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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 3085/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Francesco SALLUSTIO e Paolo DE BIASI - Ricorrente - contro
, in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, con gli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI E INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 chiese al Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di €.2.419,09 richiesta dall' , giusta nota del 10 marzo 2022, e per CP_1
l'effetto condannare l' a corrisponderle – pro quota, nella qualità di CP_1 coerede di - le rate maturate e non riscosse della pensione Persona_1 cat. SO n° 02259132 già spettante al de cuius.
Asseriva, in particolare, l'insussistenza dell'indebito e, comunque, la non compensabilità, trattandosi di prestazioni diverse.
Si costituiva l esponendo che: CP_1
→ l'importo lordo del credito per rate maturate e non riscosse ammontava a €.8,81 (pari ai 6/12 della tredicesima mensilità già
1
Sentenza R.G. n° 3085/22 spettante al de cuius), corrispondente ad un netto di €.6,77, non erogato in quanto compensato con due indebiti a carico della ricorrente, uno di €.2.201,03 e uno di €.217,56, il primo dei quali, tuttavia, era stato annullato con provvedimento di autotutela del 18 giugno 2024, sicché sotto tale aspetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
→ l'indebito di €.217,86, invece, costituiva la parte residua del debito originario di €.692,28, derivante dalla percezione senza titolo di maggiori importi di assegno sociale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo
2014, giusta provvedimento notificato alla ricorrente in data 12 marzo 2014, a cui erano susseguiti diversi avvisi di pagamento, notificati alla ricorrente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2022, tant'è che la quota di indebito già recuperata era stata spontaneamente versata dalla debitrice.
Sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Con riferimento al primo indebito, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare 2
Sentenza R.G. n° 3085/22 l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568. Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
***************
Con riferimento, invece, al secondo indebito e, quindi, alla richiesta di erogazione – formulata quale coerede - dei ratei maturati e non riscossi sulla prestazione già spettante al de cuius, il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Avuto riguardo alla disciplina che regolamenta il recupero da parte dell' CP_1 degli indebiti relativi a prestazioni di natura assistenziale (trattandosi di somme reclamate a seguito della percezione senza titolo di maggiori importi di assegno sociale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, giusta provvedimento notificato alla ricorrente in data 12 marzo 2014: cfr. CASS. LAV.
20 MAGGIO 2021 N° 13915), questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla SUPREMA CORTE, secondo il quale (cfr. CASS. . 30 GIUGNO 2020 N° 13223), in sostanza, deve CP_2 ritenersi che:
✓ nell'indebito assistenziale per motivi reddituali e socio-economici, sono ripetibili solo le prestazioni erogate dopo il provvedimento dell' che accerta l'insussistenza dei relativi requisiti, a meno CP_1
3
Sentenza R.G. n° 3085/22 che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
-------------------
Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata CP_1 parte ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N°
20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere
4
Sentenza R.G. n° 3085/22 la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107). CP_3
5
Sentenza R.G. n° 3085/22 Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Deve quindi, in definitiva, ritenersi dimostrato che l'indebito fosse stato tempestivamente comunicato alla ricorrente, potendosi dunque escludere
6
Sentenza R.G. n° 3085/22 qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
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Né risultano accoglibili le ulteriori eccezioni formulate in questa sede da parte ricorrente.
In relazione alla asserita illegittimità della compensazione effettuata unilateralmente dall' , opina infatti il TRIBUNALE di prestare adesione alla tesi CP_1 ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è CP_1 ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale”
(sic CASS. LAV. 24 LUGLIO 2007 N° 16349, cui adde in senso conforme CASS. LAV.
28 MARZO 2011 N° 7063).
Come ribadito da 20 NOVEMBRE 2019 N° 30220, dunque, quando Parte_2 sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione, dovendosi rimarcare che l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc. e segg. presuppone di norma l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione “impropria” allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (e, quindi, con esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. quando si tratti di credito impignorabile, con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito anche se impignorabile: cfr., fra le altre, 20 GIUGNO 2003, N. 9904, in Pt_2
7
Sentenza R.G. n° 3085/22 motivazione).
Per questo, poiché nella fattispecie concreta esaminata da 20 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30220 non si trattava di un unico rapporto (bensì di indennità di accompagnamento sulla quale erano state recuperate somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, quest'ultima ritenuta provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza), la ha in quel caso ritenuto la non identità del titolo Parte_3 attesa l'assoluta diversità dei presupposti che giustificavano l'erogazione delle due suddette prestazioni, con conseguente piena applicazione della disciplina della compensazione “propria” e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. (per un caso analogo, cfr. CASS. LAV. 18 MAGGIO 2018 N° 12323).
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Nel presente giudizio, sussiste all'evidenza la diversità di titolo tra le somme dovute dall e quelle dovute dalla parte ricorrente, in quanto CP_1 attinenti a differenti prestazioni, dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”.
Tuttavia, a fronte di quanto specificamente esposto dall' , nessuna CP_1 particolare allegazione è stata prospettata da parte ricorrente in ordine ad una eventuale violazione della disciplina della compensazione “propria” e dei limiti all'operatività della stessa, nemmeno con riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c..
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, in parte qua il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese, la reciproca soccombenza ne impone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'indebito annullato in autotutela dall' nel corso CP_1 del giudizio e rigetta il ricorso per il residuo, con spese compensate.
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 8
Sentenza R.G. n° 3085/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Francesco SALLUSTIO e Paolo DE BIASI - Ricorrente - contro
, in persona Controparte_1
del legale rappr. pro tempore, con gli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco
CERTOMA' e Rita BATTIATO - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI E INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 aprile 2022 chiese al Giudice Parte_1 del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di €.2.419,09 richiesta dall' , giusta nota del 10 marzo 2022, e per CP_1
l'effetto condannare l' a corrisponderle – pro quota, nella qualità di CP_1 coerede di - le rate maturate e non riscosse della pensione Persona_1 cat. SO n° 02259132 già spettante al de cuius.
Asseriva, in particolare, l'insussistenza dell'indebito e, comunque, la non compensabilità, trattandosi di prestazioni diverse.
Si costituiva l esponendo che: CP_1
→ l'importo lordo del credito per rate maturate e non riscosse ammontava a €.8,81 (pari ai 6/12 della tredicesima mensilità già
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Sentenza R.G. n° 3085/22 spettante al de cuius), corrispondente ad un netto di €.6,77, non erogato in quanto compensato con due indebiti a carico della ricorrente, uno di €.2.201,03 e uno di €.217,56, il primo dei quali, tuttavia, era stato annullato con provvedimento di autotutela del 18 giugno 2024, sicché sotto tale aspetto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
→ l'indebito di €.217,86, invece, costituiva la parte residua del debito originario di €.692,28, derivante dalla percezione senza titolo di maggiori importi di assegno sociale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo
2014, giusta provvedimento notificato alla ricorrente in data 12 marzo 2014, a cui erano susseguiti diversi avvisi di pagamento, notificati alla ricorrente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2022, tant'è che la quota di indebito già recuperata era stata spontaneamente versata dalla debitrice.
Sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Con riferimento al primo indebito, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare 2
Sentenza R.G. n° 3085/22 l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568. Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Con riferimento, invece, al secondo indebito e, quindi, alla richiesta di erogazione – formulata quale coerede - dei ratei maturati e non riscossi sulla prestazione già spettante al de cuius, il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
Avuto riguardo alla disciplina che regolamenta il recupero da parte dell' CP_1 degli indebiti relativi a prestazioni di natura assistenziale (trattandosi di somme reclamate a seguito della percezione senza titolo di maggiori importi di assegno sociale dal 1° gennaio 2014 al 31 marzo 2014, giusta provvedimento notificato alla ricorrente in data 12 marzo 2014: cfr. CASS. LAV.
20 MAGGIO 2021 N° 13915), questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo ormai univocamente adottato dalla SUPREMA CORTE, secondo il quale (cfr. CASS. . 30 GIUGNO 2020 N° 13223), in sostanza, deve CP_2 ritenersi che:
✓ nell'indebito assistenziale per motivi reddituali e socio-economici, sono ripetibili solo le prestazioni erogate dopo il provvedimento dell' che accerta l'insussistenza dei relativi requisiti, a meno CP_1
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Sentenza R.G. n° 3085/22 che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
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Nella specie, a fronte delle specifiche deduzioni e produzioni documentali dell , nessuna idonea prova è stata addotta dall'onerata CP_1 parte ricorrente, dovendosi altresì rimarcare che: «La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio. Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva, in tal caso, la possibilità di CP_1 chiedere il risarcimento del danno» (sic CASS. LAV. 30 SETTEMBRE 2014 N°
20604; conf. CASS. LAV. 6 DICEMBRE 2019 N° 31954).
Ed invero, occorre ovviamente rilevare la necessità che la parte onerata fin da subito prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti ex adverso a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (sic CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).
Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: “L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere
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Sentenza R.G. n° 3085/22 la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti
e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (sic CASS.
LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).
Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.
Inoltre, è stato condivisibilmente statuito che: “I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi” (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N°
3175 e CASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6
2004 N° 2299 e CASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107). CP_3
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Sentenza R.G. n° 3085/22 Ed ancora, occorre considerare che: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore)
o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione” (CASS. SEZ.
III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748). Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, maxime in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9
FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c. (sic CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896).
Del resto, è appena il caso di rilevare che non può ritenersi idonea la mera allegazione di documentazione all'atto iniziale della controversia, dovendosi ritenere, in adesione ad autorevole orientamento giurisprudenziale di legittimità (CASS. LAV. 1° AGOSTO 2008 N° 21032), che essa è insufficiente se non si accompagna al recepimento in detto atto del suo contenuto nella parte capace di attestarne la asserita rilevanza ai fini decisori.
Ed ancora, deve rimarcarsi la inutilizzabilità in sede giudiziale della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, poiché essa non ha, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, alcun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova favorevoli, ai fini del soddisfacimento dell'onere della prova, da proprie dichiarazioni (sic ex plurimis CASS. SEZ. VI-LAV. 15 GENNAIO 2015 N°
547 e CASS. SEZ. VI-LAV. 5 MAGGIO 2016 N° 9010).
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Deve quindi, in definitiva, ritenersi dimostrato che l'indebito fosse stato tempestivamente comunicato alla ricorrente, potendosi dunque escludere
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Sentenza R.G. n° 3085/22 qualsivoglia affidamento dell'"accipiens".
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Né risultano accoglibili le ulteriori eccezioni formulate in questa sede da parte ricorrente.
In relazione alla asserita illegittimità della compensazione effettuata unilateralmente dall' , opina infatti il TRIBUNALE di prestare adesione alla tesi CP_1 ermeneutica secondo la quale: “Qualora un soggetto abbia diritto alla pensione di inabilità ed all'indennità di accompagnamento e, nel contempo, sia debitore verso l' , per i medesimi titoli, di somme indebitamente percepite, è CP_1 ammissibile la c.d. compensazione impropria, la quale presuppone, a differenza di quella propria, che i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in simile caso la valutazione delle reciproche pretese implica solo un accertamento contabile che il giudice può compiere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale”
(sic CASS. LAV. 24 LUGLIO 2007 N° 16349, cui adde in senso conforme CASS. LAV.
28 MARZO 2011 N° 7063).
Come ribadito da 20 NOVEMBRE 2019 N° 30220, dunque, quando Parte_2 sia l'indebito sia gli arretrati si sono formati con riferimento a prestazioni di natura assistenziale, la questione deve trovare la sua disciplina normativa nelle norme generali sulla compensazione, dovendosi rimarcare che l'istituto della compensazione di cui agli artt. 1241 cc. e segg. presuppone di norma l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione “impropria” allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (e, quindi, con esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. quando si tratti di credito impignorabile, con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito anche se impignorabile: cfr., fra le altre, 20 GIUGNO 2003, N. 9904, in Pt_2
7
Sentenza R.G. n° 3085/22 motivazione).
Per questo, poiché nella fattispecie concreta esaminata da 20 Parte_2
NOVEMBRE 2019 N° 30220 non si trattava di un unico rapporto (bensì di indennità di accompagnamento sulla quale erano state recuperate somme indebitamente versate a titolo di assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335 del 1995, quest'ultima ritenuta provvidenza avulsa dallo stato di invalidità che non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza), la ha in quel caso ritenuto la non identità del titolo Parte_3 attesa l'assoluta diversità dei presupposti che giustificavano l'erogazione delle due suddette prestazioni, con conseguente piena applicazione della disciplina della compensazione “propria” e dei limiti all'operatività della stessa, con particolare riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c. (per un caso analogo, cfr. CASS. LAV. 18 MAGGIO 2018 N° 12323).
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Nel presente giudizio, sussiste all'evidenza la diversità di titolo tra le somme dovute dall e quelle dovute dalla parte ricorrente, in quanto CP_1 attinenti a differenti prestazioni, dovendosi quindi applicare la disciplina della compensazione “propria”.
Tuttavia, a fronte di quanto specificamente esposto dall' , nessuna CP_1 particolare allegazione è stata prospettata da parte ricorrente in ordine ad una eventuale violazione della disciplina della compensazione “propria” e dei limiti all'operatività della stessa, nemmeno con riguardo al divieto di cui all'art. 1246, n. 3, c.c..
Pertanto, alla stregua delle sopra esposte considerazioni, in parte qua il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese, la reciproca soccombenza ne impone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'indebito annullato in autotutela dall' nel corso CP_1 del giudizio e rigetta il ricorso per il residuo, con spese compensate.
Taranto, 17 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 8
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