Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 820/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Cortese, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
-contumace-
Oggetto: crediti retributivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 5.03.2025, l'odierna ricorrente chiede - previo accertamento dello svolgimento di attività suppletiva di prestazioni aggiuntive vaccinazioni Covid per le mensilità di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021 e gennaio 2022 – dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento di un'indennità lorda pari a 50,00 euro l'ora e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento, in suo favore, Controparte_1
della somma pari a 6.294,61 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio l'
[...]
, della quale va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_1
______________________
Va premesso che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di onere della prova
(ex multis, Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Tanto premesso, va ricordato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, “Le e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai CP_1
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese
e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, giova evidenziarsi come la disposizione appena richiamata non possa essere derogata –oltretutto in peius- dalla nota n. 16070 del 23.03.2021, con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha previsto che “la suddetta attività, svolta al di fuori dell'orario di servizio, è disciplinata dalle disposizioni previste dal CCNL dell'area sanità- triennio
2016-18 per i dirigenti medici e dal CCNL relativo al personale del comparto per il triennio 2016-
18 per gli infermieri, secondo le tariffe orarie previste per le prestazioni aggiuntive rispettivamente dall'art. 24 comma 6 pari ad € 60,00 lordi omnicomprensivi per i dirigenti medici e dall'art. 6 comma 1 lett. d) pari ad € 30,00 lordi omnicomprensivi per gli infermieri”.
Alla luce di tali considerazioni, va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma pari a 6.294,61 euro, rispetto alla quale, trattandosi di rapporto di pubblico impiego, vanno liquidati solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria (si veda, sul punto,
Consiglio di Stato 11 febbraio 2013 n. 748), con conseguente condanna dell' convenuta al CP_1
relativo pagamento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione della somma pari a 6.294,61 euro, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
Controparte_1
condanna altresì l' al pagamento, in favore di parte Controparte_1
ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 2.200,00 euro per compensi, oltre
IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo