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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 11 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 164/2020 R.G. vertente
fra
C.F. p.iva in persona dell'amministratore unico e legale rapp.nte Parte_1 P.IVA_1
p.t., c.f. rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Parte_2 C.F._1
Gallo, dall'avv. Luigi Salerno e dall'avv. Lucio Siani e domiciliati nello studio dell'avv. Francesco
Bonito Oliva in Potenza piazza della Costituzione Italiana 42, giusta mandato in atti;
RICORRENTI - OPPONENTI
E
in persona del legale rapp.nte p.t., in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. Giorgio Garofalo, dott. Mario
Romaniello, dott. Salvatore Bitetto e dalla d.ssa Giuseppina Sansone funzionari delegati;
RESISTENTE - OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato il 17.1.2020 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe adivano il giudice del lavoro ed opponevano l'ordinanza ingiunzione n. 265/A del 4 dicembre 2019, prot. n.
35369, e n. 265-B del 4 dicembre 2019 (prot. n. 35371) con le quali l Controparte_2
di Potenza ha ingiunto all'impresa di pagare la somma di € 18.344,00, in
[...] relazione alle violazioni riportate nell'atto n. 2016-PZ110-003 della Guardia di Finanza di Potenza, per distacco illecito di personale e somministrazione illecita di manodopera con le ditte CP_3
ex art. 18 co. 2 DLgs 276/2003; Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
Ritenendo illegittimo l'operato dell' , sulla base della legittimità del distacco di personale CP_6
operata da e per le ditte, i ricorrenti adivano il giudice del lavoro e domandavano l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni impugnate;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva con atto in data 21.4.2021 l' , in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., e domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta e la prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione mediante deposito nel sistema telematico.
2. La domanda non merita accoglimento.
Va innanzitutto richiamato il quadro normativo di riferimento per il corretto inquadramento della vicenda, l'articolo 30 DLgs n. 276/2003 che stabilisce: “1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2. 4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
L'ordinanza ingiunzione è stata emessa all'esito di controllo e verifica fiscale della GdF iniziata in data 13.4.2016 nel corso della quale è emerso l'integrale impiego di manodopera presso soggetti terzi,
e a tal fine la prova risiederebbe nel numero di fatture emesse per somministrazione e distacco di personale, dalle dichiarazioni rese ai militari dai lavoratori i quali, a fronte dele variazioni formali hanno dichiarato di aver sempre svolto la propria prestazione lavorativa nello stesso luogo, azienda riconducibili ai e ricevendo le disposizioni operative sempre dagli stessi soggetti, utilizzando Pt_2
cespiti ammortizzabili non nella disponibilità della e, non ultimo., l'aver sempre Controparte_4
indossato indumenti con il logo della Dandrea Costruzioni Industriali. La mancanza di disposizioni scritte sarebbe altresì indicativa della mancanza di interesse alla somministrazione del lavoro da parte del datore di lavoro somministrante. I militari evidenziavano che null'altro veniva rinvenuto circa la documentazione (nello specifico richiesta alla parte) probante l'effettivo distacco di lavoratori tra le aziende;
l'utilizzo di ben 8 lavoratori distaccati, per n.
1.112 giornate di lavoro, in assenza di un interesse reale e specifico della ditta distaccante (la non risulta infatti da alcuna Controparte_4
disposizione in forma scritta, e talora anche verbale, impartita nel caso specifico ai lavoratori;
rilevano altresì l'aumento della forza lavoro della in concomitanza con le operazioni di distacco CP_4
e le pregresse esperienze dei lavoratori distaccati presso la e, infine, la presenza di Parte_1
diversi elementi comprovanti il mancato esercizio di un'attività di impresa da parte della CP_4
Quanto alla somministrazione illecita di manodopera, per n. 3 giornate di lavoro, la Controparte_4
non è soggetto autorizzato a fornire manodopera ad altre ditte.
Non si tratta quindi di prestazioni di servizi né emerge l'interesse del datore di lavoro fornitore della manodopera. Sostiene infatti l' che dagli accertamenti svolti è risultato che nell'anno 2013 e Controparte_1
in quelli successivi la ha effettuato operazioni di vendita esclusivamente nei confronti CP_4
delle altre società legate alla famiglia disponendo peraltro di limitati beni strumentali che Pt_2
dalle dichiarazioni acquisite dai referenti della erano spenti (i consumi di energia CP_4 elettrica relativi all'utenza dell'immobile condotto in locazione dalla risultavano esigui) CP_4
Contr
o comunque non utilizzabili in quanto i clienti della avevano sospeso l'attività.
