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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4517/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4517/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Coppola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Kramer n. 22, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Pt_1 Pt_2 con rito concordatario a Palermo il 3 agosto 1972;
- ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. confermare che il signor , come già avviene con la separazione, si obbliga a: a) Pt_1 corrispondere, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla RA , a titolo di Pt_2 mantenimento, l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
2. le parti, anche tenuto conto di quanto stabilito e adempiuto con la separazione consensuale, si dichiarano reciprocamente soddisfatte di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dal matrimonio e dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore richiesta reciproca per alcun titolo, ragione, causa. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 12.11.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 26.06.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3 agosto 1972 (atto n. 726 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4517/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Coppola ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Kramer n. 22, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori e Pt_1 Pt_2 con rito concordatario a Palermo il 3 agosto 1972;
- ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. confermare che il signor , come già avviene con la separazione, si obbliga a: a) Pt_1 corrispondere, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla RA , a titolo di Pt_2 mantenimento, l'assegno mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT;
2. le parti, anche tenuto conto di quanto stabilito e adempiuto con la separazione consensuale, si dichiarano reciprocamente soddisfatte di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dal matrimonio e dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore richiesta reciproca per alcun titolo, ragione, causa. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 12.11.2020. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
con ricorso depositato in data 26.06.2025, così provvede:
[...]
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Parte_2
3 agosto 1972 (atto n. 726 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Palermo, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi