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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT AS, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1625/2018 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]G cf: Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 04/05/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2012 per 101 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 29.01.2018 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, il ricorrente ha appreso di non essere iscritto e/o di essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso. CP_ L' ha prodotto la notifica dell'elenco di variazione pubblicato dal 15/12/2014, al 10/01/2015.
Ha prodotto l'elenco di tutte le persone cancellate, cui si rinviene al rigo 126 il nome della parte ricorrente con l'anno cancellato.
Rilevato che parte ricorrente, ha proposto ricorso avverso la cancellazione in data 30/01/2018, come CP_ da ricevuta n.1395085.
Rilevato che pertanto tale ricorso è tardivo, in quanto alla data del 10/02/2015 (30 giorni dal
10/01/2015), il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, e che da tale data sono cominciati a decorrere i termini di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 10/06/2015.
Rilevato che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 04/05/2018, esso risulta essere intempestivo.
Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
Il Giudice on.
NT AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NT AS, all'esito dell'udienza del
03/12/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1625/2018 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]G cf: Parte_1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 04/05/2018, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
- Che il ricorrente, bracciante agricolo, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. , p.iva , per l'anno Controparte_2 P.IVA_1
2012 per 101 giornate lavorative, come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità);
- che per tale anno è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
- Che in data 29.01.2018 a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale, il ricorrente ha appreso di non essere iscritto e/o di essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012;
- Che l' ha immotivatamente disconosciuto tali giornate lavorative;
CP_1
- Che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto, che si allega.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, previo revoca del provvedimento ammissivo della prova, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso. CP_ L' ha prodotto la notifica dell'elenco di variazione pubblicato dal 15/12/2014, al 10/01/2015.
Ha prodotto l'elenco di tutte le persone cancellate, cui si rinviene al rigo 126 il nome della parte ricorrente con l'anno cancellato.
Rilevato che parte ricorrente, ha proposto ricorso avverso la cancellazione in data 30/01/2018, come CP_ da ricevuta n.1395085.
Rilevato che pertanto tale ricorso è tardivo, in quanto alla data del 10/02/2015 (30 giorni dal
10/01/2015), il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo, e che da tale data sono cominciati a decorrere i termini di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziario, che scadeva il 10/06/2015.
Rilevato che il ricorso giudiziario è stato depositato in data 04/05/2018, esso risulta essere intempestivo.
Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 03/12/2025.
Il Giudice on.
NT AS