Sono risultate documentate operazioni di distacco di personale ritenute illecite perché in violazione dell'art. 4 co.1 lett. a) e b) – art. 18 co.2 DLgs n. 276/2003 in mancanza delle condizioni di legge ed in specie, la mancanza di interesse al distacco da parte del soggetto distaccante, l'impossibilità di dedurre tale interesse dai contratti acquisiti o dalle, scritture private autenticate o atti pubblici
Contr registrati, l'impossibilità da parte della e della di fornire manodopera ad altre ditte per Parte_1
mancanza di autorizzazione, l'attività lavorativa svolta dai lavoratori all'atto dell'accesso ispettivo,
e, non ultimo, l'assenza – all'atto dell'accesso ispettivo - di qualsivoglia disposizione in forma scritta,
e anche verbale, impartita ai lavoratori.
Orbene, va subito precisato che il DLgs n. 276/2003 art. 30 e le circolari del 15 gennaio 2004, n.3 e
24 giugno 2005, n.28, del Ministero del Lavoro, prevedono l'utilizzo del distacco in presenza di un interesse, anche non esclusivo ma comunque prevalente, del datore di lavoro distaccante acché il proprio dipendente svolga temporaneamente la prestazione contrattualmente dovuta presso il distaccatario, si tratta di interesse produttivo che non deve coincidere con la somministrazione di lavoro.
Ai fini della legittimità del distacco deve verificarsi la sussistenza dell'interesse del distaccante, in specie quando si tratti di periodi di tempo brevi o caratterizzati da intermittenza, elementi che potrebbero evidenziare un interesse non del distaccante ma del distaccatario ad acquisire manodopera.
La giurisprudenza formatasi negli anni sullo strumento in esame, è nel senso di ritenere che l'esistenza di un “interesse” qualificato del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte di un proprio dipendente nell'interesse di altro soggetto è elemento qualificante della fattispecie del distacco, sia nel momento di adozione dell'atto organizzativo, sia nel corso di esecuzione del rapporto (vds Cass. Lav. 15.5.2012 n. 7517).
In ordine alla cd. “temporaneità”, la Suprema Corte ritiene che il distacco di un lavoratore dal datore di lavoro presso altro soggetto destinatario delle prestazioni lavorative, sia configurabile anche nei casi in cui sussista oltre l'interesse del datore di lavoro acchè il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco (vds
Cass. Lav. 25.1\1.2010 n. 23933 e Cass. Lav.
2.9.2004 n. 17748).
Ricostruito in questi termini il quadro normativo e la giurisprudenza costante, venendo al caso in esame, si rileva che non è in discussione il fatto che operai dipendenti dell'una azienda venissero impiegati presso l'altra, bensì il loro cd distacco.
Orbene, poiché l'interesse del datore di lavoro distaccante deve essere specifico, rilevante, concreto, persistente, di natura produttiva, commerciale ed amministrativa, non sono emersi nel caso in esame, elementi sintomatici della sussistenza dell'interesse concreto della e della Parte_1 CP_4
al distacco dei lavoratori citati.
[...]
Non convince l'invocata esistenza del gruppo di imprese cui apparterrebbero le due società perché risulta che solo in data 1.4.2016 veniva costituito il cd raggruppamento temporaneo di imprese tra la la Officine D'Andrea, la la e la che da solo Controparte_4 Parte_1 CP_3 Parte_3 potrebbe fondare ragionevolmente la tesi della sussistenza dell'interesse dell'impresa distaccante non separato da quello del suddetto raggruppamento. I fatti contestati risalgono ad annualità precedenti la formazione del raggruppamento di imprese.
Tali emergenze istruttorie non risultano sconfessate o comunque contestate in modo specifico dai ricorrenti.
Ad avviso di questo Giudice non sussiste l'interesse dell'imprenditore distaccante per tutta la durata del distacco stesso all'utilizzo da parte dell'imprenditore distaccatario, delle prestazioni di lavoro dei dipendenti distaccati, tant'è che le prime dichiarazioni rese dai lavoratori -che dovrebbero i primi a conoscere del loro distacco - risultano confermate dalle risultanze in atti. L'impresa distaccante non ha alcun evidente concreto interesse a che l'impresa distaccataria svolga, con efficienza, le commesse ricevute, in ragione dei rapporti di collaborazione che con quest'ultima si realizzano.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato perché infondato e le ordinanze-ingiunzioni vanno confermate con ogni effetto conseguenziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022, in considerazione dell'oggetto della causa, del valore e delle attività in concreto svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 p.t. e , con ricorso depositato il 17.1.2020, ogni altra domanda eccezione e Parte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 265/a del 04/12/2019 prot.
n. 35369, notificata il 07/12/2019 e n. 265/b del 04/12/2019 prot. n. 35371, notificata il
09/12/2019 e il verbale di illecito amministrativo per la violazione dell'art. 30, comma 1 del
D.Lgs 276/2003 e dell'art. 4 co.1 lettera a) b) DLg 276/2003, con ogni effetto conseguenziale;
2) condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 1.350,00 complessive, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge, se dovuti.
Potenza, lì 11 gennaio 2024
Il Giudice Del Lavoro
Eugenio Facciolla
La presente sentenza viene ridepositata non risultando correttamente acquisita al fascicolo telematico.