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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2942/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del
20.03.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Loconte, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Trani, C.so Italia n. 8, giusto mandato alle liti in atti,
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Nicola Quinto, ed elettivamente domiciliata CP_1
presso il suo studio sito in Trani, Via Tasselgrado n.7, giusto mandato alle liti in atti,
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-intervenuto-
CONCLUSIONI Conclusioni delle parti come da note sostitutive di udienza del 19.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2024, - premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 16.09.1996, in Trani (BT), trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del Comune di Trani, atto n. 301, Anno 1996, Parte II, Serie A;
che dalla unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]) ; di essere Per_1 Persona_2
legalmente separato dal coniuge, giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 1567/2023, pubblicata il
26.10.2023; che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più
ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
che la casa coniugale, come statuito dalla Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 09.05.2023, è stata assegnata alla CP_1
in quanto collocataria del figlio minore;
di essersi conseguentemente trasferito presso l' Per_2
abitazione della propria madre subito dopo la separazione, non potendosi permettere un immobile di sua proprietà; di percepire uno stipendio di circa 1.350,00 € mentre la è disoccupata e CP_1
percepisce il reddito di inclusione di circa 800,00 euro mensili;
che il figlio , pur essendo Per_1
maggiorenne, è affetto da una grave patologia per la quale gli è stata riconosciuta una invalidità al
100%, e la cui pensione di invalidità e indennità di accompagnamento è percepita esclusivamente dalla per un importo complessivo di circa 1.270,00 €; che la rata del mutuo ipotecario, CP_1
contratto per l' acquisto della casa coniugale, nell' ultimo periodo ha raggiunto un importo di circa €
950,00 - tutto quanto premesso, ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso dei figli che continueranno a coabitare con la madre presso la casa coniugale, con regolamentazione delle frequentazioni padre – figli, con onere a suo carico del versamento di un contributo mensile per il mantenimento del figlio pari ad € Persona_2
170,00 oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
quindi,
disporsi la percezione al 50% dell' assegno unico tra i coniugi.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 16.12.2024, si è costituita la CP_1
quale, nelle sue difese, ha contestato le avverse deduzioni, riferendo che il sin dai primi anni Pt_1 di convivenza ha tenuto un comportamento incurante e disinteressato nei confronti della propria famiglia ed in particolare nei confronti del figlio , affetto da una grave disabilità, per la quale Per_1
vi è stato il riconoscimento di prestazioni di natura assistenziale/previdenziale; che il da Pt_1
qualche anno, ha intrapreso una stabile relazione sentimentale con la SI.ra , Parte_2
residente in [...], presso la cui abitazione sovente dimora;
che il ricorrente svolge attività lavorativa subordinata, a tempo indeterminato, alle dipendenze della Controparte_2
ed è addetto al supermercato “Dok” con sede in Trani;
che, pertanto, nell' anno 2022, il ha Pt_1
percepito € 1.384,00 per 14 mensilità e nell' anno 2023 circa 1.435,00 €, sempre per 14 mensilità,
oltre notevoli rimborsi anche per oneri deducibili;
di aver contribuito in passato al ménage familiare,
svolgendo la professione di educatrice presso una scuola elementare e lavorando per alcuni anni con contratto di lavoro part – time, presso la ditta “Oro & C. di IL ON sita in Trani;
di aver cessato di lavorare nel 2017, di comune accordo con il marito, per dedicarsi a tempo pieno alla gestione della casa e del nucleo familiare, con particolare riguardo alla cura del figlio;
di Per_1
essere attualmente alla ricerca di un lavoro part -time compatibile con l' assistenza richiesta dal figlio
, essendo ella già iscritta nelle liste di disoccupazione del Cento per l'Impiego e su diverse Per_1
piattaforme come “Lavoro per te Regione Puglia” e “Subito.it”; che il da tempo, omette di Pt_1
provvedere al pagamento delle rate mensili del mutuo che gravano sulla casa coniugale e del contributo da versare a titolo di mantenimento in suo favore e dei figli e per il quale ha provveduto a sporgere denuncia/ querela;
di essere priva, allo stato, di qualsivoglia reddito e di percepire unicamente e in via precaria la somma di € 800,00 mensili a titolo di assegno di inclusione, oltre alla metà dell'assegno unico universale per i figli, pari all'incirca a € 199,00 mensili;
di essere comproprietaria con il della casa coniugale sita in Trani alla via Umberto I n. 24, piano Pt_1
secondo, e nella quale convive con i figli e Per tali ragioni ha concluso Per_1 Persona_2
chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
disporre l' affidamento condiviso del figlio minore con regolamentazione del diritto - dovere di visita del padre e assegnazione a sé della casa coniugale;
quindi, disporre l' integrale versamento in suo favore del 100% dell'“assegno unico”, onerando il della corresponsione a titolo di concorso nel Pt_1
mantenimento dei figli e della moglie della somma complessiva di € 750,00, di cui €250,00 in favore del figlio ed euro 500,00 in suo favore, entro il giorno 10 di ogni mese con Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% di spese straordinarie.
Al PM è stata data comunicazione della pendenza del procedimento in data 19.09.2024 come da attestazione di cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., a seguito dell' udienza di comparizione del
15.01.2025, svoltasi ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha rinviato per il prosieguo all'udienza del 19.03.2025, onerando le parti del deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
quindi,
depositate le note sostitutive di udienza, parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma IX legge n.898/1970.
Conseguentemente, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale in ordine allo status.
***
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, comma 9°, legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74 e di poi dalla legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art.277, comma 2° e 279, comma 2°, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità
attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 1567/2023,
pubblicata il 26.10.2023, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 16.01.2025 (allegato alla nota di deposito del 10.03.2025 di parte ricorrente), si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione,
termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, non avendo la resistente eccepito alcunché.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, come provato dal tenore delle rispettive allegazioni, e,
conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo del G.D. per la prosecuzione del processo relativamente alle altre domande avanzate dalle parti.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.09.2024 da nei confronti di garantito Parte_1 CP_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Trani (BT), tra Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Trani atto n.
[...] CP_1
301, Anno 1996, Parte II, Serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 25.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa Sandra Moselli