Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE LOCAZIONE
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. Antonio Cocchia, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2129/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. NORA MARIAFRANCESCA, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv. NORA MARIAFRANCESCA, giusta procura;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MORETTI REMO, con elezione di domicilio in
Indirizzo Telematico presso e nello studio dell'avv. MORETTI REMO, giusta procura;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso. Parte attrice: che l'Ill.mo Giudice adito voglia pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore,
pagina 1 di 5
Parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta: IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO, dato atto di quanto dedotto in narrativa, tenuto conto della sanata morosità, considerato altresì che è stato corrisposto un adeguato contributo per le spese sostenute per la presente procedura, rigettare ogni domanda proposta da IN OGNI CASO: spese diritti ed onorari CP_1
interamente rifusi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, l'intimante conveniva CP_1
in giudizio la propria conduttrice chiedendo la Controparte_2
convalida dello sfratto per morosità.
All'udienza del 22/02/2024 si costituiva ritualmente parte intimata eccependo che medio tempore la morosità era stata sanata, ma non le spese della fase sommaria che il giudicante indicava in € 500,00 oltre anticipazioni, rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge, e denegato ogni provvedimento ex art. 665 c.p.c. non sussistendo la morosità, veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667
c.p.c., l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, con termini per il deposito di memorie integrativa. Parte convenuta non depositava memorie integrative, né conclusive, non formulando istanze istruttorie. La difesa attrice depositava il verbale negativo di mediazione per mancata partecipazione di parte intimata e chiedeva la condanna alla risoluzione del contratto lamentando che, dopo l'udienza di febbraio 2024, parte intimata aveva nuovamente sospeso il pagamento dei canoni di locazione, anche se aveva provveduto al rilascio pagina 2 di 5 dell'immobile condotto in locazione. Il giudizio veniva ritenuto di natura documentale e precisate le conclusioni veniva deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa attrice ha insistito già con le memorie integrative nella domanda di risoluzione contrattuale per morosità, lamentando che parte avversa aveva immediatamente sospeso il pagamento del canone di locazione. La difesa convenuta non contestava la circostanza e nulla depositava nel fascicolo telematico per le successive udienze del 02/07/2024 e 04/12/2024.
La difesa attrice nelle proprie difese dava atto che parte conduttrice
[...]
in data 11/11/2024 aveva provveduto spontaneamente Controparte_2
alla restituzione dell'immobile mediante consegna delle chiavi, si era impegnato a sanare la nuova morosità intervenuta ed a sistemare i danni riconosciuti con la sottoscrizione del verbale del piano di rientro, concernenti il ripristino del cancello tolto, il pilastro del cancello distrutto, la ringhiera sfondata e la sistemazione del capannone degradato. La difesa convenuta in data 29/11/2024 produceva un preventivo per la sistemazione dei suddetti danni ammontante ad €
4.100,00, che non veniva contestato in giudizio. Pertanto, per il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in virtù di regole di celerità ed economia processuale, tutti i fatti dedotti da una parte e non contestati dall'avversario costituito, si intendono ammessi e non necessitano di essere provati.
Orbene, la domanda principale di parte attrice intimante è fondata. Anche se inizialmente parte intimata ha sanato la propria morosità in fase sommaria, si è immediatamente resa nuovamente inadempiente, aggravando il proprio comportamento. Infatti, va pure considerato che ai fini della declaratoria di risoluzione contrattuale occorre valutare globalmente il comportamento tenuto dal conduttore, e dunque, anche successivamente alla proposizione della pagina 3 di 5 domanda, giacché, trattandosi di contratto di durata e non potendo il locatore sospendere l'adempimento della propria obbligazione in forza della sola domanda di risoluzione da lui proposta, lo stesso conserva l'interesse all'adempimento da parte del conduttore inadempiente che permane nel godimento della cosa locata (Cass. civ., Sez. III, 17/03/2006, n. 5902).
Invero, ai sensi dell'art. 1455 c.c., il fondamento del rimedio della risoluzione si rinviene nell'esigenza di tutelare l'interesse del contraente adempiente a liberarsi da un contratto oneroso stante l'inadempimento dell'altro contraente che rende l'esecuzione periodica non affidabile. Infatti, le costanti o comunque ripetute inesattezze nell'adempimento puntuale dell'obbligazione principale determinano l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma contrattuale.
Per questi motivi
, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento di parte conduttrice è fondata.
Conseguentemente, si dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice, non è necessario fissare una data di rilascio essendo l'immobile già stato rilasciato, e per l'effetto si condanna parte conduttrice al pagamento dei canoni scaduti e non onorati sino all'effettivo rilascio per € 12.537,09, oltre al pagamento dei danni riconosciuti da parte conduttrice e quantificati tramite preventivo depositato in atti in € 4.100,00.
Trattandosi di un semplice preventivo per lavori non ancora eseguiti, non è dovuta l'IVA. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere liquidate come da dispositivo che segue
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Dichiara risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti per grave pagina 4 di 5 inadempimento di parte conduttrice e, per l'effetto condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento dei canoni scaduti e non onorati per € 12.537,09, oltre al risarcimento dei danni pari ad € 4.100,00.
Condanna altresì la parte convenuta Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla
[...]
parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per le fasi stragiudiziali di mediazione e giudiziali espletate, oltre anticipazioni giudiziali documentate, costi sostenuti per la mediazione, rimborso forfetario, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in data 22 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Brescia. il Giudice
Dott. Antonio Cocchia
pagina 5 di 5