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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4078/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6726/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.05.2025 , il Notaio Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.5217/2024 del 13.11.2024, depositata il 06.12.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez. 11 accoglieva parzialmente il ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, codice atto n. 24055010755, notificato il 12 marzo 2024 ,a mezzo del quale l' Agenzia delle
Entrate di Caserta recuperava a tassazione , periodo d'imposta 2024, una maggiore imposta di bollo , ipotecaria e catastale in relazione all'atto di rettifica per la risoluzione di mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione stipulata in data 27/01/2024 , registrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 18/02/2024, serie 1T, n.5236.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui , nel qualificare il contratto di mutuo dissenso quale negozio risolutorio, aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro rigettandone il motivo ,mentre aveva accolto il rilievo afferente la incompetenza della Agenzia delle
Entrate a richiedere l'imposta ipotecaria ed alla minore misura dovuta per l'imposta di bolli quantificata in € 155,00 in luogo di € 230.00. Rilevava,infatti che la Suprema Corte aveva ritenuto il mutuo dissenso un negozio di contenuto uguale e contrario a quello originiario ,privo di ogni effetto risolutorio e ,perciò, non soggetto ad imposta di registro. Contestava,inoltre, la propria responsabilità ,ai sensi degli artt.10 e
57 DPR n.131/86 poiché estesa al pagamento delle imposte principali e non a quelle complementari e suppletive, stante il disconoscimento dell'invocato beneficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta la quale , in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame. Precisava che l'effetto eliminativo del contratto di mutuo dissenso precludesse l'applicabilità della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, rendendo obbligatoria la registrazione in misura fissa.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025 , assenti le parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla impugnazione dell'avviso di liquidazione afferente il regime fiscale derivante dalla risoluzione di un contratto di donazione per mutuo dissenso ed alla contrapposizione di tesi in merito alla qualificazione civilistica della fattispecie.
L'appellante ne nega la qualifica di contratto risolutorio rileva ,infatti , che va qualificato come come donazione esso stesso ( cd. contrarius actus”).
In altre parole, una donazione “uguale e contraria” rispetto alla precedente i cui effetti vengono meno ex nunc.
La censura è fondata.
La Suprema Corte, a più riprese ha statuito , premesso che il contratto non può essere sciolto che per muto consenso o per le cause ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 1372 C.C. , che il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti . Nella diversa ipotesi ,tuttavia come nella specie, di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti, non può parlarsi di mutuo dissenso , quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). E' vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale.
La risoluzione consensuale del contratto per mutuo dissenso realizza per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dando vita ad un nuovo contratto – di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario – paralizzando l'ulteriore svolgimento del rapporto obbligatorio.
Il solo effetto conseguente alla risoluzione è, quindi, quello di far cessare i vincoli obbligatori che permangono del precedente rapporto, escludendosi il ripristino dello “status quo ante“, proprio per effetto della valutazione compiuta dalle parti al momento di caducazione dell'accordo.
Il rapporto pregresso viene ad estinguersi consensualmente con efficacia “ex nunc“ .
A tale stregua,pertanto per il caso che ci occupa, il contratto di mutuo dissenso va tassato come una donazione entro franchigia ,al pari dell'atto originario e, quindi, senza applicazione di alcuna imposta di registro,
L'appello ,perciò, va accolto anche sotto detto profilo in relazione al quale la sentenza impugnata va riformata, restando confermata per il resto.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudiizo compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4078/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Notaio - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 REGISTRO 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA 2024
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 24055010755 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6726/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.05.2025 , il Notaio Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n.5217/2024 del 13.11.2024, depositata il 06.12.2024 , con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di
Caserta Sez. 11 accoglieva parzialmente il ricorso avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, codice atto n. 24055010755, notificato il 12 marzo 2024 ,a mezzo del quale l' Agenzia delle
Entrate di Caserta recuperava a tassazione , periodo d'imposta 2024, una maggiore imposta di bollo , ipotecaria e catastale in relazione all'atto di rettifica per la risoluzione di mutuo dissenso relativo ad una precedente donazione stipulata in data 27/01/2024 , registrata in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Caserta in data 18/02/2024, serie 1T, n.5236.
Opponeva l' appellante, la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui , nel qualificare il contratto di mutuo dissenso quale negozio risolutorio, aveva ritenuto dovuta l'imposta di registro rigettandone il motivo ,mentre aveva accolto il rilievo afferente la incompetenza della Agenzia delle
Entrate a richiedere l'imposta ipotecaria ed alla minore misura dovuta per l'imposta di bolli quantificata in € 155,00 in luogo di € 230.00. Rilevava,infatti che la Suprema Corte aveva ritenuto il mutuo dissenso un negozio di contenuto uguale e contrario a quello originiario ,privo di ogni effetto risolutorio e ,perciò, non soggetto ad imposta di registro. Contestava,inoltre, la propria responsabilità ,ai sensi degli artt.10 e
57 DPR n.131/86 poiché estesa al pagamento delle imposte principali e non a quelle complementari e suppletive, stante il disconoscimento dell'invocato beneficio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta la quale , in adesione alla sentenza gravata, chiedeva la conferma della stessa deducendo la infondatezza del gravame. Precisava che l'effetto eliminativo del contratto di mutuo dissenso precludesse l'applicabilità della disciplina prevista per i trasferimenti immobiliari dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur, rendendo obbligatoria la registrazione in misura fissa.
Alla pubblica udienza del 04.11.2025 , assenti le parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dalla impugnazione dell'avviso di liquidazione afferente il regime fiscale derivante dalla risoluzione di un contratto di donazione per mutuo dissenso ed alla contrapposizione di tesi in merito alla qualificazione civilistica della fattispecie.
L'appellante ne nega la qualifica di contratto risolutorio rileva ,infatti , che va qualificato come come donazione esso stesso ( cd. contrarius actus”).
In altre parole, una donazione “uguale e contraria” rispetto alla precedente i cui effetti vengono meno ex nunc.
La censura è fondata.
La Suprema Corte, a più riprese ha statuito , premesso che il contratto non può essere sciolto che per muto consenso o per le cause ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 1372 C.C. , che il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti . Nella diversa ipotesi ,tuttavia come nella specie, di effetti traslativi già compiuti ed ormai esauriti, non può parlarsi di mutuo dissenso , quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). E' vero che in tal caso le parti raggiungono lo scopo pratico di ripristinare lo stesso assetto patrimoniale precedente al contratto risolto, ma ciò avviene appunto in forza di una nuova ed autonoma manifestazione di volontà negoziale.
La risoluzione consensuale del contratto per mutuo dissenso realizza per concorde volontà delle parti la ritrattazione bilaterale del negozio, dando vita ad un nuovo contratto – di natura solutoria e liberatoria, con contenuto uguale e contrario a quello del contratto originario – paralizzando l'ulteriore svolgimento del rapporto obbligatorio.
Il solo effetto conseguente alla risoluzione è, quindi, quello di far cessare i vincoli obbligatori che permangono del precedente rapporto, escludendosi il ripristino dello “status quo ante“, proprio per effetto della valutazione compiuta dalle parti al momento di caducazione dell'accordo.
Il rapporto pregresso viene ad estinguersi consensualmente con efficacia “ex nunc“ .
A tale stregua,pertanto per il caso che ci occupa, il contratto di mutuo dissenso va tassato come una donazione entro franchigia ,al pari dell'atto originario e, quindi, senza applicazione di alcuna imposta di registro,
L'appello ,perciò, va accolto anche sotto detto profilo in relazione al quale la sentenza impugnata va riformata, restando confermata per il resto.
La peculiarità del rapporto giuridico controverso comportanti questioni interpretative costituisce motivo di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e per l'effetto l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudiizo compensate.