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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/09/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1202/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a Parte_1 C.F._1
RAGUSA (RG), residente in V. MONTE PELLEGRINO 17, in SANTA CROCE
CAMERINA (RG), rappresentato e difeso, in forza della procura conferita su foglio separato materialmente e allegato all'opposizione, dall'Avv. Monica
Mandico, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Mandico sito in
Napoli, alla via dell'Epomeo n.81
OPPONENTE
contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Controparte_1
Terraglio, 63 (C.F. - P.IVA ), già a P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 seguito di mero cambio di denominazione sociale - DOC.
1. capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data
21/06/2018, protocollo n.0757078/18, iscritta nell'Albo degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, società con socio unico Banca IFIS
S.p.A., appartenente al Gruppo Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di
Banca IFIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_1
Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il
11/12/2020 al n. 26080 Serie 1T: - la mandataria Controparte_2 3
(già denominata cambio di denominazione avvenuto per CP_3
assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: (C.F.
e Partita IVA , con sede legale in Venezia- P.IVA_3 P.IVA_2
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione
General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari poteri di Controparte_4 rappresentanza al personale di “ in data Controparte_1
5.08.2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. n. 44415 e Persona_1
racc. n.16818, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Distefano, in
Via Roma 200, in Ragusa
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto con cui e per essa quale Controparte_1
mandataria la , intimava al Sig. il Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 16.457,88, oltre agli accessori di legge, azionando il decreto ingiuntivo n. 1163/2022 (rg. 2723/2022), emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 02.09.2022. Chiedeva l'opponente “Dichiarare che la e per essa non ha diritto a Controparte_1 Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente stante la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del presunto credito, e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione;
Dichiarare che la e Controparte_1 4
per essa non ha diritto a procedere esecutivamente nei Controparte_2
confronti dell'opponente e per tutte le ragione esposte e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione;
Accertare e dichiarare l'abusività e la vessatorietà delle clausole del contratto e di ogni altro allegato poste in essere in danno del consumatore e per l'effetto accogliere la spiegata opposizione e dichiarare che la e per essa Controparte_1 [...]
non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti del CP_2
Sig. ; Accertare e dichiarare l'indeterminatezza dei tassi e Controparte_5
l'inesistenza della pretesa creditoria, per tutti i motivi e le anomalie sopra indicate e per l'effetto accogliere l'opposizione spiegata e dichiarare che la e per essa non ha diritto a Controparte_1 Controparte_2 procedere esecutivamente nei confronti del Sig. . Pt_1
Si costituiva la quale chiedeva “In via Controparte_1 preliminare: Dichiarare l'inammissibilità, nullità, improponibilità della presente opposizione. Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, ivi compresa l'istanza di sospensione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto confermare la validità del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto”.
Ciò premesso, l'opposizione in esame non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve intendersi infondato il primo motivo di opposizione relativo alla presunta inesistenza, e omessa notifica, del decreto ingiuntivo nei confronti dell'opponente, e quindi alla conseguente nullità e inefficacia del successivo atto di precetto.
In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida 5
notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (cfr.
Cass. Sez. 3, sent.n. 17308/2015).
Ciò posto, nella fattispecie concreta, il contestato difetto di notifica, ovvero l'inesistenza di essa, appare con evidenza confutato dalle risultanze documentali in atti, essendo di contro la notifica del decreto avvenuta regolarmente, nel settembre del 2022, a mezzo di consegna al padre convivente (Campo Giovanni), presso lo stesso indirizzo usato per notificare l'atto di precetto (in via Monte Pellegrino n. 17, in Santa Croce Camerina).
Un altro precetto era stato in precedenza notificato all'opponente, sempre al medesimo indirizzo, mediante consegna, anche in questo caso, al padre del suddetto.
E' significativo, infine, che il abbia indicato “via Monte Pt_1
Pellegrino” quale suo indirizzo di residenza, nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio de quo.
E' un principio consolidato quello secondo cui la notifica ex artt. 139,
140 c.p.c., mediante consegna a persona definita come convivente, deve intendersi rivestita da una presunzione di conoscibilità, quanto meno legale, dell'atto, trattandosi di un'attestazione di un pubblico ufficiale, come tale facente fede fino a querela di falso.
Sotto il profilo dell'omesso sindacato da parte del Giudice del monitorio sul carattere vessatorio e abusivo o meno delle clausole, inserite nel contratto intervenuto con il consumatore, odierno opponente, la relativa contestazione deve intendersi infondata, essendo stato il decreto n. 6
1163/2022 emesso in epoca anteriore (il 01.09.2022) rispetto all'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione citato dall'opponente
(sentenza n. 9479/2023), per cui nessun obbligo in tal senso aveva il
Tribunale adìto.
A prescindere da tale considerazione, occorre comunque rilevare che il Giudice ha il potere - dovere di svolgere il sindacato sulla vessatorietà delle clausole contrattuali solo se, dall'esposizione dei fatti di causa, emerge che esse abbiano inciso sull'an o sul quantum del credito.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere vagliata esclusivamente con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr. Cass. Sez. Un. 6.4.23, n.
9479). Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore di revoca del decreto ingiuntivo opposto, e la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse (cfr. art. 100 cod. proc. civ.) (cfr. sentenza del Tribunale di Verona del 06 luglio 2023).
“Laddove non emerga chiaramente che il credito oggetto del decreto ingiuntivo sia derivato dall'applicazione di clausole contrattuali vessatorie, non può essere compiuto alcun controllo giudiziale sulla nullità delle clausole contrattuali poiché detto controllo finirebbe per essere scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale”.
E' dunque onere del debitore la dimostrazione dell'effettiva applicazione e rilevanza, ai fini della determinazione del credito, delle clausole vessatorie. 7
La natura vessatoria deve essere vagliata pertanto con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto una effettiva rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito. Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità potrà produrre i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore.
Il controllo ufficioso sulla nullità delle clausole contrattuali e sulla rilevanza del giudizio ai fini dell'accoglimento della domanda deve, infatti, essere fatto sulla base del quadro assertivo che la parte ha introdotto nel processo, e non prescindendo da esso.
E' la parte interessata che deve rappresentare quei fatti rilevanti che consentano al giudice di verificare se sussista l'effettivo interesse alla somministrazione della tutela giuridica, in punto di accertamento della natura vessatoria delle clausole contrattuali.
Sarà quindi precipuo onere del consumatore dimostrare l'effettiva applicazione delle clausole asseritamente vessatorie da parte del professionista e la sua rilevanza nella “erronea e invalida quantificazione delle somme così da far valere .. le conseguenze della propagazione degli effetti della abusività della clausola alla parziale invalidità dell'azione esecutiva” (cfr. Trib. Palermo 6.06.2023).
Alla luce dei condivisibili princìpi giurisprudenziali succitati, nella specie nessuna allegazione specifica è stata effettuata dalla parte interessata circa le clausole presuntivamente viziate da vessatorietà e in merito alla loro eventuale incidenza sull'an o sul quantum del credito, vantato dalla parte ricorrente nei riguardi del soggetto ingiunto in sede monitoria, e quindi circa la configurabilità o meno di un concreto interesse del consumatore ad agire giudizialmente per far valere la sua pretesa, ovvero il rigetto della domanda creditizia di controparte, essendosi di contro l'opponente limitato a delle asserzioni alquanto generiche, facendo una menzione generica del contenuto del contratto, prodotto all'interno del 8
fascicolo monitorio, adducendo una presunta illeggibilità di alcune parti di esso, e impugnando genericamente i documenti del giudizio monitorio.
Ogni altra questione e motivo di opposizione formulati dal Pt_1
devono intendersi inammissibili, in quanto attinenti a vizi e doglianze eccepibili anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, e quindi proponibili nell'ambito di un ordinario giudizio di opposizione a D.I., cosa nella specie non avvenuta.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione
(cfr. Cass. Sez. 3, n. 12911/2012).
Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. Cass.
Sez. 3 sent.n. 8928/2006).
L'opposizione in esame andrà dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di Parte_1 precetto recante data 15.02.2024, e per l'effetto conferma il titolo esecutivo e l'atto citato.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dall'opposta, e per essa Controparte_1 Controparte_2
da liquidarsi in euro 1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre
[...] al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 26 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo