteso il difetto del requisito sanitario.
1
2 Ebbene, l'istituto dell'assegno per il nucleo familiare si caratterizza per la ridistribuzione del reddito attraverso un sistema dei trattamenti di famiglia diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario. Ai sensi dell'art. 2 comma 8 della legge 153 il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia una età inferiore ai 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa delle infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Nell'ambito dell'espressione “nucleo familiare ” rientra certamente anche il coniuge superstite, non avendo il legislatore in siffatta ipotesi distinto tra coniuge e figlio, come ha fatto nel precedente comma 6 dell'art.
2. Deve poi rilevarsi che i redditi sono quelli concernenti l'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda di assegno, se la decorrenza del medesimo è compresa tra luglio e dicembre (secondo semestre); se invece la decorrenza dell'assegno è compresa tra gennaio e giugno (primo semestre), il reddito da indicare è quello relativo al secondo anno solare precedente. In altri termini, per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2007; per le domande di assegno al nucleo familiare presentate nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, i redditi da indicare sono quelli riferiti all'anno 2008 e così via.
3 Ciò posto, il ctu, dr. ha ritenuto che l'istante è affetto dalle seguenti patologie: Per_2
“- Cardiopatia ischemica cronica. - Vasculopatia cerebrale cronica con incipiente deterioramento cognitivo. - Allegata BPCO. - Artrosi pluridistrettuale a moderato impegno funzionale”. Ha, poi, concluso che “tenuto conto del complessivo quadro morboso di cui è affetto il ricorrente, del basso livello di istruzione (licenza elementare), dell'età anagrafica (77 anni) e della mancanza della pur minima abilità tecnica, che consentirebbero al periziato al massimo lo svolgimento di lavori di mera manovalanza, si ritiene che il sig.
[...]
sia inabile al proficuo lavoro con conseguente riconoscimento del diritto a Parte_1 percepire gli Assegni per il nucleo familiare”. Per quanto attiene all'individuazione del momento di insorgenza dello stato invalidante, che rileva ai fini della decorrenza della predetta prestazione economica, il ctu ha ritenuto che
“trattasi di un quadro morboso costituitosi nel tempo, per cui esso non può coincidere con quello del presente accertamento peritale e, a parere del CTU, non si è in possesso di dati documentali utili per far risalire il momento di insorgenza dello stato invalidante alla data della domanda amministrativa”; ha, pertanto, ritenuto di poter retrodatare la “decorrenza della richiesta prestazione economica al 13.03.2020, data dalla quale è fatto decorrere, dalla Commissione Medica ASL per l'accertamento della invalidità civile (seduta del 01.02.2021), il riconoscimento dello status di invalido ultra65enne con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni ed i compiti proprie della sua età (Legge 509/88. 124/98) grave - 100%”. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. 4
In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 13.3.2020, oltre interessi legali a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino al saldo, da CP_ portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con condanna dell' al pagamento dei relativi ratei.
5 CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione SO a decorrere dal 13.3.2020, oltre interessi legali a decorrere dalla data di maturazione del diritto fino al saldo, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
CP_ condanna l' al pagamento dei relativi ratei;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto.
NAPOLI, 03.04.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante