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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2893/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) (Cod. Fisc. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Milano (Milano) e residente in [...], con l'Avv. Eleonora Rizzi
(Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Daniela Lombardi (Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 C.F._3
), in via tra loro anche disgiunta, con studio sito in Bolgare (Bergamo), via Delle Rose n. 6,
[...] presso i quali ha eletto domicilio telematico;
e
2) (Cod. Fisc. ), nata il [...] a Parte_2 CodiceFiscale_4
Milano (Milano) e residente in [...]106, con l'Avv. Eleonora Rizzi (Cod. Fisc. ) e dall'Avv. Daniela Lombardi (Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 C.F._3
), in via tra loro anche disgiunta, con studio sito in Bolgare (Bergamo), via Delle Rose n. 6,
[...] presso i quali ha eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio n. 0653 Registro 08, Parte 2, Serie A in Milano in data 20.6.1998, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
i quali si sono separati consensualmente con verbale in data 10.6.2008 e omologato con decreto del
3.9.2008 (passata in giudicato, v. documenti in atti); da detta relazione in data 28.4.2002, nasceva (Cod. Fisc. ), Persona_1 CodiceFiscale_5 riconosciuto da ambedue i ricorrenti e oggi maggiorenne.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. – Confermare il contenuto degli accordi di cui alla sentenza n. 15792/2008 R.G. SEP. in data
3.9.2008;
2. – Confermare la collocazione prevalente del figlio presso la dimora materna. Persona_1
3. – Disporre a titolo di assegno di mantenimento per il figlio ormai maggiorenne, la Persona_1 somma pari nel complesso ad euro 300,00 che il padre verserà direttamente all'avente causa e cioè a entro e non oltre il giorno dieci di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente Persona_1 di anno in anno al 100% degli indici ISTAT, sino a che il figlio non sarà economicamente indipendente.
Tale somma sarà corrisposta il decimo giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario n. [...], Banca Intesa San Paolo s.p.a., intestato al figlio
[...]
Per_1
Inoltre, i coniugi contribuiranno in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio;
le parti, per quanto riguarda le suddette spese straordinarie, fanno espresso rinvio alle tabelle previste dal Tribunale di Milano.
Dichiarare che la SIa non è economicamente indipendente e si chiede di Parte_2 stabilire un assegno di mantenimento a carico del SI di euro 200,00 mensili, da Parte_1 corrispondersi il decimo giorno di ogni mese mediante versamento presso il c/c bancario n.
[...], Banca Intesa San Paolo s.p.a., intestato al figlio il Persona_1 quale si occuperò di riconoscere tale somma alla madre.
Il suddetto assegno di mantenimento verrà riconosciuto alla SIa sino a Parte_2 quando la medesima non raggiunga una condizione economica tale da permetterle di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
4. – Ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, è già stata definita di comune intesa fra i ricorrenti, dichiarando essi che, all'esito della regolare esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente ricorso, non avranno nulla di che pretendere, ad alcun titolo, l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5. – Le spese legali saranno interamente a carico del SI . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano in data 20.06.1998
Tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG